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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3714/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3714/2017 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. ANGELO MICHELE ABBATTISTA C.F._2
( , elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._3
OPPONENTI
contro
P.I. ), e per essa, nella sua qualità di mandataria, , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO BOVIO ( , elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
OPPOSTA
e pagina 1 di 15 (P.I. , già , con il patrocino degli Avv. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
CALOGERO LANZA ( ) e MATTEO GIARRATANA C.F._5
( , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sonia Santangelo, C.F._6
indirizzi pec.
INTERVENUTA
e
(P.I. ), e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_5 P.IVA_3
, con il patrocinio degli Avv. CALOGERO LANZA Controparte_3
( ) e MATTEO GIARRATANA ( , elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso lo studio dei difensori, indirizzi pec.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli opponenti e l'intervenuta come da memorie depositate per l'udienza Controparte_5
di precisazione delle conclusioni del 05.06.2025.
Per l'opposta e l'intervenuta come da atti introduttivi. Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 748 del 02.02.2017 il Tribunale di Bari ingiungeva a quale debitore Parte_1
principale, nonché a in qualità di fideiussore, di pagare, in solido, su istanza ed in favore Parte_2
di , e per essa, nella sua qualità di mandataria, la somma di € 93.525,03, di CP_1 CP_2
cui € 79.645,20 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 401371705, ed € 13.879,83 a titolo di saldo debitore del finanziamento chirografario n. 6474718, oltre interessi di mora dal 28.06.2016 al tasso pattuito contrattualmente sino al soddisfo e spese.
Avverso detto provvedimento, gli ingiunti proponevano opposizione, con citazione del 02.03.2017,
eccependo preliminarmente l'illegittimità del decreto ingiuntivo per erronea quantificazione delle spese pagina 2 di 15 liquidate, nonché la nullità del decreto ingiuntivo relativamente al mutuo chirografario per indeterminatezza del credito.
Deducevano altresì la violazione del divieto di anatocismo, stante l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul conto corrente, il superamento del tasso soglia, nonché
l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi nel contratto di mutuo, con conseguente obbligo del mutuatario alla restituzione del solo capitale mutuato ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Da ultimo, disconoscevano la sottoscrizione delle fideiussioni riconducibile all'opponente Pt_2
nonché eccepivano la nullità della fideiussione specifica del 01.09.2010, stante la mancata
[...]
indicazione dell'importo massimo garantito in violazione dell'art. 1938 c.c., rassegnando le seguenti conclusioni: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto per erroneità nella liquidazione delle spese e competenze della procedura monitoria;
2) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicate al rapporto di conto corrente, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c.; 3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni pretesa della per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà CP_6
alla L. n. 108/96, con conseguente applicazione al rapporto del tasso legale senza capitalizzazione ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; 4) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di certezza del credito rinveniente dallo scoperto di conto corrente, in ragione degli addebiti illegittimamente computati;
5) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo in relazione al credito relativo al mutuo chirografario per assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda monitoria;
6) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi sul mutuo per indeterminatezza e genericità della stessa, con conseguente obbligo alla restituzione del solo capitale mutuato;
7) accertare l'apocrifia delle firme poste in calce alla fideiussione omnibus del 27.05.2010 e alla fideiussione specifica del 01.09.2010; 8) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione pagina 3 di 15 specifica del 01.09.2010 per mancata indicazione dell'importo massimo garantito in palese violazione dell'art. 1938 c.c.; 9) con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitasi con comparsa del 13.04.2017, deduceva la determinatezza del tasso CP_1
d'interesse, dell'ammontare del residuo capitale e degli interessi impagati in riferimento al contratto di mutuo, nonché la validità delle fideiussioni, in particolare la puntuale indicazione dell'importo massimo garantito nella fideiussione specifica rilasciata in data 01.09.2010.
Nel merito, l'opposta deduceva di aver validamente pattuito le condizioni economiche del rapporto di conto corrente, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Rigettata con ordinanza del 10.10.2017 la provvisoria esecutività del decreto, è stato esperito senza esito l'iter della mediazione.
Con comparsa del 29.03.2018, interveniva nel procedimento la società quale Controparte_3
cessionaria del credito, la quale si riportava alle difese della cedente, facendo proprie le relative conclusioni.
