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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 288/2022 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Parte_1
Palmisano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trabia, Corso La Masa
n. 82.
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, sig. rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.to Paolo Mazzola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palermo, Via della Libertà n. 167.
- resistente - FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.01.2022, il ricorrente in epigrafe indicato convenne in giudizio la “ Controparte_1
e, avendo premesso di avere lavorato alle sue dipendenze dal 09.10.2017 al
[...]
02.09.2019, in assenza di un regolare contratto, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 18,30 e il sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,30, svolgendo le mansioni di operaio, con il compito di consegnare la merce dalla sede operativa di Cefalù alle autofficine della provincia, percependo una retribuzione di € 800,00 mensili, lamentò di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e non di non aver avuto corrisposto la 13^ mensilità e la 14^ mensilità,
l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, gli assegni familiari e il trattamento di fine rapporto.
Chiese, pertanto, per i suddetti titoli, la condanna della parte resistente al pagamento della somma di € 28.408,92, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese.
La parte resistente si costituì in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda attrice della quale chiese, pertanto, il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 29.01.2025 per il deposito di note.
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
Ed invero, spettava al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione. Appare inoltre rilevante e non secondaria l'esistenza della volontà contrattuale delle parti, anche in considerazione del reciproco affidamento delle stesse circa la concreta natura dei rispettivi obblighi e diritti, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, salva la prova, che deve essere in tal caso rigorosa, del diverso concreto ed effettivo atteggiarsi del rapporto.
Orbene tale prova non è stata fornita dal ricorrente.
In particolare, il ricorrente non ha fornito la prova, fondamentale in conformità al costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav.,
19 maggio 2000, n. 6570) della propria sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del presunto datore di lavoro.
I testi, infatti, pur descrivendo le mansioni svolte dal ricorrente in favore della società resistente, hanno tutti confermato che si trattava di una collaborazione saltuaria, espletata senza il rispetto di un orario di lavoro predeterminato e in assenza di alcun vincolo di subordinazione (cfr. quanto dichiarato dal teste , Testimone_1
dipendente della resistente nella sede di Palermo: “non ricordo le date ma lo CP_2
vedevo arrivare all'ora di pranzo per caricare il materiale per conto della società resistente, lui lavorava nella sede di Cefalù; preciso che il ricorrente veniva a prendere il materiale quando c'erano le consegne da fare, capitava che non veniva tutti i giorni” [...] “non conosco gli orari di lavoro del sig. ”, nonché Parte_1
quanto affermato dal teste , cliente della “quando Testimone_2 CP_1
richiedevo alla BL ricambi auto pezzi di ricambio auto, era il sig. Parte_1
che me li consegnava ma non sempre era lui a fare dette consegne c'era
[...]
anche un altro collega;
a volte le consegne avvenivano prima dell'apertura della mia officina e trovavo i pezzi di ricambio a terra con la bolla per cui in questo caso non so da chi era stata effettuata la consegna” [...] “non è vero che giornalmente ricevevo consegne di materiale da parte del sig. per conto Parte_1
della le consegne avvenivano ma non erano giornaliere” e dal teste CP_1 Tes_3
, impiegato presso la resistente nel magazzino presso la sede di Palermo:
[...] “all'interno della le mansioni di fattorino erano stabilmente Controparte_1
eseguite da altro personale dipendente e ci si avvaleva dell'opera di Parte_1
soltanto al bisogno, se capitava che i fattorini della ditta erano contestualmente impegnati in altre consegne;
io sono uno dei fattorini, l'altro è ”). NA
IM , impiegato presso la società resistente e cognato di NA
, ha dichiarato: “il sig. nel periodo ottobre Controparte_1 Parte_1
2017- agosto 2019 è stato contattato occasionalmente e saltuariamente dalla ditta per eseguire delle consegne di ricambi e materiali di consumo Controparte_1
ad alcuni clienti della società odierna resistente;
ne sono a conoscenza in quanto delle consegne mi occupavo io con il collega e quando c'era Persona_2
necessità veniva chiamato ”. Nello stesso senso, il sig. Parte_1 [...]
, ex dipendente della resistente, ha dichiarato: “il signor Tes_4 Parte_1
partiva per fare le consegne tra le 14,00 e le 15,00 non so chi dava le direttive e a che ora rientrava;
mi è capitato di vedere il ricorrente rientrare con il furgone della ditta, ma non so dire un orario perché dipendeva dal numero di consegne da fare”.
Infine , cliente della ricorrente: “vedevo spesso il ricorrente Testimone_5
venirmi a consegnare i ricambi durante l'arco di un mese” e “non c'era nessun altro Con che consegnava la merce per conto della e le consegne avvenivano negli orari di apertura dell'officina“.
Come è evidente dal tenore delle superiori dichiarazioni, nessuno dei testi ha fornito alcuna indicazione decisiva in ordine alla sottoposizione del ricorrente alle direttive ed al controllo della resistente.
All'assenza di prove in ordine all'emanazione di direttive, generiche o specifiche, da parte del presunto datore di lavoro o all'esercizio di un potere di disciplina e controllo sull'operato del lavoratore si aggiunge, peraltro, la mancanza di ogni prova precisa in ordine ai c.d. “indici sintomatici” della subordinazione.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi non forniscono, infatti, alcuna indicazione in ordine al rispetto di un orario di lavoro predeterminato ed all'obbligo di giustificazione in caso di assenze o ritardi;
anzi, al contrario, confermano che l'attività svolta dal ricorrente era saltuaria.
In conclusione, le prove testimoniali raccolte hanno permesso soltanto di acclarare l'espletamento di un'attività lavorativa del ricorrente in favore della società resistente senza, però, riuscire a dimostrare che tale attività fosse riconducibile all'esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.
In assenza, quindi, di ulteriori prove sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto fondate sull'esistenza di un rapporto di tal genere, vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 30.01.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano