Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2025, proposto da
IE RD, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Cerrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
- della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1084 del 2023, depositata il 6 settembre 2023, notificata l’8 settembre 2023 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa AN RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 19 dicembre 2025, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1084/2023, pubblicata il 6 settembre 2023 e notificata in data l’8 settembre successivo.
2. La sentenza indicata, accogliendo le domande formulate dall’odierna parte ricorrente, ha accertato e dichiarato il diritto della stessa ad usufruire, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015, condannando il Ministero convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.500,00 oltre alla rifusione delle spese di lite nonché al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
3. La stessa, come documentato in atti, è stata notificata all’Amministrazione debitrice in data 8 settembre 2023, ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dal Tribunale di Frosinone tramite certificazione depositata in atti.
4. Parte ricorrente, lamentando la mancata esecuzione della stessa da parte dell’Amministrazione, chiede, quindi, che venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di prestare esatta ottemperanza alla sentenza, condannandolo al pagamento delle somme ad essa dovute in relazione alla Carta del docente prevista dall'art. 1, co. 121 della citata L. 107/2015, per gli anni sopra indicati e, quindi, per un importo complessivo di euro 1.500,00 oltre interessi ed oltre alla nomina, per il caso di perdurante inadempimento, di un commissario ad acta, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma e non ha svolto difese.
6. In vista della camera di consiglio del 26 aprile 2026, fissata per la discussione del ricorso, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva nella quale ha dato atto che, successivamente alla notificazione del ricorso, ed in corso di causa, l’Amministrazione, già costituitasi in resistenza, alla fine del mese di febbraio 2026 ha eseguito la sentenza accreditando in proprio favore le somme oggetto della sentenza ottemperanda, così che è cessata la materia del contendere.
7. L’Amministrazione resistente nulla ha opposto a tale prospettazione.
8. Ritiene, tuttavia, il Collegio che, non essendo stata versata in atti evidenza documentale relativa alla piena soddisfazione dell’interesse della ricorrente, si può trarre dalla dichiarazione della parte ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, e che, di conseguenza, il giudizio può essere definito con declaratoria di improcedibilità.
9. Le spese devono essere liquidate in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, essendo sopravvenuta la carenza di interesse solo a seguito della proposizione del ricorso, e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, così determinata in ragione della serialità del contenzioso, nonché distratte in favore dell’avvocato Paola Cerrito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 500,00, oltre accessori di legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore dell’avvocato Paola Cerrito, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL SC, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
AN RA, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN RA | LL SC |
IL SEGRETARIO