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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/12/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 527/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 527 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata
(20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
P. VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla via Cavallerizza n. 2/B, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppina MARCHESE, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._1
(CZ) alla via Tommaso Fusco n. 59, presso lo studio dell'avv. Sergio TOMAINO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-parte appellata-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 1634/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il
26.10.2016 e depositata il successivo 11.11.2016.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
4.11.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 45/2016, emesso in data 9.2.2016 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, veniva ingiunto alla UNIPOLSAI DIVISIONE FONDIARIA S.p.a. di pagare in favore di CP_1
la somma di € 3.011,27, quale prestazione di pagamento prevista nella polizza assicurativa n.
[...] 2
100065810.94 stipulata dal n favore della nipote beneficiaria, oltre CP_1 Controparte_2 interessi e competenze legali.
Il ricorrente deduceva: di aver stipulato con la UNIPOLSAI DIVISIONE FONDIARIA S.p.a. la polizza assicurativa denominata “ in favore della nipote beneficiaria e che le Parte_2 Controparte_2 condizioni di polizza prevedevano che, alla scadenza, la società di assicurazione erogasse a favore dello studente assicurato un bonus di maturità, un bonus di laurea e la liquidazione del capitale maturato ovvero, in alternativa, il pagamento di una borsa di studio in rate semestrali;
che il ricorrente aveva regolarmente corrisposto i premi e, prima della scadenza contrattuale, aveva consegnato presso la locale agenzia della
UNIPOLSAI la documentazione prevista dalle condizioni generali di contratto, ma che l'assicurazione non aveva provveduto ad effettuare il pagamento del bonus di maturità e della prima rata della borsa di studio, avendo corrisposto solo € 1.788,73, per cui si rendeva necessario agire per il pagamento della differenza dovuta.
1.1 Avverso detto decreto ingiuntivo la proponeva opposizione, deducendo, Parte_3 preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva di ed affermando di aver Controparte_1 versato, in data 17.02.2016, l'importo ingiunto di € 3.011,27; chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva il quale contestava quanto eccepito e dedotto dalla parte opponente Controparte_1
e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle spese e competenze liquidate in esso ed agli interessi maturati, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme - con sentenza n. 1634/2016 - rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e accoglieva parzialmente l'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della residua somma di € 69,07, nonché al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio di € 526,00
e compensazione delle spese e competenze del giudizio di opposizione.
1.2 Avverso la sentenza citata, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, proponeva appello, affermando nuovamente la carenza di legittimazione attiva di e chiedendo la riforma della sentenza opposta, con revoca del decreto Controparte_1 opposto e condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di € 1.032,92, oltre interessi e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame e l'inammissibilità dello Controparte_1 stesso nella parte in cui impugnava il capo terzo e quarto della sentenza e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, il Giudice Istruttore - diversamente personificato
– sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “revoca del decreto ingiuntivo e rinuncia all'appello; spese legali del presente grado di giudizio compensate”; tuttavia, detta proposta trovava il consenso della sola parte appellata, mentre veniva disattesa dalla parte appellante. 3
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
4.11.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
2.1 Nel merito, il gravame è fondato, risultando – pertanto - meritevole di accoglimento.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1634/2016 del Giudice di Pace di Lamezia
Terme sotto il profilo dell'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a per non essere lo stesso titolare della pretesa dedotta ed essendo l'unica titolare Controparte_1
beneficiaria della polizza. Controparte_2
Da rammentare che la menzionata polizza n. 100065810.94 - stipulata da - Controparte_1 prevedeva, a fronte di un premio annuo, l'erogazione in favore di - studentessa Controparte_2 assicurata – di un bonus di maturità nella misura del 10% del capitale assicurato, la contestuale liquidazione del capitale maturato ed un bonus di laurea nella misura del 20%.
Detta censura - che costituisce sostanzialmente l'unico motivo di gravame - risulta fondata.
Trattasi, difatti, di contratto a favore di terzo, che si ha quando uno dei contraenti (promittente) si obbliga in confronto dell'altro contraente (stipulante) ad eseguire una prestazione in favore di un terzo.
Ebbene, la giurisprudenza – seppur inizialmente contrastante – ha oramai chiarito che “nel contratto a favore di terzo, in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva 4
del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante” (Cass. Civ. n. 14985 del 11.5.2022; Cass. Civ. n. 10692 22.4.2021; Cass. Civ. n. 8272 del 9.4.2014).
Nel caso di specie non risulta in atti che vi sia stata necessità di alcuna ulteriore attività esecutiva, né che vi siano espresse previsioni convenzionali e pertanto il terzo - - era l'unico Controparte_2 legittimato ad agire per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita essendo il contratto idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo.
Ne segue che, di fronte all'inadempimento da parte del promittente alla prestazione attribuita al terzo come oggetto del diritto conferitogli, non era configurabile in capo allo stipulante - Controparte_1
- un diritto, perché detto inadempimento non concerneva il contratto, ma il rapporto originato dall'attribuzione al terzo del diritto.
Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, dunque, a parere di questo Tribunale, avrebbe dovuto accogliere l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di e, per l'effetto, revocare Controparte_1 il decreto ingiuntivo opposto, non condannando la ad alcun Parte_1 pagamento, avendo – peraltro – la stessa provveduto al pagamento dell'ulteriore importo contrattualmente previsto e dovuto in favore della terza Controparte_2
3. Quanto alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, alla luce dell'iniziale contrasto giurisprudenziale sulla questione, questo Tribunale ritiene equa l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
3.1 Parimenti per le spese processuali del presente grado di giudizio, che - per le medesime ragioni - possono essere interamente compensate tra le parti.
4. Si ricorda, infine, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'eventuale pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente. La giurisprudenza di legittimità
è, però, costante anche nell'affermare che, per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato, è necessario comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639/2016, Cass. n.
12387/2016, Cass. n. 2662/2013), dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n.
8829/2007).
Ed infatti, dall'art. 336 c.p.c. - laddove dispone che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” - deriva che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente, sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente;
se, però, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché 5
sorga l'obbligo restitutorio, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non comporta - di per sé
- una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita domanda (da ultimo, Cass. ord. n. 7144/2021).
Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale domanda è stata introdotta dalla appellante, con conseguente condanna della parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) ACCOGLIE l'appello e, in riforma della Sentenza n. 1634/2016 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme il 26.10.2016 e depositata il successivo 11.11.2016:
- ACCOGLIE l'eccezione preliminare avanzata dalla società opponente di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 45/2016, emesso in data 9.2.2016 dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di primo grado;
2) CONDANNA la parte appellata alla restituzione, in favore della società appellante, delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di impugnazione.
Lamezia Terme, 22.12.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo
n. 527/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 527 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata
(20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
P. VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla via Cavallerizza n. 2/B, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppina MARCHESE, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._1
(CZ) alla via Tommaso Fusco n. 59, presso lo studio dell'avv. Sergio TOMAINO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-parte appellata-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 1634/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il
26.10.2016 e depositata il successivo 11.11.2016.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
4.11.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 45/2016, emesso in data 9.2.2016 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, veniva ingiunto alla UNIPOLSAI DIVISIONE FONDIARIA S.p.a. di pagare in favore di CP_1
la somma di € 3.011,27, quale prestazione di pagamento prevista nella polizza assicurativa n.
[...] 2
100065810.94 stipulata dal n favore della nipote beneficiaria, oltre CP_1 Controparte_2 interessi e competenze legali.
Il ricorrente deduceva: di aver stipulato con la UNIPOLSAI DIVISIONE FONDIARIA S.p.a. la polizza assicurativa denominata “ in favore della nipote beneficiaria e che le Parte_2 Controparte_2 condizioni di polizza prevedevano che, alla scadenza, la società di assicurazione erogasse a favore dello studente assicurato un bonus di maturità, un bonus di laurea e la liquidazione del capitale maturato ovvero, in alternativa, il pagamento di una borsa di studio in rate semestrali;
che il ricorrente aveva regolarmente corrisposto i premi e, prima della scadenza contrattuale, aveva consegnato presso la locale agenzia della
UNIPOLSAI la documentazione prevista dalle condizioni generali di contratto, ma che l'assicurazione non aveva provveduto ad effettuare il pagamento del bonus di maturità e della prima rata della borsa di studio, avendo corrisposto solo € 1.788,73, per cui si rendeva necessario agire per il pagamento della differenza dovuta.
1.1 Avverso detto decreto ingiuntivo la proponeva opposizione, deducendo, Parte_3 preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva di ed affermando di aver Controparte_1 versato, in data 17.02.2016, l'importo ingiunto di € 3.011,27; chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva il quale contestava quanto eccepito e dedotto dalla parte opponente Controparte_1
e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle spese e competenze liquidate in esso ed agli interessi maturati, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme - con sentenza n. 1634/2016 - rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e accoglieva parzialmente l'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della residua somma di € 69,07, nonché al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio di € 526,00
e compensazione delle spese e competenze del giudizio di opposizione.
1.2 Avverso la sentenza citata, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, proponeva appello, affermando nuovamente la carenza di legittimazione attiva di e chiedendo la riforma della sentenza opposta, con revoca del decreto Controparte_1 opposto e condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di € 1.032,92, oltre interessi e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame e l'inammissibilità dello Controparte_1 stesso nella parte in cui impugnava il capo terzo e quarto della sentenza e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, il Giudice Istruttore - diversamente personificato
– sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “revoca del decreto ingiuntivo e rinuncia all'appello; spese legali del presente grado di giudizio compensate”; tuttavia, detta proposta trovava il consenso della sola parte appellata, mentre veniva disattesa dalla parte appellante. 3
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
4.11.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
2.1 Nel merito, il gravame è fondato, risultando – pertanto - meritevole di accoglimento.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1634/2016 del Giudice di Pace di Lamezia
Terme sotto il profilo dell'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a per non essere lo stesso titolare della pretesa dedotta ed essendo l'unica titolare Controparte_1
beneficiaria della polizza. Controparte_2
Da rammentare che la menzionata polizza n. 100065810.94 - stipulata da - Controparte_1 prevedeva, a fronte di un premio annuo, l'erogazione in favore di - studentessa Controparte_2 assicurata – di un bonus di maturità nella misura del 10% del capitale assicurato, la contestuale liquidazione del capitale maturato ed un bonus di laurea nella misura del 20%.
Detta censura - che costituisce sostanzialmente l'unico motivo di gravame - risulta fondata.
Trattasi, difatti, di contratto a favore di terzo, che si ha quando uno dei contraenti (promittente) si obbliga in confronto dell'altro contraente (stipulante) ad eseguire una prestazione in favore di un terzo.
Ebbene, la giurisprudenza – seppur inizialmente contrastante – ha oramai chiarito che “nel contratto a favore di terzo, in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva 4
del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante” (Cass. Civ. n. 14985 del 11.5.2022; Cass. Civ. n. 10692 22.4.2021; Cass. Civ. n. 8272 del 9.4.2014).
Nel caso di specie non risulta in atti che vi sia stata necessità di alcuna ulteriore attività esecutiva, né che vi siano espresse previsioni convenzionali e pertanto il terzo - - era l'unico Controparte_2 legittimato ad agire per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita essendo il contratto idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo.
Ne segue che, di fronte all'inadempimento da parte del promittente alla prestazione attribuita al terzo come oggetto del diritto conferitogli, non era configurabile in capo allo stipulante - Controparte_1
- un diritto, perché detto inadempimento non concerneva il contratto, ma il rapporto originato dall'attribuzione al terzo del diritto.
Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, dunque, a parere di questo Tribunale, avrebbe dovuto accogliere l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di e, per l'effetto, revocare Controparte_1 il decreto ingiuntivo opposto, non condannando la ad alcun Parte_1 pagamento, avendo – peraltro – la stessa provveduto al pagamento dell'ulteriore importo contrattualmente previsto e dovuto in favore della terza Controparte_2
3. Quanto alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, alla luce dell'iniziale contrasto giurisprudenziale sulla questione, questo Tribunale ritiene equa l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
3.1 Parimenti per le spese processuali del presente grado di giudizio, che - per le medesime ragioni - possono essere interamente compensate tra le parti.
4. Si ricorda, infine, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'eventuale pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente. La giurisprudenza di legittimità
è, però, costante anche nell'affermare che, per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato, è necessario comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639/2016, Cass. n.
12387/2016, Cass. n. 2662/2013), dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n.
8829/2007).
Ed infatti, dall'art. 336 c.p.c. - laddove dispone che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” - deriva che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente, sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente;
se, però, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché 5
sorga l'obbligo restitutorio, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non comporta - di per sé
- una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita domanda (da ultimo, Cass. ord. n. 7144/2021).
Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale domanda è stata introdotta dalla appellante, con conseguente condanna della parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) ACCOGLIE l'appello e, in riforma della Sentenza n. 1634/2016 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme il 26.10.2016 e depositata il successivo 11.11.2016:
- ACCOGLIE l'eccezione preliminare avanzata dalla società opponente di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 45/2016, emesso in data 9.2.2016 dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di primo grado;
2) CONDANNA la parte appellata alla restituzione, in favore della società appellante, delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di impugnazione.
Lamezia Terme, 22.12.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo