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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/12/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2231/2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 16.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., e
[...] Parte_2 Parte_2
rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo,
[...] dall'avv. Daniele Marini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, alla via E. Filiberto n.9;
OPPONENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo Manciocchi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, alla via G. Oberdan n. 24;
OPPOSTO E
a mezzo della procuratrice Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù Controparte_3 di procura in calce all'atto di intervento, dall'avv. Vincenzo Manciocchi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, alla via G. Oberdan n. 24;
TERZO INTERVENTORE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 5096/2017 la Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere la somma di euro
[...]
340.930,85 ad Parte_3
nonché in qualità di garanti a e a
[...] Parte_2 Parte_2
, oltre accessori e spese.
[...]
Fondava il credito su copia contratto di conto corrente, estratto certificato ex art. 50 tub, copia contratto di garanzia, copia contratti aumento della garanzia.
Con d.i. 952/2018, emesso in data 23.02.2018, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con opposizione tempestivamente proposta, gli odierni opponenti eccepivano preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, mancanza della forma scritta in ordine al contratto di conto corrente, illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, inammissibilità della provvigione di massimo scoperto. In ordine alla garanzia deducevano l'indeterminatezza della fideiussione, la nullità delle lettere di aumento in quanto prestate senza indicazione dell'importo massimo garantito e la nullità delle fideiussioni in quanto prestate in violazione di intese anticoncorrenziali ex art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990. In via riconvenzionale chiedevano
- 2 - di condannare la banca opposta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite anche mediante compensazione con eventuali crediti della banca.
Si costituiva ritualmente in giudizio la banca Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle eccezioni sollevate
[...] dai fideiussori alla luce della qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di garanzia. Chiedeva inoltre il rigetto dell'opposizione, deducendo la sussistenza della forma scritta in ordine al contratto di conto corrente,
l'idoneità della documentazione prodotta a fondare il credito, la correttezza dei tassi di interesse applicati e delle commissioni pattuite, la regolare concessione di garanzie.
Con comparsa di intervento del 5.3.2022 interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. a mezzo della la CP_3 CP_3 Controparte_2
, quest'ultima divenuta titolare del credito vantato dalla
[...] [...] nei confronti degli opponenti, in virtù di atto Controparte_1 di scissione parziale del 25.11.2020, Rep. 39399, Racc. 20019 e, pertanto, successore a titolo particolare nel diritto controverso, riportandosi a tutte le difese già formulate.
Prodotta documentazione, espletata ctu contabile, la causa, all'udienza del 16.12.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128
c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare, va osservato che la successione a titolo particolare nel credito in virtù di atto di scissione parziale in favore di
[...] intervenuta nelle more del giudizio a mezzo Controparte_2 della procuratrice speciale non incide sulla legittimazione Controparte_3 del dante causa stante il disposto dell'art. 111 c.p.c. per cui il processo prosegue tra le parti originarie. Tuttavia con la costituzione del successore è possibile l'estromissione dell'originaria parte con il consenso delle altre parti. Invero nel
- 3 - caso di specie le parti opponenti hanno manifestato espresso dissenso all'estromissione della banca In ogni caso la Controparte_1 pronuncia ai sensi dell'art. 111 c.p.c. u.c. spiegherà i suoi effetti anche nei confronti del successore.
Nel merito, risulta infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti inerente alla nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato.
Ed infatti, il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass.
15186/2004; Cass. 5055/1999). In esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n. 7448/93).
Ne consegue che, proposta opposizione, l'onere della prova del credito incombe sempre sul creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi allegati (Cass. 5844/2006;
Cass. 17371/2003).
In ordine ai rapporti bancari, l'estratto conto certificato conforme è sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo;
spetterà poi all'opposta, nel giudizio di cognizione piena successivo all'opposizione, documentare l'andamento del rapporto di conto corrente bancario (Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008).
Per quanto riguarda il rapporto di conto corrente, parte opposta ha fornito documentazione comprovante il credito mediante deposito del contratto, dell'estratto conto certificato, degli estratti conto relativi al rapporto in oggetto, seppure alcuni sono stati depositati oltre i termini processuali come si avrà
- 4 - modo di illustrare in seguito.
Circa la nullità ex art. 117 tub, si rileva che nell'ambito dei contratti bancari necessitante forma scritta ad substantiam, la firma del funzionario di banca deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto, tanto più laddove il regolamento contrattuale sia già stato predisposto dalla banca stessa, nel corpo del testo si faccia ripetutamente riferimento al “contratto” così stipulato, l'efficacia di tale contratto non risulti subordinata all'approvazione di altro organo della banca ed il contratto sia poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti (Trib. di
Reggio Emilia, sent. del 14.05.2013 n.841).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha sancito la validità dei contratti finanziari/bancari anche in mancanza della sottoscrizione del funzionario (Cass. SS. UU. 898/2018).
