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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 683/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5099/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 935/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140019000051 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: il rappresentante dell'ufficio insiste come in atti
Appellata: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 c.f.: CF_Resistente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520169002429330 per tassa auto anno 2009, chiedendone l'annullamento per omessa notifica della sottostante cartella n. 29520140019000051 e conseguente prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che gli importi richiesti erano dovuti.
Serit Sicilia S.p.a. non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 935/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, accogliendo il ricorso, annullava gli atti impugnati e compensava fra le parti le spese giudiziali.
Il primo giudice affermava che non era stata fornita la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata ancorché l'Agenzia delle Entrate nel suo atto di costituzione avesse dichiarato di produrre i relativi documenti, non presenti nel fascicolo. L'ingiunzione di pagamento contestata era stata notificata il 15.05.2015 e nessuna prova era stata fornita dalle resistenti - sulle quali incombeva il relativo onere probatorio - in ordine alla notifica, nelle more, di altro atto interruttivo del decorso del termine decennale di decadenza della pretesa tributaria.
Avverso la sentenza n. 935/2022 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, ha proposto appello col quale chiede che sia riconosciuta la legittimità degli atti impugnati, con la condanna della contribuente alla rifusione delle spese processuali.
L'Ufficio sostiene che la cartella di pagamento n. 29520140019000051 è stata regolarmente notificata in data 29/08/2014 e, pertanto, la notifica dell'intimazione in data 15.05.2016 (e non 15.05.2015 come indicato nella sentenza) era avvenuta entro il termine di prescrizione triennale.
A tal fine produce la relata di notifica, per come ricevuta dall'Ente di Riscossione, da cui risulta che la suddetta cartella è stata notificata alla parte personalmente in data 29/08/2014.
Inoltre, produce la relata di notifica dell'atto di accertamento tassa auto 0914203, da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo portata dalla cartella n. 295201400190000051. Da tale relata si rileva che l'atto di accertamento è stato regolarmente notificato in data 18/07/2012.
L'Agenzia delle Entrate precisa che, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/92, è possibile produrre in appello i documenti necessari ai fini della decisione, anche se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, tra cui la documentazione relativa alla notifica degli atti che non comporta un ampliamento del thema decidendum. Invero, un eventuale divieto opererebbe nei confronti delle cosiddette eccezioni in senso proprio (o in senso tecnico), con le quali si fa valere un fatto diverso e nuovo rispetto a quello dedotto in giudizio dalla controparte, non invece delle eccezioni in senso improprio (o mere difese). Si veda in tal senso Cassazione civile, sez. trib., 28.05.2010 n. 13114 che, richiamando un orientamento consolidato della Suprema Corte, ribadisce che nel processo tributario il divieto di proporre eccezioni nuove, stabilito dal D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto, suscettibili di ampliare il thema decidendum della lite. La sola condizione cui viene sottoposta la produzione di nuovi documenti in appello è quella rappresentata dal termine ultimo richiesto per il deposito di nuova documentazione, espressamente stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 in venti giorni liberi prima della trattazione della controversia.
Infine, l'Ufficio evidenzia come la sentenza sia errata o quanto meno approssimativa, specie nella parte dispositiva, laddove dispone, genericamente, l'annullamento degli atti annullati. Invero, come riportato a pag. 2 del ricorso e nella stessa sentenza, l'unica cartella oggetto di impugnazione nel presente giudizio è quella n. 29520140019000051, essendo le altre cartelle di cui all'intimazione impugnata oggetto di separati reclami. Pertanto, con riferimento alla intimazione di pagamento, per quest'ultima non poteva che essere disposta soltanto la rideterminazione nel suo ammontare.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, chiedendo l'accoglimento dell'appello; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Resistente_1 in questo grado non si è costituita. All'udienza dell'1 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che la cartella sottesa all'intimazione di pagamento n. 29520140019000051 rientra nella cd. rottamazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/2018.
Invero, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del suddetto decreto, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Ne consegue che i motivi di appello rimangono assorbiti.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali di entrambi i gradi rimangono a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal legislatore.
Incidentalmente, si osserva che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate si evince che la cartella esattoriale n. 29520140019000051 è stata ritualmente notificata il 29/08/2014 e, quindi, la notifica dell'intimazione in data 15.05.2016 è avvenuta entro il termine di prescrizione triennale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, decidendo sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 935/2022 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti le spese processuali di primo grado e dichiara irripetibili le spese di questo grado sostenute da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. SO Francola
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5099/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 935/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140019000051 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: il rappresentante dell'ufficio insiste come in atti
Appellata: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 c.f.: CF_Resistente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520169002429330 per tassa auto anno 2009, chiedendone l'annullamento per omessa notifica della sottostante cartella n. 29520140019000051 e conseguente prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che gli importi richiesti erano dovuti.
Serit Sicilia S.p.a. non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 935/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, accogliendo il ricorso, annullava gli atti impugnati e compensava fra le parti le spese giudiziali.
Il primo giudice affermava che non era stata fornita la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata ancorché l'Agenzia delle Entrate nel suo atto di costituzione avesse dichiarato di produrre i relativi documenti, non presenti nel fascicolo. L'ingiunzione di pagamento contestata era stata notificata il 15.05.2015 e nessuna prova era stata fornita dalle resistenti - sulle quali incombeva il relativo onere probatorio - in ordine alla notifica, nelle more, di altro atto interruttivo del decorso del termine decennale di decadenza della pretesa tributaria.
Avverso la sentenza n. 935/2022 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, ha proposto appello col quale chiede che sia riconosciuta la legittimità degli atti impugnati, con la condanna della contribuente alla rifusione delle spese processuali.
L'Ufficio sostiene che la cartella di pagamento n. 29520140019000051 è stata regolarmente notificata in data 29/08/2014 e, pertanto, la notifica dell'intimazione in data 15.05.2016 (e non 15.05.2015 come indicato nella sentenza) era avvenuta entro il termine di prescrizione triennale.
A tal fine produce la relata di notifica, per come ricevuta dall'Ente di Riscossione, da cui risulta che la suddetta cartella è stata notificata alla parte personalmente in data 29/08/2014.
Inoltre, produce la relata di notifica dell'atto di accertamento tassa auto 0914203, da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo portata dalla cartella n. 295201400190000051. Da tale relata si rileva che l'atto di accertamento è stato regolarmente notificato in data 18/07/2012.
L'Agenzia delle Entrate precisa che, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/92, è possibile produrre in appello i documenti necessari ai fini della decisione, anche se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, tra cui la documentazione relativa alla notifica degli atti che non comporta un ampliamento del thema decidendum. Invero, un eventuale divieto opererebbe nei confronti delle cosiddette eccezioni in senso proprio (o in senso tecnico), con le quali si fa valere un fatto diverso e nuovo rispetto a quello dedotto in giudizio dalla controparte, non invece delle eccezioni in senso improprio (o mere difese). Si veda in tal senso Cassazione civile, sez. trib., 28.05.2010 n. 13114 che, richiamando un orientamento consolidato della Suprema Corte, ribadisce che nel processo tributario il divieto di proporre eccezioni nuove, stabilito dal D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto, suscettibili di ampliare il thema decidendum della lite. La sola condizione cui viene sottoposta la produzione di nuovi documenti in appello è quella rappresentata dal termine ultimo richiesto per il deposito di nuova documentazione, espressamente stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 in venti giorni liberi prima della trattazione della controversia.
Infine, l'Ufficio evidenzia come la sentenza sia errata o quanto meno approssimativa, specie nella parte dispositiva, laddove dispone, genericamente, l'annullamento degli atti annullati. Invero, come riportato a pag. 2 del ricorso e nella stessa sentenza, l'unica cartella oggetto di impugnazione nel presente giudizio è quella n. 29520140019000051, essendo le altre cartelle di cui all'intimazione impugnata oggetto di separati reclami. Pertanto, con riferimento alla intimazione di pagamento, per quest'ultima non poteva che essere disposta soltanto la rideterminazione nel suo ammontare.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, chiedendo l'accoglimento dell'appello; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Resistente_1 in questo grado non si è costituita. All'udienza dell'1 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che la cartella sottesa all'intimazione di pagamento n. 29520140019000051 rientra nella cd. rottamazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/2018.
Invero, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del suddetto decreto, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Ne consegue che i motivi di appello rimangono assorbiti.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali di entrambi i gradi rimangono a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal legislatore.
Incidentalmente, si osserva che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate si evince che la cartella esattoriale n. 29520140019000051 è stata ritualmente notificata il 29/08/2014 e, quindi, la notifica dell'intimazione in data 15.05.2016 è avvenuta entro il termine di prescrizione triennale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, decidendo sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 935/2022 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti le spese processuali di primo grado e dichiara irripetibili le spese di questo grado sostenute da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. SO Francola