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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NA LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2452/2024 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. NASO DOMENICO
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: riconoscimento annualità 2013
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da verbale d'udienza del 2 ottobre 2025.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 9 novembre 2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando il riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive per effetto della ricostruzione di carriera includente la suddetta annualità, con decorrenza dalla data di cessazione del blocco stipendiale, pagina 1 di 3 oltre accessori di legge. Si è costituito in giudizio il , eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di contraddittorio nei confronti dell' nonché la prescrizione, quinquennale CP_2
e decennale dei crediti vantati e, nel merito, l'infondatezza della domanda per le ragioni esposte in comparsa.
All'udienza del 2 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda volta al riconoscimento dell'annualità 2013 anche ai fini economici, insistendo unicamente per il solo riconoscimento a fini giuridici.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa come da separata sentenza contestuale, letta in udienza assenti le parti con il loro consenso.
*
L'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122 del 2013, in materia di contenimento delle spese per il pubblico impiego, prevede che, “in attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, le disposizioni recate dall'art. 9, comma 23, D.L.
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, secondo cui “Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti […]”, sono “prorogate fino al 31 dicembre 2013”. D'altro canto, come sancito dal comma 21 dello stesso art. 9 “per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Sulla questione è intervenuta una recentissima pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 16133/2024), la quale ha definito “eccezionali” tali disposizioni le quali, avendo “stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive”, sono “da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010)”.
La progressione in carriera va quindi tenuta distinta dai suoi effetti economici, i soli interessati dal blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, senza alcuna incisione sulla progressione di carriera a fini giuridici.
Interpretare diversamente “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni […]”.
Come espresso, peraltro, dalla Suprema Corte con una pronuncia ancor più recente (sent. n. 13619/2025), si ritiene maggiormente rispondente al tenore testuale e alla ratio delle richiamate disposizioni la tesi secondo cui, a differenza di quanto verificatosi con le annualità 2011 e 2012, “in difetto di intervento della pagina 2 di 3 contrattazione collettiva” deve escludersi che “l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
Infatti, l'art. 9, comma 23, d.l. n. 78 del 2010, “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122 del
2013, l'utilità del periodo 2010/2013” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, “non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che “le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito […]”. Si tratta, dunque, di progressioni che “non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio”.
Applicando al caso di specie i principi richiamati e vista la rinuncia espressa da parte ricorrente al capo della Cont domanda relativo alla richiesta condanna, nei confronti del , al pagamento “di tutte le differenze retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno
2013 oltre interessi” il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al computo dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici, con la conseguenza che il non può essere condannato al pagamento di CP_1 differenze stipendiali derivanti da una ricostruzione di carriera inclusiva di tale annualità.
Stante l'accoglimento parziale della domanda e la rinuncia a una parte delle pretese originariamente avanzate con il ricorso introduttivo, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
la Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza assorbita o disattesa, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno di servizio
2013;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, il 6/11/2025
La Giudice
NA LA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NA LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2452/2024 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. NASO DOMENICO
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: riconoscimento annualità 2013
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da verbale d'udienza del 2 ottobre 2025.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 9 novembre 2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando il riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive per effetto della ricostruzione di carriera includente la suddetta annualità, con decorrenza dalla data di cessazione del blocco stipendiale, pagina 1 di 3 oltre accessori di legge. Si è costituito in giudizio il , eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di contraddittorio nei confronti dell' nonché la prescrizione, quinquennale CP_2
e decennale dei crediti vantati e, nel merito, l'infondatezza della domanda per le ragioni esposte in comparsa.
All'udienza del 2 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda volta al riconoscimento dell'annualità 2013 anche ai fini economici, insistendo unicamente per il solo riconoscimento a fini giuridici.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa come da separata sentenza contestuale, letta in udienza assenti le parti con il loro consenso.
*
L'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122 del 2013, in materia di contenimento delle spese per il pubblico impiego, prevede che, “in attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, le disposizioni recate dall'art. 9, comma 23, D.L.
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, secondo cui “Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti […]”, sono “prorogate fino al 31 dicembre 2013”. D'altro canto, come sancito dal comma 21 dello stesso art. 9 “per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Sulla questione è intervenuta una recentissima pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 16133/2024), la quale ha definito “eccezionali” tali disposizioni le quali, avendo “stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive”, sono “da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010)”.
La progressione in carriera va quindi tenuta distinta dai suoi effetti economici, i soli interessati dal blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, senza alcuna incisione sulla progressione di carriera a fini giuridici.
Interpretare diversamente “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni […]”.
Come espresso, peraltro, dalla Suprema Corte con una pronuncia ancor più recente (sent. n. 13619/2025), si ritiene maggiormente rispondente al tenore testuale e alla ratio delle richiamate disposizioni la tesi secondo cui, a differenza di quanto verificatosi con le annualità 2011 e 2012, “in difetto di intervento della pagina 2 di 3 contrattazione collettiva” deve escludersi che “l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
Infatti, l'art. 9, comma 23, d.l. n. 78 del 2010, “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122 del
2013, l'utilità del periodo 2010/2013” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, “non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che “le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito […]”. Si tratta, dunque, di progressioni che “non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio”.
Applicando al caso di specie i principi richiamati e vista la rinuncia espressa da parte ricorrente al capo della Cont domanda relativo alla richiesta condanna, nei confronti del , al pagamento “di tutte le differenze retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno
2013 oltre interessi” il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al computo dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici, con la conseguenza che il non può essere condannato al pagamento di CP_1 differenze stipendiali derivanti da una ricostruzione di carriera inclusiva di tale annualità.
Stante l'accoglimento parziale della domanda e la rinuncia a una parte delle pretese originariamente avanzate con il ricorso introduttivo, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
la Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza assorbita o disattesa, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno di servizio
2013;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, il 6/11/2025
La Giudice
NA LA
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