TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/10/2025 innanzi al Giudice Dott. OV LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 1389/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:29 sono presenti l'avv. RABITA MARIA DEBORA in sostituzione dell'avv. DI GIUSEPPE HASANI NO per parte ricorrente nonché
l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
OV LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1389 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DI GIUSEPPE HASANI Parte_1
NO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che in data 25.07.2024 riceveva da parte dell' un CP_1
provvedimento con la quale si comunicava che la stessa nel periodo dal
2 01.01.2015 al 31.12.2015 aveva percepito delle somme in più sulla propria pensione di invalidità civile per un importo complessivo pari € 3.767,40, contestualmente operando una trattenuta di € 68,00 mensili, deducendo l'illegittimità di tale provvedimento e della trattenuta sia per la mancanza di un provvedimento definitivo adeguatamente motivato ai sensi della L. n.
241/1990, che per la violazione dell'art. 38 della costituzione e dell'art. 13 comma 2° della L. 412/1991 e dell'art. 52 della L. n. 88/1989,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare prescritto il credito vantato di € 3.767,40 a attraverso provvedimento/lettera emesso dall' Controparte_2
in quanto affetto da nullità sostanziale e formale, nel
[...]
contempo ordinare la restituzione delle somme trattenute mensilmente dall' dal mese di Luglio 2024 fino all'effettivo soddisfo di quanto CP_1
dovuto. - Annullare e/o revocare il provvedimento/lettera emesso dall' in quanto affetto da nullità Controparte_2
sostanziale e formale o con qualsiasi altra motivazione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che la legislazione richiamata dalla parte ricorrente, ossia l'art. 52 della L. n. 88/1989 e l'art. 13 comma 2° della L.
412/1991, è inapplicabile alla vicenda per cui è causa, essendo normativa speciale dettata in tema pensionistico, insuscettibile di estensione analogica e, per questo, non potendo essere applicata per gli indebito di diversa natura, sia previdenziali che, come quello in questione, assistenziali.
Ciò posto, la parte resistente deduce la revoca definitiva della prestazione
3 per l'anno 2015 a causa della mancata comunicazione dei redditi incidenti per l'anno in questione.
Il D.L. 78/2010, come conv. in L. 122/2010, modificando l'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, ha aggiunto il comma 10bis ["10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso."]
In applicazione di questa normativa, con provvedimento del 18.5.2021
(ricevuto in data 8.6.2021) quindi, l' provvedeva alla revoca definitiva CP_1
della prestazione per l'anno 2015, oggetto della comunicazione d'indebito e della trattenuta.
Orbene, posto che secondo giurisprudenza consolidata (cfr. per tutte Cass.
SS.UU. n. 18046/2010) incombe sul percipiente la prestazione l'onere della prova del diritto alla ritenzione delle somme chieste in restituzione dall' CP_1
e dell'illegittimità del provvedimento di ripetizione, va quindi rilevato che la
4 parte ricorrente nulla ha allegato e provato in tal senso, né di avere effettuato le comunicazioni, né di essere esonerata da tale onere per qualsivoglia motivo né, ancora, di non aver prodotto nell'anno 2015 redditi incidenti sulla prestazione.
Al mancato assolvimento di tale onere e del diritto alla ritenzione delle somme chieste in restituzione, consegue il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione reddituale in atti.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono posti a carico dello Stato e da liquidare con separato decreto all'atto del deposito dell'istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/10/2025
Il Giudice Onorario
OV LE
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/10/2025 innanzi al Giudice Dott. OV LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 1389/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:29 sono presenti l'avv. RABITA MARIA DEBORA in sostituzione dell'avv. DI GIUSEPPE HASANI NO per parte ricorrente nonché
l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
OV LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1389 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DI GIUSEPPE HASANI Parte_1
NO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che in data 25.07.2024 riceveva da parte dell' un CP_1
provvedimento con la quale si comunicava che la stessa nel periodo dal
2 01.01.2015 al 31.12.2015 aveva percepito delle somme in più sulla propria pensione di invalidità civile per un importo complessivo pari € 3.767,40, contestualmente operando una trattenuta di € 68,00 mensili, deducendo l'illegittimità di tale provvedimento e della trattenuta sia per la mancanza di un provvedimento definitivo adeguatamente motivato ai sensi della L. n.
241/1990, che per la violazione dell'art. 38 della costituzione e dell'art. 13 comma 2° della L. 412/1991 e dell'art. 52 della L. n. 88/1989,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare prescritto il credito vantato di € 3.767,40 a attraverso provvedimento/lettera emesso dall' Controparte_2
in quanto affetto da nullità sostanziale e formale, nel
[...]
contempo ordinare la restituzione delle somme trattenute mensilmente dall' dal mese di Luglio 2024 fino all'effettivo soddisfo di quanto CP_1
dovuto. - Annullare e/o revocare il provvedimento/lettera emesso dall' in quanto affetto da nullità Controparte_2
sostanziale e formale o con qualsiasi altra motivazione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che la legislazione richiamata dalla parte ricorrente, ossia l'art. 52 della L. n. 88/1989 e l'art. 13 comma 2° della L.
412/1991, è inapplicabile alla vicenda per cui è causa, essendo normativa speciale dettata in tema pensionistico, insuscettibile di estensione analogica e, per questo, non potendo essere applicata per gli indebito di diversa natura, sia previdenziali che, come quello in questione, assistenziali.
Ciò posto, la parte resistente deduce la revoca definitiva della prestazione
3 per l'anno 2015 a causa della mancata comunicazione dei redditi incidenti per l'anno in questione.
Il D.L. 78/2010, come conv. in L. 122/2010, modificando l'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, ha aggiunto il comma 10bis ["10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso."]
In applicazione di questa normativa, con provvedimento del 18.5.2021
(ricevuto in data 8.6.2021) quindi, l' provvedeva alla revoca definitiva CP_1
della prestazione per l'anno 2015, oggetto della comunicazione d'indebito e della trattenuta.
Orbene, posto che secondo giurisprudenza consolidata (cfr. per tutte Cass.
SS.UU. n. 18046/2010) incombe sul percipiente la prestazione l'onere della prova del diritto alla ritenzione delle somme chieste in restituzione dall' CP_1
e dell'illegittimità del provvedimento di ripetizione, va quindi rilevato che la
4 parte ricorrente nulla ha allegato e provato in tal senso, né di avere effettuato le comunicazioni, né di essere esonerata da tale onere per qualsivoglia motivo né, ancora, di non aver prodotto nell'anno 2015 redditi incidenti sulla prestazione.
Al mancato assolvimento di tale onere e del diritto alla ritenzione delle somme chieste in restituzione, consegue il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione reddituale in atti.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono posti a carico dello Stato e da liquidare con separato decreto all'atto del deposito dell'istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/10/2025
Il Giudice Onorario
OV LE
5