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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/11/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
n.1018 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Massimo De Luca - Presidente-
2) Dott. Giorgio Bertola - Giudice.-
3) Dott. Valeria Monti - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. SIRCANA MONICA presso cui elettivamente domicilia in VIA
TOSCHI,21 42100 REGGIO NELL'EMILIA
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'avv.GHIZZI ELISA presso cui elettivamente domicilia invia G. Chiassi 46100
MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data, che di seguito si riporta:
1 2
“ separazione dei coniugi;
affido congiunto dei due minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
rilascio della casa da parte del resistente entro il 31.1.2026, visite padre-figli due pomeriggi alla settimana con pernotto e a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera , cena compresa;
oltre a due settimane anche non consecutive con ciascun genitore nel periodo estivo, 7 giorni nel periodo natalizio e 3 in quello pasquale;
assegno di mantenimento , con decorrenza dal rilascio della casa, a carico del padre per il mantenimento dei due minori pari ad euro 480,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
spese di lite compensate;
assegno unico al 100% alla ricorrente;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, ha adito il Tribunale perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso dei figli minori, collocazione degli stessi presso di sé, conseguente assegnazione della casa coniugale e fissazione di un contributo al mantenimento dei minori da parte del padre.
Si è costituito il resistente che ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ma con la previsione di un collocamento paritetico dei minori e conseguente mantenimento diretto degli stessi.
All'udienza del 28/10/2025 davanti al giudice delegato, le parti , su proposta del giudice, hanno raggiunto l'accordo sopra riportato e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che è riportato nelle conclusioni.
2 3
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate riportate nelle conclusioni e da intendersi in questa sede interamente trascritte- la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIADANA (MN) i per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4 parte II serie A - anno 2011);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 30/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott.Massimo De Luca
3
n.1018 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Massimo De Luca - Presidente-
2) Dott. Giorgio Bertola - Giudice.-
3) Dott. Valeria Monti - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. SIRCANA MONICA presso cui elettivamente domicilia in VIA
TOSCHI,21 42100 REGGIO NELL'EMILIA
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'avv.GHIZZI ELISA presso cui elettivamente domicilia invia G. Chiassi 46100
MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data, che di seguito si riporta:
1 2
“ separazione dei coniugi;
affido congiunto dei due minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
rilascio della casa da parte del resistente entro il 31.1.2026, visite padre-figli due pomeriggi alla settimana con pernotto e a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera , cena compresa;
oltre a due settimane anche non consecutive con ciascun genitore nel periodo estivo, 7 giorni nel periodo natalizio e 3 in quello pasquale;
assegno di mantenimento , con decorrenza dal rilascio della casa, a carico del padre per il mantenimento dei due minori pari ad euro 480,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
spese di lite compensate;
assegno unico al 100% alla ricorrente;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, ha adito il Tribunale perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso dei figli minori, collocazione degli stessi presso di sé, conseguente assegnazione della casa coniugale e fissazione di un contributo al mantenimento dei minori da parte del padre.
Si è costituito il resistente che ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ma con la previsione di un collocamento paritetico dei minori e conseguente mantenimento diretto degli stessi.
All'udienza del 28/10/2025 davanti al giudice delegato, le parti , su proposta del giudice, hanno raggiunto l'accordo sopra riportato e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che è riportato nelle conclusioni.
2 3
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate riportate nelle conclusioni e da intendersi in questa sede interamente trascritte- la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIADANA (MN) i per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4 parte II serie A - anno 2011);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 30/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott.Massimo De Luca
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