CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2024, n. 8855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8855 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5026/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;
– ricorrente – contro Global Structured Finance S.a.r.l., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avvocato RO OS che la rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato Maurizio Logozzo ed all’avvocato FF CC;
e Exor N.V., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avvocato Registro Invim Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8855 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 03/04/2024 2 RO OS che la rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato Maurizio Logozzo ed all’avvocato FF CC;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 1103/4/19, depositata il 18 ottobre 2019, della Commissione tributaria regionale del Piemonte;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1103/4/19, depositata il 18 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello di Global Structured Finance S.a.r.l. avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso le impugnazioni, proposte dalle parti, odierne controricorrenti, di avvisi di liquidazioni dell’imposta di registro emessi dall’Agenzia delle Entrate dietro riqualificazione della fattispecie impositiva in termini di cessione di azienda. 1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, per un verso, doveva tenersi conto della riformulazione della disposizione di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, ad opera della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87 (alla cui stregua «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.») – 3 disposizione, questa, qualificata di «interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1» dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084 – e, per il restante, che, nella fattispecie, «la riqualificazione, operata dall'Ufficio, … non emerge dall'atto sottoposto alla registrazione ma semmai dal collegamento con il contratto preliminare che non è riportato nell'atto sottoposto a registrazione e che, quindi, è, a tutti gli effetti, un "elemento extratestuale" il cui utilizzo era inibito all'Ufficio». 2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. Global Structured Finance S.a.r.l., e Exor N.V., resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In via pregiudiziale deve rilevarsi che - come deducono, e documentano, le parti controricorrenti - Global Structured Finance S.a.r.l. ha presentato istanza di definizione agevolata con versamento dell’intero importo dovuto;
e, per vero, l’accesso alla definizione agevolata risulta documentato dalla stessa Agenzia che, ai sensi del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, comma 3, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41, ha rimesso alla Corte il previsto «elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1». 2. – Nel disciplinare la definizione agevolata delle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge», e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini: 4 - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; - «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198); - «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; - «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato 5 ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201). 2.1 – Con riferimento, poi, alla posizione dei soggetti coobbligati (qui in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57), la l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 202, dispone che «La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.» (disposizione, quest’ultima, alla cui stregua «La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.»). E va rimarcato che il riferimento ai condebitori solidali «per i quali la controversia non sia più pendente» (condebitori cui si estende, pertanto, l’effetto della definizione agevolata) deve ritenersi inclusivo (anche) del giudicato formatosi se è vero che l’effetto ostativo del giudicato è contemplato nel terzo periodo della disposizione di cui all’art. 1, comma 196, non anche nel secondo periodo di detta disposizione (oggetto di richiamo da parte del comma 202). 3. – Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, ult. prop., cit.). Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito. 6
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
– ricorrente – contro Global Structured Finance S.a.r.l., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avvocato RO OS che la rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato Maurizio Logozzo ed all’avvocato FF CC;
e Exor N.V., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avvocato Registro Invim Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8855 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 03/04/2024 2 RO OS che la rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato Maurizio Logozzo ed all’avvocato FF CC;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 1103/4/19, depositata il 18 ottobre 2019, della Commissione tributaria regionale del Piemonte;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1103/4/19, depositata il 18 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello di Global Structured Finance S.a.r.l. avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso le impugnazioni, proposte dalle parti, odierne controricorrenti, di avvisi di liquidazioni dell’imposta di registro emessi dall’Agenzia delle Entrate dietro riqualificazione della fattispecie impositiva in termini di cessione di azienda. 1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, per un verso, doveva tenersi conto della riformulazione della disposizione di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, ad opera della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87 (alla cui stregua «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.») – 3 disposizione, questa, qualificata di «interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1» dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084 – e, per il restante, che, nella fattispecie, «la riqualificazione, operata dall'Ufficio, … non emerge dall'atto sottoposto alla registrazione ma semmai dal collegamento con il contratto preliminare che non è riportato nell'atto sottoposto a registrazione e che, quindi, è, a tutti gli effetti, un "elemento extratestuale" il cui utilizzo era inibito all'Ufficio». 2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. Global Structured Finance S.a.r.l., e Exor N.V., resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In via pregiudiziale deve rilevarsi che - come deducono, e documentano, le parti controricorrenti - Global Structured Finance S.a.r.l. ha presentato istanza di definizione agevolata con versamento dell’intero importo dovuto;
e, per vero, l’accesso alla definizione agevolata risulta documentato dalla stessa Agenzia che, ai sensi del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, comma 3, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41, ha rimesso alla Corte il previsto «elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1». 2. – Nel disciplinare la definizione agevolata delle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge», e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini: 4 - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; - «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198); - «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; - «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato 5 ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201). 2.1 – Con riferimento, poi, alla posizione dei soggetti coobbligati (qui in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57), la l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 202, dispone che «La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.» (disposizione, quest’ultima, alla cui stregua «La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.»). E va rimarcato che il riferimento ai condebitori solidali «per i quali la controversia non sia più pendente» (condebitori cui si estende, pertanto, l’effetto della definizione agevolata) deve ritenersi inclusivo (anche) del giudicato formatosi se è vero che l’effetto ostativo del giudicato è contemplato nel terzo periodo della disposizione di cui all’art. 1, comma 196, non anche nel secondo periodo di detta disposizione (oggetto di richiamo da parte del comma 202). 3. – Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, ult. prop., cit.). Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito. 6
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.