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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 30/10/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c. e contestuale sentenza
Oggi 30/10/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che il difensore della parte ricorrente ha depositato una nota contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51/2025 R.G. promossa da
, con l'avv. RONCHI IVANA, come da mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE
contro
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione
di indebito
1
CONCLUSIONI delle parti: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti Controparte_1
nel corso della locazione;
il ricorrente chiedeva in particolare il rimborso delle spese sostenute per il ripristino delle condizioni originarie dell'immobile di sua proprietà, nella misura di € 7.222.71 (considerando la decurtazione del valore del deposito cauzionale di € 1350,00), nonché il pagamento dell'ulteriore importo di € 900,00 per la mancata locazione dell'immobile per un periodo di 2
mesi, necessario per l'esecuzione degli interventi di ripristino.
Il ricorrente esponeva di aver locato l'immobile di sua proprietà, sito in
Belluno, a , con la previsione di un canone mensile di € 450,00; Controparte_1
deduceva che nei confronti della conduttrice era stato successivamente intimato lo sfratto per morosità e che, come documentato nel verbale di rilascio e nelle fotografie in atti, l'immobile era stato trovato in condizioni di degrado.
Il ricorrente evidenziava che si erano pertanto resi necessari numerosi interventi ai fini del ripristino delle condizioni originarie e chiedeva il risarcimento dei danni subiti, nella misura dei costi sostenuti per interventi e sostituzioni, oltre alla perdita di guadagno derivante dall'impossibilità di locare l'immobile nei 2 mesi necessari per l'esecuzione dei lavori.
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante CTU e veniva successivamente rinviata per la discussione all'udienza odierna.
***
Sui danni
2 All'esito dell'istruttoria, sulla base dei riscontri documentali e delle risultanze della CTU, possono ritenersi causalmente riconducibili alla conduttrice i danni che hanno reso necessarie le seguenti spese di ripristino:
- spese di “idro-pulitura scarichi” pari € 183,00;
- spese per la tinteggiatura pari a € 990,00;
- spese per la riparazione della doccia pari a € 231,00;
- spese per la riparazione del box doccia pari a € 50,60;
- spese per la sostituzione di mobili/elettrodomestici in cucina, pari a €
1.810,47;
- spese per la sostituzione di mobili/elettrodomestici in camera pari a €
1.514,90;
- spese per gli interventi di sostituzione in cucina e in camera pari a € 536,80;
per un totale di € 5.316,77.
Tali spese, ritenute congrue dalla CTU, si sono infatti rese necessarie in conseguenza dello stato di degrado in cui l'immobile è stato rinvenuto a seguito del rilascio, e delle rotture riscontrate nel relativo verbale, riconducibili all'incuria della conduttrice nel corso del rapporto locatizio, che non ha restituito l'immobile nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto, in violazione di quanto previsto dall'art. 1590 c.c.
In aggiunta a tali spese vanno riconosciute in favore del locatore altresì le spese per la sostituzione della porta interna, pari ad € 1242,90, in quanto danneggiata nel corso del periodo di locazione in seguito ad un necessario sopralluogo da parte degli enti preposti per il controllo delle condizioni igienico sanitarie,
nonché le spese per la sostituzione della lavatrice, pari ad € 720,00, in quanto non funzionante secondo il verbale di rilascio, per un valore complessivo di €
1962,90.
Il danno risarcibile in relazione ai predetti interventi ammonta pertanto a complessivi € 7279,67 e, detratto il deposito cauzionale di € 1350,00 trattenuto
3 dal locatore, residua un credito risarcitorio in favore del medesimo di € 5929,67,
secondo valori già attuali.
Non possono invece essere rimborsate le ulteriori spese indicate dalla parte ricorrente per la sostituzione del wc, del miscelatore e per l'acquisto delle tende a pacchetto, non risultando provata la necessità di una sostituzione del wc, a seguito della idropulitura degli scarichi (già considerata dal CTU), nè la riconducibilità dei danni lamentati alla condotta della conduttrice con riferimento al miscelatore e alle tende a pacchetto, come rilevato altresì dal CTU.
Va ulteriormente riconosciuto in favore del ricorrente il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di locare l'immobile nel periodo di 2 mesi necessario per gli interventi di ripristino, ritenuto congruo dal CTU;
tale voce di danno può
essere equitativamente liquidata in misura pari a due mensilità del canone di locazione, e quindi nella misura di € 900,00.
Il credito risarcitorio residuo in favore del ricorrente, detratto il valore del deposito cauzionale trattenuto, ammonta pertanto ad € 6829,67 (€ 5929,67 + €
900,00 = € 6829,67), oltre interessi legali dal 5.2.2024 (data del verbale di rilascio)
sino al saldo.
Sulle spese di lite e di CTU
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, tenuto altresì conto della fase cautelare e della natura contumaciale del giudizio., secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
Le spese relativa alla procedura esecutiva non possono essere liquidate nell'ambito del presente giudizio di merito.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
4 1) accertati i danni nei limiti indicati in motivazione, condanna al Controparte_1
relativo risarcimento in favore del ricorrente nella misura residua di € 6829,67, già
detratto il valore del deposito cauzionale di € 1350,00 trattenuto dal locatore, oltre interessi legali dal 5.2.2024 sino al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente che si liquidano, per la fase cautelare e per il presente giudizio di merito, nell'importo complessivo di € 5000,00 per compensi ed € 861,26 per spese,
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della parte convenuta.
Così deciso il 30/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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