A seguito di ulteriore cessione del credito avvenuta nel corso del giudizio, interveniva nel procedimento la società quale cessionaria del credito, riportandosi alle difese Controparte_5
della società facendo proprie le relative conclusioni Controparte_3
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza del
05.06.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h., del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
pagina 4 di 15 Con comparsa conclusionale del 02.03.2023, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni,
per violazione della normativa della libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus, con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., nonché l'estinzione dell'obbligazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
-------------
In rito, la pronuncia va emessa nei confronti delle parti originarie, ossia gli opponenti e Controparte_1
Di contro, nei confronti delle cessionarie intervenute la pronuncia produrrà gli effetti dell'art. 111
c.p.c., non avendo tutte le parti autorizzato l'estromissione della cedente, né quest'ultima chiesto espressamente la condanna in favore della cessionaria, senza contestazione del debitore ceduto.
In via preliminare, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del credito derivante dal contratto di mutuo, sollevata dagli opponenti, va disattesa.
A tal proposito, va osservato che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto
ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui
risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass., sez II, n.
9232/2000).
A ciò va aggiunto che “la Banca d'AL e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione
previsto dall'art. 663 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e
liquido” (art. 50 TUB).
Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di mutuo del 01.09.2010 ed il relativo piano di CP_6
ammortamento, nonché l'estratto conto certificato ex. art. 50 TUB dal 17.06.2014 al 28.06.2016,
attestante un saldo finale pari ad € 13.879,83, idonei a corroborare la sussistenza della pretesa creditoria. pagina 5 di 15 Pertanto, a fronte di tali riscontri documentali, confortanti l'an ed il quantum della pretesa, gravava sugli opponenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di un fatto estintivo o modificativo del credito, nella specie non osservato.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della clausola degli interessi prevista nel contratto di mutuo,
sollevata dagli opponenti per indeterminatezza, atteso che la previsione contrattuale dell'indice Euribor
non determina la nullità della clausola, essendo chiaramente indicato l'indice applicato e i criteri di determinazione del tasso.
A tal proposito, va osservato che nel contratto di mutuo è valida la determinazione del tasso degli interessi attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor perché in tal modo il tasso di interesse è
determinabile tempo per tempo mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza.
Ne consegue che nella determinazione del tasso variabile di un mutuo è legittimo il ricorso all'oscillazione di un indice finanziario quale l'Euribor e la relativa clausola non è pertanto invalida,
poiché la previsione risulta determinabile, ancorché non conoscibile sin dalla conclusione del contratto.
Nel caso di specie, dall'esame del contratto di mutuo del 01.09.2010 emerge che il tasso nominale annuo “sarà pari all'Euribor per valuta data di stipula e successivamente variabile trimestralmente
per i mutui con periodicità rata mensile o trimestrale, semestralmente per i mutui con periodicità
trimestrale, per valuta data di decorrenza della rata, e pubblicato, di norma, su “Il , CP_7
moltiplicato per il coefficiente 365/360 (colonna “365” de “ . Il tasso come sopra CP_8
rilevato verrà arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di uno spread massimo di 8,00 % punti in
ragione d'anno. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione
dell'Euribor, sarà utilizzato il LIBOR dell'euro sulla piazza di Londra”, con relativa indicazione del parametro di indicizzazione (Euribor 3 mesi).
pagina 6 di 15 Parimenti, risultano essere sufficientemente determinati lo spread (3,75%), il tasso di interesse di preammortamento (uguale al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento applicato) ed il tasso di mora (2% in più del tasso in vigore).
In ordine al dedotto superamento del tasso soglia, va osservato che “l'onere probatorio nelle
controversie sull'applicata debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte
allegare o provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n.
19597).
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno provveduto alla produzione dei decreti ministeriali con l'indicazione dei tassi usurari che si assumono essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali, atteso che per i suddetti atti amministrativi non opera il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., né
tantomeno hanno allegato il TEG effettivamente applicato, il tasso soglia di riferimento, nonché i tempi, le modalità e la misura del superamento del tasso soglia, sicché va disattesa la relativa eccezione.
Quanto all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dedotta dagli opponenti in riferimento al rapporto di conto corrente, va rilevato che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c.,
pagina 7 di 15 sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
Quanto al periodo successivo, la validità consegue all'adeguamento contrattuale alla delibera CICR del
09 febbraio 2000.
In ordine alle commissioni di massimo scoperto, nel regime anteriore alle modifiche normative del
2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del
2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012
conv. in L. n. 62/2012), la relativa clausola, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale relative alla commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, posto che tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento).
In tal senso occorre, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
'peso' economico. In mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione di pagina 8 di 15 un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo. Tale
clausola deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo,
in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.
In ordine all'esercizio dello jus variandi, va evidenziato che “nei contratti a tempo indeterminato può
essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un
giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere
convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista
un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la
comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR” (art. 118 TUB).
Sulla base della documentazione in atti e dei principi innanzi esposti, l'ausiliario ha provveduto all'analisi del conto corrente n. 401371705, giungendo alle seguenti conclusioni:
1) Il contratto di apertura del conto corrente n. 401371705 del 26.05.2010 prevede un tasso di interesse debitore per utilizzi in assenza di fido pari al 13,900% (tasso effettivo del 14,64146%,
tenuto conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi), nonché un tasso creditore nominale ed effettivo pari allo 0,010%. Le ulteriori pattuizioni per iscritto del tasso debitore sono contenute nei contratti di affidamento del 27.05.2010, come esposto alle pagine 17 e 18
dell'elaborato peritale;
Ne consegue l'applicazione del tasso di interesse passivo entro fido ed extra fido nella misura pattuita per iscritto nei contratti di affidamento alla data del 27.05.2010, nonché il tasso di pagina 9 di 15 interesse passivo per utilizzi in assenza di fido nella misura pattuita nel contratto di apertura del conto corrente n. 401371705 del 26.05.2010, tenuto conto, in assenza di proposte di modifica unilaterale, delle sole variazioni di tassi favorevoli al correntista rilevate dagli estratti conto.
In ordine agli interessi attivi, la ha applicato l'unico tasso pattuito per iscritto pari allo CP_6
0,01%, mentre nel periodo successivo alla chiusura del rapporto e fino alla data del 28.06.2016,
sono stati applicati i tassi di interesse indicati nella lista dei movimenti certificati ex art. 50
TUB in atti, risultati inferiori al tasso convenzionale.
A partire dal 28.06.2016 sino alla data della domanda, è stato applicato il tasso nominale annuo convenzionale del 13,90%;
2) Nel periodo di operatività del conto corrente, sono maturati interessi attivi accreditati trimestralmente soltanto nel terzo e quarto trimestre 2010, risultando verificata sia l'approvazione per iscritto della clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità
degli interessi creditori e debitori sia l'effettiva applicazione di tale principio.
Ne consegue l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi fino alla chiusura del rapporto in data 16.12.2013, mentre sul saldo ricalcolato alla data di chiusura, comprensivo degli interessi maturati alla medesima data, il calcolo degli interessi senza ulteriore capitalizzazione;
3) In ordine alle valute, non sono emerse difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 120 TUB
nel testo pro tempore vigente;
4) La commissione di massimo scoperto non risulta applicata dalla né tantomeno prevista CP_6
nel contratto di apertura del conto corrente del 26.05.2010, mentre la commissione disponibilità
immediata fondi trimestrale (DIF) è stata applicata nella misura dello 0,500% trimestrale degli affidamenti per un importo complessivo di € 4.962,32 (dal 2° trimestre 2010 al 4° trimestre
2013), in assenza di pattuizione, con conseguente espunzione della stessa.
La commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi risulta pattuita nel contratto di apertura pagina 10 di 15 del conto corrente n. 401371705 del 26.05.2010, sicché la stessa è stata inclusa nel ricalcolo,
mentre la commissione di istruttoria veloce è stata esclusa dalla rielaborazione, in assenza di pattuizione;
5) Le spese pattuite per iscritto sono state incluse nel ricalcolo, con applicazione delle sole variazioni favorevoli per il correntista, come da prospetto alle pagine 32 e 33 dell'elaborato peritale.
Alla luce dei rilievi svolti, l'ausiliario ha pertanto rideterminato il saldo del conto corrente n.
401371705 nel minore importo a debito per gli opponenti di € 65.895,72, a fronte del maggior importo di € 79.645,20.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni dell'opponente nella fideiussione Parte_2
omnibus del 27.05.2010 e nella fideiussione specifica del 01.09.2010, il ctu ha proceduto all'analisi delle stesse mediante confronto tra le firme in verifica e le firme autografe del fideiussore, a seguito della quale è emerso che le otto sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di verifica risultano compatibili non solo nelle abitudini del gesto grafico, ma anche in altri parametri sostanziali e particolari della scrittura.
L'ausiliario ha altresì evidenziato che alcune differenze emerse rappresentano il prodotto sia dell'utilizzo di fattori strumentali diversi, sia di aspetti meramente formali, restando invece invariati gli elementi probanti e le peculiarità grafiche della scrivente che ne rilevano la propria identità.
Alla luce di tali considerazioni, l'ausiliario ha infine concluso che “tutte le sottoscrizioni contenute nei
documenti di verifica (contratti di fideiussione) sono riconducibili alla mano della sig.ra , Parte_2
pertanto sono autografe”.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione specifica del 01.09.2010, sollevata dagli opponenti per mancata indicazione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c., atteso che “L'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui pagina 11 di 15 il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come
si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificato dall'art.
10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e
giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa, cioè, a tutte le
obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con
riguardo all'indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con
l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito (Cass. n.
2492/2017).
Nel caso di specie, la fideiussione del 01.09.2010 non rientra nella categoria delle c.d. fideiussioni
“omnibus”, soggette alla disciplina di cui all'art. 1938 c.c., come modificato dalla L. n. 154 del
17.02.1992, risultando espressamente riferita al mutuo chirografario di € 24.558,00 con durata pari a 5
anni.
Da ultimo, l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/90, sollevata dagli opponenti con comparsa conclusionale del 02.03.2023, non rileva ai fini del giudizio in quanto costituisce un ampliamento del thema decidendum.
Al riguardo va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui si determinerebbe la mutatio libelli nell'ipotesi in cui “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolar su di un fatto costitutivo
differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del
processo”. (Cass. civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
Nel caso di specie, anche a voler ammettere la modifica della domanda, l'esame dell'eccezione di nullità, ancorché in astratto rilevabile d'ufficio, deve tuttavia ritenersi precluso, supponendo la pagina 12 di 15 produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'AL B423 n. 55/2005, circa la sussistenza dell'intesa restrittiva, trattandosi di provvedimento amministrativo sottratto al principio iura novit
curia, nella specie tardivamente prodotto, dopo la maturazione dei termini concessi ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c.
A ciò va aggiunto che la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'AL non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, atteso che la stipulazione della fideiussione omnibus del 27.05.2010 (allegato 7 del fascicolo monitorio) è avvenuta a distanza di cinque anni dal citato provvedimento, relativo ad una fase conclusasi nel maggio 2005.
Gravava pertanto sugli opponenti l'onere di allegazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, nella specie non assolto.
Quanto alla garanzia stipulata in data 01.09.2010 (allegato 8 della comparsa di costituzione), va rilevato che la stessa non rientra nella categoria delle fideiussioni cd. “omnibus”, risultando espressamente riferita al contratto di finanziamento di € 24.558,00 (allegato 9 della comparsa di costituzione), classificandosi pertanto come fideiussione per operazione specifica.
Deve inoltre ritenersi inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c., integrante eccezione in senso stretto, sollevata dagli opponenti oltre i termini di preclusione.
Al riguardo appare opportuno il richiamo al condivisibile principio di legittimità secondo cui “il
fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può
eccepire nel corso di giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore
principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad
invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” (Cass., n. 8989/2012).
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 13 di 15 In parziale accoglimento della domanda opposta, gli opponenti vanno quindi condannati, in solido, al pagamento della somma di € 79.775,55, di cui € 65.895,72 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 401371705 ed € 13.879,83 a titolo di saldo debitore del finanziamento chirografario n. 6474718,
oltre interessi di mora dal 28.06.2016 al tasso pattuito contrattualmente sino al soddisfo.
Consegue all'accoglimento parziale dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo,
l'assorbimento dell'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo, sollevata dagli opponenti per erronea quantificazione delle spese liquidate, atteso che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Le spese sostenute dall'opposta vanno poste a carico degli opponenti, prevalentemente soccombenti in relazione al residuo debito, e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
La superfluità degli interventi delle cessionarie, susseguitesi nel corso del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite tra gli opponenti e le dette società.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 02.03.2017, da quale debitore principale, nonché da in qualità di fideiussore, avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 748 del 02.02.2017, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di
, e per essa, nella sua qualità di mandataria, con intervento di CP_1 CP_2 [...]
, già nonché di e per essa, nella sua qualità di CP_3 CP_4 Controparte_5
mandataria, così provvede: Controparte_3
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 748/2017;
2) accoglie in parte la domanda dell'opposta e, per l'effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagina 14 di 15 pagamento in favore di , della somma di € 79.775,55, di cui € 65.895,72 a titolo di CP_1
saldo debitore del conto corrente n. 401371705 ed € 13.879,83 a titolo di saldo debitore del finanziamento chirografario n. 6474718, oltre interessi di mora dal 28.06.2016 al tasso pattuito contrattualmente sino al soddisfo;
3) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta,
liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge;
4) compensa le spese processuali tra gli opponenti e le società intervenute.
Bari, 1.10.2025 Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3714/2017 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. ANGELO MICHELE ABBATTISTA C.F._2
( , elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._3
OPPONENTI
contro
P.I. ), e per essa, nella sua qualità di mandataria, , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO BOVIO ( , elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
OPPOSTA
e pagina 1 di 15 (P.I. , già , con il patrocino degli Avv. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
CALOGERO LANZA ( ) e MATTEO GIARRATANA C.F._5
( , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sonia Santangelo, C.F._6
indirizzi pec.
INTERVENUTA
e
(P.I. ), e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_5 P.IVA_3
, con il patrocinio degli Avv. CALOGERO LANZA Controparte_3
( ) e MATTEO GIARRATANA ( , elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso lo studio dei difensori, indirizzi pec.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli opponenti e l'intervenuta come da memorie depositate per l'udienza Controparte_5
di precisazione delle conclusioni del 05.06.2025.
Per l'opposta e l'intervenuta come da atti introduttivi. Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 748 del 02.02.2017 il Tribunale di Bari ingiungeva a quale debitore Parte_1
principale, nonché a in qualità di fideiussore, di pagare, in solido, su istanza ed in favore Parte_2
di , e per essa, nella sua qualità di mandataria, la somma di € 93.525,03, di CP_1 CP_2
cui € 79.645,20 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 401371705, ed € 13.879,83 a titolo di saldo debitore del finanziamento chirografario n. 6474718, oltre interessi di mora dal 28.06.2016 al tasso pattuito contrattualmente sino al soddisfo e spese.
Avverso detto provvedimento, gli ingiunti proponevano opposizione, con citazione del 02.03.2017,
eccependo preliminarmente l'illegittimità del decreto ingiuntivo per erronea quantificazione delle spese pagina 2 di 15 liquidate, nonché la nullità del decreto ingiuntivo relativamente al mutuo chirografario per indeterminatezza del credito.
Deducevano altresì la violazione del divieto di anatocismo, stante l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul conto corrente, il superamento del tasso soglia, nonché
l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi nel contratto di mutuo, con conseguente obbligo del mutuatario alla restituzione del solo capitale mutuato ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Da ultimo, disconoscevano la sottoscrizione delle fideiussioni riconducibile all'opponente Pt_2
nonché eccepivano la nullità della fideiussione specifica del 01.09.2010, stante la mancata
[...]
indicazione dell'importo massimo garantito in violazione dell'art. 1938 c.c., rassegnando le seguenti conclusioni: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto per erroneità nella liquidazione delle spese e competenze della procedura monitoria;
2) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicate al rapporto di conto corrente, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c.; 3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni pretesa della per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà CP_6
alla L. n. 108/96, con conseguente applicazione al rapporto del tasso legale senza capitalizzazione ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; 4) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di certezza del credito rinveniente dallo scoperto di conto corrente, in ragione degli addebiti illegittimamente computati;
5) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo in relazione al credito relativo al mutuo chirografario per assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda monitoria;
6) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi sul mutuo per indeterminatezza e genericità della stessa, con conseguente obbligo alla restituzione del solo capitale mutuato;
7) accertare l'apocrifia delle firme poste in calce alla fideiussione omnibus del 27.05.2010 e alla fideiussione specifica del 01.09.2010; 8) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione pagina 3 di 15 specifica del 01.09.2010 per mancata indicazione dell'importo massimo garantito in palese violazione dell'art. 1938 c.c.; 9) con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitasi con comparsa del 13.04.2017, deduceva la determinatezza del tasso CP_1
d'interesse, dell'ammontare del residuo capitale e degli interessi impagati in riferimento al contratto di mutuo, nonché la validità delle fideiussioni, in particolare la puntuale indicazione dell'importo massimo garantito nella fideiussione specifica rilasciata in data 01.09.2010.
Nel merito, l'opposta deduceva di aver validamente pattuito le condizioni economiche del rapporto di conto corrente, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Rigettata con ordinanza del 10.10.2017 la provvisoria esecutività del decreto, è stato esperito senza esito l'iter della mediazione.
Con comparsa del 29.03.2018, interveniva nel procedimento la società quale Controparte_3
cessionaria del credito, la quale si riportava alle difese della cedente, facendo proprie le relative conclusioni.
A seguito di ulteriore cessione del credito avvenuta nel corso del giudizio, interveniva nel procedimento la società quale cessionaria del credito, riportandosi alle difese Controparte_5
della società facendo proprie le relative conclusioni Controparte_3
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza del
05.06.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h., del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
pagina 4 di 15 Con comparsa conclusionale del 02.03.2023, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni,
per violazione della normativa della libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus, con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., nonché l'estinzione dell'obbligazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
-------------
In rito, la pronuncia va emessa nei confronti delle parti originarie, ossia gli opponenti e Controparte_1
Di contro, nei confronti delle cessionarie intervenute la pronuncia produrrà gli effetti dell'art. 111
c.p.c., non avendo tutte le parti autorizzato l'estromissione della cedente, né quest'ultima chiesto espressamente la condanna in favore della cessionaria, senza contestazione del debitore ceduto.
In via preliminare, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del credito derivante dal contratto di mutuo, sollevata dagli opponenti, va disattesa.
A tal proposito, va osservato che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto
ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui
risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass., sez II, n.
9232/2000).
A ciò va aggiunto che “la Banca d'AL e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione
previsto dall'art. 663 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e
liquido” (art. 50 TUB).
Nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di mutuo del 01.09.2010 ed il relativo piano di CP_6
ammortamento, nonché l'estratto conto certificato ex. art. 50 TUB dal 17.06.2014 al 28.06.2016,
attestante un saldo finale pari ad € 13.879,83, idonei a corroborare la sussistenza della pretesa creditoria. pagina 5 di 15 Pertanto, a fronte di tali riscontri documentali, confortanti l'an ed il quantum della pretesa, gravava sugli opponenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di un fatto estintivo o modificativo del credito, nella specie non osservato.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della clausola degli interessi prevista nel contratto di mutuo,
sollevata dagli opponenti per indeterminatezza, atteso che la previsione contrattuale dell'indice Euribor
non determina la nullità della clausola, essendo chiaramente indicato l'indice applicato e i criteri di determinazione del tasso.
A tal proposito, va osservato che nel contratto di mutuo è valida la determinazione del tasso degli interessi attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor perché in tal modo il tasso di interesse è
determinabile tempo per tempo mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza.
Ne consegue che nella determinazione del tasso variabile di un mutuo è legittimo il ricorso all'oscillazione di un indice finanziario quale l'Euribor e la relativa clausola non è pertanto invalida,
poiché la previsione risulta determinabile, ancorché non conoscibile sin dalla conclusione del contratto.
Nel caso di specie, dall'esame del contratto di mutuo del 01.09.2010 emerge che il tasso nominale annuo “sarà pari all'Euribor per valuta data di stipula e successivamente variabile trimestralmente
per i mutui con periodicità rata mensile o trimestrale, semestralmente per i mutui con periodicità
trimestrale, per valuta data di decorrenza della rata, e pubblicato, di norma, su “Il , CP_7
moltiplicato per il coefficiente 365/360 (colonna “365” de “ . Il tasso come sopra CP_8
rilevato verrà arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di uno spread massimo di 8,00 % punti in
ragione d'anno. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione
dell'Euribor, sarà utilizzato il LIBOR dell'euro sulla piazza di Londra”, con relativa indicazione del parametro di indicizzazione (Euribor 3 mesi).
pagina 6 di 15 Parimenti, risultano essere sufficientemente determinati lo spread (3,75%), il tasso di interesse di preammortamento (uguale al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento applicato) ed il tasso di mora (2% in più del tasso in vigore).
In ordine al dedotto superamento del tasso soglia, va osservato che “l'onere probatorio nelle
controversie sull'applicata debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte
allegare o provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n.
19597).
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno provveduto alla produzione dei decreti ministeriali con l'indicazione dei tassi usurari che si assumono essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali, atteso che per i suddetti atti amministrativi non opera il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., né
tantomeno hanno allegato il TEG effettivamente applicato, il tasso soglia di riferimento, nonché i tempi, le modalità e la misura del superamento del tasso soglia, sicché va disattesa la relativa eccezione.
Quanto all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dedotta dagli opponenti in riferimento al rapporto di conto corrente, va rilevato che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c.,
pagina 7 di 15 sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
Quanto al periodo successivo, la validità consegue all'adeguamento contrattuale alla delibera CICR del
09 febbraio 2000.
In ordine alle commissioni di massimo scoperto, nel regime anteriore alle modifiche normative del
2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del
2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012
conv. in L. n. 62/2012), la relativa clausola, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale relative alla commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, posto che tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento).
In tal senso occorre, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
'peso' economico. In mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione di pagina 8 di 15 un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo. Tale
clausola deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo,
in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.
In ordine all'esercizio dello jus variandi, va evidenziato che “nei contratti a tempo indeterminato può
essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un
giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere
convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista
un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la
comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR” (art. 118 TUB).
Sulla base della documentazione in atti e dei principi innanzi esposti, l'ausiliario ha provveduto all'analisi del conto corrente n. 401371705, giungendo alle seguenti conclusioni:
1) Il contratto di apertura del conto corrente n. 401371705 del 26.05.2010 prevede un tasso di interesse debitore per utilizzi in assenza di fido pari al 13,900% (tasso effettivo del 14,64146%,
tenuto conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi), nonché un tasso creditore nominale ed effettivo pari allo 0,010%. Le ulteriori pattuizioni per iscritto del tasso debitore sono contenute nei contratti di affidamento del 27.05.2010, come esposto alle pagine 17 e 18
dell'elaborato peritale;
Ne consegue l'applicazione del tasso di interesse passivo entro fido ed extra fido nella misura pattuita per iscritto nei contratti di affidamento alla data del 27.05.2010, nonché il tasso di pagina 9 di 15 interesse passivo per utilizzi in assenza di fido nella misura pattuita nel contratto di apertura del conto corrente n. 401371705 del 26.05.2010, tenuto conto, in assenza di proposte di modifica unilaterale, delle sole variazioni di tassi favorevoli al correntista rilevate dagli estratti conto.
In ordine agli interessi attivi, la ha applicato l'unico tasso pattuito per iscritto pari allo CP_6
0,01%, mentre nel periodo successivo alla chiusura del rapporto e fino alla data del 28.06.2016,
sono stati applicati i tassi di interesse indicati nella lista dei movimenti certificati ex art. 50
TUB in atti, risultati inferiori al tasso convenzionale.
A partire dal 28.06.2016 sino alla data della domanda, è stato applicato il tasso nominale annuo convenzionale del 13,90%;
2) Nel periodo di operatività del conto corrente, sono maturati interessi attivi accreditati trimestralmente soltanto nel terzo e quarto trimestre 2010, risultando verificata sia l'approvazione per iscritto della clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità
degli interessi creditori e debitori sia l'effettiva applicazione di tale principio.
Ne consegue l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi fino alla chiusura del rapporto in data 16.12.2013, mentre sul saldo ricalcolato alla data di chiusura, comprensivo degli interessi maturati alla medesima data, il calcolo degli interessi senza ulteriore capitalizzazione;
3) In ordine alle valute, non sono emerse difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 120 TUB
nel testo pro tempore vigente;
4) La commissione di massimo scoperto non risulta applicata dalla né tantomeno prevista CP_6
nel contratto di apertura del conto corrente del 26.05.2010, mentre la commissione disponibilità
immediata fondi trimestrale (DIF) è stata applicata nella misura dello 0,500% trimestrale degli affidamenti per un importo complessivo di € 4.962,32 (dal 2° trimestre 2010 al 4° trimestre
2013), in assenza di pattuizione, con conseguente espunzione della stessa.
La commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi risulta pattuita nel contratto di apertura pagina 10 di 15 del conto corrente n. 401371705 del 26.05.2010, sicché la stessa è stata inclusa nel ricalcolo,
mentre la commissione di istruttoria veloce è stata esclusa dalla rielaborazione, in assenza di pattuizione;
5) Le spese pattuite per iscritto sono state incluse nel ricalcolo, con applicazione delle sole variazioni favorevoli per il correntista, come da prospetto alle pagine 32 e 33 dell'elaborato peritale.
Alla luce dei rilievi svolti, l'ausiliario ha pertanto rideterminato il saldo del conto corrente n.
401371705 nel minore importo a debito per gli opponenti di € 65.895,72, a fronte del maggior importo di € 79.645,20.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni dell'opponente nella fideiussione Parte_2
omnibus del 27.05.2010 e nella fideiussione specifica del 01.09.2010, il ctu ha proceduto all'analisi delle stesse mediante confronto tra le firme in verifica e le firme autografe del fideiussore, a seguito della quale è emerso che le otto sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di verifica risultano compatibili non solo nelle abitudini del gesto grafico, ma anche in altri parametri sostanziali e particolari della scrittura.
L'ausiliario ha altresì evidenziato che alcune differenze emerse rappresentano il prodotto sia dell'utilizzo di fattori strumentali diversi, sia di aspetti meramente formali, restando invece invariati gli elementi probanti e le peculiarità grafiche della scrivente che ne rilevano la propria identità.
Alla luce di tali considerazioni, l'ausiliario ha infine concluso che “tutte le sottoscrizioni contenute nei
documenti di verifica (contratti di fideiussione) sono riconducibili alla mano della sig.ra , Parte_2
pertanto sono autografe”.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione specifica del 01.09.2010, sollevata dagli opponenti per mancata indicazione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c., atteso che “L'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui pagina 11 di 15 il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come
si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificato dall'art.
10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e
giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa, cioè, a tutte le
obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con
riguardo all'indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con
l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito (Cass. n.
2492/2017).
Nel caso di specie, la fideiussione del 01.09.2010 non rientra nella categoria delle c.d. fideiussioni
“omnibus”, soggette alla disciplina di cui all'art. 1938 c.c., come modificato dalla L. n. 154 del
17.02.1992, risultando espressamente riferita al mutuo chirografario di € 24.558,00 con durata pari a 5
anni.
Da ultimo, l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/90, sollevata dagli opponenti con comparsa conclusionale del 02.03.2023, non rileva ai fini del giudizio in quanto costituisce un ampliamento del thema decidendum.
Al riguardo va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui si determinerebbe la mutatio libelli nell'ipotesi in cui “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolar su di un fatto costitutivo
differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del
processo”. (Cass. civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
Nel caso di specie, anche a voler ammettere la modifica della domanda, l'esame dell'eccezione di nullità, ancorché in astratto rilevabile d'ufficio, deve tuttavia ritenersi precluso, supponendo la pagina 12 di 15 produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'AL B423 n. 55/2005, circa la sussistenza dell'intesa restrittiva, trattandosi di provvedimento amministrativo sottratto al principio iura novit
curia, nella specie tardivamente prodotto, dopo la maturazione dei termini concessi ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c.
A ciò va aggiunto che la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'AL non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, atteso che la stipulazione della fideiussione omnibus del 27.05.2010 (allegato 7 del fascicolo monitorio) è avvenuta a distanza di cinque anni dal citato provvedimento, relativo ad una fase conclusasi nel maggio 2005.
Gravava pertanto sugli opponenti l'onere di allegazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, nella specie non assolto.
Quanto alla garanzia stipulata in data 01.09.2010 (allegato 8 della comparsa di costituzione), va rilevato che la stessa non rientra nella categoria delle fideiussioni cd. “omnibus”, risultando espressamente riferita al contratto di finanziamento di € 24.558,00 (allegato 9 della comparsa di costituzione), classificandosi pertanto come fideiussione per operazione specifica.
Deve inoltre ritenersi inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c., integrante eccezione in senso stretto, sollevata dagli opponenti oltre i termini di preclusione.
Al riguardo appare opportuno il richiamo al condivisibile principio di legittimità secondo cui “il
fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può
eccepire nel corso di giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore
principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad
invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” (Cass., n. 8989/2012).
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 13 di 15 In parziale accoglimento della domanda opposta, gli opponenti vanno quindi condannati, in solido, al pagamento della somma di € 79.775,55, di cui € 65.895,72 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 401371705 ed € 13.879,83 a titolo di saldo debitore del finanziamento chirografario n. 6474718,
oltre interessi di mora dal 28.06.2016 al tasso pattuito contrattualmente sino al soddisfo.
Consegue all'accoglimento parziale dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo,
l'assorbimento dell'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo, sollevata dagli opponenti per erronea quantificazione delle spese liquidate, atteso che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Le spese sostenute dall'opposta vanno poste a carico degli opponenti, prevalentemente soccombenti in relazione al residuo debito, e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
La superfluità degli interventi delle cessionarie, susseguitesi nel corso del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite tra gli opponenti e le dette società.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 02.03.2017, da quale debitore principale, nonché da in qualità di fideiussore, avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 748 del 02.02.2017, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di
, e per essa, nella sua qualità di mandataria, con intervento di CP_1 CP_2 [...]
, già nonché di e per essa, nella sua qualità di CP_3 CP_4 Controparte_5
mandataria, così provvede: Controparte_3
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 748/2017;
2) accoglie in parte la domanda dell'opposta e, per l'effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagina 14 di 15 pagamento in favore di , della somma di € 79.775,55, di cui € 65.895,72 a titolo di CP_1
saldo debitore del conto corrente n. 401371705 ed € 13.879,83 a titolo di saldo debitore del finanziamento chirografario n. 6474718, oltre interessi di mora dal 28.06.2016 al tasso pattuito contrattualmente sino al soddisfo;
3) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta,
liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge;
4) compensa le spese processuali tra gli opponenti e le società intervenute.
Bari, 1.10.2025 Il Giudice
Raffaella Simone
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