Sentenza 29 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/07/2019, n. 34426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34426 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: DI CO BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2018 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG n
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.i.p. del Tribunale di Pescara ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a BR Di NC, imputato del reato di rifiuto di sottoporsi all'esame del tasso alcoolemico che gli era stato richiesto dalla polizia giudiziaria in quanto colto in possibile stato di ebbrezza mentre era alla guida dell'autovettura Fiat Seicento targata BL 238 GM (art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto contestato come commesso il 17 agosto 2017, la pena concordata tra l'imputato ed il P.M., condizionalmente sospesa, disponendo altresì la sospensione della patente di guida dell'imputato per un anno.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza il RG. della Corte di appello di L'Aquila, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge (art. 186, commi 2, lett. c, e 7 del d.lgs. n. 285 del 1992) da parte del Tribunale per avere omesso di pronunziarsi sulla confisca dell'automobile condotta dall'imputato.
3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. dell'Il febbraio 2018, aderendo al ricorso del P.G. territoriale, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente alla confisca del veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è fondato e va accolto: il G.i.p. del Tribunale di Pescara, infatti, ha omesso di fare applicazione dell'art. 186, commi 2, lett. c), e 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, secondo cui è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, «salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione».
2. La verifica sulla appartenenza implica un accertamento da effettuarsi necessariamente da parte del Giudice di merito ed impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle questioni concernenti le sanzioni accessorie, con rinvio al Tribunale di Pescara.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti le sanzioni accessorie e rinvia sul punto al Tribunale di Pescara. Così deciso il 28 marzo 2019.