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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7675/2022 promossa da:
(cod. fisc. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(CF: , con il proc. dom. avv. PELOSO MONICA, Parte_4 C.F._4
ZO EM
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. AZZINI AUGUSTO, PIAZZA CP_1 P.IVA_1
DELLA LOGGIA, 5 BRESCIA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel merito: Per i motivi tutti esposti in atti e per quanto ritenuto, revocare e/o annullare e/o
dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dai signori Pt_2
, , ed all'opposta
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 CP_1
e/o alla procuratrice . Controparte_2
Invia istruttoria: si chiede che il Giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. voglia
ordinare a:
-ABI , Palazzo Altieri, Piazza del Gesù, 49 – 00186 Roma pec. Controparte_3
– l'esibizione dei modelli standard di fidejussione in uso dal 01.01.2009 al 31.12.2010 Email_1
o altro diverso periodo ritenuto congruo dall'Ill.mo signor Giudice, presso gli Istituti di Credito e/o
Intermediari Finanziari aderenti.
Ed a:
-Intesa San Paolo, Piazza San Carlo 156-10121 Torino (PI ) P.IVA_2
Email_2
BA, Strada 4 Palazzo A 5 Milanofiori 20090 GO (PI )
[...] P.IVA_3
Email_3 Email_4
Piazza Gae Aulenti 3 – Milano (PI ) ; CP_4 P.IVA_4 Email_5
Via Livio Cambi Torre C- 20151 Milano – Controparte_5
Email_6
- Banca Sella spa Piazza Gaudenzio Sella 1 13900 Biella (PI )
[...] P.IVA_5
, Via Italia 2 Biella Email_7 CP_6 Email_8
-Credem Credito Emiliano spa, Via Emilia S. Pietro 4 Reggio Emilia Email_9
, Via Mirabello 2 Reggio Emilia Parte_5 Email_10
- Banca di Desio e della Brianza via Rovagnati 1 – 20832 Desio (PI ) P.IVA_6
Email_11 Banca Montepaschi di Siena Spa Piazza Salimbeni 3 53100 Siena
[...]
E
Email_12
Via Armandi 4 20123 Milano (PI direzionegenerale- Controparte_7 P.IVA_7
Email_14
, via San Carlo 8/20 - MO ( ) bè Controparte_8 P.IVA_8 Email_15
Milano, Via De Gasperi 11 Carugate (MI) (PI )
[...] P.IVA_9 Email_16
(PI ) Via Lucrezia Romana 41/47 Roma Controparte_9 P.IVA_10
t Email_17
l'esibizione in giudizio mediante deposito in copia dei modelli standard di fidejussione adottati da
ciascun Istituto nel periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2010 anche quali garanzie dei contratti di
leasing immobiliare.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di lite ivi compresa la rifusione delle spese generali.
Per parte opposta:
In via principale: respingere le eccezioni e domande formulate da controparte, in quanto infondate
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio la proponendo opposizione avverso Parte_4 Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 2052/2022 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 35.250,55, era riferita a spese di insoluto, spese di incasso,
spese assicurative, oltre spese ed imposte anticipate dalla Concedente, ma contrattualmente
di spettanza dell'utilizzatore, il tutto comprensivo dei relativi interessi di mora”, conseguenti a un contratto di leasing immobiliare stipulato con ING EA Italia s.p.a. da Modagi s.a.s.
(oggi cessata) di cui erano soci illimitatamente responsabili nonché fideiussori gli opponenti;
- che la ricorrente in sede monitoria difettava di legittimazione attiva;
- che difettava la legittimazione passiva degli opponenti, considerato come, in forza delle pattuizioni contenute nel contratto di leasing immobiliare, le spese, imposte e oneri collegati all'immobile erano a carico della concedente solo sino alla effettiva restituzione del bene;
- che, viceversa, le somme oggetto dell'ingiunzione erano riferite ad annualità successive alla restituzione dell'immobile alla concedente;
- che la garanzia prestata dagli opponenti era autonoma e, pertanto, non era transitata in favore del cessionario del credito, non essendo accessoria al contratto di leasing;
- che era nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto disposta in conformità al modulo contrattuale predisposto dall'ABI e ritenuto dalla Banca d'Italia con il proprio provvedimento n. 55/2005 lesivo della concorrenza;
- che, per l'effetto, i fideiussori erano liberati, non avendo la creditrice esercitato le proprie azioni nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che non era stata fornita prova degli esborsi e dei pagamenti di imposte e spese accessorie all'immobile oggetto del leasing, di cui veniva chiesto il rimborso;
- che non era dovuta l'i.v.a. su tali somme.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando la correttezza degli addebiti.
Il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la decisione della stessa ex art. 281 sexies c.p.c
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava la causa all'udienza dell'1.12.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva. Legittimazione attiva.
Parte opposta ha dichiarato di agire in quanto cessionaria, con atto del 13.12.18, di crediti in blocco già vantati da ING BA N.V. in relazione ai contratti di leasing oggetto delle predetta operazione di cartolarizzazione, tra cui quello oggetto del presente atto;
ha allegato, inoltre, che a far data dal
01.07.19, la società ING BA N.V. era stata oggetto di scissione parziale con conseguente assegnazione di una parte del suo patrimonio relativa ai contratti di locazione finanziaria (tra cui quello oggetto del ricorso) a favore della società beneficiaria NO EA B.V. divenuta in seguito
NO EA srl.
Parte opponente ha, quindi, contestato la legittimazione attiva della opposta, evidenziando come il contratto di leasing fosse stato stipulato non con ING BA NV, ossia la cedente in blocco dei crediti,
ma da Ing EA Italia s.p.a.
A fronte di tale contestazione, parte opposta ha documentato come con atto n. 20150728/01/FRB a rogito Notaio , Ing EA Italia fosse stata fusa per incorporazione in ING BA N.V Persona_1
e, quindi, fosse stata cancellata dal registro delle imprese, evidenziando come, per effetto di tale operazione, tutto il patrimonio della società incorporata fosse confluito in ING BA.
ING BA N.V., in forza di scissione parziale, ha trasferito a NO EA S.r.l. i contratti di leasing conclusi dalla prima, tra cui quello di cui è causa e, contestualmente, i crediti vantati da ING BA
N.V. verso gli utilizzatori e derivanti dai contratti di leasing ceduti a NO EA S.r.l., sono stati cartolarizzati e ceduti in blocco all'odierno opposta.
Parte opposta ha, quindi, provato la propria legittimazione attiva, attraverso la pubblicazione degli avvisi delle cessioni in blocco di crediti in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, della ricorrenza in capo al credito oggetto di causa dei requisiti propri del blocco di crediti ceduti, così come indicati in detti avvisi (e, quindi, la data di instaurazione del rapporto e la natura del rapporto contrattuale costituente il titolo della pretesa creditoria).
Tali dati, in uno con la disponibilità in capo alla ricorrente di tutta la documentazione afferente il rapporto da cui trae origine il credito azionato, costituiscono elementi indiziari concordanti e univoci, sufficienti a comprovare la titolarità del credito in capo all'opposta e, pertanto, la sua legittimazione attiva nel presente giudizio.
Natura della garanzia.
Parte opponente ha enfatizzato la natura autonoma della garanzia pestata, al fine di sostenere come la stessa non fosse transitata in capo all'opposta a seguito della cessione in blocco in suo favore dei crediti.
La qualificazione della garanzia come autonoma è stata condivisa da parte opposta.
Sul punto è opportuno ribadire come l'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta (risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di solve et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto la espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito.
Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella stessa nozione di “garanzia”.
Ebbene, detta rinuncia nel caso di specie risulta espressamente dedotta al punto 4 della garanzia, là
dove si precisa che i garanti rimangono tenuti sino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing “ogni eccezione rimossa”.
