Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 15/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N.276 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 276 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 14 gennaio 2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Michele Ambrosini e Gabriele
Braccioni;
Ricorrente
E
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...], CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Nadia Blasi.
Resistente
Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024 ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
esponeva che: Pt_1
(All. 1 atto di matrimonio);
- i coniugi hanno risieduto in Urbino (PU) in via Strada Provinciale Feltresca n. 9, 37/S fino al settembre 2022 e successivamente alla via Ca' Ciarla n. 32 (All. 2 Certificato residenza e contestuale stato famiglia);
- dal matrimonio è nato il [...] di anni 6 (All. 3 atto di nascita); Persona_1
- l'unione si è andata via via deteriorando: infatti, con il passare del tempo, i due coniugi ormai non hanno più nulla in comune e le loro vite hanno interessi diversi;
- attualmente, malgrado i tentativi per ricostruire il rapporto, la prosecuzione della loro convivenza è divenuta intollerabile, tanto che in data 18.03.2024, il sig. si è CP_1
trasferito altrove..…omissis..”
Ciò posto adiva l'intestato Tribunale domandando di dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti conclusioni:
“1) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento principale con la madre nell'attuale casa familiare;
2) assegnazione alla madre della casa familiare sita in Urbino, via Cà Ciarla n. 32 dove
Ella manterrà residenza e stato di famiglia;
3) accogliere l'allegato piano genitoriale e confermare le seguenti modalità di visita padre minore:
a. il padre potrà vedere e tenere con sé 2 giorni infrasettimanali (mercoledì e Per_1
venerdì) dalle 14.00 alle 16:45;
b. trascorrerà i fine settimana alterni con ciascun genitore, dal venerdì all'uscita di Per_1
scuola al lunedì al rientro solo quando il sig. troverà un'abitazione indipendente CP_1
dai propri genitori, in quanto momentaneamente il bambino non avrebbe posto per dormine presso la casa dei nonni dove il padre si è trasferito. Non appena il comunicherà CP_1
alla sig.ra di avere trovato un'abitazione autonoma, pernotterà con il padre e Pt_1 Per_1
inizieranno i week end alternati con i genitori. Nel corso di questi periodi il padre dovrà dare informazioni alla madre sulla situazione e il luogo in cui si trova il piccolo, permettendo anche un contatto telefonico. c. Il bambino trascorrerà le vacanze natalizie in modo alternato con ciascun genitore, per periodi di sette giorni con ciascuno di essi. A titolo di esempio, trascorrerà con la madre il periodo dal 24 al 30 dicembre e col padre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando di anno in anno le settimane sì da consentire a ciascun genitore di trascorrere con il figlio alternativamente il Natale ed il Capodanno.
d. Anche la Pasqua, Lunedì dell'Angelo, la festa del Patrono, la festa della Repubblica, il
25 aprile, il 1 maggio, Ognissanti e qualsiasi altra festività nazionale o locale saranno trascorsi dal bambino con i genitori in maniera alternata all'interno dello stesso anno (ad es.: Pasqua con la mamma, Pasquetta con il papà, 25 aprile con la mamma, 1 maggio col papà ecc.).
4) viste le condizioni di reddito, prevedere che il padre versi equitativamente, a titolo di mantenimento di , una somma pari ad euro 250,00 mensili, somma soggetta a Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario alla sig.ra
Pt_1
5) disporre che le spese straordinarie per il minore siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo il protocollo di riferimento;
6) disporre che l'assegno unico a favore esclusivo della madre”.
Con memoria del 15 novembre 2024 si costituiva in giudizio il sig. che, nel CP_1
contestare la ricostruzione di fatti fornita dalla ricorrente a sostegno della domanda di separazione, domandava all'adito Tribunale:
“IN VIA PRINCIPALE
1. Dichiarare la separazione tra i coniugi e con addebito di CP_1 Pt_1
responsabilità alla per aver ella violato il dovere coniugale di fedeltà, chiarendo che Pt_1
tale richiesta è giustificata dalla circostanza che la resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale e che tale relazione è stata causa della frattura dell'armonia coniugale;
NEL MERITO
1. Stabilire l'affidamento condiviso del minore con mantenimento diretto Per_1
da parte dei genitori – come da protocollo già in atto fra le parti - e compartecipazione del alle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Pesaro nella misura CP_1
del 50%;
• Stabilire che padre possa incontrare il figlio secondo le seguenti Per_1
modalità: il mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 16.45, salvo esigenze lavorative di entrambi i coniugi che pertanto prenderanno accordi di volta in volta, ed il fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì;
• Tutte le festività saranno alternate e le vacanze natalizie in modo alternato con ciascun genitore, per periodi di sette giorni con ciascuno di essi. A titolo di esempio, trascorrerà con la madre il periodo dal 24 al 30 dicembre e col padre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando di anno in anno le settimane sì da consentire a ciascun genitore di trascorrere con il figlio alternativamente il Natale ed il Capodanno;
• Stabilire che all'atto della vendita dell'immobile coniugale il ha CP_1
diritto alla restituzione di € 36.000,00, oltre al 50% del valore dell'immobile
• Vittoria di spese e competenze di causa”.
****
All'udienza del 14/01/2025 fissata per la comparizione delle parti, il Giudice esperiva tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: “il ricorrente corrisponderà dalla data del deposito del ricorso mensilmente la somma di euro 250,00 rivalutata come per legge e mezzo di bonifico bancario intestato alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese oltre spese straordinarie al
50% come da protocollo del Tribunale;
il minore verrà affidato a entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso il domicilio della madre;
starà con il padre a weekend alternati dal sabato alle 12.00 fino al lunedì al rientro a scuola;
e il mercoledì pomeriggio;
le festività saranno alternate secondo protocollo del Distretto in uso presso il Tribunale;
la sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare e il sig. sposterà il Pt_1 CP_1
domicilio presso la casa in via Caciarla impegnandosi a pagare metà dell'importo del muto e le utenze fino alla vendita della casa dal mese di febbraio. Spese compensate”.
La causa veniva quindi posta in decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dalla sig. con il ricorso Parte_1
introduttivo, fatta propria dal resistente sig. nella memoria di costituzione, CP_1
deve essere accolta posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. Inoltre, non vi sono ragioni oggettive che ostano all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nell'accordo dalle stesse raggiunto all'udienza del 14 gennaio 2025 (il cui contenuto è stato integralmente trascritto).
Entrambe le parti hanno infatti congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore il diritto ad un'effettiva bigenitorialità.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria
La natura delle questioni trattate e la richiesta di accoglimento delle conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e lle Parte_1 Controparte_1
condizioni stabilite dalle parti all'udienza del 14.01.2025 e integralmente riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Urbino.
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 12.03.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone