Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 947
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Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416-bis cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione all’associazione di tipo mafioso

    Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una confutazione degli elementi indiziari e in una diversa valutazione degli stessi, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte rileva che il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del collaboratore, riscontrate da intercettazioni che dimostrano il controllo delle forze dell’ordine, la bonifica delle autovetture e la direzione delle attività della locale, oltre all’esistenza di bunker e alla presenza del ricorrente con latitanti.

  • Inammissibile
    Erronea applicazione dell’art. 416-bis, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla qualifica apicale riconosciuta al ricorrente

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’esclusione della qualifica apicale non avrebbe riflessi sui presupposti della misura cautelare, dato che la mera partecipazione integra la presunzione cautelare.

  • Rigettato
    Inosservanza degli artt. 274, 275, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza/contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari

    Il motivo è infondato quanto alla dedotta mancanza di motivazione. Il Tribunale ha applicato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Le ulteriori censure sono inammissibili in quanto sollecitano un rinnovato esame della sussistenza delle esigenze cautelari, non consentito in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 947
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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