La Suprema Corte deduce la superfluità della sottoscrizione dell'intermediario, in quanto il requisito formale di cui all'art 23 TUF non dovrebbe intendersi in senso strutturale (e bilaterale) bensì in senso funzionale
(ed unilaterale), e, una volta raggiunto lo scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale, la firma della banca non svolgerebbe alcuna funzione.
Tale questione, che si pone anche per l'analoga disposizione di cui all'art. 117 d.lgs. n.385 del 1993, è risolta, dunque, stabilendo che “è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
In ordine alle eccezioni relative alla non corretta applicazione da parte della banca dei tassi di interesse, all'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e all'inammissibilità della provvigione di massimo scoperto riguardanti il contratto di conto corrente n.
117,63, debbono recepirsi le conclusioni elaborate in sede di espletamento della ctu.
- 5 - Dalla consulenza tecnica di ufficio, espletata dalla dott.ssa Per_1
le cui conclusioni questo giudice fa proprie, e cui integralmente si
[...] riporta, in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici che ne inficino la validità, è emersa l'applicazione di interessi anatocistici per l'intero periodo del rapporto, l'indeterminatezza della clausola contrattuale di massimo scoperto, mentre non è emersa usura, sia al momento pattizio, sia in sede di liquidazione trimestrale.
In ordine al contratto di c/c n. 117,63, il ctu ha riscontrato che risultano determinati i tassi di interesse, nonché pattuite le spese.
In particolare, ha proceduto ad applicare i tassi contrattualmente previsti, non versandosi in ipotesi di applicabilità dei tassi sostitutivi ex art. 117 tub, ha poi proceduto, in conformità con i quesiti formulati, ad espungere la capitalizzazione trimestrale, ove illegittimamente applicata, nonché spese e
CMS non pattuite.
Tutte le spese addebitate a titolo diverso da quelle pattuite sono state enucleate in sede di ricalcolo: nello specifico, sono state enucleate le commissioni di pratica, maggiorazioni liquidazione dare, commissioni su accordato, commissioni istruttoria veloce, in quanto prive di legittimazione pattizia, per complessivi € 29.746,57.
È stata altresì stornata la CMS illegittima. Il ctu ha infatti accertato che
“l'analisi del contratto di accensione di conto corrente del 26/11/98 ha evidenziato la pattuizione della commissione di massimo scoperto con indicazione dell'aliquota dello 0,5000% e dell'aliquota aggiuntiva dell'1,000% su sconfinamento se autorizzato, senza tuttavia che sia stato indicato quale sia la base di calcolo della commissione, se il massimo scoperto liquido o contabile, né la durata dello stesso. Tali aspetti sono suscettibili di rilevanti differenze nel computo della commissione. Di conseguenza, rilevata
l'indeterminatezza della clausola contrattuale, in accordo con il dettato del
Quesito, si è provveduto a espungere dal ricalcolo gli addebiti operati a titolo di commissione di massimo scoperto, per complessivi € 10.705,37”.
- 6 - In ordine alla capitalizzazione trimestrale, il ctu ha potuto accertare che
“l'analisi del contratto di accensione di conto corrente del 26/11/98 evidenzia la pattuizione della clausola anatocistica (con capitalizzazione annuale a credito e trimestrale a debito)... Di conseguenza l'anatocismo praticato dalla banca per il periodo precedente l'entrata in vigore della Delibera CICR
9/02/00 (30/06/00) risulta illegittimo. Successivamente all'entrata in vigore della menzionata Delibera, non si riscontra alcuna ricontrattualizzazione della clausola anatocistica, richiesta dall'art. 7 della Delibera in caso di variazione peggiorativa, e quindi,… l'anatocismo risulta illegittimo anche successivamente al 30/06/00. Si è quindi provveduto ad espungere l'effetto anatocistico per l'intero periodo del rapporto, compresa la porzione successiva al 31/12/13, come previsto dal Quesito, ricalcolando gli interessi in regime semplice con addebito al termine del rapporto”.
Quanto alla ricostruzione del dare avere tra le parti in ordine ad un contratto conto corrente, è orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che qualora sia il correntista ad agire in una azione di rideterminazione del saldo o di ripetizione di indebiti “ove non risulti provato
(…) che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente (…), si devono elaborare conteggi partendo da tale saldo debitore”. Coerentemente poi, la Suprema Corte, in riferimento all'azione di riconoscimento del credito vantato dall'istituto di credito, ha affermato che “in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto (…) la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti” facendo tuttavia presente che, d'altro canto “il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa” per ciò solo.
Pertanto, la tesi dell'azzeramento del saldo viene affermata dalla
Suprema Corte, nel momento in cui tale azzeramento avviene a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla banca, circa la concreta
- 7 - esistenza del saldo annotato nel primo estratto conto depositato agli atti, nell'ambito di una azione di riconoscimento del credito promossa dalla banca stessa.
Nell'ambito, invece, di un'azione spinta dal correntista al fine di ripetere somme illegittimamente addebitate o di accertamento giudiziale del saldo, non risulta accettabile l'azzeramento del saldo inziale, a meno che il correntista non provi l'inesistenza o l'erroneità di quel saldo. (Cass. sez. VI 8 febbraio 2022 n.
4028, Corte di Cassazione sentenza n. 23852 del 2020).
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di azione monitoria ove l'opposto-banca è il creditore ed attore sostanziale, che ha intrapreso l'azione giudiziaria, del tutto correttamente il ctu ha proceduto all'azzeramento del saldo iniziale in virtù della presenza degli estratti conto integrali dall'accensione con saldo pari a zero nel IV trimestre 1998 fino al II trimestre 2016, registrando l'assenza della documentazione attestante l'andamento del rapporto nel III e IV trimestre 2016.
Secondo la giurisprudenza è ben possibile ricorrere alla ctu quando la prova dei movimenti del conto non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali, ritenendo
“improprio e scorretto” considerare gli estratti conto come “veicolo di una prova legale” di fatti, che invece sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento. (Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 5887 del 4/3/2021).
Pertanto “quando manchino o siano incompleti gli estratti conto analitici, il problema non è quello di stabilire se in astratto si possa espletare la CTU ma se in concreto la CTU espletata sia affidabile;
non è, infatti, vietato al giudice espletare una consulenza tecnica contabile per la rideterminazione del saldo del conto corrente in base ai documenti contabili prodotti dalle parti, riducendosi in tal caso la questione alla verifica dell'attendibilità della CTU.”
(Appello Milano, 27 Novembre 2019).
- 8 - Nel caso di specie, il CTU ha argomentato, in modo esauriente e condivisibile, le conclusioni in ordine all'avvenuta rideterminazione del saldo precisando le esatte modalità di ricalcolo, esponendo che “nel periodo non documentato, si registra un peggioramento del saldo debitore per complessivi
€ 129.355,77, dato dalla differenza tra il saldo debitore riscontrato al
30/06/2016 (€ 202.782,50), ultima data prima del buco documentale, ed il saldo debitore evidenziato dall'estratto conto ex art. 50 TUB al 31/12/2016
(pari ad € 332.138,27), prima data successiva al predetto buco documentale.
È ragionevole presumere che parte di tale peggioramento derivi dall'addebito delle competenze maturate nel II trimestre 2016 e non ancora contabilizzate (€
7.070,02), mentre per la quota residua, pari ad € 122.285,75, la formazione del peggioramento risulta indimostrata”.
In accordo con la precisa indicazione del quesito, il CTU ha quindi provveduto in sede di ricalcolo ad espungere il peggioramento del saldo maturato tra il 30/06/2016 ed il 31/12/2016 di € 122.285,75 la cui formazione non risulta dimostrata in atti.
Correttamente il ctu non ha tenuto conto del periodo inerente al III e IV trimestre del 2016, i cui estratti conto sono stati depositati dal ctp di parte opposta solamente in sede di osservazioni alla relazione del ctu (cfr. doc. all. n.
5 prodotto in atti dal ctu unitamente al deposito della relazione definitiva).
In tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili o consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (Corte d'Appello Catanzaro, n. 372/2021; Cass. n. 8403/2016).
Per quanto riguarda la verifica dell'usurarietà, il ctu ha accertato l'applicazione costante di tassi al di sotto di quello soglia.
- 9 - Pertanto, alla luce delle conclusioni dell'elaborato peritale, si è provveduto a rideterminare un saldo ricalcolato a debito per i correntisti al
27/02/2017 di € 79.483,77 rispetto al saldo girato a sofferenza dalla banca di €
340.930,85, per una differenza a favore dei correntisti di € 261.447,07.
In ordine alle posizioni dei garanti, il rapporto fideiussorio risulta adeguatamente provato in virtù delle proposte di conferma e di aumento della garanzia prodotte in atti da parte opposta (cfr. doc. all. n. 3 del fascicolo monitorio). Il vincolo fideiussorio, infatti, ai sensi dell'articolo 1937 c.c, necessita esclusivamente di una volontà espressa, che tuttavia non richiede la forma scritta né formule sacramentali, essendo ammissibile la prova con ogni mezzo, anche mediante testimoni o presunzioni.
