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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/11/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.BE NE in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 2505/2023 R.G. Affari Civili
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Sig. (P.I. Parte_1 Parte_2
) rappresentata e difesa per delega in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. P.IVA_1
DR LL con studio in Perugia alla Piazza IV Novembre, 36 presso cui elegge domicilio.
-opponente
E
, in persona del legale rappresentante C.F. Controparte_1 Controparte_1
e P.IVA elettivamente domiciliata in Terni, alla Piazza CodiceFiscale_1 P.IVA_2
Solferino n. 21, presso lo studio dell'avv. Raquel Justine Grifoni dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
-opposta
Oggetto: altri contratti d'opera.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.11.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale da intendere riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Terni - proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
R.G. 2189/2023 emesso dal Tribunale di Terni, portante € 14.672,45 -, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare, per tutti i motivi summenzionati, la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo;
- in via principale, nel merito, annullare e/o revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i motivi di cui sopra, il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di anticipazioni e competenze di rito, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
”. Eccepiva, parte opponente, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo notificati privi sia della sottoscrizione dell'avvocato che del giudice emittente in calce all'atto, né tanto meno presentavano alcun segno grafico (coccarda e stringa), numero cronologico assegnato dalla cancelleria e data di emissione del decreto ingiuntivo da cui si potesse presumere l'avvenuta iscrizione a ruolo;
lamentava la illegittimità/nullità del decreto opposto in via derivativa per genericità dei documenti posti a fondamento e violazione dell'art. 633 cpc, sulla base di un mero preventivo di una fattura in cui non è stato neanche indicato il luogo e la data di presunta esecuzione della prestazione asseritamente prestata PartCon dalla ricorrente né dove quest'ultima avrebbe comunque consegnato i materiali;
che non aveva neanche prodotto documentazione dalla quale risultava che avesse effettivamente svolto i lavori né che avesse ricevuto documentazione attestante l'accettazione dei presunti lavori da parte del committente o del direttore dei lavori;
che non fosse noto neanche se il tetto fosse stato collaudato né se vi fossero vizi lamentati;
che comunque non risultava accettato dalla il preventivo tanto che la Controparte_3
PartCon stessa “resta in attesa di riscontro”; che lo stesso documento DDT non riportava neanche il luogo di consegna dei beni e la fattura n. 098/2023 del 31/03/2023 riportava come oggetto il “Saldo ordine per fornitura e montaggio di una copertura tetto” di cui si disconosceva l'importo e il contenuto;
PartCon che il preventivo della risultava pari ad 16.136,00 + Iva, ovvero € 19.685,92 iva inclusa e che pagina 2 di 7 per stessa ammissione della stessa era stato già corrisposto dalla un acconto Parte_1 pari al 40% di € 6.454,40 + Iva, ovvero € 7.874,37 iva inclusa e che l'importo richiesto con decreto ingiuntivo di € 14.672,45 iva inclusa risultava assolutamente errato e comunque maggiore di quello eventualmente dovuto, che sarebbe pari ad € 11.811,55 iva inclusa (19.685,92 - 7.874,37 = 11.811,55); infine, chiedeva che fosse demandato alle parti l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Si costituiva contestando le avverse doglianze. Deduceva, parte Controparte_1 opposta, che aveva inviato alla controparte, in data 21 ottobre 2022, un'offerta per la fornitura e il montaggio di una copertura tetto per l'importo di euro 16.136,00 + IVA (offerta n. 154/22) che veniva accettata dalla debitrice;
che le parti concordavano un pagamento del 40% all'ordine e il restante 60%
a 30 gg fine lavori;
che per la prima rata la creditrice emetteva la fattura 308/22 del 21 ottobre 2022 per euro 6.454,40 + Iva, regolarmente pagata dalla debitrice;
