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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/11/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 309 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
AR che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA INPS VIA CP_1
OM CA IN presso lo studio dell'Avv. OLLA MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3.1.2017 impugnava la Parte_1 comunicazione del 19.4.2016 di recupero di indebito per prestazioni di CP_1 malattia e maternità riferite agli anni 2011-2012, deducendo di avere regolarmente lavorato, per 102 giornate annue, alle dipendenze del Consorzio PAC e di essere stata iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
allegava DMAG, buste paga e dichiarazioni, nonché la proposizione di ricorso amministrativo rimasto infruttuoso.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la decadenza CP_1 dall'azione giudiziaria ex art. 46 L. 88/1989 e art. 47 D.P.R. 639/1970 per le pretese previdenziali e, separatamente, la decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970 (120 giorni) quanto alla domanda di (re)iscrizione/contestazione della cancellazione dagli elenchi agricoli;
nel merito richiamava esiti ispettivi sul Consorzio PAC
(verbale 19.6.2014) e il conseguente disconoscimento dei rapporti di lavoro fittizi, con cancellazione della ricorrente dagli elenchi per gli anni 2011-2012.
In prossimità dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., l' ha ribadito le CP_1 eccezioni e ha prodotto la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 647/2019
— resa fra le stesse parti in tema di disoccupazione agricola 2011 — che ha dichiarato la ricorrente decaduta dall'azione. La ricorrente ha depositato note insistendo sull'iscrizione e chiedendo prova testimoniale. Il fascicolo contiene altresì il provvedimento d'appello sopra indicato.
Diritto
a) Domande inerenti all'iscrizione/cancellazione dagli elenchi agricoli (art. 22 D.L. 7/1970).
Il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria decorre dalla definitività del provvedimento di mancata iscrizione/cancellazione; dopo le modifiche del
D.L. 98/2011, la pubblicazione telematica degli elenchi sul sito vale notifica CP_1
a tutti gli effetti e fa decorrere il termine decadenziale. Ciò è diritto vivente: Cass.
27.12.2011, n. 29070; Corte cost. n. 192/2005 (legittimità costituzionale della decadenza); più di recente Cass. 29.10.2021, n. 30858 ha ribadito l'efficacia preclusiva dell'art. 22 con decisione di rigetto nel merito ex art. 384 c.p.c.
Nella specie: gli esiti ispettivi e la conseguente cancellazione sono del
2014; l'azione giudiziaria è stata introdotta nel 2017. Anche valorizzando la prospettazione attorea circa la mancata notifica individuale, la disciplina positiva considera sufficiente la pubblicazione telematica (art. 38, co. 6, D.L. 98/2011) a far decorrere il termine decadenziale. L'azione di (re)iscrizione e la contestazione della cancellazione risultano quindi improponibili/inammissibili per decadenza.
b) Domande su prestazioni economiche (malattia/maternità) e indebito
(artt. 46 L. 88/1989 e 47 D.P.R. 639/1970).
Per le prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria va proposta entro un anno dalla scadenza del termine per decidere il ricorso amministrativo (silenzio- rigetto), pena decadenza;
la ratio pubblicistica della decadenza è stata più volte riaffermata dalla Cassazione e dalla Corte costituzionale. Nel caso concreto, a fronte della nota del 19.4.2016 e del ricorso amministrativo “infruttuoso”, il CP_1 deposito giudiziale del 3.1.2017 imponeva un'onere di specifica dimostrazione della tempestività rispetto ai termini legali, che non risulta assolta. L'eccezione di decadenza proposta dall' va pertanto accolta anche su tale capo. CP_1
Il merito (assorbito) – onere probatorio e valore degli accertamenti ispettivi
Per completezza, si rileva che, ove si superassero le preclusioni, gli accertamenti ispettivi fanno piena prova, sino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale;
l'eventuale disconoscimento del rapporto sposta sul lavoratore l'onere della prova dell'effettiva subordinazione
(art. 2094 c.c.), non bastando la pregressa iscrizione. Inoltre, in tema di indebito previdenziale, quando chi ha percepito somme agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, grava su di lui l'onere di provare il titolo legittimante la ritenzione (Cass., S.U., 4.8.2010, n. 18046). Tali principi, ove scrutinati, condurrebbero comunque al rigetto nel merito.
La Corte d'Appello di Messina n. 647/2019, tra le stesse parti e su anno contiguo (disoccupazione 2011), ha già dichiarato la decadenza della odierna ricorrente, confermando l'assetto ricostruttivo qui recepito, con valore quantomeno persuasivo nel presente giudizio.
La causa attiene a prestazioni previdenziali/assistenziali; la ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. circa il reddito. In applicazione di tale disposizione, nulla è dovuto a titolo di spese dalla parte soccombente;
resta assorbita ogni diversa istanza sulla regolazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 309/2017 proposto da contro , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara la decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970 della domanda volta alla
(re)iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e/o alla contestazione della cancellazione per gli anni 2011-2012, con conseguente improponibilità/inammissibilità delle relative pretese;
2. Dichiara la decadenza ex art. 46 L. 88/1989 e art. 47 D.P.R. 639/1970 dall'azione giudiziaria inerente alle prestazioni economiche di malattia e maternità dedotte in ricorso, con conseguente rigetto delle domande restitutorie e ripristinatorie proposte da;
Parte_1
3. Per l'effetto, rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza;
4. Spese: ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla tra le parti.
Così deciso in Patti 15/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo