TAR
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00778/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 23/12/2025
N. 01184 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00778/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati DR Asaro e Stefano
Sartorato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, via Moretto n.
31;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Prefetto, del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00778/2024 REG.RIC.
- del decreto prot. nr. 12909/DDA/Area I bis, prot. uscita n. 49452 del 23.7.2024, che ha confermato il divieto di detenere armi che era stato emesso con decreto prot. uscita n. 12574 del 23.2.2024, notificato il 25.2.2024;
- del provvedimento del Questore di Brescia prot. 1957-1928/2024-Cat. 6F/P.A.S.I. del 28.8.2024, notificato il giorno seguente, con il quale è stata revocata con effetto immediato la licenza di porto d'armi nr. 893727-P per uso venatorio della quale il ricorrente è titolare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia, della
Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. DR DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente è un luogotenente della Guardia di Finanza in servizio a Salò, ed è stato querelato da un minorenne, appartenente alla squadra di calcio che il ricorrente allenava, per fatti avvenuti a Vobarno, negli spogliatoi dell'impianto sportivo, il
16.12.2023 tra le 20.10 e le 20.25 circa: secondo il querelante il sig. -OMISSIS-, nel corso di un litigio con il ragazzo che lo aveva ingiuriato, lo avrebbe afferrato al collo con entrambe le mani proferendogli la frase “ti ammazzo”.
Il 27.12.2023 i Carabinieri di Vobarno hanno informato il ricorrente che erano in corso indagini nei suoi confronti per i reati di minaccia e lesioni (artt. 612 e 582 c.p.) e hanno provveduto al ritiro cautelare delle armi in suo possesso. N. 00778/2024 REG.RIC.
2.- Con provvedimento del 23.2.2024, notificato il 25.2.2024, la Prefettura di Brescia ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, su proposta della Stazione dei Carabinieri di Gavardo, proprio per il deferimento per i reati di minaccia e lesioni.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso R.G. 304/2024, nel quale questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 178 del 7.6.2024, ha disposto un remand, ordinando alla Prefettura di riaprire il procedimento per accertare il reale svolgimento dei fatti esposti nella querela a carico del ricorrente e per compiere una valutazione specifica della sua affidabilità sul buon uso delle armi, che tenesse conto anche della circostanza che egli è un ispettore della Guardia di Finanza, il quale utilizza ordinariamente le armi per ragioni di servizio.
4.- La Prefettura ha riaperto il procedimento e ha acquisito la memoria presentata dal ricorrente il 28.6.2024, recante in allegato i verbali di assunzione di informazioni da tre testimoni, sentiti dall'avvocato del ricorrente nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p.: uno dei tre testimoni, che si trovava negli spogliatoi e ha assistito all'episodio, ha riferito che il sig. -OMISSIS- non aveva usato alcuna violenza contro il ragazzo, ma si era limitato, a fronte dell'epiteto rivoltogli di “figlio di…”, a replicare con risentimento “non ti permettere mai più di offendere mia madre”; gli altri due testimoni, che si trovavano nel locale adiacente agli spogliatoi, a circa dieci metri, hanno sentito urlare unicamente quest'ultima frase, senza alcuna minaccia.
La Prefettura ha anche acquisito informazioni dal Comando Provinciale dei
Carabinieri di Brescia in data 5.7.2024, il quale ha segnalato solo un precedente divieto di detenere armi del 2017 a carico del ricorrente.
La Prefettura ha infine emesso un provvedimento di conferma del divieto di detenere armi, datato 11.7.2024, poi annullato e sostituito da un successivo provvedimento del
23.7.2024 in quanto il primo recava l'erronea indicazione del legale cui inviare la notifica. Il provvedimento afferma che, quanto alle indagini difensive svolte dal N. 00778/2024 REG.RIC.
ricorrente, la Prefettura, “a differenza dell'Autorità Giudiziaria, non ha il potere né tantomeno il dovere di verificare la veridicità delle informazioni rese dai presunti testimoni, in ragione del fatto che il procedimento ammnistrativo non ha ad oggetto
l'accertamento di fatti, di esclusiva competenza del giudice competente”, e che, stante il precedente divieto di detenere armi del 2017, vi sarebbe da parte del ricorrente una
“reiterazione di condotte violente e che denotano un'incapacità di controllo”.
5.- Con provvedimento di data illeggibile, notificato il 29.8.2024, la Questura di
Brescia ha revocato al ricorrente il porto d'armi ad uso venatorio, rilevando che il divieto di detenere armi era stato confermato, e ritenendo che, al di là di quel divieto,
i fatti che hanno portato al ritiro cautelare delle armi e al deferimento del ricorrente all'autorità giudiziaria giustifichino la revoca del porto d'armi, perché idonei a far sorgere il dubbio sull'affidabilità del ricorrente sul buon uso delle armi.
6.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di conferma del divieto di detenere armi e quello di revoca del porto d'armi con ricorso notificato il 2.10.2024, introduttivo del presente giudizio.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione della Questura con documenti.
7.- Con ordinanza n. 389 del 7.11.2024 questa Sezione ha disposto la riunione dei due giudizi, la produzione da parte del ricorrente dei docc. 14-20 menzionati nelle sue difese ma non versati in giudizio, e il deposito di una relazione della Prefettura sul secondo ricorso, corredata da tutti i documenti inerenti al procedimento di riesame, nonché da tutti i documenti inerenti al precedente divieto di detenere armi emesso nei confronti del ricorrente nel 2017 e al suo ritiro; è stato altresì sospeso interinalmente il nuovo decreto prefettizio impugnato col secondo ricorso, limitatamente alla parte in cui conferma l'ingiunzione al ricorrente di vendere o cedere a persona non convivente le armi, le munizioni e le materie esplodenti da lui detenute entro 150 giorni dalla notifica del decreto stesso, disponendosi che medio tempore le armi, le munizioni e le N. 00778/2024 REG.RIC.
materie esplodenti suddette rimangano custodite presso la Stazione dei Carabinieri di
Vobarno, senza possibilità di ritiro.
8.- Le parti hanno ottemperato all'ordinanza depositando quanto richiesto; il ricorrente ha prodotto anche il verbale del suo interrogatorio da parte dei Carabinieri, svoltosi il
12.11.2024.
9.- Dopo l'udienza camerale del 18.12.2024, i due giudizi sono stati separati:
- il ricorso R.G. 304/2024 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., perché il precedente provvedimento di divieto di detenere armi è stato superato da quello nuovo e non è suscettibile di reviviscenza nel caso in cui quest'ultimo venisse annullato in sede giurisdizionale;
- nel presente ricorso, invece, con ordinanza cautelare n. 447 del 19.12.2024, questo
Tribunale, nel bilanciamento tra le esigenze cautelari del ricorrente e quelle di pubblica sicurezza, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, sospendendo il nuovo decreto prefettizio, limitatamente: a) al divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti necessari al ricorrente per svolgere il suo lavoro di luogotenente della Guardia di Finanza, restando ferma invece l'efficacia del divieto per armi, munizioni e materiali esplodenti non necessari a tale scopo; b) all'ingiunzione al ricorrente di vendere o cedere a persona non convivente le armi, le munizioni e le materie esplodenti da lui detenute entro 150 giorni dalla notifica del decreto, sicché si
è nuovamente disposta la custodia interinale di esse presso la Stazione dei Carabinieri di Vobarno, senza possibilità di ritiro, fermo però il dovere dell'Amministrazione di restituire al ricorrente l'arma di servizio, a semplice sua richiesta, ove sequestrata, alla luce di quanto disposto al precedente punto a); non è stato sospeso, invece, il provvedimento questorile di revoca del porto d'armi ad uso venatorio.
10.- Le parti non hanno depositato le memorie ex art. 73 c.p.a. e, all'udienza del
19.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. N. 00778/2024 REG.RIC.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di ricorso riguarda il divieto di detenere armi, che il ricorrente censura per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per travisamento dei fatti, per le seguenti ragioni.
1.1.- La Prefettura ha affermato di non avere il potere, né tantomeno il dovere, di verificare la veridicità delle informazioni rese dai tre testimoni, sebbene tale accertamento fosse dovuto non solo in virtù degli obblighi istruttori di legge, ma anche in forza dello specifico ordine impartito da questo Tribunale con l'ordinanza di remand.
1.2.- La Prefettura ha inoltre travisato i fatti riguardo alle ragioni per le quali era stato emesso il precedente divieto di detenere armi del 2017, che non consistevano nella commissione di atti violenti da parte del ricorrente, ma in problemi di salute (sindrome ansiosa), superati pochi mesi dopo, tanto che il 17.7.2017 egli è stato dichiarato guarito e il 21.8.2017 è stato revocato il divieto di detenere armi; pertanto non è vero che, come si afferma nel provvedimento impugnato, vi sarebbe una “reiterazione di condotte violente e che denotano un'incapacità di controllo”.
1.3.- La Prefettura infine non ha valutato la personalità del ricorrente; a tale proposito, questi afferma di avere riportato sempre, dal 2001 ad oggi, nelle note caratteristiche redatte dai vari Comandanti, il massimo giudizio di “eccellente”, e di avere ricevuto quattro elogi e un encomio, oltre a molteplici decorazioni, distintivi di merito e benemerenze.
2.- Il secondo motivo di ricorso riguarda la revoca del porto d'armi ad uso venatorio, che secondo il ricorrente sarebbe affetto dagli stessi vizi che inficiano la legittimità del divieto di detenere armi.
3.- Il ricorso è fondato. N. 00778/2024 REG.RIC.
3.1.- In primo luogo la Prefettura ha affermato di non avere il potere, né tantomeno il dovere, di verificare la veridicità delle informazioni rese dai tre testimoni sentiti dal difensore del ricorrente nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p., i cui verbali sono stati trasmessi alla Prefettura nel procedimento di riesame avviato a seguito del remand.
Invece la Prefettura era tenuta a compiere quell'accertamento, non solo in forza dell'art. 6, lett. b, l. 241/1990, ai sensi del quale il responsabile del procedimento
“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari”, ma anche in forza dello specifico ordine impartito da questo Tribunale con l'ordinanza di remand n. 178 del 7.6.2024, emessa nel giudizio R.G. 304/2024, con la quale è stato disposto per l'appunto che la Prefettura compisse un accertamento sul reale svolgimento dei fatti, “verosimilmente avvenuti alla presenza di testimoni”.
Sussiste dunque, ed è anzi palese, il difetto di istruttoria lamentato dal ricorrente, in quanto la Prefettura si è basata unicamente sulla prospettazione dei fatti fornita dal querelante, senza considerare che essa appare smentita dalle deposizioni di tre testimoni, e senza compiere alcun accertamento per appurare, quantomeno a livello di fumus, come siano andate realmente le cose.
3.2.- In secondo luogo la Prefettura ha affermato che, stante il precedente divieto di detenere armi del 2017, vi sarebbe da parte del ricorrente una “reiterazione di condotte violente e che denotano un'incapacità di controllo”.
Quest'affermazione si basa su un manifesto e sorprendente travisamento delle ragioni per le quali la stessa Prefettura aveva emesso il precedente divieto di detenere armi del 10.4.2017, che non consistevano nella commissione di atti violenti da parte del ricorrente, ma in problemi di salute (sindrome ansiosa), superati pochi mesi dopo, tanto che il 17.7.2017 egli è stato dichiarato guarito, l'1.8.2017 è stato dichiarato nuovamente idoneo al servizio armato e gli è stata restituita l'arma d'ordinanza, e il
21.8.2017 il divieto di detenere armi è stato revocato. Tutto ciò risulta da documenti N. 00778/2024 REG.RIC.
di cui la stessa Prefettura era già in possesso, per averli formati o acquisiti nel corso dei procedimenti di emissione prima, e di revoca poi, di quel divieto di detenzione armi.
Non risulta quindi che il ricorrente abbia commesso alcuna altra condotta violenta prima di quella, contestata, della quale è stato accusato dal querelante.
3.3.- Quanto al provvedimento questorile di revoca del porto d'armi, esso non si basa sul mero divieto di detenzione armi, ma afferma che “Al di là della sussistenza del decreto prefettizio, i fatti che hanno portato al ritiro cautelare ex art. 39 tulps e al deferimento all'autorità giudiziaria assurgono ad autonoma motivazione a sostegno dell'inaffidabilità personale del -OMISSIS- da parte di questa autorità di P.S.”, in quanto “Le circostanze oggetto del deferimento per i reati di minacce e lesioni personali nei confronti di soggetti minorenni sono idonee a gettare ombre sulla sussistenza del requisito dell'affidabilità e a sostenere un giudizio prognostico di possibile abuso delle armi e del titolo”.
Tuttavia vale anche per il provvedimento questorile la considerazione per cui i fatti non sono stati adeguatamente accertati, ma l'Amministrazione si è basata - con rimarchevole trascuratezza - unicamente sulla querela presentata, sebbene la versione fornita dal querelante appaia smentita da tre testimoni, e senza acquisire nessun altro elemento per verificare se quella versione corrisponda effettivamente alla realtà; pertanto anche il provvedimento questorile è illegittimo per difetto di istruttoria.
4.- In conclusione, i due provvedimenti impugnati devono essere annullati.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. N. 00778/2024 REG.RIC.
Condanna la Prefettura di Brescia e la Questura di Brescia, in solido, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL GA, Presidente
DR DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR DE EL GA N. 00778/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 23/12/2025
N. 01184 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00778/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati DR Asaro e Stefano
Sartorato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, via Moretto n.
31;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Prefetto, del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00778/2024 REG.RIC.
- del decreto prot. nr. 12909/DDA/Area I bis, prot. uscita n. 49452 del 23.7.2024, che ha confermato il divieto di detenere armi che era stato emesso con decreto prot. uscita n. 12574 del 23.2.2024, notificato il 25.2.2024;
- del provvedimento del Questore di Brescia prot. 1957-1928/2024-Cat. 6F/P.A.S.I. del 28.8.2024, notificato il giorno seguente, con il quale è stata revocata con effetto immediato la licenza di porto d'armi nr. 893727-P per uso venatorio della quale il ricorrente è titolare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia, della
Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. DR DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente è un luogotenente della Guardia di Finanza in servizio a Salò, ed è stato querelato da un minorenne, appartenente alla squadra di calcio che il ricorrente allenava, per fatti avvenuti a Vobarno, negli spogliatoi dell'impianto sportivo, il
16.12.2023 tra le 20.10 e le 20.25 circa: secondo il querelante il sig. -OMISSIS-, nel corso di un litigio con il ragazzo che lo aveva ingiuriato, lo avrebbe afferrato al collo con entrambe le mani proferendogli la frase “ti ammazzo”.
Il 27.12.2023 i Carabinieri di Vobarno hanno informato il ricorrente che erano in corso indagini nei suoi confronti per i reati di minaccia e lesioni (artt. 612 e 582 c.p.) e hanno provveduto al ritiro cautelare delle armi in suo possesso. N. 00778/2024 REG.RIC.
2.- Con provvedimento del 23.2.2024, notificato il 25.2.2024, la Prefettura di Brescia ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, su proposta della Stazione dei Carabinieri di Gavardo, proprio per il deferimento per i reati di minaccia e lesioni.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso R.G. 304/2024, nel quale questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 178 del 7.6.2024, ha disposto un remand, ordinando alla Prefettura di riaprire il procedimento per accertare il reale svolgimento dei fatti esposti nella querela a carico del ricorrente e per compiere una valutazione specifica della sua affidabilità sul buon uso delle armi, che tenesse conto anche della circostanza che egli è un ispettore della Guardia di Finanza, il quale utilizza ordinariamente le armi per ragioni di servizio.
4.- La Prefettura ha riaperto il procedimento e ha acquisito la memoria presentata dal ricorrente il 28.6.2024, recante in allegato i verbali di assunzione di informazioni da tre testimoni, sentiti dall'avvocato del ricorrente nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p.: uno dei tre testimoni, che si trovava negli spogliatoi e ha assistito all'episodio, ha riferito che il sig. -OMISSIS- non aveva usato alcuna violenza contro il ragazzo, ma si era limitato, a fronte dell'epiteto rivoltogli di “figlio di…”, a replicare con risentimento “non ti permettere mai più di offendere mia madre”; gli altri due testimoni, che si trovavano nel locale adiacente agli spogliatoi, a circa dieci metri, hanno sentito urlare unicamente quest'ultima frase, senza alcuna minaccia.
La Prefettura ha anche acquisito informazioni dal Comando Provinciale dei
Carabinieri di Brescia in data 5.7.2024, il quale ha segnalato solo un precedente divieto di detenere armi del 2017 a carico del ricorrente.
La Prefettura ha infine emesso un provvedimento di conferma del divieto di detenere armi, datato 11.7.2024, poi annullato e sostituito da un successivo provvedimento del
23.7.2024 in quanto il primo recava l'erronea indicazione del legale cui inviare la notifica. Il provvedimento afferma che, quanto alle indagini difensive svolte dal N. 00778/2024 REG.RIC.
ricorrente, la Prefettura, “a differenza dell'Autorità Giudiziaria, non ha il potere né tantomeno il dovere di verificare la veridicità delle informazioni rese dai presunti testimoni, in ragione del fatto che il procedimento ammnistrativo non ha ad oggetto
l'accertamento di fatti, di esclusiva competenza del giudice competente”, e che, stante il precedente divieto di detenere armi del 2017, vi sarebbe da parte del ricorrente una
“reiterazione di condotte violente e che denotano un'incapacità di controllo”.
5.- Con provvedimento di data illeggibile, notificato il 29.8.2024, la Questura di
Brescia ha revocato al ricorrente il porto d'armi ad uso venatorio, rilevando che il divieto di detenere armi era stato confermato, e ritenendo che, al di là di quel divieto,
i fatti che hanno portato al ritiro cautelare delle armi e al deferimento del ricorrente all'autorità giudiziaria giustifichino la revoca del porto d'armi, perché idonei a far sorgere il dubbio sull'affidabilità del ricorrente sul buon uso delle armi.
6.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di conferma del divieto di detenere armi e quello di revoca del porto d'armi con ricorso notificato il 2.10.2024, introduttivo del presente giudizio.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione della Questura con documenti.
7.- Con ordinanza n. 389 del 7.11.2024 questa Sezione ha disposto la riunione dei due giudizi, la produzione da parte del ricorrente dei docc. 14-20 menzionati nelle sue difese ma non versati in giudizio, e il deposito di una relazione della Prefettura sul secondo ricorso, corredata da tutti i documenti inerenti al procedimento di riesame, nonché da tutti i documenti inerenti al precedente divieto di detenere armi emesso nei confronti del ricorrente nel 2017 e al suo ritiro; è stato altresì sospeso interinalmente il nuovo decreto prefettizio impugnato col secondo ricorso, limitatamente alla parte in cui conferma l'ingiunzione al ricorrente di vendere o cedere a persona non convivente le armi, le munizioni e le materie esplodenti da lui detenute entro 150 giorni dalla notifica del decreto stesso, disponendosi che medio tempore le armi, le munizioni e le N. 00778/2024 REG.RIC.
materie esplodenti suddette rimangano custodite presso la Stazione dei Carabinieri di
Vobarno, senza possibilità di ritiro.
8.- Le parti hanno ottemperato all'ordinanza depositando quanto richiesto; il ricorrente ha prodotto anche il verbale del suo interrogatorio da parte dei Carabinieri, svoltosi il
12.11.2024.
9.- Dopo l'udienza camerale del 18.12.2024, i due giudizi sono stati separati:
- il ricorso R.G. 304/2024 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., perché il precedente provvedimento di divieto di detenere armi è stato superato da quello nuovo e non è suscettibile di reviviscenza nel caso in cui quest'ultimo venisse annullato in sede giurisdizionale;
- nel presente ricorso, invece, con ordinanza cautelare n. 447 del 19.12.2024, questo
Tribunale, nel bilanciamento tra le esigenze cautelari del ricorrente e quelle di pubblica sicurezza, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, sospendendo il nuovo decreto prefettizio, limitatamente: a) al divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti necessari al ricorrente per svolgere il suo lavoro di luogotenente della Guardia di Finanza, restando ferma invece l'efficacia del divieto per armi, munizioni e materiali esplodenti non necessari a tale scopo; b) all'ingiunzione al ricorrente di vendere o cedere a persona non convivente le armi, le munizioni e le materie esplodenti da lui detenute entro 150 giorni dalla notifica del decreto, sicché si
è nuovamente disposta la custodia interinale di esse presso la Stazione dei Carabinieri di Vobarno, senza possibilità di ritiro, fermo però il dovere dell'Amministrazione di restituire al ricorrente l'arma di servizio, a semplice sua richiesta, ove sequestrata, alla luce di quanto disposto al precedente punto a); non è stato sospeso, invece, il provvedimento questorile di revoca del porto d'armi ad uso venatorio.
10.- Le parti non hanno depositato le memorie ex art. 73 c.p.a. e, all'udienza del
19.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. N. 00778/2024 REG.RIC.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di ricorso riguarda il divieto di detenere armi, che il ricorrente censura per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per travisamento dei fatti, per le seguenti ragioni.
1.1.- La Prefettura ha affermato di non avere il potere, né tantomeno il dovere, di verificare la veridicità delle informazioni rese dai tre testimoni, sebbene tale accertamento fosse dovuto non solo in virtù degli obblighi istruttori di legge, ma anche in forza dello specifico ordine impartito da questo Tribunale con l'ordinanza di remand.
1.2.- La Prefettura ha inoltre travisato i fatti riguardo alle ragioni per le quali era stato emesso il precedente divieto di detenere armi del 2017, che non consistevano nella commissione di atti violenti da parte del ricorrente, ma in problemi di salute (sindrome ansiosa), superati pochi mesi dopo, tanto che il 17.7.2017 egli è stato dichiarato guarito e il 21.8.2017 è stato revocato il divieto di detenere armi; pertanto non è vero che, come si afferma nel provvedimento impugnato, vi sarebbe una “reiterazione di condotte violente e che denotano un'incapacità di controllo”.
1.3.- La Prefettura infine non ha valutato la personalità del ricorrente; a tale proposito, questi afferma di avere riportato sempre, dal 2001 ad oggi, nelle note caratteristiche redatte dai vari Comandanti, il massimo giudizio di “eccellente”, e di avere ricevuto quattro elogi e un encomio, oltre a molteplici decorazioni, distintivi di merito e benemerenze.
2.- Il secondo motivo di ricorso riguarda la revoca del porto d'armi ad uso venatorio, che secondo il ricorrente sarebbe affetto dagli stessi vizi che inficiano la legittimità del divieto di detenere armi.
3.- Il ricorso è fondato. N. 00778/2024 REG.RIC.
3.1.- In primo luogo la Prefettura ha affermato di non avere il potere, né tantomeno il dovere, di verificare la veridicità delle informazioni rese dai tre testimoni sentiti dal difensore del ricorrente nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p., i cui verbali sono stati trasmessi alla Prefettura nel procedimento di riesame avviato a seguito del remand.
Invece la Prefettura era tenuta a compiere quell'accertamento, non solo in forza dell'art. 6, lett. b, l. 241/1990, ai sensi del quale il responsabile del procedimento
“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari”, ma anche in forza dello specifico ordine impartito da questo Tribunale con l'ordinanza di remand n. 178 del 7.6.2024, emessa nel giudizio R.G. 304/2024, con la quale è stato disposto per l'appunto che la Prefettura compisse un accertamento sul reale svolgimento dei fatti, “verosimilmente avvenuti alla presenza di testimoni”.
Sussiste dunque, ed è anzi palese, il difetto di istruttoria lamentato dal ricorrente, in quanto la Prefettura si è basata unicamente sulla prospettazione dei fatti fornita dal querelante, senza considerare che essa appare smentita dalle deposizioni di tre testimoni, e senza compiere alcun accertamento per appurare, quantomeno a livello di fumus, come siano andate realmente le cose.
3.2.- In secondo luogo la Prefettura ha affermato che, stante il precedente divieto di detenere armi del 2017, vi sarebbe da parte del ricorrente una “reiterazione di condotte violente e che denotano un'incapacità di controllo”.
Quest'affermazione si basa su un manifesto e sorprendente travisamento delle ragioni per le quali la stessa Prefettura aveva emesso il precedente divieto di detenere armi del 10.4.2017, che non consistevano nella commissione di atti violenti da parte del ricorrente, ma in problemi di salute (sindrome ansiosa), superati pochi mesi dopo, tanto che il 17.7.2017 egli è stato dichiarato guarito, l'1.8.2017 è stato dichiarato nuovamente idoneo al servizio armato e gli è stata restituita l'arma d'ordinanza, e il
21.8.2017 il divieto di detenere armi è stato revocato. Tutto ciò risulta da documenti N. 00778/2024 REG.RIC.
di cui la stessa Prefettura era già in possesso, per averli formati o acquisiti nel corso dei procedimenti di emissione prima, e di revoca poi, di quel divieto di detenzione armi.
Non risulta quindi che il ricorrente abbia commesso alcuna altra condotta violenta prima di quella, contestata, della quale è stato accusato dal querelante.
3.3.- Quanto al provvedimento questorile di revoca del porto d'armi, esso non si basa sul mero divieto di detenzione armi, ma afferma che “Al di là della sussistenza del decreto prefettizio, i fatti che hanno portato al ritiro cautelare ex art. 39 tulps e al deferimento all'autorità giudiziaria assurgono ad autonoma motivazione a sostegno dell'inaffidabilità personale del -OMISSIS- da parte di questa autorità di P.S.”, in quanto “Le circostanze oggetto del deferimento per i reati di minacce e lesioni personali nei confronti di soggetti minorenni sono idonee a gettare ombre sulla sussistenza del requisito dell'affidabilità e a sostenere un giudizio prognostico di possibile abuso delle armi e del titolo”.
Tuttavia vale anche per il provvedimento questorile la considerazione per cui i fatti non sono stati adeguatamente accertati, ma l'Amministrazione si è basata - con rimarchevole trascuratezza - unicamente sulla querela presentata, sebbene la versione fornita dal querelante appaia smentita da tre testimoni, e senza acquisire nessun altro elemento per verificare se quella versione corrisponda effettivamente alla realtà; pertanto anche il provvedimento questorile è illegittimo per difetto di istruttoria.
4.- In conclusione, i due provvedimenti impugnati devono essere annullati.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. N. 00778/2024 REG.RIC.
Condanna la Prefettura di Brescia e la Questura di Brescia, in solido, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL GA, Presidente
DR DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR DE EL GA N. 00778/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.