che i lavori venivano eseguiti a Terni, in Via Part Cesare Battisti e che all'inizio dei lavori la società Fer. si rendeva immediatamente conto della necessità di modificare le capriate, costruite sulla base dei disegni consegnati all'odierna parte opposta dalla perché non corrispondevano con gli appoggi strutturali (colonne) della casa;
che Pt_1 considerato l'errore della nell'elaborazione dei disegni la stessa richiedeva all'odierna opposta Pt_1 di eseguire ulteriori lavori ovvero di modificare le capriate alla luce dei nuovi disegni elaborati e Part Con vidimati dal Direttore Lavori ed inviati alla società; che aveva, quindi, eseguito le ulteriori lavorazioni richieste ed aveva apportato le modifiche alla fornitura, attività eseguite presso la sede della società odierna opposta;
che la emetteva la fattura n. 1/98 del 31 marzo 2023 per euro CP_1
14.672,45 di cui euro 9.681,60 oltre IVA rappresentavano il saldo rispetto a quanto indicato nell'offerta n. 154/2022 mentre euro 2.345,00 era la somma concordata per i lavori extra resisi necessari a causa degli errati disegni elaborati da parte debitrice;
che, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, la Part società Fer. si vedeva costretta a richiedere al Tribunale di Terni l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e prova testimoniale. Il Giudice Monocratico tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata da nei confronti della Controparte_1
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene Parte_1 ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di pagina 3 di 7 cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Egli deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Da subito va rilevato che il caso in esame non rientra tra le ipotesi previste dal d.lvo n.28 del 4 marzo
2010 e succ. mod., ai fini della condizione di procedibilità; infatti, ritiene questo giudice che trattasi non di un contratto d'opera (art.2222 c.c.) bensì di un appalto (art.1655 c.c.) in virtù della dimensione e della organizzazione della ditta opposta che ha eseguito i lavori non con lavoro prevalentemente proprio, anche se aiutato da collaboratori, ma si è avvalsa di un'organizzazione complessa di mezzi e personale, data anche la tipologia dei lavori effettuati relativi alla fornitura ed al montaggio di una copertura del tetto. La rilevata complessità dell'organizzazione imprenditoriale trae fondamento dai numerosi rapportini di servizio - per le attività eseguite sia in cantiere sia presso la sede della ditta opposta, che hanno coinvolto vario personale ed un camion con gru - (cfr. all.ti 10 e 11del fascicolo di parte opposta) nonchè dagli articolati disegni tecnici del Direttore dei lavori (cfr. all.7).
Altresì, va respinta l'eccezione dell'opponente di inesistenza/nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo privo della sottoscrizione digitale del giudice e quindi notificato a mezzo pec dall'opposto in assenza di quei requisiti di riconoscimento che determinano l'autenticità dell'atto; infatti, si osserva, oltre che è rinvenibile il decreto ingiuntivo opposto debitamente sottoscritto all'interno del fascicolo monitorio, pagina 4 di 7 come la condivisibile la giurisprudenza citata dall'opposta (cass. n.3396/2016), abbia statuito: “Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso d.l. (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015, ma non sul punto) «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.». La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione. …infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha reso l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa sì era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere. Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacché, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica.”
Ne consegue che, come nel caso esaminato, anche nell'attuale fattispecie vi è stata la trasmissione del decreto ingiuntivo opposto da parte della cancelleria che costituisce equivalente all'originale presente nel fascicolo monitorio, dove in effetti c'è.
In ogni caso, non vi è stata sostanziale lesione del diritto di difesa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 156
c.p.c., la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, anche per le notificazioni tanto che “il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo pec, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte.” (cass. n. 30950/2024).
