Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 2005/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2005 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 20 dicembre 2021 e vertente tra (p. Parte_1
iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso CONTI e dall'avv. Luca P.IVA_1
ZAMPI entrambi del foro di Velletri ed elettivamente domiciliata in Avezzano presso lo studio dell'avv. Alessandro FELLI giusta procura in atti;
ATTRICE
E
p. iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Romolo
GIOVAGNORIO del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Avezzano presso lo studio dell'avv. Pierluigi DI MATTEO giusta procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
1
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Amministrazione Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in
[...]
giudizio la per sentire dichiarare la risoluzione per Controparte_1
inadempimento del contratto di vendita per l'utilizzazione del bosco CP_2
Ara Rossa stipulato tra le parti il 23 dicembre 2004 con conseguente
[...]
condanna della controparte al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento danni, dell'importo complessivo di € 688.389,45 o comunque della somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
A sostegno deduceva di aver sottoscritto in data 23 dicembre 2004, a seguito di trattativa privata, con la un contratto di vendita di legname Controparte_1
retraibile dal taglio dei boschi in località Ara Rossa e ubicate Controparte_2
all'interno del Comune di Carsoli.
Parte integrante dell'accordo era costituita dal capitolato generale di oneri del 13 dicembre 2004, mentre, per quanto concerneva le modalità del taglio, le parti facevano espressamente riferimento ad un progetto redatto in data 22.7.2004 dal dott. Persona_1
Nello specifico adduceva una serie di inadempimenti contrattuali, integrati nello specifico dalla realizzazione di nuove piste di esbosco con conseguente sradicamento di un consistente numero di piante (segnatamente nel numero di 1350), il taglio di un numero di piante superiore rispetto a quello concordato ed infine l'utilizzazione di una superficie, pari ad ettari 33,20, maggiore quindi rispetto a quella stabilita in contratto, oltre ad ulteriori violazioni per la determinazione delle quali si richiamava una relazione tecnica redatta dal dott. agronomo Per_2
2 Si costituiva in giudizio la società convenuta, che eccepiva, preliminarmente, il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria adita in quanto il capitolato generale di oneri, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del contratto sopra citato, espressamente rimetteva l'accertamento e la quantificazione dei danni cagionati al bosco in conseguenza del taglio del legname, ad un collaudatore a cui veniva riconosciuto il ruolo di arbitro le cui determinazioni sarebbero state non impugnabili. Nel merito, comunque, deduceva l'infondatezza della domanda, evidenziando in particolare che sulla questione della realizzazione delle piste si era già pronunziato il Tribunale di Avezzano in sede penale escludendo qualsivoglia responsabilità in capo sia al legale rappresentante dell'impresa Giovanni De Roccis, che al dott. Persona_1
Con riferimento, invece, alle ulteriori poste di danno, la società convenuta contestava illimitatamente le risultanze della relazione a firma del dr. agr. rodotta dalla Per_2
controparte e spiegava allo stesso tempo domanda riconvenzionale di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza non definitiva nr. 301/14 veniva rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta.
La causa veniva rimessa sul ruolo per essere quindi istruita attraverso l'ammissione dei mezzi di prova articolati dalle parti.
Con le note autorizzate depositate in data 1 febbraio 2013 e successivamente anche con la prima memoria ex art 183, comma 6, c.p.c., del 21 marzo 2013, parte attrice specificava che l'inadempimento della controparte doveva intendersi riferito al taglio di piante non dovuto, sicché alcune venivano “lasciate ad una misura inferiore agli usi”, al mancato sgombero ed allestimento di materiale legnoso su di una superficie di 1 ha in violazione dell'art.
6.2 del progetto di taglio, al transito di mezzi meccanici nel bosco in violazione oltre che del progetto di taglio anche della legislazione regionale, all'apertura di piste di esbosco, all'utilizzazione di una superficie maggiore, per
3 un'estensione di ha 33,20, rispetto a quella assegnata per contratto. Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, l'amministrazione attrice provvedeva a scomputare dall'originario importo richiesto a titolo di risarcimento danni, la somma di €
105.000,00 di cui quindi era chiesto il pagamento, ma quale ipotesi di responsabilità extracontrattuale, mentre veniva precisata o meglio rettificata la somma dovuta per il dedotto inadempimento nella misura di € 583.389,45 o comunque di quella maggiore o minore accertate in corso di causa.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'escussione dei testi.
Con ordinanza riservata in data 8 aprile 2015, veniva fissata la precisazione delle conclusioni in ordine alla verifica della fondatezza delle domande di risoluzione e di risarcimento (in tal caso con specifico riguardo al profilo dell'an debeatur). Così, la causa veniva trattenuta in decisione con concessone alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva del 24 maggio 2016, il tribunale accoglieva la domanda di risoluzione, riteneva fondata la domanda di risarcimento fondata sul taglio non dovuto di alberi, escludeva la fondatezza della domanda di risarcimento danni per l'utilizzazione di una superficie maggiore rispetto a quella oggetto del contratto di vendita, in quanto non provata. Giudicava, infine, non meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale per risarcimento dei danni ex art. 96, c.p.c.
Rimetteva la causa, ulteriormente, in istruttoria, nominando CTU, al fine di quantificare il numero di alberi tagliati in eccesso rispetto a quanto indicato in contratto e nella relazione del dott. escludendo gli alberi abbattuti per la Per_1
realizzazione delle piste di esbosco, nonché di indicare l'entità del danno conseguentemente prodottosi, comprensivo delle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.
4 Nonostante la nomina di ben tre CTU, non veniva data, per ragioni diverse, risposta ai quesiti del giudice, con la conseguenza che non era possibile quantificare il danno prodotto, secondo quanto accertato con la sentenza non definitiva.
Ma vi è di più.
Il dott. CTU da ultimo designato, depositava un elaborato sostanzialmente Per_3
non utilizzabile, in ragione della sostanziale violazione del contraddittorio, dell'irritualità dell'operato e, soprattutto, dell'allegata impossibilità di poter fornire adeguata risposta a quanto richiesto dal giudice. In particolare, il dott. Per_3
rilevava che il tempo decorso dall'ultimo taglio impediva un'attendibile risposta ai quesiti del giudice.
L'assunto, invero, non appare campato in aria, considerato che l'ovvio mutamento dello stato dei luoghi, non consente certamente valutazioni corrette e sufficientemente credibili, così da rendere, assai probabilmente inutile lo svolgimento della CTU.
Inoltre, non può trascurarsi che l'espletamento di una nuova CTU, alla luce del tempo decorso e dell'inutile conferimento di ben tre incarichi peritali, anche in considerazione della data di iscrizione a ruolo della causa, non appare soluzione consigliabile, esponendo, peraltro, al rischio probabile di un nuovo insuccesso, con ulteriore inutile trascorrere del tempo.
Infatti, privo di pregio, anche perché altamente improbabile, appare l'assunto attoreo, secondo il quale i tecnici nominati non abbiano avuto voglia di espletare l'incarico, che probabilmente, al contrario, ha posto soltanto di fronte agli incaricati difficoltà consistenti e difficilmente superabili, se non proprio irresolubili.
D'altra parte, non può neppure condividersi l'assunto della parte convenuta, che vorrebbe far ricadere sull'attrice la responsabilità relativa al mancato raggiungimento di criteri attendibili per la quantificazione del danno.
Non si dimentichi che sul punto è stata riconosciuta con la sentenza non definitiva, la sussistenza del danno derivante dal taglio indebito di piante e che, peraltro, a tale
5 riguardo, parte convenuta mai ha mosso contestazioni specifiche volte a negare il fatto, limitandosi a sostenere il mancato riconoscimento di responsabilità penali a carico del l.r. della società, peraltro con riferimento alla realizzazione abusiva delle piste di esbosco.
Che dunque un indebito taglio di alberi si sia prodotto è indubbio c che lo stesso abbia costituito fonte di danno è altrettanto certo, costituendo la circostanza, come detto non contestata, ovvia fonte di complessivo depauperamento del patrimonio boschivo.
Occorre, quindi, nella rilevata impossibilità di dare concreta esecuzione ad un accertamento tecnico, procedere ad una valutazione equitativa del danno.
In proposito si rammenta che “La liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata.”. Cass. Civ. sez. 6, ord. 26051 del 17.11.2020.
Sussistono, pertanto, alla luce di quanto sinora osservato, i presupposti per una liquidazione in base ad equità.
Nella specie, tenuto conto delle allegazioni delle parti (ivi compresa la ctp , Per_4
delle concrete risultanze documentali, del fatto che il danno riconosciuto in sentenza
è soltanto quello conseguente all'indebito taglio di alberi, con esclusione di altre voci di danno tuttora pretese dall'attrice, nonché del taglio di alberi effettuato per la realizzazione delle piste di esbosco, si ritiene congruo determinarne l'entità nell'importo di euro 30.000 (trentamila).
Alla luce della sostanziale reciproca soccombenza, inoltre, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) CONDANNA la società convenuta al pagamento in favore dell'amministrazione attrice, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'indebito taglio di piante, in violazione degli accordi contrattuali, della somma, equitativamente determinata, di euro 30.000, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 31.12.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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