Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto alla voce "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi". 2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3 della Legge 2 gennaio 1989, n. 17
Articolo 2Articolo 4
- Legge 2 gennaio 1989, n. 17
Articolo 3 della Legge 2 gennaio 1989, n. 17
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29 gennaio 1989
29 gennaio 1989