Incontestato che tra le parti sia intercorso la fornitura e il montaggio di una copertura tetto di un immobile sito nel cantiere in Terni via Cesare Battisti va, quindi, dato per assodato che tra le parti stesse sussistesse un'obbligazione contrattuale di cui parte opponente è rimasta insolvente, non pagando la fattura di cui al procedimento monitorio, per scelta dato che la medesima ha genericamente eccepito come l'importo richiesto con decreto ingiuntivo di € 14.672,45, iva inclusa, risultasse assolutamente errato e comunque maggiore di quello eventualmente dovuto.
pagina 5 di 7 Le risultanze istruttorie rilevano l'infondatezza della lamentela sollevata dalla parte opponente. Infatti, il teste (udienza 16.1.2025) ha indicato le opere eseguite e quelle integrative: “confermo Tes_1 adr io stesso ho lavorato per la realizzazione della copertura nei locali della ditta opposta in Terni ma non ho partecipato al suo montaggio sul tetto dell'immobile di via Battisti …confermo, io ho visto i disegni in capitolo dove vi era il logo con indicazione dell'immobile di Terni Via Parte_1
Part Cont Battisti, inoltre nei locali della veniva un tecnico della (tale ”; quanto Pt_1 Per_1 riferito è in linea con l'escussione dell'altro teste (udienza 16.1.2025):” confermo, adr Testimone_2 io ho lavorato sul cantiere in capitolo provvedendo allo scarico della copertura e alla prima fase del suo montaggio che è stato terminato dai colleghi che hanno apportato delle modifiche sulla struttura di carpenteria ovvero le travi di metallo che formano le capriate, su cui si appoggeranno dopo le tegole.”. A completamento interviene la testimonianza del progettista e Direttore dei lavori Ing.
(udienza 29.5.2025), per il quale: “…io ero presente durante queste lavorazioni, Controparte_4 adr i disegni originari sono stati elaborati da me e sono stati depositati presso gli uffici della
Regione…, le modifiche intervenute furono necessarie per montare la copertura…, detta cifra è stata inserita nel computo metrico…che io sappia la non ha mai contestato nulla.”. Parte_1
Sintetizzando dalle anzidette risultanze testimoniali si evince, senza ombra di dubbio, l'avvenuto adempimento contrattuale da parte della ditta opposta circa la costruzione di capriate come da disegni forniti dalla costruzioni a misura di tutte le travi secondarie, trattamento protettivo Parte_1 con zincatura a caldo dopo lavorazione, montaggio in opera con saldature di tutte le connessioni, ripristino della verniciatura con zinco spray sulle saldature effettuate in cantiere;
anche con riguardo PartCon alle modifiche in corso d'opera, necessarie per fatto non imputabile alla è stato accertato che Part nel corso dei lavori la richiedeva alla medesima Fer. di effettuare delle Parte_1 modifiche alle capriate perché non corrispondevano con gli appoggi strutturali (colonne) della casa e Part che, a tal fine, il Direttore dei Lavori inviava alla società Fer. i nuovi disegni: dette ulteriori lavorazioni, consistenti nelle modifiche alla fornitura delle capriate, vennero eseguite senza ricevere contestazioni e la cui differenza di corrispettivo venne concordata tra le parti ed inserita nel computo metrico da parte del Direttore dei lavori per conto della ditta committente.
Ne consegue che appare infondata l'eccezione sollevata dalla ditta opponente in ragione dell'accertata prestazione lavorativa nei termini suindicati;
di talchè non vi è prova, da parte dell'opponente, del fatto estintivo o modificativo delle ragioni del creditore ex art 1218 c.c., che unitamente agli ulteriori dati Part istruttori sopra indicati, induce a ritenere provata la pretesa creditoria della er pari ad € 14.672,45.
Infatti, nel nostro ordinamento vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere pagina 6 di 7 soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007). Si osserva che detto onere non è stato assolto dalla parte opponente rimanendo la propria lamentela circoscritta alla mera allegazione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott. BE NE in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 799/2023 R.G.2189/2023 emesso dal Tribunale di Terni che acquisisce definitiva esecutività; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di , che ammontano a complessive € 5.077,00, oltre le spese Controparte_1 generali del 15% ed accessori di legge.
Terni, 24 novembre 2025
Il Gop
BE NE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.BE NE in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 2505/2023 R.G. Affari Civili
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Sig. (P.I. Parte_1 Parte_2
) rappresentata e difesa per delega in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. P.IVA_1
DR LL con studio in Perugia alla Piazza IV Novembre, 36 presso cui elegge domicilio.
-opponente
E
, in persona del legale rappresentante C.F. Controparte_1 Controparte_1
e P.IVA elettivamente domiciliata in Terni, alla Piazza CodiceFiscale_1 P.IVA_2
Solferino n. 21, presso lo studio dell'avv. Raquel Justine Grifoni dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
-opposta
Oggetto: altri contratti d'opera.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.11.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale da intendere riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Terni - proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
R.G. 2189/2023 emesso dal Tribunale di Terni, portante € 14.672,45 -, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare, per tutti i motivi summenzionati, la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo;
- in via principale, nel merito, annullare e/o revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i motivi di cui sopra, il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di anticipazioni e competenze di rito, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
”. Eccepiva, parte opponente, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo notificati privi sia della sottoscrizione dell'avvocato che del giudice emittente in calce all'atto, né tanto meno presentavano alcun segno grafico (coccarda e stringa), numero cronologico assegnato dalla cancelleria e data di emissione del decreto ingiuntivo da cui si potesse presumere l'avvenuta iscrizione a ruolo;
lamentava la illegittimità/nullità del decreto opposto in via derivativa per genericità dei documenti posti a fondamento e violazione dell'art. 633 cpc, sulla base di un mero preventivo di una fattura in cui non è stato neanche indicato il luogo e la data di presunta esecuzione della prestazione asseritamente prestata PartCon dalla ricorrente né dove quest'ultima avrebbe comunque consegnato i materiali;
che non aveva neanche prodotto documentazione dalla quale risultava che avesse effettivamente svolto i lavori né che avesse ricevuto documentazione attestante l'accettazione dei presunti lavori da parte del committente o del direttore dei lavori;
che non fosse noto neanche se il tetto fosse stato collaudato né se vi fossero vizi lamentati;
che comunque non risultava accettato dalla il preventivo tanto che la Controparte_3
PartCon stessa “resta in attesa di riscontro”; che lo stesso documento DDT non riportava neanche il luogo di consegna dei beni e la fattura n. 098/2023 del 31/03/2023 riportava come oggetto il “Saldo ordine per fornitura e montaggio di una copertura tetto” di cui si disconosceva l'importo e il contenuto;
PartCon che il preventivo della risultava pari ad 16.136,00 + Iva, ovvero € 19.685,92 iva inclusa e che pagina 2 di 7 per stessa ammissione della stessa era stato già corrisposto dalla un acconto Parte_1 pari al 40% di € 6.454,40 + Iva, ovvero € 7.874,37 iva inclusa e che l'importo richiesto con decreto ingiuntivo di € 14.672,45 iva inclusa risultava assolutamente errato e comunque maggiore di quello eventualmente dovuto, che sarebbe pari ad € 11.811,55 iva inclusa (19.685,92 - 7.874,37 = 11.811,55); infine, chiedeva che fosse demandato alle parti l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Si costituiva contestando le avverse doglianze. Deduceva, parte Controparte_1 opposta, che aveva inviato alla controparte, in data 21 ottobre 2022, un'offerta per la fornitura e il montaggio di una copertura tetto per l'importo di euro 16.136,00 + IVA (offerta n. 154/22) che veniva accettata dalla debitrice;
che le parti concordavano un pagamento del 40% all'ordine e il restante 60%
a 30 gg fine lavori;
che per la prima rata la creditrice emetteva la fattura 308/22 del 21 ottobre 2022 per euro 6.454,40 + Iva, regolarmente pagata dalla debitrice;
che i lavori venivano eseguiti a Terni, in Via Part Cesare Battisti e che all'inizio dei lavori la società Fer. si rendeva immediatamente conto della necessità di modificare le capriate, costruite sulla base dei disegni consegnati all'odierna parte opposta dalla perché non corrispondevano con gli appoggi strutturali (colonne) della casa;
che Pt_1 considerato l'errore della nell'elaborazione dei disegni la stessa richiedeva all'odierna opposta Pt_1 di eseguire ulteriori lavori ovvero di modificare le capriate alla luce dei nuovi disegni elaborati e Part Con vidimati dal Direttore Lavori ed inviati alla società; che aveva, quindi, eseguito le ulteriori lavorazioni richieste ed aveva apportato le modifiche alla fornitura, attività eseguite presso la sede della società odierna opposta;
che la emetteva la fattura n. 1/98 del 31 marzo 2023 per euro CP_1
14.672,45 di cui euro 9.681,60 oltre IVA rappresentavano il saldo rispetto a quanto indicato nell'offerta n. 154/2022 mentre euro 2.345,00 era la somma concordata per i lavori extra resisi necessari a causa degli errati disegni elaborati da parte debitrice;
che, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, la Part società Fer. si vedeva costretta a richiedere al Tribunale di Terni l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e prova testimoniale. Il Giudice Monocratico tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata da nei confronti della Controparte_1
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene Parte_1 ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di pagina 3 di 7 cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Egli deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Da subito va rilevato che il caso in esame non rientra tra le ipotesi previste dal d.lvo n.28 del 4 marzo
2010 e succ. mod., ai fini della condizione di procedibilità; infatti, ritiene questo giudice che trattasi non di un contratto d'opera (art.2222 c.c.) bensì di un appalto (art.1655 c.c.) in virtù della dimensione e della organizzazione della ditta opposta che ha eseguito i lavori non con lavoro prevalentemente proprio, anche se aiutato da collaboratori, ma si è avvalsa di un'organizzazione complessa di mezzi e personale, data anche la tipologia dei lavori effettuati relativi alla fornitura ed al montaggio di una copertura del tetto. La rilevata complessità dell'organizzazione imprenditoriale trae fondamento dai numerosi rapportini di servizio - per le attività eseguite sia in cantiere sia presso la sede della ditta opposta, che hanno coinvolto vario personale ed un camion con gru - (cfr. all.ti 10 e 11del fascicolo di parte opposta) nonchè dagli articolati disegni tecnici del Direttore dei lavori (cfr. all.7).
Altresì, va respinta l'eccezione dell'opponente di inesistenza/nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo privo della sottoscrizione digitale del giudice e quindi notificato a mezzo pec dall'opposto in assenza di quei requisiti di riconoscimento che determinano l'autenticità dell'atto; infatti, si osserva, oltre che è rinvenibile il decreto ingiuntivo opposto debitamente sottoscritto all'interno del fascicolo monitorio, pagina 4 di 7 come la condivisibile la giurisprudenza citata dall'opposta (cass. n.3396/2016), abbia statuito: “Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso d.l. (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015, ma non sul punto) «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.». La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione. …infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha reso l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa sì era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere. Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacché, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica.”
Ne consegue che, come nel caso esaminato, anche nell'attuale fattispecie vi è stata la trasmissione del decreto ingiuntivo opposto da parte della cancelleria che costituisce equivalente all'originale presente nel fascicolo monitorio, dove in effetti c'è.
In ogni caso, non vi è stata sostanziale lesione del diritto di difesa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 156
c.p.c., la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, anche per le notificazioni tanto che “il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo pec, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte.” (cass. n. 30950/2024).
Incontestato che tra le parti sia intercorso la fornitura e il montaggio di una copertura tetto di un immobile sito nel cantiere in Terni via Cesare Battisti va, quindi, dato per assodato che tra le parti stesse sussistesse un'obbligazione contrattuale di cui parte opponente è rimasta insolvente, non pagando la fattura di cui al procedimento monitorio, per scelta dato che la medesima ha genericamente eccepito come l'importo richiesto con decreto ingiuntivo di € 14.672,45, iva inclusa, risultasse assolutamente errato e comunque maggiore di quello eventualmente dovuto.
pagina 5 di 7 Le risultanze istruttorie rilevano l'infondatezza della lamentela sollevata dalla parte opponente. Infatti, il teste (udienza 16.1.2025) ha indicato le opere eseguite e quelle integrative: “confermo Tes_1 adr io stesso ho lavorato per la realizzazione della copertura nei locali della ditta opposta in Terni ma non ho partecipato al suo montaggio sul tetto dell'immobile di via Battisti …confermo, io ho visto i disegni in capitolo dove vi era il logo con indicazione dell'immobile di Terni Via Parte_1
Part Cont Battisti, inoltre nei locali della veniva un tecnico della (tale ”; quanto Pt_1 Per_1 riferito è in linea con l'escussione dell'altro teste (udienza 16.1.2025):” confermo, adr Testimone_2 io ho lavorato sul cantiere in capitolo provvedendo allo scarico della copertura e alla prima fase del suo montaggio che è stato terminato dai colleghi che hanno apportato delle modifiche sulla struttura di carpenteria ovvero le travi di metallo che formano le capriate, su cui si appoggeranno dopo le tegole.”. A completamento interviene la testimonianza del progettista e Direttore dei lavori Ing.
(udienza 29.5.2025), per il quale: “…io ero presente durante queste lavorazioni, Controparte_4 adr i disegni originari sono stati elaborati da me e sono stati depositati presso gli uffici della
Regione…, le modifiche intervenute furono necessarie per montare la copertura…, detta cifra è stata inserita nel computo metrico…che io sappia la non ha mai contestato nulla.”. Parte_1
Sintetizzando dalle anzidette risultanze testimoniali si evince, senza ombra di dubbio, l'avvenuto adempimento contrattuale da parte della ditta opposta circa la costruzione di capriate come da disegni forniti dalla costruzioni a misura di tutte le travi secondarie, trattamento protettivo Parte_1 con zincatura a caldo dopo lavorazione, montaggio in opera con saldature di tutte le connessioni, ripristino della verniciatura con zinco spray sulle saldature effettuate in cantiere;
anche con riguardo PartCon alle modifiche in corso d'opera, necessarie per fatto non imputabile alla è stato accertato che Part nel corso dei lavori la richiedeva alla medesima Fer. di effettuare delle Parte_1 modifiche alle capriate perché non corrispondevano con gli appoggi strutturali (colonne) della casa e Part che, a tal fine, il Direttore dei Lavori inviava alla società Fer. i nuovi disegni: dette ulteriori lavorazioni, consistenti nelle modifiche alla fornitura delle capriate, vennero eseguite senza ricevere contestazioni e la cui differenza di corrispettivo venne concordata tra le parti ed inserita nel computo metrico da parte del Direttore dei lavori per conto della ditta committente.
Ne consegue che appare infondata l'eccezione sollevata dalla ditta opponente in ragione dell'accertata prestazione lavorativa nei termini suindicati;
di talchè non vi è prova, da parte dell'opponente, del fatto estintivo o modificativo delle ragioni del creditore ex art 1218 c.c., che unitamente agli ulteriori dati Part istruttori sopra indicati, induce a ritenere provata la pretesa creditoria della er pari ad € 14.672,45.
Infatti, nel nostro ordinamento vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere pagina 6 di 7 soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007). Si osserva che detto onere non è stato assolto dalla parte opponente rimanendo la propria lamentela circoscritta alla mera allegazione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott. BE NE in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 799/2023 R.G.2189/2023 emesso dal Tribunale di Terni che acquisisce definitiva esecutività; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di , che ammontano a complessive € 5.077,00, oltre le spese Controparte_1 generali del 15% ed accessori di legge.
Terni, 24 novembre 2025
Il Gop
BE NE
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