CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TT VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01604 2024 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.11.2024 l'Agenzia delle Entrate (d'ora in avanti, Ade) notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. TVP01PF01604/2024 avente a oggetto la mancata indicazione di investimenti all'estero nel quadro RW per l'anno d'imposta 2018.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 170/2025 il Ricorrente_1 impugnava il predetto avviso e deduceva:
<
DAC2/CRS e quindi ad una inesatta dichiarazione d'imposta di cui non ha contezza perché non allegato all'avviso di liquidazione;
< rispetto al codice fiscale del ricorrente né allegato né esattamente individuato>>;
< violazione di legge, difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere dell'ente accertatore poiché condotto per presunzioni senza l'osservanza delle norme a ciò preposte e per di più meramente rimandando a quanto fatto da altro ente nei confronti del contribuente ed in ogni caso senza nulla allegare e documentare>>;
< dichiarazione del 2018>>.
Resisteva l'Ade.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Al ricorrente è stato notificato in data 20 maggio 2024 il questionario con cui si invitata il Ricorrente_1 a giustificare la mancata indicazione di investimenti e attività detenute all'estero nell'apposito quadro RW.
Il questionario riportava il n. dei conti, la banca di riferimento, l'ammontare del saldo.
Quindi il Ricorrente_1 è stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
La dichiarazione reddituale per l'anno 2018 andava presentata nel 2019.
Ai sensi dell'art. 43, comma 1, d.p.r. 600/1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'avviso impugnato non si era verificata alcuna prescrizione
(rectius, decadenza).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 300,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TT VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01604 2024 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.11.2024 l'Agenzia delle Entrate (d'ora in avanti, Ade) notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. TVP01PF01604/2024 avente a oggetto la mancata indicazione di investimenti all'estero nel quadro RW per l'anno d'imposta 2018.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 170/2025 il Ricorrente_1 impugnava il predetto avviso e deduceva:
<
DAC2/CRS e quindi ad una inesatta dichiarazione d'imposta di cui non ha contezza perché non allegato all'avviso di liquidazione;
< rispetto al codice fiscale del ricorrente né allegato né esattamente individuato>>;
< violazione di legge, difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere dell'ente accertatore poiché condotto per presunzioni senza l'osservanza delle norme a ciò preposte e per di più meramente rimandando a quanto fatto da altro ente nei confronti del contribuente ed in ogni caso senza nulla allegare e documentare>>;
< dichiarazione del 2018>>.
Resisteva l'Ade.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Al ricorrente è stato notificato in data 20 maggio 2024 il questionario con cui si invitata il Ricorrente_1 a giustificare la mancata indicazione di investimenti e attività detenute all'estero nell'apposito quadro RW.
Il questionario riportava il n. dei conti, la banca di riferimento, l'ammontare del saldo.
Quindi il Ricorrente_1 è stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
La dichiarazione reddituale per l'anno 2018 andava presentata nel 2019.
Ai sensi dell'art. 43, comma 1, d.p.r. 600/1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'avviso impugnato non si era verificata alcuna prescrizione
(rectius, decadenza).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 300,00, oltre accessori come per legge.