Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7156/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7156 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente tra
, (P. IVA n. ), in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara, (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in Frattamaggiore (NA) alla Via P. M. Vergara snc
- opponente e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Paletta, C.F. , e dall'Avv. Alessandro C.F._2
Paletta, (C.F. ), con i quali elettivamente domicilia in Roma alla Via Emilia n. C.F._3
88
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994) in data 4.7.2022, l'
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2408/2022, reso dall'intestato Parte_1
Tribunale in data 15.6.2022, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 236.400,88, a titolo di mancato pagamento Controparte_1 di crediti acquistati dai fornitori della opponente, oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/02 spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
1
Contestava, altresì, l'avvenuta esecuzione di ogni e qualsiasi prestazione e/o fornitura posta a fondamento delle fatture azionate, “non avendo l'opposta neanche prodotto i necessari atti a supporto dell'infondata domanda”. Non risultavano acquisiti agli atti della causa, “1) Né i contratti sottoscritti dalle parti, quale condizione ad substantiam per poter intrattenere rapporti con la P.A.;
2) Né eventuali ordini, d.d.t., verbali di consegna, ecc., sempre in esecuzione dei necessari e prodromici contratti scritti e sottoscritti anche dall' ”. Parte_1
Insisteva, pertanto, nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del D.I.
Costituitasi assumeva che la propria titolarità derivava dalla cessione dei crediti Controparte_1 concordati con le otto cedenti, segnatamente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e rappresentando che il credito vantato era inerente e conseguente al mancato pagamento dei
[...] corrispettivi delle forniture di farmaci, prodotti e servizi per la sanità, forniture diverse variamente ricevute ed eseguite.
Concludeva, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 19.1.23, disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata all'udienza del 30.05.2023 con concessione dei termini ex art. 183, co 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, mutata la persona del giudicante, riservata in decisione con concessione dei termini di legge con ordinanza del 09.12.2024.
Preliminarmente, in diritto, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr.
Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
2 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cfr.: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24815 del
24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni
Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va, altresì, contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3 Deve preliminarmente osservarsi che al rapporto di cessione del credito intervenuto tra le società
[...]
per e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e la si applica Controparte_7 Controparte_10 Controparte_1 unicamente la normativa di cui alla Legge n. 130/99 in quanto effettuata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti.
L'art. 4, comma 4 bis, della Legge 130/1999 prevede che alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto pubblico rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità della Legge medesima non si applicano formalità ulteriori rispetto a quelle ivi indicate e, quindi, neanche quelle inerenti la forma dell'atto, la notifica e, soprattutto, l'adesione della Pubblica Amministrazione ceduta.
Avuto riguardo al caso oggetto di giudizio, la cessionaria ha dato prova di essere titolare del credito azionato in via monitoria e di aver posto in essere gli adempimenti richiesti dalla Legge n. 130/99; in particolare, la ha versato in atti il contratto di cessione contenente l'elenco delle Controparte_1 fatture cedute, nonché la comunicazione al debitore ceduto dell'avvenuta cessione.
Nessuna ulteriore formalità è prevista dalla normativa vigente laddove la cessione del credito verso la Pubblica amministrazione avvenga nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti.
Nello specifico, ai sensi del comma 4 bis, introdotto con il D.l. 23/12/2013 n. 145, convertito in legge
21/02/2014 n. 9: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.”
Conseguentemente, a far data dalla comunicazione della cessione con le modalità testualmente indicate dalla norma, la stessa produce i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria, indipendentemente dalla accettazione o dal rifiuto della cessione che la stessa possa aver comunicato.
L'opposta ha prodotto, oltre gli atti di cessione gli ulteriori e seguenti documenti:
- per i contratti e le offerte (raccolti in “GARE”), nonché le fatture in numero di 29 Controparte_2 documenti corredati da esiti SdI, gli ordini di servizio con i relativi documenti di trasporto, ed infine i verbali di consegna secondo la raccolta delle disposizioni avvenute tramite spedizioni;
- per le uniche due fatture cedute ed i relativi esiti SdI;
Controparte_3
- per e unicamente le fatture;
Controparte_4 Controparte_5
4 - per la fattura n. 11011998 del 30.7.21, il contratto del 16.5.2017 e l'ordine n. Controparte_6
616/2021;
- per le due fatture, con corredo di ordini n. 420/2014 e disposizioni di Controparte_7 pagamento per consegna prodotti, nonché i contratti Soresa e l'aggiudicazione 2014 in procedura aperta del 20.2.2014;
- per i file delle fatture;
Controparte_8
- per i contratti e le offerte, le fatture in numero di 26 documenti, corredati dagli Controparte_9 esiti SDI, gli ordini di servizio ed i relativi documenti di trasporto.
Con riferimento alla esatta entità del credito la parte opponente con note scritte depositate per l'udienza del 6.12.2022, rappresentava di aver parzialmente adempiuto al pagamento delle fatture azionate in via monitoria;
segnatamente assumeva, e documentava, di aver provveduto al pagamento: per quanto riguarda la posizione di delle fatture n. 9546661259 del 22/04/2021, n. CP_2
9546673052 del 13/05/2021, n. 9546679619 del 26/05/2021, n. 9546682783 del 01/06/2021, n.
9546685252 del 07/06/2021, n. 9546690342 del 15/06/2021, n. 9546686180 del 01/06/2021, n.
9546691876 del 17/06/2021, n. 9546693445 del 07/06/2021, n. 9546694291 del 22/06/2021, n.
9546695172 del 23/06/2021, n. 9546695173 del 23/06/2021, n. 9546695174 del 23/06/2021, n.
9546695990 del 24/06/2021, n. 9546695991 del 24/06/2021, 9544129005 del 28/06/2021, n.
9546697385 del 28/06/2021, n. 9546698092 del 29/06/2021, n. 9546706003 del 13/07/2021, n.
9546706004 del 13/07/2021, n. 9546709546 del 20/07/2021, n. 9546709547 del 20/07/2021, n.
9546726194 del 31/08/2021 e n. 9546727072 del 01/09/2021, tutte con il mandato di pagamento n.
7286 del 20/05/2022; della fattura n. 2000032212 del 30/10/2020 pagata ad con il Controparte_5 mandato 4853 del 05/04/2021; delle fatture n. 2000032761 del 30/10/2020, n. 2000032764 del
30/10/2020 e n. 2000032765 del 30/10/2020 pagate ad con il mandato n. 5646 del Controparte_5
J del 31/12/2019, con la nota credito n. Controparte_11
2000021121 del 30/06/2020; della fattura n. 2000018031 del 28/05/2020, chiusa con la nota credito n. XJ2100015185 del 30/04/20211; della fattura n. 2100011263 del 31/03/2021 pagata ad CP_5
con il mandato 5646 del 21/04/2022; della fattura n. 2100011964 del 29/04/2021, pagata ad
[...]
con il mandato n. 5508 del 14/04/2022; di tutte le fatture datate 31/05/2021 di CP_12 CP_8
, pagate a con i mandati n. 7505 del 27/05/2022 e n. 3907 del 23/03/2022; di tutte le
[...] CP_1 fatture datate 30/06/2021 di GA FE pagate a con i mandati n. 7505 del 27/05/2022, CP_1
n. 6743 del 11/05/2022, n. 5993 del 29/04/2022, n. 5732 del 26/04/2022, n. 5430 del 13/04/2022; di tutte le fatture datate 31/07/2021 di pagate a con i mandati n. 6743 del CP_8 CP_1
11/05/2022, n. 7505 del 27/05/2022, n. 5993 del 29/04/2022, n. 5732 del 26/04/2022, n. 7010 del
17/05/2022, n. 6401 del 04/05/2022; delle fatture n. 29131 del 04/06/2021, n. 30929 del 14/06/2021,
5 n. 40083 del 02/08/2021, pagate a con il mandato n. 7242 del 20/05/2021; delle fatture n. CP_1
30635 del 11/06/2021, n. 31489 del 16/06/2021, n. 31745 del 17/06/2021 pagate a con il CP_1 mandato n. 7240 del 20/05/2022; le fatture n. 40367 del 03/08/2021 e n. 40551 del 04/08/2021, pagate a con il mandato n. 7241 del 20/05/2021; delle fatture n. 40368 del 03/08/2021 e n. 40801 CP_1 del 05/08/2021, pagate a con il mandato n. 7835 del 31/05/2022; delle fatture n. 40553 CP_9 del 04/08/2021, n. 40554 del 04/08/2021, n. 40555 del 04/08/2021, n. 40800 del 05/08/2021, n. 40802 del 05/08/2021, n. 41001 del 06/08/2021, pagate a con il mandato n. 7836 del 31/05/2022. CP_9
Dai quali documenti emerge, altresì, che molti pagamenti venivano effettuati dall'opponente in data anteriore al deposito ed alla notifica del decreto ingiuntivo.
Parte opposta, con la memoria ex art. 183 co. 6 cpc I termine, pur contestando le deduzioni dell'
[...]
contenute nelle note di trattazione citate, provvedeva, previa verifica dei pagamenti Parte_1
(parziali) effettuati in merito ai crediti di causa, a precisare il credito residuo, ammontante ad €
24.959,53 in linea capitale, ed € 19.903,03 per interessi (come evincibile dal prospetto allegato - sub
A), quantificazione che non veniva contestata da parte opponente
In conseguenza il decreto ingiuntivo opposto va revocato, in quanto “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente
(che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013; Cass. S.U. 1993, n.7448).
Pertanto, l' , in accoglimento per quanto di ragione della domanda originariamente Parte_1 proposta dalla va condannata al pagamento di € 44.862,56 di cui € 24.959,53 in CP_1 CP_1 linea capitale ed € 19.903,03 per interessi ex D.Lgs. 231/2002 e succ. mod. e int.
In merito alle spese di lite, il pagamento sia pure parziale della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto
(Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014). 6 Dalla documentazione allegata dalle parti è emerso che molte delle fatture del credito azionato erano già state saldate dalla opponente al momento del deposito del ricorso monitorio, sussistono, pertanto, gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.- accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2408/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 15.6.2022 nell'ambito del procedimento con r.g. n. 5705/2022;
2.- in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, condanna l' al Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 44.862,56 di cui € 24.959,53 in linea Controparte_1 capitale, ed € 19.903,03 per interessi ex D.Lgs. 231/2002 e succ. mod. e int.;
3.- spese compensate.
Così deciso in Aversa, 05/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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