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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6115-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 24 ottobre 2025, il Giudice IA AN, aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 6115/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 19 ottobre 2025 è
stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il de-
posito di note scritte, dà atto che entrambe le parti hanno provveduto, nel termine assegnato al deposito delle rispettive note scritte con le quali ri-
portandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi, ed in particolare delle note conclusive, hanno chiesto che la causa venga decisa.
L'avv. Treppiedi ha altresì chiesto la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
IA AN
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:35, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice IA Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6115/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Treppiedi ( , per procura Email_1
allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- opponente -
E
( ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.ti Enrico Napoli (en-
e ( per procura allegata alla Email_2 Email_3
comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
1) accoglie l'opposizione proposta e revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1362/2023 del Tribunale di Palermo deposi-
tato il 20 marzo 2023;
2) condanna in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in complessivi Parte_1
€ 2.540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da av- Parte_1
verso il decreto ingiuntivo n. 1362/2023 di questo Tribunale (depositato il
20 marzo 2023 e notificato in pari data), con cui con cui si è ingiunto alla predetta società il pagamento, in favore della della Controparte_1
somma di € 8.824,01 a titolo di saldo di tre fatture (n. 341 del 31/8/2022
di € 1.776,93; n. 400 del 30/9/2022 di € 4.137,26; n. 427 del
31/10/2022 di € 2.909,82) per “il servizio di lavanderia, tintoria e stiratu-
ra svolto dalla in favore della struttura alberghiera Controparte_1
“Al Balhara resort”, di proprietà proprio della , ol- Parte_1
tre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, va osservato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (ex plurimis, Cass. civ., SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie in esame, l'opposta non ha assolto al proprio onere non avendo depositato il contratto inter partes posto a fondamento del
(presunto) credito ingiunto ed essendosi limitata a depositare le fatture e i relativi documenti di accompagnamento (peraltro contestati da contropar-
te).
Orbene, come è noto, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, e alla sua funzione di far risultare documental-
mente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente a oggetto fatti con-
cernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto.
La fattura, pertanto, può al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo, e dell'esecuzione della prestazione indicata,
mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita,
quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto.
La fattura, insomma, non è una prova sufficiente del contratto e del credito se – come nel caso in esame – il rapporto sottostante è contestato.
Né l'onere probatorio gravante sull'opposta può dirsi assolto mediante il deposito dei documenti di accompagnamento.
Invero, l'opponente ha eccepito l'inutilizzabilità di quest'ultimi atteso che nei confronti degli stessi, disconosciuti, parte opposta non ha propo-
sto istanza di verificazione.
Sul punto va rilevato che “l'onere di disconoscimento della scrittura pri-
vata previsto dagli artt. 214 e 215, c.p.c. presuppone che il documento
prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre
non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non pro-
ducendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - discono-
sciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216, c.p.c. Ne
consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciu-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con
valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della
decisione” (cfr. Cass Sentenza 23155 del 31/10/2014 e Cass. Ord. n.
6650 del 9.3.2020).
Va altresì rilevato che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rila-
sciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte interessata, in al-
ternativa alla proposizione dell'istanza di verificazione, può dimostrare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è
peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (Cass. n.
14594/2007; Trib. Latina, 8/1/2024 n. 25).
Orbene, nel caso in esame, l'opposta non ha fornito alcuna prova che possa confermare il contenuto dei contestati documenti di trasporto.
Nella fattispecie, pertanto, l'opposta non ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata avendo omesso di produrre i documenti comprovanti il fondamento della domanda avanzata in sede monitoria e non avendo for-
nito gli elementi necessari a comprovare la fonte del credito medesimo nonché la sua corretta quantificazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, non può che concludersi ritenendo che il credito invocato da sia rimasto privo di ido-Controparte_1
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
neo supporto probatorio.
Da ciò conseguono, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del de- Parte_1
creto ingiuntivo n. 1362/2023.
❖❖❖
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese processuali, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedi-
mento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr.
Cass. civ. n. 1977/1983) – va condannata al paga- Controparte_1
mento delle spese di lite sostenute da Parte_1
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo –
deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
5.201 a € 26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà del-
la controversia).
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 24 ottobre 2025
Il G.O.T.
