Articolo 130 della Legge di guerra
Articolo 125 quinquiesArticolo 131
Versione
30 settembre 1938
Art. 130.

(Sospensione di termini).

E' sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione o eccezione, e che vengano a scadere durante l'applicazione di questa legge contro gli appartenenti alle forze armate dello Stato, i quali siano in servizio alle armi, o contro le persone che si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle forze suindicate.
I termini sospesi riprendono il loro corso alla scadenza del novantesimo giorno dopo che i militari o le altre persone suindicate abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni rispettivamente prevedute dal comma precedente, e, in ogni caso, alla scadenza del novantesimo giorno dopo che sia venuta a cessare l'applicazione di questa legge.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente