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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 74/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 74/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 23.10.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti tempestivamente da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Zurzolo Salvatore C.F._2
(pec: , che li rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti;
1 (opponenti)
E
(C.F.: , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Notari Renato (pec: , che lo rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti;
(opposto)
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali – opposizione a decreto ingiuntivo n. 1/2024 del
2.01.2024;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso monitorio depositato in data 29.12.2023, il ha Controparte_1 chiesto all'intestato Tribunale di ingiungere agli Avv. e il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di € 59.304,65, oltre accessori e spese di procedura, esponendo: che gli
Avv. e “nell'ambito del contenzioso seriale denominato “modalità gratuite”, Pt_1 Pt_2 incardinavano numerose azioni giudiziarie nell'interesse di altrettanti soggetti privati e nei confronti di (all'epoca) Enel Distribuzione S.p.a., dinanzi al Giudice di Pace di Badolato (CZ)”; che “all'esito dei giudizi celebrati in primo grado, tutti sostanzialmente definiti con sentenze di accoglimento della domanda, Enel Distribuzione S.p.a. veniva condannata al pagamento sia della sorta capitale che delle spese e dei compensi di lite liquidati in favore dei predetti avvocati, quali distrattari”; che “Enel Distribuzione S.p.a., proponeva gravame avverso ciascuna delle sentenze emesse dal Giudice di Pace e nel contempo, onde evitare l'esecuzione forzata ed il conseguente aggravio di spese, procedeva al tempestivo pagamento delle somme intimate negli atti di precetti notificati”; che Enel Distribuzione s.p.a. “corrispondeva agli Avvocati e Parte_1
a titolo di spese e compensi di lite, la somma complessiva di € 59.304,65”; che Parte_2
“all'esito dei rispettivi giudizi di gravame, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento degli appelli proposti, riformava integralmente le sentenze rese dal Primo Giudice, rigettando le domande spiegate dagli attori in prime cure” (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio); che, pertanto,
come succeduta ad Enel Distribuzione S.p.a., ha diritto alla Controparte_1 restituzione delle somme corrisposte, a titolo di compensi per il giudizio di primo grado, in favore
2 degli Avv.ti e . Parte_1 Parte_2
In accoglimento del ricorso, l'intestato Tribunale – con decreto n. 1/2024 del 2.01.2024 – ha ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della “somma di Euro 59.304,65, per sorte capitale, oltre ad interessi legali calcolati dalla data del ricorso fino al soddisfo”, oltre “le spese del procedimento, che liquida in € 379,50 per spese ed € 2.242,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Con atto di citazione notificato in data 24.01.2024, gli Avv. e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo in via Parte_2 preliminare: 1) la nullità della procura ad litem; 2) il difetto di legittimazione passiva dell'opponente Avv. ; 3) la violazione del c.d. beneficium excussionis di cui Parte_2 all'art. 2304 c.c. e la conseguente carenza di legittimazione degli opponenti;
nel merito, hanno contestato l'avvenuta consegna nei propri confronti degli assegni, deducendo che la controparte non avesse sul punto fornito alcuna prova, così come parimenti indimostrato dovesse reputarsi il versamento della ritenuta d'acconto; inoltre hanno disconosciuto “tutte le fotocopie prodotte in giudizio” ed eccepito la nullità delle copie depositate telematicamente perché prive dell'attestazione di conformità. Hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della procura ad litem;
2. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente Avv.
3. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare il Parte_2 difetto di legittimazione degli opponenti, per violazione del beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c.; 4. Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare non che non risulta essere provata la consegna degli assegni agli odierni opponenti, inoltre, non 5. Nel merito, subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle copie depositate per mancata attestazione degli stessi;
6. Nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare la nullità delle copie allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e prive di attestazione di conformità; E PER L'EFFETTO VOGLIA
Revocare il decreto ingiuntivo n. 1 /2024, emesso in data 02/02/2024 dal Tribunale di Locri e notificato agli opponenti in data 08.01.2024. 7) Condannare il Controparte_1
(già , succeduta ad Enel Distribuzione S.p.a., in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di
3 giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre ex art 93 cpc in favore dell'Avvocato Zurzolo, il quale dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.07.2024, si è costituito in giudizio il impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, a) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto, ex art. 648 c.p.c. per i motivi sopra esposti;
b) nel merito, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto oltre che sfornita di prova;
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.1/2024
(r.g.n. 1281/2023) emesso in data 02/01/2024 dal Tribunale di Locri;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito della società in forza della Controparte_1 documentazione in atti, nei confronti dell'Avv.to ( Parte_1 C.F._3
) residente in [...] ed Avv.to
[...] Parte_2
( ) residente in [...] per CodiceFiscale_4
l'importo ingiunto di € 59.304,65 (cinquantanovemilatrecentoquattro/65), ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi a far data dal pagamento all'effettivo soddisfo;
d) per l'effetto, condannare, in ogni caso, l'Avv.to Parte_1
( ) residente in [...] ed Avv.to CodiceFiscale_3
( ) residente in [...] CodiceFiscale_4
Nazionale n. 137, in solido tra loro e/o chi di ragione tra essi, al pagamento delle predette somme in favore di , il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. Controparte_1
Alla prima udienza, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, sicché il Giudice disponeva in conformità, rinviando il giudizio, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
23.10.2025, con concessione di un termine per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima di detta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
In ossequio al principio della ragione più liquida – in virtù del quale al Giudice è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
4 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ., Sez. 6 -
L, n. 12002/2014; Sez. 5, n. 363/2019) – risultano assorbenti le seguenti considerazioni.
In punto di diritto, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Per effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, in quanto si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, posto che costui fa valere in giudizio il proprio diritto ed ha quindi l'onere di dimostrare la propria pretesa, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(cfr. Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Torino, sez. I,
n. 2727/2021; Tribunale Firenze, sez. III, n. 611/2023).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inoltre, il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve piuttosto procedere all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. Un., n. 14475/2015).
Nel giudizio di opposizione, peraltro, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sulla ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. E così accade che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633 ss.
c.p.c. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la loro speciale efficacia probatoria, riconosciuta per legge nella prima fase (art. 634 c.p.c.) e, laddove il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso diritto, la sua domanda dovrà essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697 c.c., essendo la formazione del
5 convincimento del Giudice nuovamente regolata agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
Tanto premesso, nella fase monitoria del presente giudizio il Controparte_1
(già ha formulato una domanda di ripetizione dell'indebito nei Controparte_2 confronti degli Avv. e allegando di aver pagato loro tramite assegni circolari, in Pt_1 Pt_2 esecuzione delle plurime sentenze di primo grado emesse dal Giudice di Pace di Badolato (in atti), il complessivo importo di € 59.304,65 a titolo di spese e compensi di lite quali distrattari, chiedendone la restituzione in ragione dell'avvenuta riforma di tutte le sentenze di prime cure, per effetto delle corrispondenti pronunce emesse dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice d'appello (cfr. allegati al fascicolo monitorio). A sostegno delle proprie allegazioni ha prodotto, oltre alle predette sentenze, delle “lettere di pagamento”, nonché copia di vari assegni non trasferibili intestati allo Studio Legale Associato facente capo agli Avv. e Parte_1
. Parte_2
In accoglimento del ricorso, nel procedimento n. 1281/2023 R.G. è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1/2024, opposto nel presente giudizio.
Gli odierni opponenti, sin dall'atto di citazione in opposizione, hanno contestato nel merito la pretesa restitutoria avversaria, deducendo di non aver mai ricevuto gli assegni de quibus.
L'opposizione è fondata.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009)” (Cass. civ., Sez. 6 - 2, n.
33566/2021; Sez. 2, n. 703/2025).
6 Dai principi richiamati si ricava che, in caso di pagamento mediante assegno, chi è tenuto ad effettuare il pagamento deve dimostrare soltanto di aver consegnato l'assegno all'altra parte: a tal fine, tuttavia, non è sufficiente esibire la matrice del titolo di credito, ma occorre fornire altre prove, ad esempio una fotocopia dell'assegno consegnato con la firma del prenditore per ricevuta;
incombe, poi, su chi deve ricevere il pagamento la prova del mancato incasso dell'assegno, essendo all'uopo sufficiente produrre in giudizio l'assegno stesso, poiché, come precisato dalla
Suprema Corte, il possesso del titolo da parte del creditore implica il mancato pagamento della somma ivi indicata (cfr. in termini analoghi Tribunale Foggia, n. 1581/2025; Tribunale Santa
Maria Capua Vetere, n. 371/2024).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, deve ritenersi che gravasse sull'odierna parte opposta l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento agli opponenti dell'importo oggetto della domanda di ripetizione, dovendo infatti il Servizio Elettrico
Nazionale dimostrare non solo l'emissione degli assegni, bensì anche la loro consegna ai creditori;
soltanto all'esito di detta prova sarebbe scattato in capo a costoro l'onere di dimostrare l'eventuale mancato incasso degli assegni, e ciò anche in virtù del principio della vicinitas delle fonti di prova.
Ebbene, la prova della consegna degli assegni circolari non è stata offerta dall'odierna parte opposta: quest'ultima, infatti, si è limitata a produrre delle “lettere di pagamento”, per gli importi in ciascuna indicati (cfr. all. da 91 a 104 alla comparsa di costituzione, già prodotti in fase monitoria), cui sono allegate le fotocopie degli assegni intestati – nei limiti di quanto in questa sede di interesse – allo . Controparte_3
Detta produzione documentale può, al più, dimostrare l'avvenuta emissione degli assegni, ma non anche la consegna dei suddetti titoli di credito ai relativi destinatari.
Ed infatti, gli assegni prodotti in fotocopia non risultano sottoscritti per ricevuta dagli odierni opponenti;
peraltro, in ciascuna delle “lettere di pagamento” versate in atti figura la richiesta, nei confronti dello Studio Legale, di far pervenire ad Enel “copia della fattura delle spese e competenze a Lei corrisposte, con l'indicazione che il pagamento è avvenuto a cura dell'ENEL
Distribuzione s.p.a. in virtù della distrazione disposta nella pronuncia (…)” (cfr. all. da 91 a 104): ebbene, l'odierna parte opposta non ha prodotto alcuna di queste fatture, né ha dimostrato di essersi diligentemente attivata sollecitandone l'emissione e/o la trasmissione.
7 Deve quindi concludersi nel senso che il Servizio Elettrico Nazionale non abbia adeguatamente dimostrato la consegna degli assegni agli odierni opponenti.
Ad abundantiam, merita osservarsi che l'opposta non ha neppure dimostrato la ricezione delle
“lettere di pagamento” intestate allo Associato Avv. Avv. CP_3 Parte_1
, peraltro apparentemente inviate a mezzo raccomandata semplice, senza Parte_2 ricevuta di ritorno. Pertanto, il rischio della mancata consegna degli assegni circolari agli Avv.
e non può che gravare sull'odierna parte opposta che, evidentemente, si è avvalsa Pt_1 Pt_2 di uno strumento inadeguato alla trasmissione dei titoli di credito (sul tema, pur a diversi fini, cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 9769/2020: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”).
Né coglie nel segno quanto dedotto dal Servizio Elettrico Nazionale in sede di comparsa di costituzione e risposta, ossia che le controparti non avrebbero contestato la ricezione delle comunicazioni, limitandosi ad eccepire soltanto la mancata ricezione degli assegni circolari.
Ebbene, il tenore delle difese formulate sul punto dagli odierni opponenti non consente di avvalorare siffatta ricostruzione: gli opponenti, infatti, dopo aver rappresentato che “l'odierno opposto ha prodotto in atti delle “lettere di pagamento”, alle quali sono allegati degli assegni intestati sia a delle persone fisiche sia allo “ Controparte_3 Controparte_4
””, hanno contestato la ricezione degli assegni, senza tuttavia affermare, neppure Parte_2 implicitamente, di aver ricevuto le suddette lettere.
Del resto, la parte opposta era gravata dell'onere di dimostrare non già la ricezione delle “lettere di pagamento”, bensì l'avvenuta consegna degli assegni circolari e siffatta prova non è stata in alcun modo offerta nel presente giudizio.
8 A diverse conclusioni non può indurre nemmeno la certificazione emessa da e-Distribuzione s.p.a. nei confronti dello , ex art. 4, co. 6 ter D.P.R. 322/1998 Controparte_3
(all. F e G alla comparsa di costituzione e risposta), trattandosi di una certificazione del sostituto di imposta – unilateralmente predisposta e peraltro neppure sottoscritta – che nulla prova in ordine all'effettivo pagamento nei confronti degli odierni opponenti delle somme chieste in ripetizione.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento formulata nel presente giudizio dalla parte opposta.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 693/2024; Cass. civ., Sez. Un., n. 26242-26243/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte opposta alla rifusione delle stesse nei confronti degli opponenti, con distrazione in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al disputatum (da € 52.001,01 fino ad € 260.000,00, parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, delle ragioni della decisione ed esclusa la fase istruttoria, non avendo la parte opponente depositato alcuna memoria ex art. 171 ter c.p.c.), nel seguente modo: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.127,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 4.217,00 ed € 27,00 per esborsi (non risultando documentate altre spese vive).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1/2024 del 2.01.2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 1281/2023 R.G., rigettando la domanda di pagamento formulata dalla parte opposta;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli opponenti, da distrarsi in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 4.217,00
9 per compensi ed € 27,00 per esborsi (non risultando documentate altre spese vive), oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 16/12/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
10
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 74/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 23.10.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti tempestivamente da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Zurzolo Salvatore C.F._2
(pec: , che li rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti;
1 (opponenti)
E
(C.F.: , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Notari Renato (pec: , che lo rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti;
(opposto)
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali – opposizione a decreto ingiuntivo n. 1/2024 del
2.01.2024;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso monitorio depositato in data 29.12.2023, il ha Controparte_1 chiesto all'intestato Tribunale di ingiungere agli Avv. e il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di € 59.304,65, oltre accessori e spese di procedura, esponendo: che gli
Avv. e “nell'ambito del contenzioso seriale denominato “modalità gratuite”, Pt_1 Pt_2 incardinavano numerose azioni giudiziarie nell'interesse di altrettanti soggetti privati e nei confronti di (all'epoca) Enel Distribuzione S.p.a., dinanzi al Giudice di Pace di Badolato (CZ)”; che “all'esito dei giudizi celebrati in primo grado, tutti sostanzialmente definiti con sentenze di accoglimento della domanda, Enel Distribuzione S.p.a. veniva condannata al pagamento sia della sorta capitale che delle spese e dei compensi di lite liquidati in favore dei predetti avvocati, quali distrattari”; che “Enel Distribuzione S.p.a., proponeva gravame avverso ciascuna delle sentenze emesse dal Giudice di Pace e nel contempo, onde evitare l'esecuzione forzata ed il conseguente aggravio di spese, procedeva al tempestivo pagamento delle somme intimate negli atti di precetti notificati”; che Enel Distribuzione s.p.a. “corrispondeva agli Avvocati e Parte_1
a titolo di spese e compensi di lite, la somma complessiva di € 59.304,65”; che Parte_2
“all'esito dei rispettivi giudizi di gravame, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento degli appelli proposti, riformava integralmente le sentenze rese dal Primo Giudice, rigettando le domande spiegate dagli attori in prime cure” (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio); che, pertanto,
come succeduta ad Enel Distribuzione S.p.a., ha diritto alla Controparte_1 restituzione delle somme corrisposte, a titolo di compensi per il giudizio di primo grado, in favore
2 degli Avv.ti e . Parte_1 Parte_2
In accoglimento del ricorso, l'intestato Tribunale – con decreto n. 1/2024 del 2.01.2024 – ha ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della “somma di Euro 59.304,65, per sorte capitale, oltre ad interessi legali calcolati dalla data del ricorso fino al soddisfo”, oltre “le spese del procedimento, che liquida in € 379,50 per spese ed € 2.242,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Con atto di citazione notificato in data 24.01.2024, gli Avv. e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo in via Parte_2 preliminare: 1) la nullità della procura ad litem; 2) il difetto di legittimazione passiva dell'opponente Avv. ; 3) la violazione del c.d. beneficium excussionis di cui Parte_2 all'art. 2304 c.c. e la conseguente carenza di legittimazione degli opponenti;
nel merito, hanno contestato l'avvenuta consegna nei propri confronti degli assegni, deducendo che la controparte non avesse sul punto fornito alcuna prova, così come parimenti indimostrato dovesse reputarsi il versamento della ritenuta d'acconto; inoltre hanno disconosciuto “tutte le fotocopie prodotte in giudizio” ed eccepito la nullità delle copie depositate telematicamente perché prive dell'attestazione di conformità. Hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della procura ad litem;
2. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente Avv.
3. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare il Parte_2 difetto di legittimazione degli opponenti, per violazione del beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c.; 4. Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare non che non risulta essere provata la consegna degli assegni agli odierni opponenti, inoltre, non 5. Nel merito, subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle copie depositate per mancata attestazione degli stessi;
6. Nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare la nullità delle copie allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e prive di attestazione di conformità; E PER L'EFFETTO VOGLIA
Revocare il decreto ingiuntivo n. 1 /2024, emesso in data 02/02/2024 dal Tribunale di Locri e notificato agli opponenti in data 08.01.2024. 7) Condannare il Controparte_1
(già , succeduta ad Enel Distribuzione S.p.a., in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di
3 giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre ex art 93 cpc in favore dell'Avvocato Zurzolo, il quale dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.07.2024, si è costituito in giudizio il impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, a) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto, ex art. 648 c.p.c. per i motivi sopra esposti;
b) nel merito, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto oltre che sfornita di prova;
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.1/2024
(r.g.n. 1281/2023) emesso in data 02/01/2024 dal Tribunale di Locri;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito della società in forza della Controparte_1 documentazione in atti, nei confronti dell'Avv.to ( Parte_1 C.F._3
) residente in [...] ed Avv.to
[...] Parte_2
( ) residente in [...] per CodiceFiscale_4
l'importo ingiunto di € 59.304,65 (cinquantanovemilatrecentoquattro/65), ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi a far data dal pagamento all'effettivo soddisfo;
d) per l'effetto, condannare, in ogni caso, l'Avv.to Parte_1
( ) residente in [...] ed Avv.to CodiceFiscale_3
( ) residente in [...] CodiceFiscale_4
Nazionale n. 137, in solido tra loro e/o chi di ragione tra essi, al pagamento delle predette somme in favore di , il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. Controparte_1
Alla prima udienza, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, sicché il Giudice disponeva in conformità, rinviando il giudizio, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
23.10.2025, con concessione di un termine per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima di detta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
In ossequio al principio della ragione più liquida – in virtù del quale al Giudice è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
4 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ., Sez. 6 -
L, n. 12002/2014; Sez. 5, n. 363/2019) – risultano assorbenti le seguenti considerazioni.
In punto di diritto, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Per effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, in quanto si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, posto che costui fa valere in giudizio il proprio diritto ed ha quindi l'onere di dimostrare la propria pretesa, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(cfr. Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Torino, sez. I,
n. 2727/2021; Tribunale Firenze, sez. III, n. 611/2023).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inoltre, il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve piuttosto procedere all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. Un., n. 14475/2015).
Nel giudizio di opposizione, peraltro, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sulla ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. E così accade che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633 ss.
c.p.c. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la loro speciale efficacia probatoria, riconosciuta per legge nella prima fase (art. 634 c.p.c.) e, laddove il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso diritto, la sua domanda dovrà essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697 c.c., essendo la formazione del
5 convincimento del Giudice nuovamente regolata agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione.
Tanto premesso, nella fase monitoria del presente giudizio il Controparte_1
(già ha formulato una domanda di ripetizione dell'indebito nei Controparte_2 confronti degli Avv. e allegando di aver pagato loro tramite assegni circolari, in Pt_1 Pt_2 esecuzione delle plurime sentenze di primo grado emesse dal Giudice di Pace di Badolato (in atti), il complessivo importo di € 59.304,65 a titolo di spese e compensi di lite quali distrattari, chiedendone la restituzione in ragione dell'avvenuta riforma di tutte le sentenze di prime cure, per effetto delle corrispondenti pronunce emesse dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice d'appello (cfr. allegati al fascicolo monitorio). A sostegno delle proprie allegazioni ha prodotto, oltre alle predette sentenze, delle “lettere di pagamento”, nonché copia di vari assegni non trasferibili intestati allo Studio Legale Associato facente capo agli Avv. e Parte_1
. Parte_2
In accoglimento del ricorso, nel procedimento n. 1281/2023 R.G. è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1/2024, opposto nel presente giudizio.
Gli odierni opponenti, sin dall'atto di citazione in opposizione, hanno contestato nel merito la pretesa restitutoria avversaria, deducendo di non aver mai ricevuto gli assegni de quibus.
L'opposizione è fondata.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009)” (Cass. civ., Sez. 6 - 2, n.
33566/2021; Sez. 2, n. 703/2025).
6 Dai principi richiamati si ricava che, in caso di pagamento mediante assegno, chi è tenuto ad effettuare il pagamento deve dimostrare soltanto di aver consegnato l'assegno all'altra parte: a tal fine, tuttavia, non è sufficiente esibire la matrice del titolo di credito, ma occorre fornire altre prove, ad esempio una fotocopia dell'assegno consegnato con la firma del prenditore per ricevuta;
incombe, poi, su chi deve ricevere il pagamento la prova del mancato incasso dell'assegno, essendo all'uopo sufficiente produrre in giudizio l'assegno stesso, poiché, come precisato dalla
Suprema Corte, il possesso del titolo da parte del creditore implica il mancato pagamento della somma ivi indicata (cfr. in termini analoghi Tribunale Foggia, n. 1581/2025; Tribunale Santa
Maria Capua Vetere, n. 371/2024).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, deve ritenersi che gravasse sull'odierna parte opposta l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento agli opponenti dell'importo oggetto della domanda di ripetizione, dovendo infatti il Servizio Elettrico
Nazionale dimostrare non solo l'emissione degli assegni, bensì anche la loro consegna ai creditori;
soltanto all'esito di detta prova sarebbe scattato in capo a costoro l'onere di dimostrare l'eventuale mancato incasso degli assegni, e ciò anche in virtù del principio della vicinitas delle fonti di prova.
Ebbene, la prova della consegna degli assegni circolari non è stata offerta dall'odierna parte opposta: quest'ultima, infatti, si è limitata a produrre delle “lettere di pagamento”, per gli importi in ciascuna indicati (cfr. all. da 91 a 104 alla comparsa di costituzione, già prodotti in fase monitoria), cui sono allegate le fotocopie degli assegni intestati – nei limiti di quanto in questa sede di interesse – allo . Controparte_3
Detta produzione documentale può, al più, dimostrare l'avvenuta emissione degli assegni, ma non anche la consegna dei suddetti titoli di credito ai relativi destinatari.