IA AN
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice IA AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 24 ottobre 2025, il Giudice IA AN, aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 6115/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 19 ottobre 2025 è
stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il de-
posito di note scritte, dà atto che entrambe le parti hanno provveduto, nel termine assegnato al deposito delle rispettive note scritte con le quali ri-
portandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi, ed in particolare delle note conclusive, hanno chiesto che la causa venga decisa.
L'avv. Treppiedi ha altresì chiesto la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
IA AN
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:35, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice IA Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6115/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Treppiedi ( , per procura Email_1
allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- opponente -
E
( ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.ti Enrico Napoli (en-
e ( per procura allegata alla Email_2 Email_3
comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
1) accoglie l'opposizione proposta e revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1362/2023 del Tribunale di Palermo deposi-
tato il 20 marzo 2023;
2) condanna in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in complessivi Parte_1
€ 2.540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da av- Parte_1
verso il decreto ingiuntivo n. 1362/2023 di questo Tribunale (depositato il
20 marzo 2023 e notificato in pari data), con cui con cui si è ingiunto alla predetta società il pagamento, in favore della della Controparte_1
somma di € 8.824,01 a titolo di saldo di tre fatture (n. 341 del 31/8/2022
di € 1.776,93; n. 400 del 30/9/2022 di € 4.137,26; n. 427 del
31/10/2022 di € 2.909,82) per “il servizio di lavanderia, tintoria e stiratu-
ra svolto dalla in favore della struttura alberghiera Controparte_1
“Al Balhara resort”, di proprietà proprio della , ol- Parte_1
tre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, va osservato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (ex plurimis, Cass. civ., SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie in esame, l'opposta non ha assolto al proprio onere non avendo depositato il contratto inter partes posto a fondamento del
(presunto) credito ingiunto ed essendosi limitata a depositare le fatture e i relativi documenti di accompagnamento (peraltro contestati da contropar-
te).
Orbene, come è noto, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, e alla sua funzione di far risultare documental-
mente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente a oggetto fatti con-
cernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto.
La fattura, pertanto, può al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo, e dell'esecuzione della prestazione indicata,
mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita,
quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto.
La fattura, insomma, non è una prova sufficiente del contratto e del credito se – come nel caso in esame – il rapporto sottostante è contestato.
Né l'onere probatorio gravante sull'opposta può dirsi assolto mediante il deposito dei documenti di accompagnamento.
Invero, l'opponente ha eccepito l'inutilizzabilità di quest'ultimi atteso che nei confronti degli stessi, disconosciuti, parte opposta non ha propo-
sto istanza di verificazione.
Sul punto va rilevato che “l'onere di disconoscimento della scrittura pri-
vata previsto dagli artt. 214 e 215, c.p.c. presuppone che il documento
prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre
non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non pro-
ducendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - discono-
sciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216, c.p.c. Ne
consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciu-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con
valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della
decisione” (cfr. Cass Sentenza 23155 del 31/10/2014 e Cass. Ord. n.
6650 del 9.3.2020).
Va altresì rilevato che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rila-
sciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte interessata, in al-
ternativa alla proposizione dell'istanza di verificazione, può dimostrare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è
peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (Cass. n.
14594/2007; Trib. Latina, 8/1/2024 n. 25).
Orbene, nel caso in esame, l'opposta non ha fornito alcuna prova che possa confermare il contenuto dei contestati documenti di trasporto.
Nella fattispecie, pertanto, l'opposta non ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata avendo omesso di produrre i documenti comprovanti il fondamento della domanda avanzata in sede monitoria e non avendo for-
nito gli elementi necessari a comprovare la fonte del credito medesimo nonché la sua corretta quantificazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, non può che concludersi ritenendo che il credito invocato da sia rimasto privo di ido-Controparte_1
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
neo supporto probatorio.
Da ciò conseguono, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del de- Parte_1
creto ingiuntivo n. 1362/2023.
❖❖❖
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese processuali, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedi-
mento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr.
Cass. civ. n. 1977/1983) – va condannata al paga- Controparte_1
mento delle spese di lite sostenute da Parte_1
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo –
deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
5.201 a € 26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà del-
la controversia).
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 24 ottobre 2025
Il G.O.T.
IA AN
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice IA AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile