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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4492/2023 depositato il 11/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio resistente
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 612/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L701051 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La direzione provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 612/04/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, depositata il 20/03/2023, notificata il 05/04/2023 avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TYX01L701051/20202 emesso per l'anno d'imposta 2015 con cui aveva rettificato la dichiarazione fiscale del contribuente in forza della Certificazione Unica ricevuta dallo stesso dal sostituto d'imposta Nominativo_1 e Nominativo_1. A seguito del venir meno delle condizioni previste per l'erogazione del bonus Irpef di cui all'art. 1 D.L. 66 del 24 aprile 2014, convertito con legge n.
89/2014, si è proceduto al recupero dell'importo non spettante erogato dai sostituti d'imposta o richiesto nel modello dichiarativo presentato. Tale importo è evidenziato nel rigo “Ulteriore imposta accertata” presente nei prospetti interni all'atto controverso.
Tanto premesso, considerato che i redditi elencati nell'avviso di accertamento, sono imponibili sulla base delle disposizioni contenute nelle norme citate e con le modalità ivi previste, l'Ufficio accertava e determinava ai sensi dell'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600 redditi di lavoro dipendente come specificato nell'avviso di accertamento.
Nessun errore è stato commesso dall'Ufficio in ordine al procedimento matematico in ordine ai calcoli effettuati e inerenti le detrazioni spettanti, considerato che all'aumentare del reddito complessivo le detrazioni diminuiscono perché conseguentemente aumenta l'imposta netta.
La Parte, eccepiva il difetto di firma dell'atto di accertamento e l'assenza di delega, difetto di motivazione, disconoscimento della conformità dell'atto originale.
La Corte di Giustizia di I grado con sentenza n. 612/4/2023 depositata il 20.03.2023 senza entrare nel merito della questione annullava l'attività dell'Ufficio per mancata allegazione della delega conferita dal Direttore
Provinciale al funzionario che ha sottoscritto l'atto.
MOTIVI DI APPELLO
L'Ufficio provvede a depositare in appello la delega di firma oggetto di giudicato in primo grado.
In ogni caso, sul punto, occorre rammentare che nel diritto tributario non esiste una norma generale che disciplini la sottoscrizione degli atti impositivi, ma esistono solo alcune norme speciali per determinati tributi e per specifici atti. Per gli avvisi di accertamento, l'art. 42 del D.P.R. n. 600/73, che disciplina l'accertamento delle imposte dirette, richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione (sostituibile dalla indicazione a stampa), del Capo dell'Ufficio, ovvero del Direttore Provinciale, o del Funzionario della carriera direttiva da lui delegato.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25711 del 13 novembre 2020, ha ribadito tutta una serie di principi di rilievo. Ricorda, anzitutto, che la delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento ha natura, più propriamente, di “delega di firma e non di funzioni poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (Cassazione, sentenze n. 11013/2019 e n. 28850/2019). L'atto impugnato è stato validamente sottoscritto dal Funzionario. Sul punto, si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 1949 del 29 gennaio 2012, la quale ha confermato come “(…) nel processo tributario, l'Ufficio delle Entrate è rappresentato dal suo Direttore.
L'eventuale delega ad altra persona competente non necessita di speciale procura.
Infine, l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 impone solo che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal «Capo dell'ufficio» (o da un suo delegato) soggetto che non necessariamente deve rivestire la qualifica di dirigente, come sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 10 agosto 2010, n. 18515.
Circa la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, difformemente da quanto eccepito dalla Parte, su cui peraltro i Giudici non si sono pronunciati, l'atto è regolarmente provvisto di motivazioni che, palesemente, ha raggiunto lo scopo di rendere edotto l'interessato e consentirgli (come dimostrato dallo stesso ricorso), l'esercizio del diritto alla difesa ed è aderente a quanto preteso, tra gli altri, dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 56 del D.P.R. n. 633/1972.
Per quanto riguarda, decadenza di cui all'art. 157 del D.L. 34/2020,osserva che ha correttamente emesso l'avviso di accertamento secondo proprio le condizioni e le date contemplate dall'art. 157 del D.L. 34/2020.
Fa riferimento alla normativa emergenziale (Covid 19).
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 23 del D. Lgs n.82/2005 si osserva che l'asserita mancanza di attestazione di conformità dell'atto notificato è priva di fondamento in quanto è stato rispettato il disposto dell'articolo 23 del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e il funzionario era in possesso della qualifica prevista, confermando, pertanto, la piena legittimità dell'attestazione di conformità apposta sulla copia dell'atto prodotto in formato digitale.
La parte appellata non si costituiva nel giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che l'Ufficio ha prodotto in secondo grado, come era suo onere,la delega di firma.
Già la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27474 del 30 dicembre 2016 della quinta sezione (Pres. Botta,
Rel. Nominativo_2) aveva affrontato la questione riconoscendo alla parte resistente in appello il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Con orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'articolo 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dal citato Decreto legislativo, articolo 61, alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dallo stesso decreto, articolo 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie.” (da ultimo, Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n.
29087).
Con ordinanza n. 3615 del 07 febbraio 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è ulteriormente pronunciata in relazione alla possibilità del deposito di nuovi documenti in appello. ha affermato come costituisce un orientamento ormai pacifico e consolidato quello secondo cui "nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello e' generalmente ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'articolo 57 del detto decreto
" (Sezione 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cassazione sentenza n. 27774/2017)”. Nell'accogliere il ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato come la motivazione fa leva sulla chiara lettera dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel primo comma, sottopone invece a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cassazione
n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2). Peraltro, vi è da aggiungere che i nuovi documenti possono essere prodotti anche se la parte aveva la disponibilità degli stessi sin dal primo grado di giudizio, non costituendo tale circostanza motivo di inammissibilità alla produzione degli stessi soltanto in secondo grado. Per il resto in ordine ai motivi ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado, si osserva quanto segue.
-trattasi di accertamento relativo a redditi percepiti e non dichiarati ex art. 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600. Dal tenore del ricorso di primo grado si evince che la parte ricorrente ha beninteso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno comportato l'emissione dell'avviso di accertamento, senza alcuna violazione del diritto di difesa.
Sul difetto di notifica dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo posta, ai sensi dell'art 14 della legge
20-11-1982, con regolare raccomandata n. restituita al mittente per compita giacenza. Si rileva che trattasi di sussistenza di effetti sananti ex art. 156 c.p.c. avendo impugnato regolarmente l'avviso che è entrato nella sua sfera di conoscenza.
Nessuna decadenza sussiste in relazione ai termini per la notifica tenuto conto della normativa emergenziale covid 19 che ha ulteriormente prorogato i termini di 24 mesi.
Accoglie l'appello e , tenuto conto che l'Ufficio ha prodotto solo in secondo grado l'atto di delega, compensa le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4492/2023 depositato il 11/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio resistente
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 612/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L701051 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La direzione provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 612/04/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, depositata il 20/03/2023, notificata il 05/04/2023 avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TYX01L701051/20202 emesso per l'anno d'imposta 2015 con cui aveva rettificato la dichiarazione fiscale del contribuente in forza della Certificazione Unica ricevuta dallo stesso dal sostituto d'imposta Nominativo_1 e Nominativo_1. A seguito del venir meno delle condizioni previste per l'erogazione del bonus Irpef di cui all'art. 1 D.L. 66 del 24 aprile 2014, convertito con legge n.
89/2014, si è proceduto al recupero dell'importo non spettante erogato dai sostituti d'imposta o richiesto nel modello dichiarativo presentato. Tale importo è evidenziato nel rigo “Ulteriore imposta accertata” presente nei prospetti interni all'atto controverso.
Tanto premesso, considerato che i redditi elencati nell'avviso di accertamento, sono imponibili sulla base delle disposizioni contenute nelle norme citate e con le modalità ivi previste, l'Ufficio accertava e determinava ai sensi dell'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600 redditi di lavoro dipendente come specificato nell'avviso di accertamento.
Nessun errore è stato commesso dall'Ufficio in ordine al procedimento matematico in ordine ai calcoli effettuati e inerenti le detrazioni spettanti, considerato che all'aumentare del reddito complessivo le detrazioni diminuiscono perché conseguentemente aumenta l'imposta netta.
La Parte, eccepiva il difetto di firma dell'atto di accertamento e l'assenza di delega, difetto di motivazione, disconoscimento della conformità dell'atto originale.
La Corte di Giustizia di I grado con sentenza n. 612/4/2023 depositata il 20.03.2023 senza entrare nel merito della questione annullava l'attività dell'Ufficio per mancata allegazione della delega conferita dal Direttore
Provinciale al funzionario che ha sottoscritto l'atto.
MOTIVI DI APPELLO
L'Ufficio provvede a depositare in appello la delega di firma oggetto di giudicato in primo grado.
In ogni caso, sul punto, occorre rammentare che nel diritto tributario non esiste una norma generale che disciplini la sottoscrizione degli atti impositivi, ma esistono solo alcune norme speciali per determinati tributi e per specifici atti. Per gli avvisi di accertamento, l'art. 42 del D.P.R. n. 600/73, che disciplina l'accertamento delle imposte dirette, richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione (sostituibile dalla indicazione a stampa), del Capo dell'Ufficio, ovvero del Direttore Provinciale, o del Funzionario della carriera direttiva da lui delegato.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25711 del 13 novembre 2020, ha ribadito tutta una serie di principi di rilievo. Ricorda, anzitutto, che la delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento ha natura, più propriamente, di “delega di firma e non di funzioni poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (Cassazione, sentenze n. 11013/2019 e n. 28850/2019). L'atto impugnato è stato validamente sottoscritto dal Funzionario. Sul punto, si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 1949 del 29 gennaio 2012, la quale ha confermato come “(…) nel processo tributario, l'Ufficio delle Entrate è rappresentato dal suo Direttore.
L'eventuale delega ad altra persona competente non necessita di speciale procura.
Infine, l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 impone solo che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal «Capo dell'ufficio» (o da un suo delegato) soggetto che non necessariamente deve rivestire la qualifica di dirigente, come sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 10 agosto 2010, n. 18515.
Circa la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, difformemente da quanto eccepito dalla Parte, su cui peraltro i Giudici non si sono pronunciati, l'atto è regolarmente provvisto di motivazioni che, palesemente, ha raggiunto lo scopo di rendere edotto l'interessato e consentirgli (come dimostrato dallo stesso ricorso), l'esercizio del diritto alla difesa ed è aderente a quanto preteso, tra gli altri, dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 56 del D.P.R. n. 633/1972.
Per quanto riguarda, decadenza di cui all'art. 157 del D.L. 34/2020,osserva che ha correttamente emesso l'avviso di accertamento secondo proprio le condizioni e le date contemplate dall'art. 157 del D.L. 34/2020.
Fa riferimento alla normativa emergenziale (Covid 19).
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 23 del D. Lgs n.82/2005 si osserva che l'asserita mancanza di attestazione di conformità dell'atto notificato è priva di fondamento in quanto è stato rispettato il disposto dell'articolo 23 del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e il funzionario era in possesso della qualifica prevista, confermando, pertanto, la piena legittimità dell'attestazione di conformità apposta sulla copia dell'atto prodotto in formato digitale.
La parte appellata non si costituiva nel giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che l'Ufficio ha prodotto in secondo grado, come era suo onere,la delega di firma.
Già la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27474 del 30 dicembre 2016 della quinta sezione (Pres. Botta,
Rel. Nominativo_2) aveva affrontato la questione riconoscendo alla parte resistente in appello il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Con orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'articolo 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dal citato Decreto legislativo, articolo 61, alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dallo stesso decreto, articolo 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie.” (da ultimo, Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n.
29087).
Con ordinanza n. 3615 del 07 febbraio 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è ulteriormente pronunciata in relazione alla possibilità del deposito di nuovi documenti in appello. ha affermato come costituisce un orientamento ormai pacifico e consolidato quello secondo cui "nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello e' generalmente ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'articolo 57 del detto decreto
" (Sezione 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cassazione sentenza n. 27774/2017)”. Nell'accogliere il ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato come la motivazione fa leva sulla chiara lettera dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel primo comma, sottopone invece a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cassazione
n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2). Peraltro, vi è da aggiungere che i nuovi documenti possono essere prodotti anche se la parte aveva la disponibilità degli stessi sin dal primo grado di giudizio, non costituendo tale circostanza motivo di inammissibilità alla produzione degli stessi soltanto in secondo grado. Per il resto in ordine ai motivi ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado, si osserva quanto segue.
-trattasi di accertamento relativo a redditi percepiti e non dichiarati ex art. 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600. Dal tenore del ricorso di primo grado si evince che la parte ricorrente ha beninteso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno comportato l'emissione dell'avviso di accertamento, senza alcuna violazione del diritto di difesa.
Sul difetto di notifica dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo posta, ai sensi dell'art 14 della legge
20-11-1982, con regolare raccomandata n. restituita al mittente per compita giacenza. Si rileva che trattasi di sussistenza di effetti sananti ex art. 156 c.p.c. avendo impugnato regolarmente l'avviso che è entrato nella sua sfera di conoscenza.
Nessuna decadenza sussiste in relazione ai termini per la notifica tenuto conto della normativa emergenziale covid 19 che ha ulteriormente prorogato i termini di 24 mesi.
Accoglie l'appello e , tenuto conto che l'Ufficio ha prodotto solo in secondo grado l'atto di delega, compensa le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE