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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/08/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3042/2021 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria Cascella e Maria De Parte_1
Felice come da mandato in atti, attore
E
in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, corrente in CP_1
Bari, convenuta contumace
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Olimpia De carlo come da mandato in atti, convenuta
E
, in persona del Presidente p.t., corrente in , Controparte_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Ermanda Baldi come da mandato in atti, convenuta avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03.09.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 24.03.2021, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a codesto Tribunale la , l' e la CP_1 CP_2 CP_3
onde sentirne: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità
[...] nella causazione del sinistro occorsogli in data 09.10.2020 e, per l'effetto, pronunciare condanna delle stesse, in proprio e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni da esso patiti e patiendi, quantificati in € 20.015,23 per i danni materiali ed in € 427,41 per le lesioni personali, o nelle diverse misure ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) con vittoria di spese ed onorari di lite, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
A sostegno della domanda esponeva: - che in data 09.10.2020, alle ore 01:15 circa, percorreva a velocità moderata, a bordo della propria autovettura Mazda CX-3, tg FP 161 VW, la S.S. 16 con direzione di marcia Cerignola-Foggia; - che, giunto all'altezza del km 688+100 (località Incoronata, in agro di ), un cinghiale di CP_3 grosse dimensioni aveva improvvisamente attraversato la strada da sinistra verso destra, impattando violentemente con la parte anteriore dell'auto; - che l'imprevedibile e repentino attraversamento della strada da parte del cinghiale, ostruendo improvvisamente il procedere della vettura, aveva reso impossibile ogni manovra di emergenza atta ad evitare l'impatto con l'animale; - che, a seguito dell'urto, l'autovettura si era sbilanciata, strisciando prima contro lo spartitraffico centrale sulla sinistra e, successivamente, aveva terminato la sua corsa in posizione di quiete, intraversandosi nella corsia di marcia con una rotazione di 90 gradi per poi arrestarsi con gli organi direzionali verso il guardrail destro;
- che il violento impatto aveva determinato ingenti danni all'auto (per un ammontare di € 22.603,23), nonché causato lesioni personali ad esso attore (consistenti in “cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo mano dx” con prognosi di 10 giorni, corrispondenti ad una inabilità temporanea totale di 6 giorni e una inabilità temporanea parziale al 75% di
4 giorni, per un totale di € 427,41); - che, subito dopo l'impatto, erano intervenute sul posto due volanti della Questura di e la Polizia Stradale di San Severo, che CP_3 avevano rilevato sul luogo del sinistro la presenza della carcassa di un cinghiale di grosse dimensioni, giacente in corrispondenza del guardrail destro;
- che le richieste bonarie di ristoro dei danni rivolte alla , alla e CP_1 Controparte_3 all non avevano sortito esito positivo, al pari dei successivi inviti alla CP_2 negoziazione assistita inoltrati loro;
- che in data 06.11.2020 l'attore aveva infine venduto come rottame l'auto Mazda CX-3, tg FP 161 VW, al prezzo di € 3.650,00.
Con comparsa depositata in data 10.06.2021 si costituiva in giudizio la
, che, contestato l'avverso dedotto e richiesto, concludeva Controparte_3
chiedendo: - in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente, per essere competente la in materia di fauna selvatica e, CP_1
gradatamente, per rientrare la strada nelle competenze dell'ANAS Compartimento per la;
- in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in CP_1
fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum; - condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 06.07.2021, l' CP_2
previa impugnativa di quanto ex adverso allegato e domandato, chiedeva: - preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente e l'estraneità dello stesso ai fatti dedotti, con relativa estromissione dal giudizio;
- in subordine, dichiarare infondata la domanda attorea nei confronti di e CP_2
respingere tutte le richieste e conclusioni sfavorevoli rassegnate nei confronti della stessa;
- ritenere responsabili gli Enti deputati dalla legge, ossia e;
CP_1 CP_3
- con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese e compensi di lite.
Rimasta e dichiarata contumace la ; concessi i termini per il CP_1
deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; escussi i testi indicati ed ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione della dinamica del sinistro;
nelle note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza del 03.06.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e, all'esito, il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Come di recente statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 197 del
07.01.2025 (che questo Giudice condivide e dalla quale non v'è ragione di discostarsi), “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 15 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in CP_1
quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass. 20/04/2020 n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020 nn. 8384-8385; Cass. 29/06/2020 n. 12113;
Cass. 06/07/2020 n. 13848; Cass. 02/10/2020 n. 20997; Cass. 09/02/2021 n. 3023;
Cass. 23/05/2022 n. 16550)”.