Assodata, pertanto, la natura autonoma della garanzia, va per prima cosa disattesa la conseguenza giuridica che la difesa degli opponenti vorrebbe farne discendere, ossia la non trasmissione dell garanzia in favore del cessionario in blocco dei crediti vantati dall'originario creditore garantito.
Parte opponente, infatti, ha sostenuto come il difetto di accessorietà della garanzia rispetto al rapporto contrattuale garantito escluderebbe che, a seguito della cessione del contratto e dei crediti discendenti,
la garanzia transitasse a vantaggio del cessionario.
La tesi muove da un equivoco in ordine al concetto di autonomia della garanzia.
La garanzia autonoma, infatti, si caratterizza per il fatto che il garante rinuncia a sollevare eccezioni attinenti al rapporto sottostante garantito;
in cui e in ciò soltanto si definisce la non accessorietà della garanzia. Al di fuori del regime delle eccezioni sollevabili, è inevitabile e indiscutibile che la garanzia,
anche se autonoma, mantenga ontologicamente una accessorietà rispetto a un rapporto sottostante che viene garantito, altrimenti la prima finirebbe per essere nulla per difetto di causa.
La garanzia autonoma, pertanto, inevitabilmente rimane accessoria al rapporto che dalla prima viene garantito e, pertanto, permane e transita in capo al cessionario, quale accessorio del credito oggetto di cessione.
Nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Escluso, pertanto, un difetto di legittimazione passiva in capo agli opponenti per la ragione esposta,
va ulteriormente rilevato come parte opponente abbia eccepito in via incidentale la nullità della garanzia prestata, in quanto a suo dire rilasciata in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall' e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche Controparte_3
associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme
allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la garanzia rilasciata dagli opponenti conteneva clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità derivata del contratto a valle.
sennonchè deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall' ai propri associati riguardava Controparte_3
proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento.
Avendo, pertanto, parte opponente prestato una garanzia autonoma e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità della garanzia dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa (cfr, Cass., 660/2025). Conseguenze della natura autonoma della garanzia.
La natura autonoma della garanzia comporta per definizione l'impossibilità per i garanti di sollevare eccezioni che dipendono dal rapporto sottostante garantito.
Ciò valga, in primo luogo, per la contestazione riguardante l'imputabilità o meno in capo all'utilizzatrice e, di riflesso, in capo ai garanti, delle spese e oneri oggetto della pretesa di rimborso azionata in via monitoria: parte opponente, infatti, per escludere tale imputabilità ha invocato le pattuizioni contenute nel contratto di leasing.
A prescindere dalla fondatezza o meno di tale contestazione, la stessa, come si è detto, per definizione non può essere sollevata da parte opponente al fine di paralizzare l'escussione della garanzia ad opera del creditore garantito.
Stesso discorso deve essere effettuato quanto alla prova delle spese e delle imposte anticipate dalla concedente, così come dell'i.v.a., ossia di una imposta che la concedente è tenuta a corrispondere sulle fatture che verranno emesse in relazione ai pagamenti oggetto della pretesa monitoria.
A fronte di un contratto autonomo di garanzia, infatti, l'unica possibilità di contestazione efficacemente opponibile dal garantito (oltre a quelle attinenti alla nullità della stessa garanzia) è
rappresentata dalla c.d. exceptio doli generalis seu presentis, ossia dalla dimostrazione liquida del carattere fraudolento dell'escussione della garanzia a prima richiesta.
L'exceptio doli rappresenta infatti un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato: con essa si mira infatti a reprimere l'abuso del diritto da parte del beneficiario della garanzia, che si verifica qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta e manchi del tutto la buona fede del beneficiario.
