Articolo 5 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 marzo 1982
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Versione
11 settembre 1999
Art. 5.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilita' complessive del fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, agli interventi previsti dall' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8.
La riserva del 40 per cento di cui all' articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 , e la riserva del 20 per cento di cui all' articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilita' nette complessive del fondo. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".
Entrata in vigore il 11 settembre 1999