Ed infatti, gli assegni prodotti in fotocopia non risultano sottoscritti per ricevuta dagli odierni opponenti;
peraltro, in ciascuna delle “lettere di pagamento” versate in atti figura la richiesta, nei confronti dello Studio Legale, di far pervenire ad Enel “copia della fattura delle spese e competenze a Lei corrisposte, con l'indicazione che il pagamento è avvenuto a cura dell'ENEL
Distribuzione s.p.a. in virtù della distrazione disposta nella pronuncia (…)” (cfr. all. da 91 a 104): ebbene, l'odierna parte opposta non ha prodotto alcuna di queste fatture, né ha dimostrato di essersi diligentemente attivata sollecitandone l'emissione e/o la trasmissione.
7 Deve quindi concludersi nel senso che il Servizio Elettrico Nazionale non abbia adeguatamente dimostrato la consegna degli assegni agli odierni opponenti.
Ad abundantiam, merita osservarsi che l'opposta non ha neppure dimostrato la ricezione delle
“lettere di pagamento” intestate allo Associato Avv. Avv. CP_3 Parte_1
, peraltro apparentemente inviate a mezzo raccomandata semplice, senza Parte_2 ricevuta di ritorno. Pertanto, il rischio della mancata consegna degli assegni circolari agli Avv.
e non può che gravare sull'odierna parte opposta che, evidentemente, si è avvalsa Pt_1 Pt_2 di uno strumento inadeguato alla trasmissione dei titoli di credito (sul tema, pur a diversi fini, cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 9769/2020: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”).
Né coglie nel segno quanto dedotto dal Servizio Elettrico Nazionale in sede di comparsa di costituzione e risposta, ossia che le controparti non avrebbero contestato la ricezione delle comunicazioni, limitandosi ad eccepire soltanto la mancata ricezione degli assegni circolari.
Ebbene, il tenore delle difese formulate sul punto dagli odierni opponenti non consente di avvalorare siffatta ricostruzione: gli opponenti, infatti, dopo aver rappresentato che “l'odierno opposto ha prodotto in atti delle “lettere di pagamento”, alle quali sono allegati degli assegni intestati sia a delle persone fisiche sia allo “ Controparte_3 Controparte_4
””, hanno contestato la ricezione degli assegni, senza tuttavia affermare, neppure Parte_2 implicitamente, di aver ricevuto le suddette lettere.
Del resto, la parte opposta era gravata dell'onere di dimostrare non già la ricezione delle “lettere di pagamento”, bensì l'avvenuta consegna degli assegni circolari e siffatta prova non è stata in alcun modo offerta nel presente giudizio.
8 A diverse conclusioni non può indurre nemmeno la certificazione emessa da e-Distribuzione s.p.a. nei confronti dello , ex art. 4, co. 6 ter D.P.R. 322/1998 Controparte_3
(all. F e G alla comparsa di costituzione e risposta), trattandosi di una certificazione del sostituto di imposta – unilateralmente predisposta e peraltro neppure sottoscritta – che nulla prova in ordine all'effettivo pagamento nei confronti degli odierni opponenti delle somme chieste in ripetizione.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento formulata nel presente giudizio dalla parte opposta.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 693/2024; Cass. civ., Sez. Un., n. 26242-26243/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte opposta alla rifusione delle stesse nei confronti degli opponenti, con distrazione in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al disputatum (da € 52.001,01 fino ad € 260.000,00, parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, delle ragioni della decisione ed esclusa la fase istruttoria, non avendo la parte opponente depositato alcuna memoria ex art. 171 ter c.p.c.), nel seguente modo: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.127,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 4.217,00 ed € 27,00 per esborsi (non risultando documentate altre spese vive).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1/2024 del 2.01.2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 1281/2023 R.G., rigettando la domanda di pagamento formulata dalla parte opposta;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli opponenti, da distrarsi in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 4.217,00
9 per compensi ed € 27,00 per esborsi (non risultando documentate altre spese vive), oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 16/12/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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