La giurisprudenza è infatti consolidata nel ritenere che il rimedio dell'exceptio doli sia esperibile in tutti i casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo o mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario (come ad esempio accade nell'ipotesi in cui il soggetto garantito provi in modo certo e immediato di avere già pagato le somme di cui il beneficiario si dichiara essere creditore) o infine nel caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti. Al riguardo merita di essere riportato il passaggio della motivazione con cui le
Sezioni Unite nel 2010 hanno chiarito i casi in cui possa trovare applicazione l'exceptio doli: “Sotto
il profilo funzionale, il regime "autonomo" del Garantievertrag trova un limite quando: le eccezioni
attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto
garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la
compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere
l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008, in motivazione, "trattandosi pur sempre di
un contratto (di garanzia) la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un
determinato adempimento"); la nullità del contratto- base dipenda da contrarietà a norme imperative
o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che
l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd.
exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno
del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per
altra causa (nel senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente
intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale: Cass. n. 10864/1999;
n. 917/1999; n. 5997/2006; in generale, sull'obbligo del garante di opporre l'exceptio doli a
protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006; n.
23786/2007; n. 26262/2007; sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata
dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua
causa: Cass. n. 3964/1999; n. 10652/2008) (…)” (Cass., sez. unite, 18 febbraio 2010, n. 3947).
Nel caso di specie, non possono farsi rientrare le contestazioni proposte dagli opponenti nell'ambito di applicazione dell'exceptio doli.
Una diversa conclusione porterebbe a rendere vana ogni distinzione rispetto alla fideiussione e a privare di ragione economica il contratto autonomo di garanzia. Quest'ultimo ha come causa concreta proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia nei casi in cui essa sia dipesa da inadempimento colpevole, sia quando tale inadempimento non sia colpevole o addirittura manchi del tutto.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 4.370,00, oltre c.p.a., di cui euro 570,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_4 Controparte_1
ingiuntivo n. 2052/2022 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di oite,
liquidate in complessivi euro 4.370,00, oltre c.p.a., di cui euro 570,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
NC FE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7675/2022 promossa da:
(cod. fisc. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(CF: , con il proc. dom. avv. PELOSO MONICA, Parte_4 C.F._4
ZO EM
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. AZZINI AUGUSTO, PIAZZA CP_1 P.IVA_1
DELLA LOGGIA, 5 BRESCIA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel merito: Per i motivi tutti esposti in atti e per quanto ritenuto, revocare e/o annullare e/o
dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dai signori Pt_2
, , ed all'opposta
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 CP_1
e/o alla procuratrice . Controparte_2
Invia istruttoria: si chiede che il Giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. voglia
ordinare a:
-ABI , Palazzo Altieri, Piazza del Gesù, 49 – 00186 Roma pec. Controparte_3
– l'esibizione dei modelli standard di fidejussione in uso dal 01.01.2009 al 31.12.2010 Email_1
o altro diverso periodo ritenuto congruo dall'Ill.mo signor Giudice, presso gli Istituti di Credito e/o
Intermediari Finanziari aderenti.
Ed a:
-Intesa San Paolo, Piazza San Carlo 156-10121 Torino (PI ) P.IVA_2
Email_2
BA, Strada 4 Palazzo A 5 Milanofiori 20090 GO (PI )
[...] P.IVA_3
Email_3 Email_4
Piazza Gae Aulenti 3 – Milano (PI ) ; CP_4 P.IVA_4 Email_5
Via Livio Cambi Torre C- 20151 Milano – Controparte_5
Email_6
- Banca Sella spa Piazza Gaudenzio Sella 1 13900 Biella (PI )
[...] P.IVA_5
, Via Italia 2 Biella Email_7 CP_6 Email_8
-Credem Credito Emiliano spa, Via Emilia S. Pietro 4 Reggio Emilia Email_9
, Via Mirabello 2 Reggio Emilia Parte_5 Email_10
- Banca di Desio e della Brianza via Rovagnati 1 – 20832 Desio (PI ) P.IVA_6
Email_11 Banca Montepaschi di Siena Spa Piazza Salimbeni 3 53100 Siena
[...]
E
Email_12
Via Armandi 4 20123 Milano (PI direzionegenerale- Controparte_7 P.IVA_7
Email_14
, via San Carlo 8/20 - MO ( ) bè Controparte_8 P.IVA_8 Email_15
Milano, Via De Gasperi 11 Carugate (MI) (PI )
[...] P.IVA_9 Email_16
(PI ) Via Lucrezia Romana 41/47 Roma Controparte_9 P.IVA_10
t Email_17
l'esibizione in giudizio mediante deposito in copia dei modelli standard di fidejussione adottati da
ciascun Istituto nel periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2010 anche quali garanzie dei contratti di
leasing immobiliare.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di lite ivi compresa la rifusione delle spese generali.
Per parte opposta:
In via principale: respingere le eccezioni e domande formulate da controparte, in quanto infondate
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio la proponendo opposizione avverso Parte_4 Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 2052/2022 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 35.250,55, era riferita a spese di insoluto, spese di incasso,
spese assicurative, oltre spese ed imposte anticipate dalla Concedente, ma contrattualmente
di spettanza dell'utilizzatore, il tutto comprensivo dei relativi interessi di mora”, conseguenti a un contratto di leasing immobiliare stipulato con ING EA Italia s.p.a. da Modagi s.a.s.
(oggi cessata) di cui erano soci illimitatamente responsabili nonché fideiussori gli opponenti;
- che la ricorrente in sede monitoria difettava di legittimazione attiva;
- che difettava la legittimazione passiva degli opponenti, considerato come, in forza delle pattuizioni contenute nel contratto di leasing immobiliare, le spese, imposte e oneri collegati all'immobile erano a carico della concedente solo sino alla effettiva restituzione del bene;
- che, viceversa, le somme oggetto dell'ingiunzione erano riferite ad annualità successive alla restituzione dell'immobile alla concedente;
- che la garanzia prestata dagli opponenti era autonoma e, pertanto, non era transitata in favore del cessionario del credito, non essendo accessoria al contratto di leasing;
- che era nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto disposta in conformità al modulo contrattuale predisposto dall'ABI e ritenuto dalla Banca d'Italia con il proprio provvedimento n. 55/2005 lesivo della concorrenza;
- che, per l'effetto, i fideiussori erano liberati, non avendo la creditrice esercitato le proprie azioni nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che non era stata fornita prova degli esborsi e dei pagamenti di imposte e spese accessorie all'immobile oggetto del leasing, di cui veniva chiesto il rimborso;
- che non era dovuta l'i.v.a. su tali somme.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando la correttezza degli addebiti.
Il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la decisione della stessa ex art. 281 sexies c.p.c
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava la causa all'udienza dell'1.12.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva. Legittimazione attiva.
Parte opposta ha dichiarato di agire in quanto cessionaria, con atto del 13.12.18, di crediti in blocco già vantati da ING BA N.V. in relazione ai contratti di leasing oggetto delle predetta operazione di cartolarizzazione, tra cui quello oggetto del presente atto;
ha allegato, inoltre, che a far data dal
01.07.19, la società ING BA N.V. era stata oggetto di scissione parziale con conseguente assegnazione di una parte del suo patrimonio relativa ai contratti di locazione finanziaria (tra cui quello oggetto del ricorso) a favore della società beneficiaria NO EA B.V. divenuta in seguito
NO EA srl.
Parte opponente ha, quindi, contestato la legittimazione attiva della opposta, evidenziando come il contratto di leasing fosse stato stipulato non con ING BA NV, ossia la cedente in blocco dei crediti,
ma da Ing EA Italia s.p.a.
A fronte di tale contestazione, parte opposta ha documentato come con atto n. 20150728/01/FRB a rogito Notaio , Ing EA Italia fosse stata fusa per incorporazione in ING BA N.V Persona_1
e, quindi, fosse stata cancellata dal registro delle imprese, evidenziando come, per effetto di tale operazione, tutto il patrimonio della società incorporata fosse confluito in ING BA.
ING BA N.V., in forza di scissione parziale, ha trasferito a NO EA S.r.l. i contratti di leasing conclusi dalla prima, tra cui quello di cui è causa e, contestualmente, i crediti vantati da ING BA
N.V. verso gli utilizzatori e derivanti dai contratti di leasing ceduti a NO EA S.r.l., sono stati cartolarizzati e ceduti in blocco all'odierno opposta.
Parte opposta ha, quindi, provato la propria legittimazione attiva, attraverso la pubblicazione degli avvisi delle cessioni in blocco di crediti in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, della ricorrenza in capo al credito oggetto di causa dei requisiti propri del blocco di crediti ceduti, così come indicati in detti avvisi (e, quindi, la data di instaurazione del rapporto e la natura del rapporto contrattuale costituente il titolo della pretesa creditoria).
Tali dati, in uno con la disponibilità in capo alla ricorrente di tutta la documentazione afferente il rapporto da cui trae origine il credito azionato, costituiscono elementi indiziari concordanti e univoci, sufficienti a comprovare la titolarità del credito in capo all'opposta e, pertanto, la sua legittimazione attiva nel presente giudizio.
Natura della garanzia.
Parte opponente ha enfatizzato la natura autonoma della garanzia pestata, al fine di sostenere come la stessa non fosse transitata in capo all'opposta a seguito della cessione in blocco in suo favore dei crediti.
La qualificazione della garanzia come autonoma è stata condivisa da parte opposta.
Sul punto è opportuno ribadire come l'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta (risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di solve et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto la espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito.
Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella stessa nozione di “garanzia”.
Ebbene, detta rinuncia nel caso di specie risulta espressamente dedotta al punto 4 della garanzia, là
dove si precisa che i garanti rimangono tenuti sino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing “ogni eccezione rimossa”.
Assodata, pertanto, la natura autonoma della garanzia, va per prima cosa disattesa la conseguenza giuridica che la difesa degli opponenti vorrebbe farne discendere, ossia la non trasmissione dell garanzia in favore del cessionario in blocco dei crediti vantati dall'originario creditore garantito.
Parte opponente, infatti, ha sostenuto come il difetto di accessorietà della garanzia rispetto al rapporto contrattuale garantito escluderebbe che, a seguito della cessione del contratto e dei crediti discendenti,
la garanzia transitasse a vantaggio del cessionario.
La tesi muove da un equivoco in ordine al concetto di autonomia della garanzia.
La garanzia autonoma, infatti, si caratterizza per il fatto che il garante rinuncia a sollevare eccezioni attinenti al rapporto sottostante garantito;
in cui e in ciò soltanto si definisce la non accessorietà della garanzia. Al di fuori del regime delle eccezioni sollevabili, è inevitabile e indiscutibile che la garanzia,
anche se autonoma, mantenga ontologicamente una accessorietà rispetto a un rapporto sottostante che viene garantito, altrimenti la prima finirebbe per essere nulla per difetto di causa.
La garanzia autonoma, pertanto, inevitabilmente rimane accessoria al rapporto che dalla prima viene garantito e, pertanto, permane e transita in capo al cessionario, quale accessorio del credito oggetto di cessione.
Nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Escluso, pertanto, un difetto di legittimazione passiva in capo agli opponenti per la ragione esposta,
va ulteriormente rilevato come parte opponente abbia eccepito in via incidentale la nullità della garanzia prestata, in quanto a suo dire rilasciata in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall' e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche Controparte_3
associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme
allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la garanzia rilasciata dagli opponenti conteneva clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità derivata del contratto a valle.
sennonchè deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall' ai propri associati riguardava Controparte_3
proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento.
Avendo, pertanto, parte opponente prestato una garanzia autonoma e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità della garanzia dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa (cfr, Cass., 660/2025). Conseguenze della natura autonoma della garanzia.
La natura autonoma della garanzia comporta per definizione l'impossibilità per i garanti di sollevare eccezioni che dipendono dal rapporto sottostante garantito.
Ciò valga, in primo luogo, per la contestazione riguardante l'imputabilità o meno in capo all'utilizzatrice e, di riflesso, in capo ai garanti, delle spese e oneri oggetto della pretesa di rimborso azionata in via monitoria: parte opponente, infatti, per escludere tale imputabilità ha invocato le pattuizioni contenute nel contratto di leasing.
A prescindere dalla fondatezza o meno di tale contestazione, la stessa, come si è detto, per definizione non può essere sollevata da parte opponente al fine di paralizzare l'escussione della garanzia ad opera del creditore garantito.
Stesso discorso deve essere effettuato quanto alla prova delle spese e delle imposte anticipate dalla concedente, così come dell'i.v.a., ossia di una imposta che la concedente è tenuta a corrispondere sulle fatture che verranno emesse in relazione ai pagamenti oggetto della pretesa monitoria.
A fronte di un contratto autonomo di garanzia, infatti, l'unica possibilità di contestazione efficacemente opponibile dal garantito (oltre a quelle attinenti alla nullità della stessa garanzia) è
rappresentata dalla c.d. exceptio doli generalis seu presentis, ossia dalla dimostrazione liquida del carattere fraudolento dell'escussione della garanzia a prima richiesta.
L'exceptio doli rappresenta infatti un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato: con essa si mira infatti a reprimere l'abuso del diritto da parte del beneficiario della garanzia, che si verifica qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta e manchi del tutto la buona fede del beneficiario.
La giurisprudenza è infatti consolidata nel ritenere che il rimedio dell'exceptio doli sia esperibile in tutti i casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo o mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario (come ad esempio accade nell'ipotesi in cui il soggetto garantito provi in modo certo e immediato di avere già pagato le somme di cui il beneficiario si dichiara essere creditore) o infine nel caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti. Al riguardo merita di essere riportato il passaggio della motivazione con cui le
Sezioni Unite nel 2010 hanno chiarito i casi in cui possa trovare applicazione l'exceptio doli: “Sotto
il profilo funzionale, il regime "autonomo" del Garantievertrag trova un limite quando: le eccezioni
attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto
garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la
compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere
l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008, in motivazione, "trattandosi pur sempre di
un contratto (di garanzia) la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un
determinato adempimento"); la nullità del contratto- base dipenda da contrarietà a norme imperative
o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che
l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd.
exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno
del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per
altra causa (nel senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente
intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale: Cass. n. 10864/1999;
n. 917/1999; n. 5997/2006; in generale, sull'obbligo del garante di opporre l'exceptio doli a
protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006; n.
23786/2007; n. 26262/2007; sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata
dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua
causa: Cass. n. 3964/1999; n. 10652/2008) (…)” (Cass., sez. unite, 18 febbraio 2010, n. 3947).
Nel caso di specie, non possono farsi rientrare le contestazioni proposte dagli opponenti nell'ambito di applicazione dell'exceptio doli.
Una diversa conclusione porterebbe a rendere vana ogni distinzione rispetto alla fideiussione e a privare di ragione economica il contratto autonomo di garanzia. Quest'ultimo ha come causa concreta proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia nei casi in cui essa sia dipesa da inadempimento colpevole, sia quando tale inadempimento non sia colpevole o addirittura manchi del tutto.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 4.370,00, oltre c.p.a., di cui euro 570,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_4 Controparte_1
ingiuntivo n. 2052/2022 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di oite,
liquidate in complessivi euro 4.370,00, oltre c.p.a., di cui euro 570,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
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