In merito all'abusivo riempimento delle proposte di aumento dell'importo massimo garantito, detta eccezione risulta infondata in quanto non supportata da alcuna prova.
Gli opponenti-garanti hanno poi dedotto la nullità parziale del contratto di fideiussione in virtù della riproduzione delle clausole ABI, per violazione della normativa antitrust.
Secondo la giurisprudenza di merito sul punto “non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione.” (Tribunale di Monza, sentenza n.
20532 del 04.09.2018).
Pertanto, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, è necessario che siano acquisiti agli atti del processo gli elementi di fatto da cui potersi desumere l'invalidità del contratto.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato sul punto che la rilevazione d'ufficio della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le
- 10 - circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ovverosia: 1) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; 2) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
3) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
4) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
5) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità
- 11 - della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass. n. 30383/2024).
Laddove la fideiussione omnibus oggetto della concreta controversia sia stata sottoscritta in un momento temporale diverso dal periodo dell'indagine condotta da Banca d'Italia al fine dell'emissione del Provvedimento n. 55/2005
(ottobre 2002/maggio 2005), detto provvedimento non costituisce prova privilegiata di una illecita intesa anticoncorrenziale delle banche italiane e ciò sebbene la fideiussione oggetto dello specifico giudizio riproduca testualmente le clausole dello schema ABI del 2003 sanzionate dal predetto Provvedimento
n. 55/2005, occorrendo invece in tali casi che il garante, affinché possa ottenere una declaratoria di nullità parziale della fideiussione da egli sottoscritta con riferimento alle medesime clausole, dimostri che anche in tale, differente momento temporale i principali istituti di credito operanti nel territorio nazionale hanno posto in essere o, meglio, hanno perpetuato l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo ottobre 2002/maggio 2005: pena, in difetto dell'assolvimento di tale onere probatorio, il rigetto della domanda di nullità parziale della fideiussione
Ebbene, nella specie, è assorbente rilevare che, benché la ricorrente indichi in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia, non deduce alcunché a proposito della riferibilità della fideiussione all'intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento.
Anzi, dall'esame delle proposte di aumento dell'importo massimo garantito, si desume che le stesse fanno tutte riferimento ad un periodo temporale antecedente ad ottobre 2002.
Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, non può rinvenirsi alcun profilo di nullità parziale delle clausole ABI del contratto di fideiussione, per violazione della normativa antitrust.
L'opposizione, pertanto, deve essere parzialmente accolta ed il decreto
- 12 - ingiuntivo revocato, con conseguente condanna degli opponenti, in solido, nelle rispettive qualità, al pagamento della minor somma di euro 79.483,77.
In conseguenza di tanto è assorbita la domanda restitutoria avanzata dagli opponenti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, sono compensate nella misura di 1/2 e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
In particolare, le spese di lite devono essere poste a carico degli opponenti in solido. Anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo si applica la regola della soccombenza, per cui viene condannata al pagamento delle spese processuali a favore di controparte, la parte che risulta essere perdente nel processo. Ciò anche in caso in cui venga revocato il decreto ingiuntivo con riconoscimento del credito dell'opposto, anche se in misura inferiore rispetto a quello originariamente ingiunto, in relazione alla misura rispetto alla quale risulti inferiore il credito riconosciuto rispetto a quello azionato in via monitoria. Nel caso di specie, stante il riconoscimento di un credito in misura notevolmente inferiore a quella azionata sussistono i presupposti per la compensazione nella misura di 1/2. In particolare, nei confronti di vanno riconosciute le fasi di Controparte_1
“studio”, “introduttiva” e “trattazione”, non avendo presenziato all'udienza di discussione né depositato note illustrative. Nei confronti di Controparte_3 vanno riconosciute unicamente le fasi “studio” e “decisionale”, essendo intervenuta a giudizio già instaurato.
P.Q.M.
- 13 - Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n.
952/2018, emesso in data 23.02.2018, dal Tribunale di Latina;
b) in parziale accoglimento della domanda, condanna gli opponenti, in solido tra loro, nelle rispettive qualità, al pagamento, della minor somma di euro 79.483,77, oltre interessi successivi;
c) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione della restante metà, che in tale ridotta misura si liquidano in favore di in euro Controparte_1
2.462,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge e, in favore di Controparte_2
in euro 1.701,50 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
[...]
CPA se dovute come per legge;
d) pone definitivamente le spese di ctu nella misura di 1/2 a carico degli opponenti in solido tra loro da un lato e per il restante 1/2 a carico dell'opposto e dell'interventore.
Così deciso in Latina il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 14 -