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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1556/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1556 dell'anno 2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 11/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Lorenzo Cavedon (indirizzo PEC: , giusta procura in Email_1
atti;
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Panetta (indirizzo PEC:
; Email_2
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 28.11.2025 con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roccella JO (RC) il 01/09/2012;
- considerato che i ricorrenti, con il ricorso dagli stessi sottoscritto hanno dimostrato di essere a conoscenza delle condizioni ivi illustrate nonché di avere l'effettiva volontà di addivenire alla cassazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a tali condizioni, come ribadito nella dichiarazione da loro sottoscritta allegata alle note in sostituzione dell'udienza;
- esaminata la documentazione prodotta;
1 - rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roccella JO (RC), anno 2012, n. 36, parte II, serie A, i ricorrenti il 01/09/2012 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Vicenza depositato il 01.07.2014, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 12.06.2014;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio;
- rilevato invero che, per come evidenziato in ricorso e documentato in allegato, entrambi i coniugi hanno rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento e di assistenza, nonché attestano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 28.11.2025, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roccella
JO (RC) il 01/09/2012 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di Roccella JO (RC), anno 2012, n. 36, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccella JO (RC), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1556 dell'anno 2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 11/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Lorenzo Cavedon (indirizzo PEC: , giusta procura in Email_1
atti;
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Panetta (indirizzo PEC:
; Email_2
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 28.11.2025 con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roccella JO (RC) il 01/09/2012;
- considerato che i ricorrenti, con il ricorso dagli stessi sottoscritto hanno dimostrato di essere a conoscenza delle condizioni ivi illustrate nonché di avere l'effettiva volontà di addivenire alla cassazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a tali condizioni, come ribadito nella dichiarazione da loro sottoscritta allegata alle note in sostituzione dell'udienza;
- esaminata la documentazione prodotta;
1 - rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roccella JO (RC), anno 2012, n. 36, parte II, serie A, i ricorrenti il 01/09/2012 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Vicenza depositato il 01.07.2014, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 12.06.2014;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio;
- rilevato invero che, per come evidenziato in ricorso e documentato in allegato, entrambi i coniugi hanno rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento e di assistenza, nonché attestano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 28.11.2025, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roccella
JO (RC) il 01/09/2012 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di Roccella JO (RC), anno 2012, n. 36, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccella JO (RC), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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