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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 15860 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in Roma, Via
[...] CodiceFiscale_2
Gavinana 4 presso lo studio dell'avv. Michele Bartolazzi (c.f. ) CodiceFiscale_3
che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
.f. nata a [...] il [...], domiciliata Controparte_1 C.F._4
in Roma, Largo dell'Olgiata 15 Isola 29 A/1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. fatti controversi.
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità dell'intimata sia presso i locali oggetto di locazione che all'indirizzo di residenza anagrafica risultante da apposito certificato anagrafico, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
intimavano a lo sfratto per morosità dall'unità
[...] Controparte_1
immobiliare sita in Roma, al Largo dell'Olgiata 15 Isola 29, A/1 composto da villino unifamiliare su tre livelli, concesso in locazione giusta contratto per uso abitativo del 21 dicembre 2021, registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Roma 2 Aurelio il
2 gennaio 2022 al n. 00011 serie 3T e codice identificativo del 26 CodiceFiscale_5
giugno 2023, per un canone pari ad euro 43.200,00 annui, oltre rimborso di oneri del
, commisurati in euro 4.800,00 annui, ed ulteriori oneri accessori a Controparte_2
1 R.G. 15860/2024
consuntivo, stante la morosità di complessivi euro 12.000,00 di cui €. 10.800,00 per canoni ed euro 1.200,00 per rimborso della quota degli oneri consortili.
All'udienza di convalida del 15 aprile 2024 il Giudice, osservato che la notifica dell'intimazione era stata officiata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a causa dell'assoluta irreperibilità dell'intimata tanto all'indirizzo di residenza anagrafica risultante da apposito certificato, che alla residenza contrattualmente eletta, come risultante dalle relate di notifica esibite e che tale modalità di notifica per il procedimento di convalida di sfratto non può dirsi aver ritualmente determinato alcuna certezza in merito all'effettiva conoscibilità dell'atto notificato da parte dell'intimata, denegava il provvedimento di rilascio e, ritenuto opportuno disporre il mutamento del rito ed onerare parte intimante alla notifica a parte convenuta dell'originaria intimazione, del decreto di fissazione di udienza e dei verbali di causa, effettuando la notifica anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essendo tale modalità ammissibile e compatibile con l'ordinario rito locatizio introdotto a mezzo del decreto di conversione, disponeva il mutamento del rito, previa rinotifica dei precedenti atti di causa all'intimata.
Verificato l'ottemperanza di parte intimante a quanto disposto, si procedeva a conoscere delle domande proposte secondo il rito locatizio.
Discussa la causa all'udienza del 7 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio si dava lettura del dispositivo della presente sentenza.
2. merito della lite.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della convenuta, la quale, pur ritualmente vocata nel giudizio di risoluzione per morosità ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è mai costituita.
La domanda di risoluzione contrattuale svolta dagli attori a motivo dell'intimata morosità è fondata ed accoglibile, per quanto di seguito considerato.
In primis, in relazione alla propria legittimazione, gli attori hanno provato il contratto di locazione sottoscritto con l'odierna intimata e regolarmente registrato.
Nelle memorie ex art. 426 c.p.c., la difesa del locatore, nel precisare che la conduttrice ha rilasciato l'immobile ai proprietari il 7 giugno 2024, confermava la domanda di risoluzione dell'immobile locato e quella di condanna al pagamento dei canoni scaduti fino alla data di rilascio, precisando il credito maturato al momento della riconsegna in €44.000,00, oltre interessi.
Dal canto suo l'intimata, pur ritualmente convenuta nel giudizio di risoluzione susseguente alla modifica del rito, non si è mai costituita, rinunciando a proporre qualsiasi opposizione
2 R.G. 15860/2024
alle ragioni addotte dall'attore, per cui non vi sono motivi che ostino al pieno accoglimento della domanda come formulata.
Ne consegue che deve dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, la condanna della conduttrice al pagamento della morosità maturata al rilascio per canoni insoluti, oltre interessi di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M.
147/22 per lo scaglione fino ad € 52.000,00, in riferimento alle voci di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione le domande svolte da e Parte_1 [...]
ai danni di e, per l'effetto: Parte_2 Controparte_1
➢ dichiara risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Roma, al Largo dell'Olgiata 15 Isola 29, A/1 composto da villino unifamiliare su tre livelli e cantine, stipulato il 21 dicembre 2021, registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale Roma 2 Aurelio il 2 gennaio 2022 al n. 00011 serie 3T e codice identificativo
TJP22T000011000FF del 26 giugno 2023;
➢ per l'effetto, condanna pagare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
in solido tra loro la somma di € 44.000,00 per canoni Parte_2
insoluti alla data del rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al saldo;
➢ dichiara la cessione della materia e contendere in merito al rilascio del bene;
➢ condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 245,50 per esborsi ed € Parte_2
5.810,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), Ive e Cpa come per legge.
Roma lì 17 giugno 2022
Il GOP – Giudice unico
Roberto Valentino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 15860 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in Roma, Via
[...] CodiceFiscale_2
Gavinana 4 presso lo studio dell'avv. Michele Bartolazzi (c.f. ) CodiceFiscale_3
che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
.f. nata a [...] il [...], domiciliata Controparte_1 C.F._4
in Roma, Largo dell'Olgiata 15 Isola 29 A/1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. fatti controversi.
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità dell'intimata sia presso i locali oggetto di locazione che all'indirizzo di residenza anagrafica risultante da apposito certificato anagrafico, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
intimavano a lo sfratto per morosità dall'unità
[...] Controparte_1
immobiliare sita in Roma, al Largo dell'Olgiata 15 Isola 29, A/1 composto da villino unifamiliare su tre livelli, concesso in locazione giusta contratto per uso abitativo del 21 dicembre 2021, registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Roma 2 Aurelio il
2 gennaio 2022 al n. 00011 serie 3T e codice identificativo del 26 CodiceFiscale_5
giugno 2023, per un canone pari ad euro 43.200,00 annui, oltre rimborso di oneri del
, commisurati in euro 4.800,00 annui, ed ulteriori oneri accessori a Controparte_2
1 R.G. 15860/2024
consuntivo, stante la morosità di complessivi euro 12.000,00 di cui €. 10.800,00 per canoni ed euro 1.200,00 per rimborso della quota degli oneri consortili.
All'udienza di convalida del 15 aprile 2024 il Giudice, osservato che la notifica dell'intimazione era stata officiata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a causa dell'assoluta irreperibilità dell'intimata tanto all'indirizzo di residenza anagrafica risultante da apposito certificato, che alla residenza contrattualmente eletta, come risultante dalle relate di notifica esibite e che tale modalità di notifica per il procedimento di convalida di sfratto non può dirsi aver ritualmente determinato alcuna certezza in merito all'effettiva conoscibilità dell'atto notificato da parte dell'intimata, denegava il provvedimento di rilascio e, ritenuto opportuno disporre il mutamento del rito ed onerare parte intimante alla notifica a parte convenuta dell'originaria intimazione, del decreto di fissazione di udienza e dei verbali di causa, effettuando la notifica anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essendo tale modalità ammissibile e compatibile con l'ordinario rito locatizio introdotto a mezzo del decreto di conversione, disponeva il mutamento del rito, previa rinotifica dei precedenti atti di causa all'intimata.
Verificato l'ottemperanza di parte intimante a quanto disposto, si procedeva a conoscere delle domande proposte secondo il rito locatizio.
Discussa la causa all'udienza del 7 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio si dava lettura del dispositivo della presente sentenza.
2. merito della lite.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della convenuta, la quale, pur ritualmente vocata nel giudizio di risoluzione per morosità ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è mai costituita.
La domanda di risoluzione contrattuale svolta dagli attori a motivo dell'intimata morosità è fondata ed accoglibile, per quanto di seguito considerato.
In primis, in relazione alla propria legittimazione, gli attori hanno provato il contratto di locazione sottoscritto con l'odierna intimata e regolarmente registrato.
Nelle memorie ex art. 426 c.p.c., la difesa del locatore, nel precisare che la conduttrice ha rilasciato l'immobile ai proprietari il 7 giugno 2024, confermava la domanda di risoluzione dell'immobile locato e quella di condanna al pagamento dei canoni scaduti fino alla data di rilascio, precisando il credito maturato al momento della riconsegna in €44.000,00, oltre interessi.
Dal canto suo l'intimata, pur ritualmente convenuta nel giudizio di risoluzione susseguente alla modifica del rito, non si è mai costituita, rinunciando a proporre qualsiasi opposizione
2 R.G. 15860/2024
alle ragioni addotte dall'attore, per cui non vi sono motivi che ostino al pieno accoglimento della domanda come formulata.
Ne consegue che deve dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, la condanna della conduttrice al pagamento della morosità maturata al rilascio per canoni insoluti, oltre interessi di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M.
147/22 per lo scaglione fino ad € 52.000,00, in riferimento alle voci di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione le domande svolte da e Parte_1 [...]
ai danni di e, per l'effetto: Parte_2 Controparte_1
➢ dichiara risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Roma, al Largo dell'Olgiata 15 Isola 29, A/1 composto da villino unifamiliare su tre livelli e cantine, stipulato il 21 dicembre 2021, registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale Roma 2 Aurelio il 2 gennaio 2022 al n. 00011 serie 3T e codice identificativo
TJP22T000011000FF del 26 giugno 2023;
➢ per l'effetto, condanna pagare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
in solido tra loro la somma di € 44.000,00 per canoni Parte_2
insoluti alla data del rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al saldo;
➢ dichiara la cessione della materia e contendere in merito al rilascio del bene;
➢ condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 245,50 per esborsi ed € Parte_2
5.810,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), Ive e Cpa come per legge.
Roma lì 17 giugno 2022
Il GOP – Giudice unico
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