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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3042 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Medici 358/b 98076 C.F._1
Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. RICCA SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA P. CP_1 P.IVA_1
DELITALA, N° 2 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. FURCAS LAURA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2.10.2020, adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo di svolgere, dal 22.4.2014, attività di collaboratore di mediatore creditizio per la società di mediazione “Primo Network s.r.l.”, previa iscrizione nell'elenco speciale dei collaboratori di mediatore tenuto dall'OAM, in qualità di lavoratrice autonoma, titolare di partita IVA n. con P.IVA_2 codice ATECO 66.19.22.
Rappresentava di essere iscritta, dal 20.3.2015, alla Gestione separata
, presso la quale versa regolarmente contribuzione con aliquota pari al CP_1
25,72% del reddito da lavoro autonomo, nonché alla Fondazione Enasarco, a titolo di previdenza complementare, per iniziativa della mandante;
evidenziava di non essere iscritta ad alcun albo professionale e di non poter essere qualificata come agente di commercio o imprenditrice individuale.
Esponeva di avere presentato in data 1.4.2020 domanda n. 175802 per l'indennità di cui al d.l. 18/2020 (“bonus COVID” di euro 600 per il mese di marzo 2020), rigettata dall' in data 19.5.2020 con la seguente motivazione: i) CP_1
“risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda”; ii) “non risulta iscritto/a alla gestione separata”. A fronte di tale reiezione proponeva istanza di riesame in data 3.6.2020, rimasta priva di esito.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di reiezione dell'istanza n. 175802 e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento CP_1 in suo favore delle indennità di cui al d.l. 18/2020 e art. 84 d.l. 34/2020, per complessivi euro 1.200, oltre accessori, nonché alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' (nonché , eccependo, in via CP_1 Controparte_2 preliminare, l'improcedibilità del ricorso giudiziario per mancata proposizione del previo ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., e, nel merito,
l'infondatezza della domanda per difetto del requisito dell'“iscrizione alla gestione separata” ex art. 27 d.l. 18/2020, deducendo che la ricorrente non avrebbe mai presentato domanda di iscrizione alla Gestione separata e che il rapporto assicurativo-previdenziale non potrebbe ritenersi costituito per il solo fatto dello svolgimento dell'attività o del versamento contributivo ad opera del committente.
L' sosteneva, inoltre, che la ricorrente, essendo iscritta anche ad altra CP_1 forma previdenziale (Fondazione Enasarco), non potrebbe, comunque, accedere all'indennità, essendo l'art. 27 cit. riservato ai soggetti iscritti esclusivamente alla
Gestione separata. Concludeva chiedendo dichiararsi l'improcedibilità ovvero il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In prossimità dell'udienza del 27.11.2025 – sostituita da trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la difesa dell' depositava note scritte, con le CP_1 quali ribadiva integralmente le eccezioni e le conclusioni già rassegnate negli atti difensivi.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti. DIRITTO
L'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dall' sul CP_1 presupposto della mancata proposizione del previo ricorso amministrativo, non è fondata.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che, a seguito del provvedimento di reiezione dell'istanza n. 175802 del 19.5.2020, la sig.ra ha proposto istanza di riesame in data 3.6.2020, protocollata presso Pt_1
l' . Tale atto integra, a tutti gli effetti, il “ricorso amministrativo” richiesto CP_3 dall'art. 443 c.p.c. per le controversie in materia di prestazioni previdenziali.
È, inoltre, incontestato che, alla data di decisione del presente giudizio, il termine di 180 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo – entro il quale l'ente avrebbe dovuto pronunciarsi – è ampiamente decorso, senza che l' abbia adottato alcun provvedimento espresso. CP_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condizione di procedibilità per l'esperimento dell'azione giudiziaria in materia previdenziale, costituita dal preventivo esperimento del ricorso amministrativo e dall'inutile decorso del termine per la relativa decisione, può formarsi anche “in corso di causa” e la sua carenza al momento della proposizione del ricorso è suscettibile di sanatoria, purché la maturazione della condizione intervenga prima della decisione. Tale interpretazione risponde alla funzione meramente deflattiva e non ostativa del rimedio amministrativo, che non può comportare un sacrificio irragionevole del diritto di azione del cittadino.
Ne consegue che la domanda giudiziale odierna risulta pienamente procedibile, dovendosi disattendere l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' . CP_1
L'art. 27 del d.l. 17.3.2020, n. 18 (“Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla l. 24.4.2020, n. 27, riconosce, per il mese di marzo 2020, un'indennità di euro 600, non imponibile, ai “liberi professionisti titolari di partita
IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020” e ai “lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”.
L'art. 84 del d.l. 19.5.2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla l. 17.7.2020, n. 77, ha esteso la medesima indennità di euro
600 anche per il mese di aprile 2020 “esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo
27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” e ha, altresì, previsto – per specifiche categorie – un'indennità di euro 1.000 per il mese di maggio.
Le circolari n. 49 del 30.3.2020 e n. 66 del 29.5.2020 hanno fornito CP_1 le istruzioni applicative, ribadendo, per quanto qui interessa, la necessaria iscrizione alla Gestione separata e la non iscrizione ad “altre forme previdenziali obbligatorie” quali condizioni di accesso all'indennità in esame. ( ) CP_1
La questione centrale attiene al requisito dell'“iscrizione alla Gestione separata” alla data del 23.2.2020.
L' sostiene che la sig.ra non avrebbe mai presentato CP_1 Pt_1 domanda di iscrizione alla Gestione separata e che il rapporto assicurativo- previdenziale non potrebbe ritenersi costituito per effetto del solo versamento contributivo, insistendo sul carattere imprescindibile dell'istanza di iscrizione dell'interessato.
Tale impostazione non può essere condivisa alla luce degli atti di causa.
La ricorrente ha allegato e prodotto documentazione idonea a dimostrare:
– la presentazione della domanda di iscrizione alla Gestione separata in data
20.3.2015;
– il rilascio, da parte dell' , del relativo codice identificativo di posizione CP_1 contributiva;
– la regolarità dei versamenti contributivi alla Gestione separata, con accredito di contribuzione per gli anni successivi e, in particolare, per il 2019 e il 2020. (doc. prodotti in atti, estratti conto contributivi e attestazioni di iscrizione). CP_1
Tali risultanze non sono state oggetto di specifica contestazione in punto di fatto da parte dell'ente previdenziale, che si è limitato a ribadire le proprie tesi difensive di carattere generale, senza confutare puntualmente la documentazione prodotta dalla lavoratrice. In applicazione dei principi sull'onere della prova ex art. 2697 c.c., deve ritenersi che la ricorrente abbia assolto l'onere di dimostrare la propria iscrizione alla Gestione separata alla data del 23.2.2020 e la continuità dell'adempimento contributivo.
Giova, peraltro, ricordare come una recente giurisprudenza di merito – fra cui il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 19.11.2020, in tema di indennità
COVID-19 per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale – abbia valorizzato la finalità solidaristica dell'intervento emergenziale, ritenendo non ostativa al riconoscimento del beneficio una interpretazione meramente letterale e rigida delle condizioni temporali di iscrizione, ove risulti comunque accertato l'effettivo svolgimento dell'attività e la sussistenza del rapporto assicurativo- previdenziale.
Ancor più a fortiori, nel caso in esame, in cui è provata un'iscrizione alla
Gestione separata ben anteriore al 23.2.2020, non vi è ragione di disconoscere il requisito richiesto dall'art. 27 d.l. 18/2020.
L'eccezione difensiva dell' deve, pertanto, essere rigettata. CP_1
L' ha, inoltre, negato la prestazione sul rilievo che la ricorrente CP_1 sarebbe iscritta anche ad “altre forme previdenziali obbligatorie”, e segnatamente alla Fondazione Enasarco, invocando la clausola di esclusività contenuta nell'art. 27 d.l. 18/2020.
La ricostruzione non risulta conforme al quadro normativo e amministrativo.
La stessa ricorrente ha precisato di essere iscritta alla Gestione separata quale forma di previdenza principale, e alla Fondazione Enasarco in forza CP_1 degli accordi di settore e per iniziativa della mandante, a titolo di previdenza complementare, con contribuzione a carico della società di mediazione.
La circolare n. 49/2020, nonché la documentazione informativa CP_1 richiamata anche sul sito in tema di indennità per emergenza Email_1
COVID-19, evidenziano che il divieto di iscrizione ad “altre forme previdenziali obbligatorie” è riferito alle forme di previdenza principale (gestioni speciali dell'AGO, casse professionali privatizzate), mentre sono ritenute compatibili, e in alcuni casi espressamente considerate, le forme di contribuzione aggiuntiva o integrativa (come, appunto, il sistema Enasarco per gli agenti e rappresentanti di commercio).
In particolare, la prassi amministrativa ha riconosciuto la possibilità di accesso alle indennità COVID anche a soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti “oltre che all'Enasarco”, confermando che l'iscrizione a quest'ultima forma non integra di per sé una causa di esclusione dal beneficio, ove risulti rispettato il requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale principale individuata dalla norma.
Nel caso in esame, la ricorrente è iscritta alla sola Gestione separata CP_1 quale forma principale, mentre l'iscrizione Enasarco – peraltro derivante da scelte della mandante e non da autonoma opzione della lavoratrice – ha carattere integrativo e non sostitutivo, sì da non poter essere qualificata come “altra forma previdenziale obbligatoria” ostativa ai sensi dell'art. 27 citato.
Una interpretazione diversa, di tipo formalistico, si porrebbe in contrasto con la ratio dell'intervento emergenziale, volto ad assicurare un sostegno temporaneo al reddito dei lavoratori autonomi effettivamente colpiti dalle restrizioni connesse alla pandemia da COVID-19, e determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento fra soggetti che versano, in realtà, in situazioni sostanzialmente identiche quanto alla fragilità del reddito professionale.
Deve, pertanto, affermarsi che l'iscrizione della sig.ra alla Pt_1
Fondazione Enasarco non è ostativa al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 27 d.l. 18/2020, atteso il carattere complementare di tale forma di previdenza rispetto alla Gestione separata . CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, risultano integrati, nel caso di specie, tutti i requisiti previsti dall'art. 27 d.l. 18/2020 per il riconoscimento dell'indennità per il mese di marzo 2020:
• titolarità di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020;
• iscrizione alla Gestione separata alla medesima data;
CP_1
• assenza di pensione diretta;
• assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali principali obbligatorie, diverse dalla Gestione separata;
• effettivo svolgimento di attività di lavoro autonomo-professionale. Ricorrendo tali presupposti, illegittimo deve ritenersi il provvedimento di reiezione dell'istanza n. 175802 adottato dall' . CP_1
Per effetto del combinato disposto degli artt. 27 d.l. 18/2020 e 84, comma
1, d.l. 34/2020, la ricorrente ha, inoltre, diritto alla corresponsione dell'indennità di euro 600 anche per il mese di aprile 2020, non essendo in contestazione la persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nell'arco temporale considerato.
La domanda attorea va, dunque, integralmente accolta, con condanna dell' al pagamento, in favore di della somma CP_1 Parte_1 complessiva di euro 1.200, a titolo di indennità COVID-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della causa e ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, nello stesso dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_4 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall' ; CP_1
2. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
o dichiara illegittimo il provvedimento di reiezione dell'istanza n.
175802 del 19.5.2020;
o condanna l' a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'indennità di cui all'art. 27 d.l. 18/2020 per i mesi di
[...] marzo e aprile 2020, per complessivi euro 1.200,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna l' alla rifusione, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Patti 28/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo