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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10773/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
MARANGI CINZIA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso per il riconoscimento al beneficio ex art. 2 del d.lgs. n. 80/1992.
CONCLUSIONI: come da note conclusionali depositate dalle parti.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver sottoscritto con il proprio datore di lavoro verbale di conciliazione in sede sindacale per il pagamento delle retribuzioni e del Tfr spettanti a causa dell'intercorso rapporto lavorativo risolto in data 27.06.2019, somme poi erogate solo in parte;
con sentenza del 31.03.2021 veniva dichiarato il fallimento della società debitrice previa inutile ammissione al concordato preventivo;
di aver presentato in data
09.02.2022 domanda per ottenere i benefici a carico del Fondo di
Garanzia accolta solo in parte (per il Tfr) e respinta nei limiti delle retribuzioni richieste;
di aver promosso gravame ammnistrativo in data 05.09.2022 al quale seguiva il rigetto del 29.09.2022; affermando il diritto alla tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia dell' domandato invano in via amministrativa, sussistendone tutti CP_1
i requisiti previsti dalla disposizione legislativa richiamata, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto ai benefici ex art. 2 del d.lgs.
n. 80/1992 e per la condanna dell' al pagamento della somma € CP_1
4.892,48, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costituiva l' per affermare l'infondatezza delle domande e CP_1 domandarne il rigetto non rientrando le mensilità pretese nel periodo di copertura del Fondo di Garanzia, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, e per eccepire la prescrizione delle pretese, vinte le spese di lite. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla preliminare eccezione di prescrizione del diritto ai benefici contesi
La preliminare eccezione di maturata estinzione per prescrizione del diritto reclamato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992 è fondata e merita accoglimento con funzione assorbente di tutte le altre questioni di rito e di merito ugualmente sollevate dalle parti.
1.1. A ben vedere, infatti, la prescrizione breve annuale è espressamente sancita dal comma 5 dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992 che si riporta:
Pag. 2 di 4 <Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.>>
Applicando i principi generali sanciti dall'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere1.
1.2. Nel caso in esame la parte ricorrente ha rappresentato e documentato di aver presentato domanda all' di riconoscimento CP_1 del diritto ai benefici economici a carico del Fondo di Garanzia in data
09.02.2022 che veniva respinta nei limiti delle tre mensilità pretese ex art. 2 del d.lgs. n. 80/1992.
Inoltre, la parte ricorrente ha allegato e documentato di aver promosso ricorso amministrativo in data 05.08.2022 cui seguiva delibera di rigetto n. 2226435 del 29.09.2022.
Dietro sollecitazione giudiziale, nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha prodotto la pec di ricezione della comunicazione del rigetto del gravame ammnistrativo riportante data 30.09.2022.
Ebbene, dopo aver ricevuto in data 30.09.2022 la comunicazione dell' inoltrata a mezzo pec dell'esito del gravame amministrativo CP_1 la parte ricorrente non ha posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione fino alla proposizione della presente domanda giudiziale.
1.3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo.
Ebbene, vi è prova dell'avvenuta notifica all' in data 12.10.2023 a CP_1 mezzo pec dell'atto introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione della prima udienza, dunque ben oltre il termine annuale di
Pag. 3 di 4 prescrizione sancito dal comma 5 dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992, decorrente, in questa peculiare ipotesi, dalla ricezione in data
30.09.2022 del rigetto del gravame amministrativo promosso avvero il rigetto della domanda amministrativa.
Va dichiarato, pertanto, estinto per maturata prescrizione annuale, il diritto ai benefici economici contesi.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara estinto per maturata prescrizione il diritto ai benefici economici contesi ex art. 2 del d.lgs. n. 80/1992 e, per l'effetto, rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,15/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 1171/2023
Sezione Lavoro
N.R.G. 10773/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
MARANGI CINZIA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso per il riconoscimento al beneficio ex art. 2 del d.lgs. n. 80/1992.
CONCLUSIONI: come da note conclusionali depositate dalle parti.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver sottoscritto con il proprio datore di lavoro verbale di conciliazione in sede sindacale per il pagamento delle retribuzioni e del Tfr spettanti a causa dell'intercorso rapporto lavorativo risolto in data 27.06.2019, somme poi erogate solo in parte;
con sentenza del 31.03.2021 veniva dichiarato il fallimento della società debitrice previa inutile ammissione al concordato preventivo;
di aver presentato in data
09.02.2022 domanda per ottenere i benefici a carico del Fondo di
Garanzia accolta solo in parte (per il Tfr) e respinta nei limiti delle retribuzioni richieste;
di aver promosso gravame ammnistrativo in data 05.09.2022 al quale seguiva il rigetto del 29.09.2022; affermando il diritto alla tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia dell' domandato invano in via amministrativa, sussistendone tutti CP_1
i requisiti previsti dalla disposizione legislativa richiamata, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto ai benefici ex art. 2 del d.lgs.
n. 80/1992 e per la condanna dell' al pagamento della somma € CP_1
4.892,48, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costituiva l' per affermare l'infondatezza delle domande e CP_1 domandarne il rigetto non rientrando le mensilità pretese nel periodo di copertura del Fondo di Garanzia, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, e per eccepire la prescrizione delle pretese, vinte le spese di lite. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla preliminare eccezione di prescrizione del diritto ai benefici contesi
La preliminare eccezione di maturata estinzione per prescrizione del diritto reclamato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992 è fondata e merita accoglimento con funzione assorbente di tutte le altre questioni di rito e di merito ugualmente sollevate dalle parti.
1.1. A ben vedere, infatti, la prescrizione breve annuale è espressamente sancita dal comma 5 dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992 che si riporta:
Pag. 2 di 4 <Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.>>
Applicando i principi generali sanciti dall'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere1.
1.2. Nel caso in esame la parte ricorrente ha rappresentato e documentato di aver presentato domanda all' di riconoscimento CP_1 del diritto ai benefici economici a carico del Fondo di Garanzia in data
09.02.2022 che veniva respinta nei limiti delle tre mensilità pretese ex art. 2 del d.lgs. n. 80/1992.
Inoltre, la parte ricorrente ha allegato e documentato di aver promosso ricorso amministrativo in data 05.08.2022 cui seguiva delibera di rigetto n. 2226435 del 29.09.2022.
Dietro sollecitazione giudiziale, nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha prodotto la pec di ricezione della comunicazione del rigetto del gravame ammnistrativo riportante data 30.09.2022.
Ebbene, dopo aver ricevuto in data 30.09.2022 la comunicazione dell' inoltrata a mezzo pec dell'esito del gravame amministrativo CP_1 la parte ricorrente non ha posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione fino alla proposizione della presente domanda giudiziale.
1.3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo.
Ebbene, vi è prova dell'avvenuta notifica all' in data 12.10.2023 a CP_1 mezzo pec dell'atto introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione della prima udienza, dunque ben oltre il termine annuale di
Pag. 3 di 4 prescrizione sancito dal comma 5 dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992, decorrente, in questa peculiare ipotesi, dalla ricezione in data
30.09.2022 del rigetto del gravame amministrativo promosso avvero il rigetto della domanda amministrativa.
Va dichiarato, pertanto, estinto per maturata prescrizione annuale, il diritto ai benefici economici contesi.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara estinto per maturata prescrizione il diritto ai benefici economici contesi ex art. 2 del d.lgs. n. 80/1992 e, per l'effetto, rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,15/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 1171/2023