Donde la carenza di legittimazione passiva dell' e della CP_2 CP_3
.
[...]
Con il medesimo provvedimento la Suprema Corte ha anche chiarito che “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta
a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se invece entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria , la responsabilità grava su ognuno in pari misura
(da ultimo: Cass. ord. 10/11/2023 n. 3133: Cass. 20/04/2020 n. 7969; punto 6.1 delle ragioni della decisione)”.
Nella specie, non è stato contestato (e, in ogni caso, risulta dai rapporti di intervento della Polizia stradale di San Severo prodotti in atti) che tra il veicolo condotto dall'attore e un grosso cinghiale selvatico in data 09.10.2020 in orario notturno si sia verificato un impatto sulla corsia della s.s. 16 percorsa da
[...]
all'altezza del km. 688 e che, in conseguenza di tanto, la vettura abbia Parte_1
riportato danni.
Risultano pertanto acclarati i presupposti di operatività della responsabilità ex art. 2052 c.c., esistendo un nesso di derivazione causale tra la condotta dell'animale
(appartenente ad una delle specie oggetto di tutela ex lege n. 157 del 1992) e l'evento lesivo.
Occorre ora accertare, ai fini dell'operare della concorrente presunzione sancita dall'art. 2054, I comma, c.c., se il conducente del veicolo danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Orbene, i testi indifferenti escussi in giudizio riferivano dell'assenza (in entrambe le direzioni di marcia) di illuminazione pubblica e/o privata e di segnaletica stradale di pericolo e/o indicante la presenza di animali selvatici vaganti, quali misure di sicurezza necessarie per l'incolumità degli utenti, maggiormente in considerazione dell'esistenza del vicino parco nazionale regionale Borgo Incoronata.
A sua volta, il C.t.u. Ing. nominato in corso di lite (le cui Persona_1
indagini appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo
Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sull'ispezione dei luoghi e sulla documentazione anche fotografica in atti) nel proprio elaborato riferiva che sul luogo del sinistro e all'epoca dell'occorso la segnaletica verticale constava di cartelli indicanti il limite massimo di velocità di 90 km/h e, solo successivamente al sinistro che ci occupa, era stato apposto, in corrispondenza del km 689+100 (ovvero un chilometro prima di quello in cui si era verificato il fatto), un cartello indicante
"ANIMALI SELVATICI VAGANTI" per km. 3 (segnale che all'epoca dei fatti non esisteva).
Nella relazione d'ufficio la dinamica del sinistro veniva inoltre così ricostruita: la AZ attorea stava transitando sul rettilineo della S.S. 16 occupando la corsia di marcia destra e, giunta all'altezza del km 688+100, investiva un grosso cinghiale che stava attraversando la carreggiata da sinistra verso destra, verosimilmente colpendolo sul fianco destro con la parte destra del proprio complesso anteriore, la quale nell'occorso si deformava notevolmente;
quindi il conducente, a causa anche dell'esplosione dell'airbag, perdeva il controllo della vettura e deviava a sinistra, andando ad urtare contro il guard-rail centrale dopo avere percorso 80 m. circa;
la collisione si concretizzava in corrispondenza del settore anteriore dell'auto, la quale, di rimbalzo, iniziava una rototraslazione in senso antiorario che la portava, di lì a 25
m. circa, a collidere con la medesima parte contro il guardrail di destra, nelle cui vicinanze infine si arrestava;
quanto alla velocità tenuta dal veicolo attoreo, sulla base di calcoli cinematici, il Consulente d'ufficio la stimava nella misura di 105 km/h, lievemente superiore a quella consentita di 90 km/h.
Tuttavia, il medesimo C.t.u. rileva che, anche ove fosse stato rispettato dall'attore il limite massimo di velocità all'epoca vigente, se pure l'impatto con il guardrail posto a protezione del margine destro della carreggiata (= urto finale) non si sarebbe verificato, in ogni caso l'entità dei danni sarebbe stata ugualmente notevole;
e conclude che il sinistro non si sarebbe comunque potuto evitare, sia perché in loco non esisteva un impianto di pubblica illuminazione, sia perché il colore del manto del cinghiale (marrone scuro) non agevolava il suo avvistamento, sia perché la distanza percorsa dall'animale dall'istante in cui aveva superato il guardrail centrale fino al raggiungimento del punto d'urto (pari a circa 7 m.) sarebbe stata coperta orientativamente in 0.5 seconi, lasso temporale pari a meno della metà dell'intervallo "psicotecnico di percezione e reazione", usualmente stimato di 1.20 secondi.
Deve pertanto ritenersi che per fosse impossibile percepire Parte_1
per tempo la presenza dell'ostacolo proveniente dalla sua sinistra e, conseguentemente, che egli non potesse reagire adeguatamente al fine di evitare la collisione iniziale;
donde il superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, I comma, c.c..
In ordine al ristoro dei danni materiali subiti dall'attore, in giudizio è stata dichiarata e documentalmente dimostrata l'avvenuta rottamazione dell'auto coinvolta nel sinistro;
pertanto, a va riconosciuto a titolo di relativo ristoro il Parte_1 valore antesinistro del veicolo, dal C.t.u. stimato pari a € 19.000,00, decurtato dell'ammontare percepito per la vendita del rottame, in atti documentato in €
3.650,00; all'attore va pertanto riconosciuta la somma di € 15.350,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati nell'occorso, al cui pagamento in suo favore va condannata la . CP_1
Dal referto di Pronto soccorso degli ospedali riuniti di prodotto in atti CP_3
risulta infine che l'attore ebbe a riportare in seguito al sinistro “cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo mano dx” con prognosi di 10 giorni;
attesa la tenuità di tali lesioni (che, plausibilmente, non ebbero a determinare per l'attore l'assoluta impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni), può ritenersi che esse abbiano comportato inabilità temporanea parziale al 50% per 5 giorni e inabilità temporanea parziale al 25% per ulteriori 5 giorni esiti invalidanti che si possono liquidare all'attualità in complessivi € 431,25 ( di cui € 287,50 per I.T.P. al 50% ed € 143,75 per I.T.P. al 25%) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 15.781,25, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza della nei confronti dell'attore segue il CP_1
regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale;
di contro, la complessità delle questioni trattate giustifica la totale compensazione di esborsi e compensi fra le altre parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di e CP_2 CP_3
;
[...]
2) condanna la a risarcire l'attore dei danni subiti a causa del CP_1
sinistro occorsogli in data 09.10.2020 sulla s.s. 16 al km. 688+100 in agro di CP_3
nella complessiva misura di € 15.781,25, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
3) condanna altresì la al pagamento in favore degli Avv.ti Ilaria CP_1
Cascella e De Felice Maria, procuratrici dell'attore dichiaratesi anticipatarie, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
4) pone definitivamente a carico della esborsi e Controparte_4
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio;
5) compensa integralmente fra le altre parti spese e competenze di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 22 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3042/2021 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria Cascella e Maria De Parte_1
Felice come da mandato in atti, attore
E
in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, corrente in CP_1
Bari, convenuta contumace
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Olimpia De carlo come da mandato in atti, convenuta
E
, in persona del Presidente p.t., corrente in , Controparte_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Ermanda Baldi come da mandato in atti, convenuta avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03.09.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 24.03.2021, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a codesto Tribunale la , l' e la CP_1 CP_2 CP_3
onde sentirne: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità
[...] nella causazione del sinistro occorsogli in data 09.10.2020 e, per l'effetto, pronunciare condanna delle stesse, in proprio e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni da esso patiti e patiendi, quantificati in € 20.015,23 per i danni materiali ed in € 427,41 per le lesioni personali, o nelle diverse misure ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) con vittoria di spese ed onorari di lite, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
A sostegno della domanda esponeva: - che in data 09.10.2020, alle ore 01:15 circa, percorreva a velocità moderata, a bordo della propria autovettura Mazda CX-3, tg FP 161 VW, la S.S. 16 con direzione di marcia Cerignola-Foggia; - che, giunto all'altezza del km 688+100 (località Incoronata, in agro di ), un cinghiale di CP_3 grosse dimensioni aveva improvvisamente attraversato la strada da sinistra verso destra, impattando violentemente con la parte anteriore dell'auto; - che l'imprevedibile e repentino attraversamento della strada da parte del cinghiale, ostruendo improvvisamente il procedere della vettura, aveva reso impossibile ogni manovra di emergenza atta ad evitare l'impatto con l'animale; - che, a seguito dell'urto, l'autovettura si era sbilanciata, strisciando prima contro lo spartitraffico centrale sulla sinistra e, successivamente, aveva terminato la sua corsa in posizione di quiete, intraversandosi nella corsia di marcia con una rotazione di 90 gradi per poi arrestarsi con gli organi direzionali verso il guardrail destro;
- che il violento impatto aveva determinato ingenti danni all'auto (per un ammontare di € 22.603,23), nonché causato lesioni personali ad esso attore (consistenti in “cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo mano dx” con prognosi di 10 giorni, corrispondenti ad una inabilità temporanea totale di 6 giorni e una inabilità temporanea parziale al 75% di
4 giorni, per un totale di € 427,41); - che, subito dopo l'impatto, erano intervenute sul posto due volanti della Questura di e la Polizia Stradale di San Severo, che CP_3 avevano rilevato sul luogo del sinistro la presenza della carcassa di un cinghiale di grosse dimensioni, giacente in corrispondenza del guardrail destro;
- che le richieste bonarie di ristoro dei danni rivolte alla , alla e CP_1 Controparte_3 all non avevano sortito esito positivo, al pari dei successivi inviti alla CP_2 negoziazione assistita inoltrati loro;
- che in data 06.11.2020 l'attore aveva infine venduto come rottame l'auto Mazda CX-3, tg FP 161 VW, al prezzo di € 3.650,00.
Con comparsa depositata in data 10.06.2021 si costituiva in giudizio la
, che, contestato l'avverso dedotto e richiesto, concludeva Controparte_3
chiedendo: - in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente, per essere competente la in materia di fauna selvatica e, CP_1
gradatamente, per rientrare la strada nelle competenze dell'ANAS Compartimento per la;
- in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in CP_1
fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum; - condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 06.07.2021, l' CP_2
previa impugnativa di quanto ex adverso allegato e domandato, chiedeva: - preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente e l'estraneità dello stesso ai fatti dedotti, con relativa estromissione dal giudizio;
- in subordine, dichiarare infondata la domanda attorea nei confronti di e CP_2
respingere tutte le richieste e conclusioni sfavorevoli rassegnate nei confronti della stessa;
- ritenere responsabili gli Enti deputati dalla legge, ossia e;
CP_1 CP_3
- con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese e compensi di lite.
Rimasta e dichiarata contumace la ; concessi i termini per il CP_1
deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; escussi i testi indicati ed ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione della dinamica del sinistro;
nelle note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza del 03.06.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e, all'esito, il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Come di recente statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 197 del
07.01.2025 (che questo Giudice condivide e dalla quale non v'è ragione di discostarsi), “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 15 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in CP_1
quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass. 20/04/2020 n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020 nn. 8384-8385; Cass. 29/06/2020 n. 12113;
Cass. 06/07/2020 n. 13848; Cass. 02/10/2020 n. 20997; Cass. 09/02/2021 n. 3023;
Cass. 23/05/2022 n. 16550)”.
Donde la carenza di legittimazione passiva dell' e della CP_2 CP_3
.
[...]
Con il medesimo provvedimento la Suprema Corte ha anche chiarito che “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta
a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se invece entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria , la responsabilità grava su ognuno in pari misura
(da ultimo: Cass. ord. 10/11/2023 n. 3133: Cass. 20/04/2020 n. 7969; punto 6.1 delle ragioni della decisione)”.
Nella specie, non è stato contestato (e, in ogni caso, risulta dai rapporti di intervento della Polizia stradale di San Severo prodotti in atti) che tra il veicolo condotto dall'attore e un grosso cinghiale selvatico in data 09.10.2020 in orario notturno si sia verificato un impatto sulla corsia della s.s. 16 percorsa da
[...]
all'altezza del km. 688 e che, in conseguenza di tanto, la vettura abbia Parte_1
riportato danni.
Risultano pertanto acclarati i presupposti di operatività della responsabilità ex art. 2052 c.c., esistendo un nesso di derivazione causale tra la condotta dell'animale
(appartenente ad una delle specie oggetto di tutela ex lege n. 157 del 1992) e l'evento lesivo.
Occorre ora accertare, ai fini dell'operare della concorrente presunzione sancita dall'art. 2054, I comma, c.c., se il conducente del veicolo danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Orbene, i testi indifferenti escussi in giudizio riferivano dell'assenza (in entrambe le direzioni di marcia) di illuminazione pubblica e/o privata e di segnaletica stradale di pericolo e/o indicante la presenza di animali selvatici vaganti, quali misure di sicurezza necessarie per l'incolumità degli utenti, maggiormente in considerazione dell'esistenza del vicino parco nazionale regionale Borgo Incoronata.
A sua volta, il C.t.u. Ing. nominato in corso di lite (le cui Persona_1
indagini appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo
Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sull'ispezione dei luoghi e sulla documentazione anche fotografica in atti) nel proprio elaborato riferiva che sul luogo del sinistro e all'epoca dell'occorso la segnaletica verticale constava di cartelli indicanti il limite massimo di velocità di 90 km/h e, solo successivamente al sinistro che ci occupa, era stato apposto, in corrispondenza del km 689+100 (ovvero un chilometro prima di quello in cui si era verificato il fatto), un cartello indicante
"ANIMALI SELVATICI VAGANTI" per km. 3 (segnale che all'epoca dei fatti non esisteva).
Nella relazione d'ufficio la dinamica del sinistro veniva inoltre così ricostruita: la AZ attorea stava transitando sul rettilineo della S.S. 16 occupando la corsia di marcia destra e, giunta all'altezza del km 688+100, investiva un grosso cinghiale che stava attraversando la carreggiata da sinistra verso destra, verosimilmente colpendolo sul fianco destro con la parte destra del proprio complesso anteriore, la quale nell'occorso si deformava notevolmente;
quindi il conducente, a causa anche dell'esplosione dell'airbag, perdeva il controllo della vettura e deviava a sinistra, andando ad urtare contro il guard-rail centrale dopo avere percorso 80 m. circa;
la collisione si concretizzava in corrispondenza del settore anteriore dell'auto, la quale, di rimbalzo, iniziava una rototraslazione in senso antiorario che la portava, di lì a 25
m. circa, a collidere con la medesima parte contro il guardrail di destra, nelle cui vicinanze infine si arrestava;
quanto alla velocità tenuta dal veicolo attoreo, sulla base di calcoli cinematici, il Consulente d'ufficio la stimava nella misura di 105 km/h, lievemente superiore a quella consentita di 90 km/h.
Tuttavia, il medesimo C.t.u. rileva che, anche ove fosse stato rispettato dall'attore il limite massimo di velocità all'epoca vigente, se pure l'impatto con il guardrail posto a protezione del margine destro della carreggiata (= urto finale) non si sarebbe verificato, in ogni caso l'entità dei danni sarebbe stata ugualmente notevole;
e conclude che il sinistro non si sarebbe comunque potuto evitare, sia perché in loco non esisteva un impianto di pubblica illuminazione, sia perché il colore del manto del cinghiale (marrone scuro) non agevolava il suo avvistamento, sia perché la distanza percorsa dall'animale dall'istante in cui aveva superato il guardrail centrale fino al raggiungimento del punto d'urto (pari a circa 7 m.) sarebbe stata coperta orientativamente in 0.5 seconi, lasso temporale pari a meno della metà dell'intervallo "psicotecnico di percezione e reazione", usualmente stimato di 1.20 secondi.
Deve pertanto ritenersi che per fosse impossibile percepire Parte_1
per tempo la presenza dell'ostacolo proveniente dalla sua sinistra e, conseguentemente, che egli non potesse reagire adeguatamente al fine di evitare la collisione iniziale;
donde il superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, I comma, c.c..
In ordine al ristoro dei danni materiali subiti dall'attore, in giudizio è stata dichiarata e documentalmente dimostrata l'avvenuta rottamazione dell'auto coinvolta nel sinistro;
pertanto, a va riconosciuto a titolo di relativo ristoro il Parte_1 valore antesinistro del veicolo, dal C.t.u. stimato pari a € 19.000,00, decurtato dell'ammontare percepito per la vendita del rottame, in atti documentato in €
3.650,00; all'attore va pertanto riconosciuta la somma di € 15.350,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati nell'occorso, al cui pagamento in suo favore va condannata la . CP_1
Dal referto di Pronto soccorso degli ospedali riuniti di prodotto in atti CP_3
risulta infine che l'attore ebbe a riportare in seguito al sinistro “cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo mano dx” con prognosi di 10 giorni;
attesa la tenuità di tali lesioni (che, plausibilmente, non ebbero a determinare per l'attore l'assoluta impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni), può ritenersi che esse abbiano comportato inabilità temporanea parziale al 50% per 5 giorni e inabilità temporanea parziale al 25% per ulteriori 5 giorni esiti invalidanti che si possono liquidare all'attualità in complessivi € 431,25 ( di cui € 287,50 per I.T.P. al 50% ed € 143,75 per I.T.P. al 25%) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 15.781,25, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza della nei confronti dell'attore segue il CP_1
regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale;
di contro, la complessità delle questioni trattate giustifica la totale compensazione di esborsi e compensi fra le altre parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di e CP_2 CP_3
;
[...]
2) condanna la a risarcire l'attore dei danni subiti a causa del CP_1
sinistro occorsogli in data 09.10.2020 sulla s.s. 16 al km. 688+100 in agro di CP_3
nella complessiva misura di € 15.781,25, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
3) condanna altresì la al pagamento in favore degli Avv.ti Ilaria CP_1
Cascella e De Felice Maria, procuratrici dell'attore dichiaratesi anticipatarie, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
4) pone definitivamente a carico della esborsi e Controparte_4
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio;
5) compensa integralmente fra le altre parti spese e competenze di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 22 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)