Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 171/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025
e promossa dai coniugi nato a [...] il [...] ed ivi residente, Frazione Piangipane, Parte_1
Carraia della Cooperativa n. 20 lettera A, C.F. (avv. Maria Carla C.F._1
Stella)
e
, nata in [...] il [...] ed ivi residente, Frazione Piangipane, Parte_2
Carraia della Cooperativa n. 20 lettera A, C.F. (avv. Tania Borsi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in data 05.09.1993 in
Ravenna, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 182, Parte II, serie A, anno 1993;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“A) la casa familiare, sita in Ravenna, Frazione Piangipane, Carraia della Cooperativa n. 20 lettera A, di proprietà esclusiva del Sig. rimane nella sola disponibilità di questi Pt_1
impegnandosi la Sig.ra a lasciare la casa de qua entro e non oltre il giorno 15 aprile Pt_2
2025, così trasferendo altrove la propria residenza;
B) il giorno in cui la Sig.ra lascerà la casa coniugale, con preavviso al marito di almeno Pt_2
5 giorni, questo si impegna ed obbliga a versare alla Sig.ra la somma di €. 15.000,00 Pt_2
(quindicimila) con le modalità che gli verranno all'uopo comunicate;
C) i ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili costituenti l'arredo della casa familiare come da scrittura privata redatta in duplice copia e sottoscritta da entrambi in data 16.01.2025;
D) il Sig. si impegna ed obbliga, altresì, entro e non oltre la data di deposito Pt_1 dell'odierno ricorso congiunto, a trasferire alla Sig.ra la propria titolarità del deposito Pt_2
amministrato che i coniugi hanno in comune al 50% (Acomea Br Term A1 Ac – Acomea
Perform A1 Ac – Arca Azi Internaz P);
E) il Sig. si farà carico anche dell'intero mutuo, a tutt'oggi intestato al figlio ed alla Pt_1 sig.ra con il Sig. quale garante, che era stato acceso per l'acquisto a Bologna di Pt_2 Pt_1
una casa intestata al ragazzo;
F) i ricorrenti si impegnano, reciprocamente, a provvedere all'estinzione del conto corrente cointestato con conguaglio dare/avere in ordine alle spese comuni sostenute;
G) le macchine in uso al Sig. e di proprietà di questi, Fiat Fiorino ed Xtrail, rimarranno Pt_1 nell'esclusiva disponibilità dello stesso proprietario;
H) l'autovettura Hiunday “i20” Tg.GG305XR di proprietà e Parte_2 Persona_1
resterà nella disponibilità della RA , impegnandosi il sig. a fornire un Pt_2 Pt_1
ulteriore mezzo da destinare al figlio Persona_1
I) I depositi bancari, polizze, investimenti, singolarmente intestati ai ricorrenti resteranno di esclusiva proprietà e disponibilità degli stessi intestatari come attualmente indicati;
L) le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della emananda sentenza e dichiarano di non avere null'altro da pretendete l'uno nei confronti dell'altra se non le obbligazioni nascenti dal presente ricorso.
M) le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi