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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/07/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2226/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
AL , subentrata ex lege a titolo Parte_1 universale anche nei rapporti processuali di rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Natalia Capobianco, giusta procura in calce all'atto di citazione rilasciata dal legale rappresentante pro-tempore di presso lo Controparte_1 CP_2 studio della quale è elettivamente domiciliata.
- ATTRICE -
TR
, nata il [...] a [...], rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Fulvia Vassallo presso lo studio della quale è elettivamente domiciliatagiusta procura allegata alla comparsa di risposta,
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Il presente giudizio è stato introdotto da per la trattazione nel merito Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione incoata dalla debitrice-opponente avverso Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 29120209001286550000, notificata da Controparte_1 il 26.02.2020, con la quale veniva richiesto il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, degli importi di cui all'avviso di addebito n. 59120120001124349000. Pt_2 ha instato per la revoca dell'ordinanza di sospensione, emessa dal Controparte_1
G.E. nella procedura esecutiva n. 466/2020, in ragione: a) della eccepita inammissibilità e illegittimità del ricorso in opposizione all'esecuzione, ex art. 615, 2 comma c.p.c., incoato dall'opponente per effetto della dedotta incompetenza per materia del G.E. e Controparte_4
per mancanza di titolo per procedere all'opposizione all'esecuzione; b) della infondatezza del ricorso ex art. 615 c.p.c.- Ha chiesto inoltre di accertare e dichiarare che nessun atto di pignoramento dei crediti verso terzi è stato eseguito da con vittoria Controparte_1 di spese e compensi.
Parte opposta nel costituirsi in giudizio ha preliminarmente eccepito la tardività della riassunzione del giudizio per essere stato notificato l'atto di citazione oltre il termine perentorio assegnato a tal uopo dal G.E., l'incompetenza del giudice adito per l'allegata competenza del Giudice del Lavoro, la litispendenza, ex art. 39 c.p.c., con il procedimento incoato in riassunzione dalla resistente innanzi al Giudice del lavoro.
In corso di causa la resistente ha depositato la sentenza n. 1121/2021 emessa dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Agrigento, nell'ambito del procedimento n. 466/2020 R.G., con la quale, in accoglimento del ricorso della odierna resistente, ha dichiarato non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 59120120001124349000 per effetto della accertata prescrizione.
Orbene, il presente giudizio, istruito con produzioni documentali deve essere dichiarato improcedibile per quanto di seguito osservato.
Con il provvedimento del 26.06.2020 il Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di sospensione contestuale al ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., ha sospeso l'esecuzione intrapresa da e fissato il termine perentorio di gg. 45 per Controparte_1
l'introduzione del giudizio di merito. Vertendo l'opposizione in materia di contributi IVS – come da relativo avviso di addebito sotteso all'atto di intimazione avversato, il giudizio di merito andava introdotto, ex art. 616
c.p.c., secondo le modalità previste dalla materia e dal rito per cui rientrando la causa nella competenza funzionale del Giudice del Lavoro doveva essere incoata innanzi a quest'ultimo e secondo il rito lavoro. Discende pertanto che la causa andava introdotta con ricorso da depositare nella cancelleria del Giudice del Lavoro entro il termine perentorio assegnato di gg. 45 decorrente dalla data di notificazione del provvedimento del G.E. ovvero dal
29.06.2020 che veniva a scadere il 13.08.2025 non essendo soggetti i termini processuali relativi alle cause di lavoro alla sospensione feriale.
Nella fattispecie è accaduto invece che ha introdotto irritualmente il Controparte_1
presente procedimento con citazione notificata il 5.09.2020 quando il termine perentorio era già abbondantemente scaduto anche per l'eventuale conversione della citazione in ricorso che opera quando la citazione notificata viene tempestivamente depositata innanzi al Giudice del Lavoro.
Ora, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. per l'iscrizione della causa a ruolo è
l'improcedibilità, che non ammette sanatorie. (Cass. Civile,ord.1058/2018).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto del fatto che le parti hanno reiterato le difese già svolte nel procedimento incoato dalla convenuta innanzi al Giudice del lavoro, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara l'improcedibilità delle domande di parte attrice;
-condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida per compensi di avvocato nell'importo di € 650,00 oltre il rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore, avv.
Fulvia Vassallo, dichiaratasi antistatario.
Agrigento, 31 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2226/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
AL , subentrata ex lege a titolo Parte_1 universale anche nei rapporti processuali di rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Natalia Capobianco, giusta procura in calce all'atto di citazione rilasciata dal legale rappresentante pro-tempore di presso lo Controparte_1 CP_2 studio della quale è elettivamente domiciliata.
- ATTRICE -
TR
, nata il [...] a [...], rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Fulvia Vassallo presso lo studio della quale è elettivamente domiciliatagiusta procura allegata alla comparsa di risposta,
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Il presente giudizio è stato introdotto da per la trattazione nel merito Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione incoata dalla debitrice-opponente avverso Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 29120209001286550000, notificata da Controparte_1 il 26.02.2020, con la quale veniva richiesto il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, degli importi di cui all'avviso di addebito n. 59120120001124349000. Pt_2 ha instato per la revoca dell'ordinanza di sospensione, emessa dal Controparte_1
G.E. nella procedura esecutiva n. 466/2020, in ragione: a) della eccepita inammissibilità e illegittimità del ricorso in opposizione all'esecuzione, ex art. 615, 2 comma c.p.c., incoato dall'opponente per effetto della dedotta incompetenza per materia del G.E. e Controparte_4
per mancanza di titolo per procedere all'opposizione all'esecuzione; b) della infondatezza del ricorso ex art. 615 c.p.c.- Ha chiesto inoltre di accertare e dichiarare che nessun atto di pignoramento dei crediti verso terzi è stato eseguito da con vittoria Controparte_1 di spese e compensi.
Parte opposta nel costituirsi in giudizio ha preliminarmente eccepito la tardività della riassunzione del giudizio per essere stato notificato l'atto di citazione oltre il termine perentorio assegnato a tal uopo dal G.E., l'incompetenza del giudice adito per l'allegata competenza del Giudice del Lavoro, la litispendenza, ex art. 39 c.p.c., con il procedimento incoato in riassunzione dalla resistente innanzi al Giudice del lavoro.
In corso di causa la resistente ha depositato la sentenza n. 1121/2021 emessa dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Agrigento, nell'ambito del procedimento n. 466/2020 R.G., con la quale, in accoglimento del ricorso della odierna resistente, ha dichiarato non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 59120120001124349000 per effetto della accertata prescrizione.
Orbene, il presente giudizio, istruito con produzioni documentali deve essere dichiarato improcedibile per quanto di seguito osservato.
Con il provvedimento del 26.06.2020 il Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di sospensione contestuale al ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., ha sospeso l'esecuzione intrapresa da e fissato il termine perentorio di gg. 45 per Controparte_1
l'introduzione del giudizio di merito. Vertendo l'opposizione in materia di contributi IVS – come da relativo avviso di addebito sotteso all'atto di intimazione avversato, il giudizio di merito andava introdotto, ex art. 616
c.p.c., secondo le modalità previste dalla materia e dal rito per cui rientrando la causa nella competenza funzionale del Giudice del Lavoro doveva essere incoata innanzi a quest'ultimo e secondo il rito lavoro. Discende pertanto che la causa andava introdotta con ricorso da depositare nella cancelleria del Giudice del Lavoro entro il termine perentorio assegnato di gg. 45 decorrente dalla data di notificazione del provvedimento del G.E. ovvero dal
29.06.2020 che veniva a scadere il 13.08.2025 non essendo soggetti i termini processuali relativi alle cause di lavoro alla sospensione feriale.
Nella fattispecie è accaduto invece che ha introdotto irritualmente il Controparte_1
presente procedimento con citazione notificata il 5.09.2020 quando il termine perentorio era già abbondantemente scaduto anche per l'eventuale conversione della citazione in ricorso che opera quando la citazione notificata viene tempestivamente depositata innanzi al Giudice del Lavoro.
Ora, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. per l'iscrizione della causa a ruolo è
l'improcedibilità, che non ammette sanatorie. (Cass. Civile,ord.1058/2018).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto del fatto che le parti hanno reiterato le difese già svolte nel procedimento incoato dalla convenuta innanzi al Giudice del lavoro, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara l'improcedibilità delle domande di parte attrice;
-condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida per compensi di avvocato nell'importo di € 650,00 oltre il rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore, avv.
Fulvia Vassallo, dichiaratasi antistatario.
Agrigento, 31 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò