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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7762 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa IA OR nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2025: tra con l'avv. CANNIZZARO GIUSEPPA Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. MARTONE MICHEL Controparte_1
Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
ET: appalto di manodopera
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1-
Con ricorso depositato il 30.12.2024 ha esposto di Parte_1 prestare attività lavorativa per conto di con mansioni di Controparte_1
“autista” presso il Centro Smistamento di Messina-Pistunina dal 18.04.2017, per il territorio di Messina e provincia, alle dipendenze di varie società avvicendatesi quali appaltatrici di distribuzione postale per la Resistente – fino al 31.07.2018 per la ditta , al 30.06.2021 per Soc. Coop. Tra. Parte_2
Con
e sino ancora ad oggi per entrambe con sede a Battipaglia Controparte_3
(SA) - con mansioni e sede sempre immutate (all. n.1);
- di avere sempre svolto la propria attività presso la stessa sede, con l'eterodirezione datoriale esclusiva di come gli autisti dipendenti diretti CP_1 della Società, ma, rispetto a costoro, a condizioni contrattuali deteriori;
- che nello svolgimento delle proprie mansioni è stato sempre assoggettato al potere organizzativo, direttivo e di controllo dei responsabili dipendenti di
, i quali impartivano le direttive sul lavoro da svolgere, sulle CP_1 tratte, pianificavano i turni (attraverso i modelli di trasporto in atti, che poi dovevano essere riconsegnati per le verifiche agli addetti di;
CP_1
- che nessun responsabile o referente della società appaltatrice era mai presente presso i luoghi di lavoro e alcun rilevamento delle sue presenze quotidiane era effettuato da parte del datore di lavoro formale, venendo le stesse riscontrate ogni giorno solo da mediante il proprio foglio di CP_1 marcia, firmato e consegnato quotidianamente presso il Centro di partenza e destinazione all'addetto di secondo le modalità Controparte_1 analiticamente descritte in ricorso (pagg. 13/15);
- di avere chiesto, con lettera del 01.10.2024, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di con Controparte_1 contestuale formale offerta a quest'ultima della propria prestazione lavorativa;
Tutto ciò esposto, il ricorrente ha agito in giudizio deducendo la sussistenza di un'interposizione illecita di manodopera e chiedendo:
1. dichiarare
l'illegittimità, irregolarità, non genuinità, nullità e/o annullabilità dell'affidamento del servizio di distribuzione postale, in riferimento ai contratti sia societari che di lavoro ed alle proroghe impugnati, per tutti i motivi calendati in parte narrativa;
2. dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 26,25 ore settimanali ancora in essere tra il ricorrente e
[...]
a far data dall'inizio del rapporto di lavoro nell'appalto non Controparte_1 genuino (18.04.2017) o da quell'altra data ritenuta di giustizia;
3. condannare la Società alla riammissione in servizio del ricorrente con le mansioni in precedenza svolte di addetto senior al trasporto degli effetti postali, o altra equivalente, livello D senior C.C.N.L. , con trattamento CP_1 normativo, retributivo, contributivo, di inquadramento e ad ogni effetto di legge identico ai dipendenti diretti della Resistente;
4. condannare a corrispondere al ricorrente le differenze Controparte_1 retributive maturate a decorrere dal 18.04.2017 – o da quell'altra data di giustizia - sino alla riammissione, pari alla differenza tra il trattamento dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo precedente e quello effettivamente percepito nel suddetto arco temporale;
5. vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Costituendosi ritualmente in giudizio -in data 28.02.2025 - ha CP_1 eccepito la parziale prescrizione, rispettivamente decennale e quinquennale, del diritto al riconoscimento dell'asserito inquadramento nel livello D del CCNL
Poste e delle relative differenze retributive. e nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha specificato che:
- è committente di varie società appaltatrici per lo svolgimento del CP_1 servizio di trasporto di prodotti postali nell'ambito delle Macro Aree Logistiche, divise in diversi Lotti. Tutte le società appaltatrici / accollatarie dei sopra descritti servizi, sono imprese costituite da lungo tempo con una propria organizzazione imprenditoriale (costituita da uomini e da mezzi, anche finanziari, mediante la quale eseguono a proprio rischio le attività di volta in volta commissionate) ed il cui oggetto sociale prevede espressamente lo svolgimento, tra le altre, delle attività di trasporto postale in appalto.
- , all'esito di apposita gara, stipulava nel 2012 con il CP_1
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) avente quale capogruppo la ditta di trasporti un Accordo Quadro – di durata iniziale di 24 Parte_2 mesi decorrenti dall'emissione del primo buono di consegna - avente a oggetto
“il servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate nell'ambito territoriale della provincia di Messina”1 (doc. n. 1); le parti concordavano che:
“L'Impresa si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 276/03 e s.m.i. e dall'accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della magistratura di ipotesi che implichino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne da qualsiasi responsabilità o danno diretto o indiretto eventualmente CP_1 conseguente alla contestazione di tali violazioni” (cfr. art. 19.2 sub doc. n. 1);
- “l'RTI eseguirà tutte le attività relative alla fornitura del servizio di cui al presente Accordo Quadro con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio”; - “a tal fine l'RTI sarà l'unica responsabile della gestione delle proprie risorse utilizzate nell'appalto ed alla medesima competerà in via esclusiva il relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare” (art. 7.2, doc.
n. 1); - i servizi di trasporto “sono eseguiti in conformità a quanto specificatamente indicato nei Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) che descrivono orari e luogo di partenza e di arrivo, punti intermedi del percorso e tipologia di veicolo etc.. (cfr. art.
7.1 sub doc. n. 1); - il soggetto affidatario del servizio “si impegna ad utilizzare (…) personale dotato di necessaria competenza tecnica, opportunamente formata ed addestrata ai vari livelli di collaborazione, in relazione alla mansione svolta e all'utilizzo delle attrezzature necessarie” (cfr. art.
7.3 sub doc. n. 1); - “ potrà effettuare controlli sulla CP_1 regolarità e continuità del servizio, nonché verifiche sugli inconvenienti che dovessero emergere nell'esercizio dei compiti affidati all'impresa appaltatrice”
(cfr. art.
7.2 sub doc. n. 1); - in caso di inadempienze contrattuali alla società appaltatrice saranno applicate penali (cfr. art. 9 sub doc. n. 1); ed è posta a carico dell'impresa la responsabilità per danni (cfr. art. 17 sub sub doc. n. 1); - le Parti hanno previsto e disciplinato anche i corrispettivi spettanti all'Impresa aggiudicataria come stabilito all'art. 2 sub doc. n. 1) e secondo le norme di dettaglio contenute nel relativo Capitolato : in particolare le Parti hanno stabilito un “importo complessivo massimo stimato” e la impossibilità per l'appaltatrice di “avanzare alcuna richiesta di risarcimento qualora gli affidamenti subiscano variazioni”; inoltre, in caso di inadempimento dell'impresa, anche se dovuto a cause di forza maggiore o a impossibilità sopravvenuta, la committente può effettuare una “decurtazione sull'importo mensile” per “le parziali prestazioni non rese”. Al fine di consentire alla committente la verifica della regolarità del servizio, le Parti hanno previsto la nomina: - da parte dell'impresa appaltatrice di un referente operativo, punto di riferimento per ogni aspetto gestionale e di governance, riguardante la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro;
- da parte di
[...]
di un Direttore dell'esecuzione, avente il compito di coordinare, CP_1 dirigere e controllare, dal punto di vista tecnico-contabile l'esecuzione dell'accordo, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'impresa e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei relativi documenti. Il predetto contratto veniva prorogato fino al luglio 2018 alle medesime condizioni previste (doc. n. 1 bis).
affidava il servizio di trasporto dei prodotti postali alla Cooperativa Tra. CP_1 con cui stipulava un AQ, di identico contenuto e di durata Controparte_4 iniziale di 24 mesi decorrenti dal 1° agosto 2018, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2021 (docc. nn. 2, 3). Alla scadenza del predetto contratto, il servizio di trasporto dei prodotti postali veniva affidato alla con Controparte_3 cui l'odierna comparente stipulava un ulteriore AQ (anch'esso di identico contenuto) di durata iniziale di 36 mesi decorrenti dal 1° luglio 2021, prorogato una prima volta (secondo le modalità del confronto competitivo) fino al 31 agosto 2024, una seconda volta fino al 31 ottobre 2024 sino alla stipulazione, sempre tra le stesse parti, del successivo AQ (di contenuto identico al precedente) con validità dal 1° novembre 2024 al 28 febbraio 2025 (docc. nn. 4-8). Le attività di trasporto oggetto del predetto AQ sono state subappaltate alla ditta LO TRASP S.R.L. (doc. n. 9).
- Il ricorrente ha svolto le proprie mansioni di autista e le proprie prestazioni lavorative, collegate al servizio di trasporto, secondo quelle che erano e che sono le modalità indicate negli Accordi Quadro e nel capitolato tecnico: - ha avuto accesso al centro smistamento postale solo tramite il tesserino di riconoscimento rilasciatogli dalla ditta;
- da una cassettina posta all'interno del centro ha prelevato la stampa degli MPT;
- ha ricevuto dal datore di lavoro i mod. 36; - presa visione del turno si è presentata al punto di raccolta per comunicare all' operatore su quale servizio era stata applicata;
- la CP_1 distinta di accompagnamento dispacci in partenza (mod. 33) viene stampata dal capo turno di in quanto avente accesso a sistemi informatici CP_1 aziendali attraverso username e password.
Concluso negativamente il tentativo di conciliazione ed a seguito di istruttoria documentale la causa, previa acquisizione di note scritte, è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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Deve innanzitutto essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
Sul punto si osserva che il ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.
n. 276/2003 la pronuncia di esistenza di un unico e ininterrotto rapporto lavorativo con la, beneficiaria effettiva della sua prestazione stante la carenza di validi contratti di appalto.
Rispetto all'indicata situazione di diritto, l'invalidità dei contratti commerciali rappresenta un fatto costitutivo, che concorre con altri al perfezionamento della fattispecie e il cui accertamento non può pertanto essere operato, a pieni effetti giuridici, in via autonoma. Se ne ricava allora che la prescrizione, concernendo ex art. 2934 c.c. i diritti, non può decorrere avuto riguardo all'autonomo atteggiarsi di quel solo fatto. Corollario di questo postulato è che per individuare la data da cui il diritto in parola può essere esercitato (ai sensi dell'art. 2935 c.c.) vanno tenuti a mente i principi affermati in tema dalla Corte Costituzionale, la quale, per l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro non sia assistito dalla garanzia di stabilità, la indica nel momento di cessazione del vincolo, valorizzando a tal fine lo stato di metus in cui versa il lavoratore (Corte Costituzionale n. 63/1966, n. 143/1969 e n.
174/1972). Ulteriore conferma di quanto si sostiene è del resto offerta dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema, avendo la Suprema
Corte chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, pure i rapporti di lavoro alle – formali e genuine – dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (Cass. n. 26246/2022).
Ebbene, la fattispecie in esame va di certo ascritta all'ipotesi in questione, perché fino alla pronuncia giudiziale, ex se aleatoria, che imputa all'appaltante il rapporto formalmente riferibile al datore di lavoro appaltatore, di sicuro non sussistono per il lavoratore le predette garanzie di stabilità.
Dunque, la prescrizione del diritto controverso non può che decorrere dalla data di risoluzione del rapporto tra le parti, pertanto nessuna prescrizione si è verificata nel caso in esame.
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, oltre a numerose difese nel merito che saranno successivamente CP_1 esaminate, nega la sussistenza di un contratto di appalto deducendo l'esistenza di un contratto di trasporto.
Sul punto, è sufficiente evidenziare come la prospettazione sia in palese contrasto con il contenuto stesso dell''Accordo quadro (prodotto in giudizio) dal quale emerge che
1. ET DEOR DR
Il presente Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate afferenti alla Rete di Base nell'ambito territoriale della Macro Area Logistica Sicilia Lotto 1 – ... Nel predetto ambito , per CP_1 esigenze organizzative potrà variare i “Servizi” indicati al seguente art. 2 –
Importo dell'Accordo Quadro sulla base di quanto disciplinato nel CSO Parte I -
Capitolato Tecnico e specificatamente all'art. 9 – Aumento/riduzione delle prestazioni e all'art. 10 – Valorizzazione delle variazioni. … L'importo complessivo massimo stimato del presente Accordo Quadro, comprensivo di tutto quanto riportato al precedente art. 1 – Oggetto dell'Appalto, ad esclusione dei servizi opzionali di cui alle lettere i) e j) dell'art. 1 – Oggetto dell'appalto del CSO Parte I - Capitolato Tecnico e delle eventuali variazioni di programma è pari a € 4.798.500,00
(quattromilionisettecentonovantottomilacinquecento/00) netto I.V.A., di cui €
11.500,00 (undicimilacinquecento/00) per gli Oneri per la Sicurezza. L'R.T.I. prende atto che gli importi e i quantitativi indicati sui “Servizi”, di cui alla suddetta tabella, sono puramente indicativi e non sono da considerare in alcun modo impegnativi per e potranno subire variazioni in ragione delle CP_1 effettive esigenze di e quindi nulla potrà pretendere l'Impresa qualora, CP_1 durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, gli affidamenti subiscano variazioni.
7. ESECUZIONE DEL SERVIZIO
verificherà il generale andamento dei servizi, certificando la regolare CP_1 esecuzione delle attività, come previsto all'art. 14 – Sistemi di controllo della qualità del CSO Parte I – Capitolato Tecnico. I tempi di esecuzione del servizio, nonché gli orari, sono dettagliatamente descritti nei modelli MPT (Modelli di
Pianificazione Trasporti), che descrivono orari, luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso e tipologia di veicolo e che saranno allegati ai singoli
Buoni di Consegna. Le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliatamente indicate nel CSO Parte I – Capitolato Tecnico. Le attività/servizi, il chilometraggio ed i percorsi sono indicati nei citati modelli
MPT allegati ai Buoni di Consegna. L'R.T.I. organizzerà il servizio sotto la propria responsabilità, tramite emissione di ordini di servizio, assicurando le tempistiche e la qualità richiesti nel CSO Parte I - Capitolato Tecnico. La tipologia dei veicoli da utilizzare per i singoli servizi è indicata negli MPT di riferimento e nel CSO Parte I - Capitolato Tecnico. potrà altresì effettuare CP_1 verifiche sugli inconvenienti che dovessero emergere nell'esercizio dei compiti affidati all'Impresa, impartendo indirizzi e direttive cui l'R.T.I. dovrà adeguarsi.
Dalla lettura delle norme contrattuali su riportate vincolanti per entrambe le parti emerge con chiarezza che l'oggetto del contratto è una fornitura di servizi.
In tal senso si richiama la motivazione resa dalla Corte di Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23498 per la quale il discrimine, tra l'appalto di servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, va ricercato nella sussistenza, in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazione dell'esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con
l'allestimento di un'idonea organizzazione.
Nell'individuare i tratti distintivi tra le due figure contrattuali, la Corte di legittimità (tra le altre, Cass. n. 6449 del 2020 sulla scia di Cass. n. 14670 del
2015 e di Cass. n. 20413 del 2019) ha osservato come il contratto di appalto di servizio di trasporto è caratterizzato dalla presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare.
Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (v. anche Cass.
n.18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati). A tale riguardo, si è precisato che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto di servizi di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo (così, in motivazione, Cass.
n. 18751 del 2018, punto 12);
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Tanto premesso, parte ricorrente ha prospettato la natura fittizia dei rapporti di lavoro intercorsi con le società cooperative succedutesi nella gestione del rapporto di lavoro sostenendo la sussistenza di un appalto 'non genuino' tra la committente e le società cooperative. A fondamento dell'assunto CP_1 il ricorrente, senza contestare la validità dei contratti di appalto, ha dedotto che le assunzioni sarebbero avvenute da parte di soggetti giuridici privi di autonomia imprenditoriale e come l'effettivo datore di lavoro sostanziale sia sempre stata che esercitava di fatto il potere direttivo nei suoi CP_1 confronti, tant'è che le direttive venivano impartite dai preposti di tale società.
La fattispecie descritta in ricorso sarebbe pertanto riconducibile al fenomeno dell'appalto non genuino e, in particolare, del c.d. appalto endoaziendale, la cui caratteristica peculiare è data dal fatto che l'esecuzione dell'appalto avviene all'interno dei luoghi di svolgimento dell'attività del committente (come pacificamente avvenuto nel caso in esame).
In particolare la parte ricorrente, richiamata pertinente giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alla non genuinità di analoghi appalti endoaziendali afferenti l'affidamento a esterni di attività inerenti il ciclo produttivo di , qualora rimangano in capo all'appaltatore datore CP_1 di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata a un risultato produttivo autonomo, ha escluso nel caso concreto margini di autonomia del formale datore di lavoro rispetto alle direttive stringenti provenienti dal committente.
Per la decisione della causa occorre, quindi, innanzitutto, richiamare l'interpretazione fornita da ultimo dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; sez. 5 -, Ordinanza n. 12807 del
26/06/2020) in merito agli artt. 1655 c.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, dal cui combinato disposto si desume che ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi sia necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro). Per l'individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale e labour intensive, è quindi necessario procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell'esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso (organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico o direzione autonoma del personale) genera il risultato vietato dalla legge.
Rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo la abrogazione della L. n.
1369 del 1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile, penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua "utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma per un verso la posizione del datore e la direzione del personale e dall'altro non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera.) Questo essendo lo scopo del divieto di appalto di manodopera o interposizione fittizia, è irrilevante che il soggetto che agisce quale intermediario sia perciò titolare di una impresa con oggetto e gestione autonomi ed operi regolarmente sul mercato come imprenditore con propria organizzazione aziendale (di mezzi e di uomini) se con riferimento allo specifico contratto egli si limiti alla mera fornitura di prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente. Quello che conta è dunque la valutazione del concreto rapporto riferita soprattutto all'esecuzione dell'attività. (Cass.17627/2023) -5-
Tanto premesso, nel caso di specie è provato che la parte ricorrente ha lavorato sin dal 18.04.2017 ed in via continuativa ( in tal senso cfr doc. 1 estratto contributivo) alle formali dipendenze della società appaltatrice svolgendo sempre le stesse mansioni di autista nell'ambito dell'appalto di fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate secondo le precise indicazioni contenute negli accordi quadro espressamente richiamati dalla società convenuta e prodotti in giudizio ed “in conformità a quanto specificatamente indicato nei Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia di veicolo e periodicità del servizio”.
La Corte di Cassazione con la citata sentenza del 20 giugno 2023, n.17627 (e in altre successive conformi) ha già ravvisato ipotesi di violazione dell'art.29
D.lgs. n.276/03 in giudizi fondati su identici elementi di fatto e di diritto.
In particolare, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dimostrato come fosse ad organizzare e dirigere l'attività del CP_1 lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'appalto: posto che anzitutto le attività dovessero svolgersi in conformità a quanto specificamente indicato nei modelli di pianificazione trasporti (MPT) che descrivono orari e luoghi di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia dei veicoli;
modelli aventi natura vincolante. Infine, alla luce di tutto ciò, il fatto che il lavoratore usasse effettivamente furgoni della ditta appaltatrice non era sufficiente a ritenere la sussistenza di un rischio di impresa posto che tale rischio risultava escluso dal fatto che gli itinerari venissero pure pianificati dettagliatamente da
[...]
e che il lavoratore utilizzasse per il resto materiale di . CP_1 CP_1
La Corte di Cassazione ha altresì evidenziato che il fatto che il lavoratore usava furgoni della ditta non è di per sé sufficiente a ritenere la sussistenza di un rischio di impresa, posto che secondo l'accertamento effettuato tale rischio deve ritenersi escluso dal fatto che gli itinerari venissero pianificati "dettagliatamente" da , rilevando altresì come il lavoratore usasse per il CP_1 resto esclusivamente materiale delle . CP_1
In effetti, premesso che il contratto di appalto sarebbe nullo anche solo in relazione alla mancanza del potere direttivo del personale, quanto al rischio
d'impresa giova ribadire che in effetti in un contratto di servizi di trasporto in cui manca qualsiasi autonomia dell'appaltatore e la prestazione viene programmata in maniera dettagliata e vincolante dal committente, anche in relazione ai percorsi da svolgersi, deve ritenersi che sia del tutto assente anche il rischio d'impresa. E' bene a questo proposito osservare che il rischio
d'impresa, non consiste nel non avere certezza assoluta del compenso pattuito, poiché questo tipo di rischio è connesso ad ogni tipo di prestazione compresa quella del lavoratore subordinato esposto al risarcimento per eventuali danni causati al datore di lavoro. Il rischio di impresa rappresenta piuttosto il rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto; di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio
(perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare.
-6-
Dalla documentazione prodotta nel presente giudizio è emerso incontrovertibilmente che il ricorrente era tenuto a svolgere la prestazione attenendosi pedissequamente alle indicazioni contenute nei Modelli di
Pianificazione Trasporti (MPT) che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia di veicolo e periodicità del servizio. Di conseguenza è provato che, in fase di esecuzione dell'appalto, la committente dettava istruzioni operative dettagliate in relazione ai servizi che il personale dell'appaltatore doveva eseguire e monitorava l'andamento del lavoro attraverso il proprio responsabile, che seguiva in tempo reale lo svolgimento dell'attività attraverso i dati acquisiti dal gestionale.
Tali indicazioni risultano peraltro confermate dagli accordi quadro prodotti in giudizio dai quali emerge altresì che il compenso attribuito dal committente era volto a remunerare non solo il volume di attività che l'appaltatrice doveva sbrigare, ma anche eventuali modifiche organizzative, anche di dettaglio, da apportare all'organizzazione così come richiesto dal responsabile del servizio, che controllava in modo continuativo l'attività dell'appaltatrice.
L'eventuale presenza o assenza dei referenti dell'appaltatrice sui luoghi di lavoro era pertanto del tutto irrilevante in quanto agli stessi residuava sostanzialmente un ruolo di meri intermediari nella comunicazione delle istruzioni lavorative che venivano impartite dal personale della committente attraverso i Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) e loro eventuali variazioni.
In particolare, l'appaltatrice non effettuava alcuna programmazione dell'attività, che seguiva in toto le esigenze della committente (la cooperativa decideva quante e quali persone far lavorare sulle diverse linee in base al carico di lavoro delle diverse giornate e stabiliva unicamente i turni orari), senza poter contribuire con un effettivo autonomo potere decisionale, direttivo od organizzativo.
L'assenza di una effettiva autonomia organizzativa e di poteri direttivi in capo all'appaltatrice risulta perciò evidente dal contenuto dettagliato ed indiscutibile dei Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) dai quali si evince che i referenti dell'impresa appaltatrice erano meri esecutori della volontà organizzativa della committente.
A supporto di quanto già dimostrato dall'esame della documentazione prodotta può altresì essere richiamato l'esito della prova testimoniale svolta in analoghi giudizi decisi da questo Tribunale ed iscritti a R.G. 562/2021 e R.G. 37618/22, che qui può essere assunta quale prova atipica. In applicazione a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr da ultimo Cass. n. 5947/23), è ammissibile la prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare.
Dall'esame testimoniale di cui ai giudizi su indicati è emerso innanzitutto che l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi di trasporto in appalto è uguale al servizio fornito direttamente da . CP_1
Il teste -responsabile della gestione operativa di Tes_1 [...]
e direttore di esecuzione dei servizi Controparte_5 di trasporto in appalto con sede di lavoro a Palermo- ha precisato che: le società all'inizio dell'appalto mi hanno comunicato il nominativo del referente operativo con il quale io mi interfaccio per l'organizzazione dei servizi da espletare o delle variazioni degli MPT o di eventuali disservizi. Tutta
l'organizzazione dei turni di lavoro è a carico della società. È la società appaltatrice che decide chi deve lavorare in una determinata giornata. Poi il lavoro degli autisti delle società appaltatrici viene svolto sulla base delle indicazioni contenute nel mod.36 o MPT che noi forniamo alla società appaltatrice che si occupa poi di fornirlo ai suoi dipendenti…. I referenti con i quali io mi interfaccio poiché operano su un bacino territoriale ampio non sono sempre presenti nel medesimo luogo di lavoro. Io li incontro periodicamente di persona o nel mio ufficio oppure nel Territorio presso una dipendenza di . CP_1
Per General Trasporti ricordo come referente i contatti Persona_1 erano relativi sia alla gestione della rete di trasporti sia della rendicontazione mensile delle prestazioni. Come previsto da accordo quadro esisteva un algoritmo che sulla base delle prestazioni rese determinava il compenso che mensilmente veniva messo in pagamento. Nell'accordo quadro erano presenti dei modelli di trasporto e ad ognuno di questi corrispondeva una valorizzazione ossia attribuiva un valore ad ogni servizio. Quindi con l'accettazione dell'accordo quadro vi era anche l'accettazione del compenso. I servizi erano prestabili in fase di gara, ma aveva la possibilità di modificare i servizi e
CP_1 la nuova valorizzazione. Il servizio prevede normalmente l'indicazione dei tempi di esecuzione delle distanze necessarie ad effettuarlo e dei mezzi da utilizzare. Sulla base di questi tre parametri viene determinato il valore della i dipendenti delle ditte appaltatrici avevano l'obbligo di presentarsi con un tesserino di riconoscimento fornito dal loro datore di lavoro, non avevano divise di e utilizzavano mezzi di trasporto della società. Non vi era un
CP_1 servizio di rilevazione del personale da parte di . Le appaltatrici
CP_1 dovevano comunicare preventivamente e mensilmente a l'elenco dei
CP_1 dipendenti per la successiva autorizzazione agli accessi
Il teste che dal 2020 al 2023 ha lavorato presso l'ufficio Testimone_2 gestione operativa della Sicilia come referente Trasporti ha riferito che: nel mio ufficio erano gestiti i rapporti con le ditte appaltatrici con riferimento agli accordi quadro. In Sicilia all'epoca le ditte appaltatrici erano 4, ogni ditta aveva un accordo quadro. Non ho mai conosciuto il ricorrente perché noi avevamo contatti solo con i referenti delle ditte appaltatrici. I contatti erano relativi sia alla gestione della rete di trasporti sia della rendicontazione mensile delle prestazioni… Nell'accordo quadro erano presenti dei modelli di trasporto e ad ognuno di questi corrispondeva una valorizzazione ossia attribuiva un valore ad ogni servizio. Quindi con l'accettazione dell'accordo quadro vi era anche
l'accettazione del compenso. I servizi erano prestabili in fase di gara, ma CP_1 aveva la possibilità di modificare i servizi e la nuova valorizzazione. Il servizio prevede normalmente l'indicazione dei tempi di esecuzione delle distanze necessarie ad effettuarlo e dei mezzi da utilizzare. Sulla base di questi tre parametri viene determinato il valore della prestazione. L'affidamento del servizio alla persona era effettuato dalla ditta appaltatrice in tutte le ipotesi, ossia anche in caso di modifica del servizio era la ditta che lo comunicava al suo personale. Noi non avevamo alcun rapporto con le persone fisiche che eseguivano il servizio. I controlli era fatto localmente, ossia il centro che verificava un disservizio lo comunicava a noi che secondo l'accordo quadro applicavamo le penali previste. Tutti i rapporti di gestione del personale erano svolti solo dalle ditte appaltatrici. Noi ci limitavamo a fornire i modelli e a verificare che il servizio fosse svolto come previsto dal modello…. so che a
Catania la ditta appaltatrice che svolge il trasporto è la General Trasporti, almeno da quando io mi occupo del servizio… Questa ditta non ha mai avuto un referente a Catania, noi tenevamo i rapporti con il sig. che Controparte_6
è il titolare. Non so come erano gestiti i rapporti tra la ditta appaltatrice e i suoi dipendenti.
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Alla luce del materiale probatorio scrutinato non si evidenzia alcuna autentica autonomia organizzativa in capo all'appaltatrice, la cui attività era soggetta ad un controllo continuo e penetrante da parte della committente, che si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione dell'opera o del servizio: tempi, modi, priorità e qualità del lavoro erano, infatti, definiti e controllati da che impartiva, attraverso i CP_1
Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) direttamente direttive specifiche di lavoro al personale dell'appaltatore, mentre i referenti di quest'ultimo si limitavano a trasferire le direttive della committente ai prestatori di lavoro secondo uno schema che non evidenziava alcuna autonomia della cooperativa nell'organizzazione del servizio, ma solo trasferimento di istruzioni, con un ruolo di mero “passaparola” che la Suprema Corte ha reputato non costituire indice della genuinità dell'appalto (cfr. Cass., 15 maggio 2019 n. 13009).
Si osserva altresì che più di recente la Corte di Appello di Roma Sez. Lav., con sentenza n.1013/2024 resa in analogo giudizio, ha confermato l'impianto motivazionale qui indicato.
Le risultanze in atti dimostrano perciò in maniera univoca che vi è stata integrazione dell'attività dei dipendenti degli appaltatori nell'organizzazione di impresa di , alla quale era riferibile il potere di conformazione CP_1 della loro prestazione.
Le mansioni assegnate al ricorrente erano semplici e ripetitive e, a prescindere dalla presenza o meno di “referenti” dell'appaltatrice, il potere direttivo ed organizzativo (integrante cosa diversa ed ulteriore rispetto alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro) risulta immanente nell'organizzazione predisposta dalla committente.
Va sottolineato al riguardo che negli appalti ad alta intensità di manodopera - in cui, a mente dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276,
“l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” costituisce il criterio discretivo tra appalto genuino ed interposizione illecita di manodopera - il fattore dell'organizzazione del lavoro non è riducibile alla mera gestione amministrativa del personale impiegato, ma deve estrinsecarsi nell'effettivo esercizio di autonomi poteri di organizzazione e direzione da parte dell'appaltatore, senza ingerenze da parte del committente.
Così, si è ritenuto, in riferimento agli appalti “endoaziendali” qual è quello in esame, “caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente” che il fenomeno interpositorio si realizzi “tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sula ci sia una reale organizzazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. 27213/2018).
A ciò deve aggiungersi che l'appalto in esame non può considerarsi “leggero” o ad alta intensità di manodopera: il servizio appaltato, infatti, implica fattori produttivi ulteriori rispetto alle prestazioni di lavoro, i più importanti dei quali - per valore economico e per il ruolo essenziale giocato nell'organizzazione dell'attività - erano di proprietà e nella gestione esclusiva della committente.
Ciò è a dirsi per il sistema informatico gestionale (comprensivo di software, hardware e di apparecchiature correlate quali computer e palmari), senza le quali l'appaltatore (che disponeva quale propria attrezzatura unicamente di mezzi di trasporto e carrelli e lettori ottici) non sarebbe stato in grado di eseguire il servizio.
In sintesi, il quadro fattuale sopra descritto conferma che l'appalto di cui si controverte non configura un genuino appalto di servizi, difettando l'autonoma organizzazione dei mezzi necessari in capo all'appaltatore, elemento essenziale del tipo contrattuale.
In definitiva, ad avviso del Tribunale ricorrono tutti gli elementi costituivi della fattispecie dell'appalto illecito, trattandosi di mera fornitura di energie lavorative relativamente alle quali il datore di lavoro (apparente) ha rinunciato ad organizzarle e a dirigerle in autonomia, sottraendosi in tal modo alla sostanziale assunzione di un vero e proprio rischio di impresa.
Nelle ipotesi in cui manchino i requisiti ora descritti, si avrà una fornitura di prestazioni lavorative illecita perché non svolta da soggetti in possesso della specifica autorizzazione (le agenzie iscritte nell'apposito albo istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e accreditate dalle regioni, ai sensi degli artt.
4-7 del D.lgs. 276/2003) né alle condizioni stabilite dalla normativa.
Troveranno, in siffatte ipotesi, applicazione le sanzioni previste per la somministrazione irregolare o fraudolenta (artt., rispettivamente, 27 e 28
D.lgs. 276/2003) e il lavoratore potrà agire in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del “soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con effetto dall'inizio della somministrazione” (art. 29 del
Decreto).
Pertanto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276/2003, deve dichiararsi costituito tra ed il Controparte_1 ricorrente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal
18.04.2017 con orario di 26 ore settimanali corrispondente a quello contrattuale (doc. 1 note conclusive ricorrente).
-8- La parte ricorrente deve, poi, essere inquadrata nel livello D del CCNL. per il personale non dirigente di che è il livello corrispondente alle CP_1 mansioni in concreto espletate - tenuto conto anche della equivalenza del contenuto della declaratoria di inquadramento nel livello 4S del CCNL dipendenti delle imprese esercenti servizi postali in appalto.
Al livello D senior del CCNL 2007, ai sensi dell'art. 27, appartengono i lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione. Nei ruoli di addetto senior figurano Lavoratori che, nei diversi
Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di Staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo. Tra le figure professionali esemplificative sono ricompresi: Addetto produzione – senior Addetto CUAS – senior Addetto
Lavorazioni Interne – senior Portalettere – senior Addetto Staff – senior;
nonché l'allegato 4 individua nel livello D individua la figura professionale dell'Addetto- Addetto Operativo Trasporti Senior (CMO, CPO di base), che meglio si attaglia alle mansioni svolte dal ricorrente, che ha pertanto diritto al corrispondente trattamento economico e normativo.
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Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e l'espletamento di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014
n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
P.Q.M.
- Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che tra il sig. e si è Parte_1 Controparte_1 instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario settimanale di 26 ore settimanali da inquadrarsi al livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di e mansioni di autista, con CP_1 decorrenza dal 18.04.2017 ed ancora in essere;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a ripristinare la funzionalità del rapporto riammettendo in servizio il ricorrente nell'esercizio delle mansioni in precedenza espletate;
- condanna a corrispondere al ricorrente le differenze CP_1 retributive maturate a decorrere dal 18.04.2017, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo precedente del dispositivo e quello effettivamente percepito nel suddetto arco temporale con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ex art.429, co. 3, c.p.c.
- condanna a rifondere le spese di lite del grado, che Controparte_1 liquida in € 2.700,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge.
Roma, 02/07/2025
Il Giudice
IA OR