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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7853 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione Undicesima Civile Immigrazione in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 7853 /2023 avente ad oggetto domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da:
c.f. , nata il Controparte_1 C.F._1
22.07.1957 a Lages SC in Brasile, residente in [...], Via
Intendente Antonio Damasco 4777 – Ratones;
c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._2
OL SC in Brasile, residente in [...]
Pedra NC, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore c.f. nata il Persona_1 C.F._3
26.02.2016 a OL SC in Brasile, residente in [...], Via Jair
Hamms 241 Pedra NC, elettivamente domiciliati in Pescara, Via Giosuè Carducci n. 71, presso e nello studio dell'Avv. Mauro Talamonti (c.f. che li rappresenta e C.F._4
difende in virtù di procure allegata al ricorso;
Ricorrenti
1 nei confronti di
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
Resistente nonché con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUCCLIA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
Intervenuta
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza del 17.12.2025):
Per i ricorrenti:
“Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda dei ricorrenti, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani degli attori
e, per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro pro tempore e per esso Controparte_2
all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza italiana delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese
e competenze di lite del giudizio.”
Per il : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica del Brasile di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti degli odierni ricorrenti come identificati nell'albero genealogico delineato dagli odierni ricorrenti, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla Repubblica del Brasile di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nel merito, a valle, valutare l a fondatezza della domanda, se comprovati i requisiti di legge. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE.
1. Esposizione delle difese dei ricorrenti.
1.1 I ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso ritualmente notificato, convenivano in giudizio il , chiedendo che fosse loro riconosciuta la Controparte_2
cittadinanza italiana trasmessagli iure sanguinis dai loro avi.
1.2 A sostegno della domanda esponevano che:
1.2.1 i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano, tale sig.
[...]
(nel paese straniero anche o Persona_2 Persona_3 Per_4
, nato il [...] a [...], come da certificato di nascita
[...]
prodotto, figlio di e , il quale ha vissuto i primi Persona_2 Controparte_4
anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile;
1.2.2 il predetto ha contratto matrimonio con Persona_2 [...]
il 18.08.1866 a Lages SC (BRA), come da certificato di matrimonio Persona_5
allegato;
1.2.3 dalla copia nasceva un figlio, , nato il [...] a [...] Persona_3
(BRA);
1.2.4 ha contratto matrimonio il 28.10.1899 a Lages SC (BRA) con Persona_3
Controparte_5
1.2.5 dall'unione dei due nasceva il 4.03.1905 a Lages SC (BRA) Persona_6
1.2.6 ha contratto matrimonio il 30.07.1929 a Rio De Janeiro RJ Persona_6
(BRA) con Persona_7
1.2.7 dall'unione dei due nasceva una figlia, , nata il [...] a Persona_8
CO IN SC (BRA);
1.2.8 sposava il 24.04.1954 a Lages Persona_8 Parte_2
SC (BRA);
1.2.9 dall'unione nasceva una figlia, la ricorrente nata il Controparte_1
22.07.1957 a Lages SC (BRA);
3 1.2.10 sposava il 25.10.1977 a Controparte_1 Persona_9
RA SC (BRA);
1.2.11 Dall'unione dei due nasceva l'odierno ricorrente , Parte_1
nato il [...] a [...],
1.2.12 dall'unione del predetto e di nasceva Parte_1 Persona_10
l'odierna ricorrente minore , nata il [...] a Persona_1
OL SC (BRA);
1.2.13 che, stante la discendenza dei ricorrenti dal comune avo di cittadinanza italiana
(non naturalizzato come da certificato prodotto sub doc. 1), si doveva ritenere che agli stessi fosse stata trasmessa la cittadinanza italiana.
1.2.14 Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienze venivano comunicati alla competente Procura della Repubblica che non si costituiva.
2. Esposizione delle difese dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
2.1 L'Avvocatura dello Stato, in via preliminare, deduceva che pendevano altri due ricorsi del tutto analoghi al presente, in quanto promossi da discendenti da altro ramo del comune avo Persona_2
2.2 Puntualizzava che si trattava del ricorso attualmente pendente in fase di appello avente rg 225/24 con prossima udienza al 3/4/25 per decisione e del ricorso avente rg 1430/24, pendente davanti a codesto Tribunale di Genova, la cui prossima udienza si terrà l'8/5/25 (dr Bucarelli), per deposito documentazione istruttoria.
2.3 Pertanto chiedeva di rinviare la trattazione del presente ricorso in attesa della definizione del giudizio di appello e, nelle more, di riunire il presente ricorso al parallelo giudizio di primo grado perché connessi.
2.4 Nel merito deduceva che, essendo l'avo immigrato prima dell'unità d'Italia ed avendo radicato in Brasile la propria vita familiare e sociale (posto che egli si sposò in Brasile con una donna del luogo dalla quale ebbe poi il primo figlio nel 1874) senza più fare ritorno nel suo paese di origine, in forza dell'art. 34 del CC Albertino del
1837 (applicabile ratione temporis) egli avrebbe perduto la cittadinanza essendo immigrato senza volontà di ritornare in Italia.
4 2.5 Né peraltro constava che la cittadinanza perduta in forza della citata disposizione fosse stata recuperata non avendo tenuto nessuna delle condotte stabilite dall'art. 13 del Codice civile del 1865 al fine di recuperare la cittadinanza perduta.
2.6 Ad ogni modo chiedeva che il Giudice acquisisse ex officio, anche tramite il consolato, documentazione e informazioni comprovanti la sussistenza di eventuali cause di perdita della cittadinanza.
3. Sulla competenza del Tribunale adito.
3.1 Come noto l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la competenza territoriale “diffusa” rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto
). Controparte_2
3.2 In particolare il citato comma 36 dispone che: “all'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
3.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
3.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del
Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
3.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituite, con la legge 13 aprile 2017, n.
46, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
3.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1,
5 avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
3.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita (cfr. prod.doc. 1 parte ricorrente), nel Comune di Sesta Godano e da ciò discende, in virtù delle norme di legge richiamate, la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
4. Sull'interesse ad agire e le istanze di sospensione e di riunione.
4.1 Si ritiene – in conformità ai più recenti arresti della Corte d'Appello di Genova sul punto (cfr. Sentenza n. 1203/2025 pubbl. il 07/11/2025) - che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
4.2 Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni
Unite n. 28873/2008 la quale ha rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia (nel merito) sulla domanda di accertamento dello stato di apolide (la quale – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, alla domanda di accertamento della cittadinanza), non attribuendo all'esistenza di una procedura amministrativa (sul punto), alcuna efficacia ostativa o preclusiva di una pronuncia giurisdizionale.
4.3 Si osserva, inoltre, che rispetto al riconoscimento della cittadinanza, sottendendo la cittadinanza un diritto soggettivo imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), può configurarsi una carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., tale da rendere l'azione inammissibile, solo
6 allorché l'azione intrapresa si riveli di nessuna utilità pratica poiché il diritto è già stato soddisfatto in via amministrativa mediante il riconoscimento della cittadinanza.
4.4. D'altronde anche lo stesso giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza non è strutturato secondo l'archetipo del procedimento di impugnazione ma quello della cognizione piena del diritto la cui tutela non è, quindi, subordinata alla previa decisione in sede amministrativa la quale, pertanto, può radicalmente mancare.
4.5 Ne discende che la pendenza di parallela procedura amministrativa per ottenere tale status non fa venir meno l'interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza.
4.6 Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto la natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
4.7 Pertanto deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire.
4.8 Quanto all'istanza di rinvio per connessione del presente giudizio con il giudizio di appello r.g.n. 225/2024 si evidenzia che il relativo giudizio si è concluso con
Sentenza n. 651/2025 pubbl. il 27/05/2025 che ha rigettato l'appello confermando la sentenza che aveva riconosciuto ad altri discendenti del comune avo
[...]
la cittadinanza italiana. Persona_2
4.9 Neppure si ritiene di accogliere l'istanza di riunione essendo la presente causa matura per la decisione.
5. Sulle istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c.
5.1 Al fine di valutare le istanze di esibizione e di documenti ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulate dalla parte resistente (volte ad appurare eventuali cause di perdita della cittadinanza degli ascendenti degli odierni ricorrenti per aver svolto un pubblico
7 impiego o per aver svolto servizio militare all'estero) va, seppur sommariamente, illustrata l'evoluzione normativa sul punto.
5.2 L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
5.3 L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato
l'impiego o il servizio”.
5.4 L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
5.5 Dall'excursus storico giuridico emerge che le normative successive a quella del
1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuazione del servizio militare, ma anche dalla mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
5.6 E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo italiano.
5.7 Va aggiunto sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere
8 pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.”
5.8 La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
5.9 Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva
“permissione” del governo nazionale.
5.10 Ciò premesso sul quadro normativo di riferimento in relazione al riparto dell'onere della prova in tale materia deve osservarsi che, in base a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, è onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente - documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
5.11 Sotto tale profilo richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
5.12 Né diversa conclusione può dedursi dal c.d. principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità posto che: a) non può ritenersi con sufficiente certezza che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il Ministero
9 degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una
Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato;
b) parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano di cui alla normativa successiva al 1901) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova, dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
5.13 Da ultimo si evidenzia che l'istanza peraltro assume una connotazione del tutto esplorativa incompatibile con gli oneri allegatori e probatori gravanti sulle parti.
5.14 La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
6. Sui principi regolatori della materia.
6.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis
(a partire dal Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de
1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992).
6.2 Conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
6.3 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318;
v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244).
6.4 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.
2- ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha posto a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di
10 “allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:
6.4.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025)
l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del
D.L. 36/2025 il quale prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;
6.4.b) come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte d'Appello di Genova e da precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 2562/2025 pubbl. il 19/11/2025) la norma richiamata non avrebbe natura puramente processuale ma incidendo direttamente sulla stessa acquisizione del diritto alla cittadinanza avrebbe anche una portata sostanziale;
6.4.c) la stessa Cassazione ha ritenuto, in sua recente pronuncia, che le norme di legge sopravvenute che modifichino, per determinate materie (nella specie tributaria), il riparto dell'onere della prova non possono ritenersi norme processuali ma sostanziali
(cfr. punto 2.7 della motivazione di Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/06/2024, n. 16493 la quale si afferma testualmente che sono “sostanziali” le norme che, come quella in esame, “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018; Cass. 23/02/2007, n. 4225)”).
7. Sulla domanda di cittadinanza.
7.1 Risulta dal certificato di battesimo prodotto sub doc. 1 dai ricorrenti che il sig.
è nato a [...] il [...] e, dunque, in periodo Persona_2
preunitario.
7.2 L'Avvocatura Distrettuale deduce che, a norma del combinato disposto degli artt.
1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865, il predetto
11 avo - avendo perso la cittadinanza in forza del codice albertino del 1837 vigente all'epoca (essendo immigrato in Brasile senza volontà di ritornare nel paese di origine) e non avendo assolto gli oneri per il recupero della cittadinanza previsti dall'art. 13 Codice civile del 1865 - egli non può considerarsi quale cittadino italiano e, pertanto, non può avere trasmesso la cittadinanza ai suoi discendenti.
7.3 Occorre, dapprima, accertare se per effetto dell'entrata in vigore del codice albertino del 1837 il c.d. capostipite avesse perso la cittadinanza.
7.4 Come ritenuto dalla Corte d'Appello in fattispecie similare (cfr. Sentenza n.
1152/2025 pubbl. il 28/10/2025) “l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza non è possibile inventare una CP_2
inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
7.5 Tale prova non può ricavarsi dal semplice fatto che l'avo avesse stabilizzato la propria vita familiare in Brasile posto che l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
7.6 Peraltro, anche a volersi ritenere che l'avo fosse immigrato con l'intenzione di non fare ritorno nel paese di origine, tuttavia, la tesi della difesa resistente poggia sull'erroneo assunto che alla privazione dei diritti civili consegua automaticamente la perdita dello status di suddito, come se si trattasse di due nozioni consostanziali.
12 7.7 Per contro, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Genova (cfr. Sentenza n.
1152/2025 pubbl. il 28/10/2025) il codice civile albertino del 1837 tiene giuridicamente distinta la titolarità dei diritti civili dallo status di suddito.
7.8 Ciò emerge dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino i quali prevedevano che il suddito rimanesse tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si potesse ordinare di rientrare nel Regno e che, se non fosse rientrato, perdeva ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato (previsione del tutto incomprensibile ove egli avesse perduto immediatamente lo status di suddito).
7.10 Sicché non pare possa ritenersi che alla stregua del citato art. 34 del codice civile albertino che l'avo immigrato avesse perso la qualità di suddito.
7.11 Ne consegue che l'avo, in quanto deceduto dopo l'unificazione (1865) e non essendo stato naturalizzato (come da certificato prodotto sub doc. 1), aveva acquisito la cittadinanza italiana.
7.12 Inoltre la discendenza dei ricorrenti dal comune avo italiano è analiticamente allegata e documentata mediante i certificati di nascita e di matrimonio che sono stati
(faticosamente) riscontrati nella produzione sub doc. 1 allegata al ricorso (per quanto produzione non del tutto conforme all'art. 74 disp.att.c.p.c. il quale prescrive che ciascun documento deva essere numerato - escludendo dunque che ad un numero corrispondano una serie indefinita di documenti - e che abbia una denominazione descrittiva del relativo contenuto – escludendo dunque denominazioni del tutto generiche).
7.13 In conclusione il ricorso merita accoglimento.
8. Sulle spese di lite.
8.1 In considerazione della complessità in diritto della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di interesse ad agire e della difficoltà correlata ad accertare fatti molto risalenti nel tempo si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
13 definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate:
1) dichiara che i sigg.ri c.f. , nata il Controparte_1 C.F._1
22.07.1957 a Lages SC in Brasile, residente in [...], Via
Intendente Antonio Damasco 4777 – Ratones;
c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._2
OL SC in Brasile, residente in [...]
Pedra NC
c.f. nata il [...] Persona_1 C.F._3
a OL SC in Brasile, residente in [...]
Pedra NC, sono cittadini italiani;
2) ordina al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Genova in data 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione Undicesima Civile Immigrazione in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 7853 /2023 avente ad oggetto domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da:
c.f. , nata il Controparte_1 C.F._1
22.07.1957 a Lages SC in Brasile, residente in [...], Via
Intendente Antonio Damasco 4777 – Ratones;
c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._2
OL SC in Brasile, residente in [...]
Pedra NC, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore c.f. nata il Persona_1 C.F._3
26.02.2016 a OL SC in Brasile, residente in [...], Via Jair
Hamms 241 Pedra NC, elettivamente domiciliati in Pescara, Via Giosuè Carducci n. 71, presso e nello studio dell'Avv. Mauro Talamonti (c.f. che li rappresenta e C.F._4
difende in virtù di procure allegata al ricorso;
Ricorrenti
1 nei confronti di
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
Resistente nonché con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUCCLIA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
Intervenuta
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza del 17.12.2025):
Per i ricorrenti:
“Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda dei ricorrenti, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani degli attori
e, per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro pro tempore e per esso Controparte_2
all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza italiana delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese
e competenze di lite del giudizio.”
Per il : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica del Brasile di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti degli odierni ricorrenti come identificati nell'albero genealogico delineato dagli odierni ricorrenti, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla Repubblica del Brasile di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nel merito, a valle, valutare l a fondatezza della domanda, se comprovati i requisiti di legge. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE.
1. Esposizione delle difese dei ricorrenti.
1.1 I ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso ritualmente notificato, convenivano in giudizio il , chiedendo che fosse loro riconosciuta la Controparte_2
cittadinanza italiana trasmessagli iure sanguinis dai loro avi.
1.2 A sostegno della domanda esponevano che:
1.2.1 i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano, tale sig.
[...]
(nel paese straniero anche o Persona_2 Persona_3 Per_4
, nato il [...] a [...], come da certificato di nascita
[...]
prodotto, figlio di e , il quale ha vissuto i primi Persona_2 Controparte_4
anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile;
1.2.2 il predetto ha contratto matrimonio con Persona_2 [...]
il 18.08.1866 a Lages SC (BRA), come da certificato di matrimonio Persona_5
allegato;
1.2.3 dalla copia nasceva un figlio, , nato il [...] a [...] Persona_3
(BRA);
1.2.4 ha contratto matrimonio il 28.10.1899 a Lages SC (BRA) con Persona_3
Controparte_5
1.2.5 dall'unione dei due nasceva il 4.03.1905 a Lages SC (BRA) Persona_6
1.2.6 ha contratto matrimonio il 30.07.1929 a Rio De Janeiro RJ Persona_6
(BRA) con Persona_7
1.2.7 dall'unione dei due nasceva una figlia, , nata il [...] a Persona_8
CO IN SC (BRA);
1.2.8 sposava il 24.04.1954 a Lages Persona_8 Parte_2
SC (BRA);
1.2.9 dall'unione nasceva una figlia, la ricorrente nata il Controparte_1
22.07.1957 a Lages SC (BRA);
3 1.2.10 sposava il 25.10.1977 a Controparte_1 Persona_9
RA SC (BRA);
1.2.11 Dall'unione dei due nasceva l'odierno ricorrente , Parte_1
nato il [...] a [...],
1.2.12 dall'unione del predetto e di nasceva Parte_1 Persona_10
l'odierna ricorrente minore , nata il [...] a Persona_1
OL SC (BRA);
1.2.13 che, stante la discendenza dei ricorrenti dal comune avo di cittadinanza italiana
(non naturalizzato come da certificato prodotto sub doc. 1), si doveva ritenere che agli stessi fosse stata trasmessa la cittadinanza italiana.
1.2.14 Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienze venivano comunicati alla competente Procura della Repubblica che non si costituiva.
2. Esposizione delle difese dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
2.1 L'Avvocatura dello Stato, in via preliminare, deduceva che pendevano altri due ricorsi del tutto analoghi al presente, in quanto promossi da discendenti da altro ramo del comune avo Persona_2
2.2 Puntualizzava che si trattava del ricorso attualmente pendente in fase di appello avente rg 225/24 con prossima udienza al 3/4/25 per decisione e del ricorso avente rg 1430/24, pendente davanti a codesto Tribunale di Genova, la cui prossima udienza si terrà l'8/5/25 (dr Bucarelli), per deposito documentazione istruttoria.
2.3 Pertanto chiedeva di rinviare la trattazione del presente ricorso in attesa della definizione del giudizio di appello e, nelle more, di riunire il presente ricorso al parallelo giudizio di primo grado perché connessi.
2.4 Nel merito deduceva che, essendo l'avo immigrato prima dell'unità d'Italia ed avendo radicato in Brasile la propria vita familiare e sociale (posto che egli si sposò in Brasile con una donna del luogo dalla quale ebbe poi il primo figlio nel 1874) senza più fare ritorno nel suo paese di origine, in forza dell'art. 34 del CC Albertino del
1837 (applicabile ratione temporis) egli avrebbe perduto la cittadinanza essendo immigrato senza volontà di ritornare in Italia.
4 2.5 Né peraltro constava che la cittadinanza perduta in forza della citata disposizione fosse stata recuperata non avendo tenuto nessuna delle condotte stabilite dall'art. 13 del Codice civile del 1865 al fine di recuperare la cittadinanza perduta.
2.6 Ad ogni modo chiedeva che il Giudice acquisisse ex officio, anche tramite il consolato, documentazione e informazioni comprovanti la sussistenza di eventuali cause di perdita della cittadinanza.
3. Sulla competenza del Tribunale adito.
3.1 Come noto l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la competenza territoriale “diffusa” rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto
). Controparte_2
3.2 In particolare il citato comma 36 dispone che: “all'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
3.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
3.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del
Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
3.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituite, con la legge 13 aprile 2017, n.
46, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
3.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1,
5 avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
3.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita (cfr. prod.doc. 1 parte ricorrente), nel Comune di Sesta Godano e da ciò discende, in virtù delle norme di legge richiamate, la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
4. Sull'interesse ad agire e le istanze di sospensione e di riunione.
4.1 Si ritiene – in conformità ai più recenti arresti della Corte d'Appello di Genova sul punto (cfr. Sentenza n. 1203/2025 pubbl. il 07/11/2025) - che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
4.2 Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni
Unite n. 28873/2008 la quale ha rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia (nel merito) sulla domanda di accertamento dello stato di apolide (la quale – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, alla domanda di accertamento della cittadinanza), non attribuendo all'esistenza di una procedura amministrativa (sul punto), alcuna efficacia ostativa o preclusiva di una pronuncia giurisdizionale.
4.3 Si osserva, inoltre, che rispetto al riconoscimento della cittadinanza, sottendendo la cittadinanza un diritto soggettivo imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), può configurarsi una carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., tale da rendere l'azione inammissibile, solo
6 allorché l'azione intrapresa si riveli di nessuna utilità pratica poiché il diritto è già stato soddisfatto in via amministrativa mediante il riconoscimento della cittadinanza.
4.4. D'altronde anche lo stesso giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza non è strutturato secondo l'archetipo del procedimento di impugnazione ma quello della cognizione piena del diritto la cui tutela non è, quindi, subordinata alla previa decisione in sede amministrativa la quale, pertanto, può radicalmente mancare.
4.5 Ne discende che la pendenza di parallela procedura amministrativa per ottenere tale status non fa venir meno l'interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza.
4.6 Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto la natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
4.7 Pertanto deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire.
4.8 Quanto all'istanza di rinvio per connessione del presente giudizio con il giudizio di appello r.g.n. 225/2024 si evidenzia che il relativo giudizio si è concluso con
Sentenza n. 651/2025 pubbl. il 27/05/2025 che ha rigettato l'appello confermando la sentenza che aveva riconosciuto ad altri discendenti del comune avo
[...]
la cittadinanza italiana. Persona_2
4.9 Neppure si ritiene di accogliere l'istanza di riunione essendo la presente causa matura per la decisione.
5. Sulle istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c.
5.1 Al fine di valutare le istanze di esibizione e di documenti ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulate dalla parte resistente (volte ad appurare eventuali cause di perdita della cittadinanza degli ascendenti degli odierni ricorrenti per aver svolto un pubblico
7 impiego o per aver svolto servizio militare all'estero) va, seppur sommariamente, illustrata l'evoluzione normativa sul punto.
5.2 L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
5.3 L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato
l'impiego o il servizio”.
5.4 L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
5.5 Dall'excursus storico giuridico emerge che le normative successive a quella del
1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuazione del servizio militare, ma anche dalla mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
5.6 E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo italiano.
5.7 Va aggiunto sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere
8 pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.”
5.8 La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
5.9 Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva
“permissione” del governo nazionale.
5.10 Ciò premesso sul quadro normativo di riferimento in relazione al riparto dell'onere della prova in tale materia deve osservarsi che, in base a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, è onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente - documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
5.11 Sotto tale profilo richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
5.12 Né diversa conclusione può dedursi dal c.d. principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità posto che: a) non può ritenersi con sufficiente certezza che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il Ministero
9 degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una
Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato;
b) parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano di cui alla normativa successiva al 1901) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova, dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
5.13 Da ultimo si evidenzia che l'istanza peraltro assume una connotazione del tutto esplorativa incompatibile con gli oneri allegatori e probatori gravanti sulle parti.
5.14 La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
6. Sui principi regolatori della materia.
6.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis
(a partire dal Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de
1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992).
6.2 Conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
6.3 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318;
v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244).
6.4 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.
2- ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha posto a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di
10 “allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:
6.4.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025)
l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del
D.L. 36/2025 il quale prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;
6.4.b) come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte d'Appello di Genova e da precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 2562/2025 pubbl. il 19/11/2025) la norma richiamata non avrebbe natura puramente processuale ma incidendo direttamente sulla stessa acquisizione del diritto alla cittadinanza avrebbe anche una portata sostanziale;
6.4.c) la stessa Cassazione ha ritenuto, in sua recente pronuncia, che le norme di legge sopravvenute che modifichino, per determinate materie (nella specie tributaria), il riparto dell'onere della prova non possono ritenersi norme processuali ma sostanziali
(cfr. punto 2.7 della motivazione di Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/06/2024, n. 16493 la quale si afferma testualmente che sono “sostanziali” le norme che, come quella in esame, “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018; Cass. 23/02/2007, n. 4225)”).
7. Sulla domanda di cittadinanza.
7.1 Risulta dal certificato di battesimo prodotto sub doc. 1 dai ricorrenti che il sig.
è nato a [...] il [...] e, dunque, in periodo Persona_2
preunitario.
7.2 L'Avvocatura Distrettuale deduce che, a norma del combinato disposto degli artt.
1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865, il predetto
11 avo - avendo perso la cittadinanza in forza del codice albertino del 1837 vigente all'epoca (essendo immigrato in Brasile senza volontà di ritornare nel paese di origine) e non avendo assolto gli oneri per il recupero della cittadinanza previsti dall'art. 13 Codice civile del 1865 - egli non può considerarsi quale cittadino italiano e, pertanto, non può avere trasmesso la cittadinanza ai suoi discendenti.
7.3 Occorre, dapprima, accertare se per effetto dell'entrata in vigore del codice albertino del 1837 il c.d. capostipite avesse perso la cittadinanza.
7.4 Come ritenuto dalla Corte d'Appello in fattispecie similare (cfr. Sentenza n.
1152/2025 pubbl. il 28/10/2025) “l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza non è possibile inventare una CP_2
inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
7.5 Tale prova non può ricavarsi dal semplice fatto che l'avo avesse stabilizzato la propria vita familiare in Brasile posto che l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
7.6 Peraltro, anche a volersi ritenere che l'avo fosse immigrato con l'intenzione di non fare ritorno nel paese di origine, tuttavia, la tesi della difesa resistente poggia sull'erroneo assunto che alla privazione dei diritti civili consegua automaticamente la perdita dello status di suddito, come se si trattasse di due nozioni consostanziali.
12 7.7 Per contro, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Genova (cfr. Sentenza n.
1152/2025 pubbl. il 28/10/2025) il codice civile albertino del 1837 tiene giuridicamente distinta la titolarità dei diritti civili dallo status di suddito.
7.8 Ciò emerge dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino i quali prevedevano che il suddito rimanesse tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si potesse ordinare di rientrare nel Regno e che, se non fosse rientrato, perdeva ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato (previsione del tutto incomprensibile ove egli avesse perduto immediatamente lo status di suddito).
7.10 Sicché non pare possa ritenersi che alla stregua del citato art. 34 del codice civile albertino che l'avo immigrato avesse perso la qualità di suddito.
7.11 Ne consegue che l'avo, in quanto deceduto dopo l'unificazione (1865) e non essendo stato naturalizzato (come da certificato prodotto sub doc. 1), aveva acquisito la cittadinanza italiana.
7.12 Inoltre la discendenza dei ricorrenti dal comune avo italiano è analiticamente allegata e documentata mediante i certificati di nascita e di matrimonio che sono stati
(faticosamente) riscontrati nella produzione sub doc. 1 allegata al ricorso (per quanto produzione non del tutto conforme all'art. 74 disp.att.c.p.c. il quale prescrive che ciascun documento deva essere numerato - escludendo dunque che ad un numero corrispondano una serie indefinita di documenti - e che abbia una denominazione descrittiva del relativo contenuto – escludendo dunque denominazioni del tutto generiche).
7.13 In conclusione il ricorso merita accoglimento.
8. Sulle spese di lite.
8.1 In considerazione della complessità in diritto della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di interesse ad agire e della difficoltà correlata ad accertare fatti molto risalenti nel tempo si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
13 definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate:
1) dichiara che i sigg.ri c.f. , nata il Controparte_1 C.F._1
22.07.1957 a Lages SC in Brasile, residente in [...], Via
Intendente Antonio Damasco 4777 – Ratones;
c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._2
OL SC in Brasile, residente in [...]
Pedra NC
c.f. nata il [...] Persona_1 C.F._3
a OL SC in Brasile, residente in [...]
Pedra NC, sono cittadini italiani;
2) ordina al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Genova in data 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
14