Articolo 21 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 20Articolo 22
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29 luglio 1945
Art. 21. (Difensore) .


La nomina del difensore d'ufficio e' ad esso comunicata verbalmente, quando e' presente, e di cio' e' fatta menzione nel processo verbale.
Quando il difensore non e' presente, la nomina gli e' comunicata mediante avviso notificato nei modi stabiliti dall' articolo 299 del codice penale militare di pace.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945