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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3067/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20231/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250028103055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe, notificata il 15.10.2025, concernente il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 (importo di € 202,70) che richiama, quale atto presupposto, un avviso di accertamento notificato il 28.11.2022.
Parte ricorrente deduce i seguenti profili di illegittimità: omessa notifica dell'avviso di accertamento, estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS che eccepisce la carenza di legittimazione passiva e chiede il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Merita apprezzamento il motivo di diritto con cui si deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) in assenza di prova contraria fornita dall'ente impositore che, nel caso specifico, non si è costituito.
Al riguardo, va rilevato che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentila dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 1144 del 18.1.2018).
Orbene, nel caso di specie non risulta notificato l'avviso di accertamento, ciò che determina l'illegittimità dell'atto consequenziale impugnato in questa sede.
Si aggiunga che, in ragione di quanto precede, va anche accolto il motivo di gravame con cui si lamenta la estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953/1982, trattandosi di tassa automobilistica relativa al 2019, atteso il decorso del predetto termine alla data di notifica dell'atto impugnato in questa sede.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'atto impugnato e con condanna delle controparti intimate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania e Agenzia delle Entrate OS, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20231/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250028103055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe, notificata il 15.10.2025, concernente il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 (importo di € 202,70) che richiama, quale atto presupposto, un avviso di accertamento notificato il 28.11.2022.
Parte ricorrente deduce i seguenti profili di illegittimità: omessa notifica dell'avviso di accertamento, estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS che eccepisce la carenza di legittimazione passiva e chiede il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Merita apprezzamento il motivo di diritto con cui si deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) in assenza di prova contraria fornita dall'ente impositore che, nel caso specifico, non si è costituito.
Al riguardo, va rilevato che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentila dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 1144 del 18.1.2018).
Orbene, nel caso di specie non risulta notificato l'avviso di accertamento, ciò che determina l'illegittimità dell'atto consequenziale impugnato in questa sede.
Si aggiunga che, in ragione di quanto precede, va anche accolto il motivo di gravame con cui si lamenta la estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953/1982, trattandosi di tassa automobilistica relativa al 2019, atteso il decorso del predetto termine alla data di notifica dell'atto impugnato in questa sede.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'atto impugnato e con condanna delle controparti intimate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania e Agenzia delle Entrate OS, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.