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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 594/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 594 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Antonino CodiceFiscale_1
Geraci), e (C.F.: – rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Concetta Assunta Pellegrino).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 218/2020 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria e con la quale veniva rigettata l'opposizione al precetto notificato all'appellante su istanza dell'ex moglie per la somma di 51.014,196 euro, in vista del CP_1
recupero degli arretrati dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre dei figli della coppia
(in favore di questi ultimi), relativamente agli anni precedenti all'atto d'intimazione.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza, per avere il primo giudice ritenuto sussistente la legittimazione dell'ex coniuge a richiedere le somme (appunto dovute a titolo d'assegno di mantenimento per i due figli), nonostante questi fossero divenuti ormai maggiorenni.
2.2. Egli – più partitamente – sostiene come il genitore collocatario debba ritenersi privo di titolo per agire contro l'altro genitore, nel caso di figlio diventato maggiorenne, essendo costui il solo soggetto avente diritto al versamento dell'assegno di mantenimento.
3. La parte appellata resiste al gravame, facendo rilevare preliminarmente l'inammissibilità delle doglianze (per violazione dell'art. 342 c.p.c.), e sostenendo – nel merito – l'ineccepibilità della decisione impugnata.
4. All'esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Preliminarmente deve evidenziarsi come l'appello si mostri effettivamente prossimo a violare i requisiti d'ammissibilità del gravame, poiché il motivo posto a fondamento dello stesso non censura adeguatamente il percorso motivazionale della pronuncia.
5.1. La sentenza del Tribunale ha respinto l'opposizione a precetto, affermando correttamente come permanga la legittimazione della madre a chiedere il pagamento degli arretrati CP_1
dell'assegno di mantenimento per i due figli, pur essendo gli stessi divenuti maggiorenni: ciò, in considerazione della circostanza – attestata dalla produzione documentale (consistente nel certificato di residenza e nello stato di famiglia) – per la quale la richiedente fosse già affidataria della prole, e i figli convivessero con la medesima.
5.2. Orbene, alla relativa semplicità delle questioni giuridiche sottese alla controversia, si contrappone – invece – un atto di gravame irrispettoso dei canoni tradizionali della chiarezza, in cui figurano giustapposizioni d'elementi di fatto e di diritto, dalla quale discende un'esposizione confusionaria delle censure avanzate.
6. Ciò detto, nel merito il gravame è – comunque – infondato.
7. Il Tribunale ha deciso la controversia conformemente alla giurisprudenza di legittimità (si consideri, fra le altre, Cass., sent. n. 27602/2020), secondo cui sussiste la legittimazione del coniuge separato o divorziato (già affidatario della prole), ad ottenere dall'altro coniuge il
2 contributo al mantenimento del figlio, a) anche dopo il compimento da parte di quest'ultimo della maggiore età, e b) nel caso in cui il figlio stesso non eserciti tale diritto e non sia autosufficiente (economicamente): condizioni, queste, ritenute sussistenti nel caso di specie dal primo giudice, sulla base di un condivisibile apprezzamento di fatto.
7.1. In ordine al permanere della legittimazione del genitore anche nel caso in cui il figlio sia divenuto maggiorenne, si veda – altresì – la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, in quanto fondata sulla continuità dei doveri gravanti sui genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva" (cfr. Cass. 26530/2024)».
8. Ne consegue – allora – come, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone alcuna questione relativa alla sussistenza in capo al genitore convivente della legittimazione ad agire nell'interesse del figlio diventato maggiorenne, non ricorrendo – in caso di mancato esercizio, da parte del figlio maggiorenne, del diritto ad agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non convive – alcun conflitto con la posizione assunta dal genitore convivente.
9. Per le ragioni e considerazioni appena esposte, l'appello va rigettato integralmente.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, conseguentemente vengono poste a carico della parte appellante, vanno distratte in favore dell'Erario (data l'ammissione dell'appellata stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), e sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono quantificate secondo il prospetto seguente, stimando la vertenza di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
11. Alla luce dell'esito dell'appello, poi, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – della sussistenza dei presupposti d'eventuale raddoppio del contributo unificato, previe le opportune verifiche da
3 parte della Cancelleria.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna al versamento in favore dell'Erario della somma complessiva di Parte_1
2.540,00 euro a titolo di onorari processuali, oltre a spese generali e accessori;
- dà atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, ai fini della verifica – a cura della Cancelleria – dell'eventuale obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 594 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Antonino CodiceFiscale_1
Geraci), e (C.F.: – rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Concetta Assunta Pellegrino).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 218/2020 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria e con la quale veniva rigettata l'opposizione al precetto notificato all'appellante su istanza dell'ex moglie per la somma di 51.014,196 euro, in vista del CP_1
recupero degli arretrati dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre dei figli della coppia
(in favore di questi ultimi), relativamente agli anni precedenti all'atto d'intimazione.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza, per avere il primo giudice ritenuto sussistente la legittimazione dell'ex coniuge a richiedere le somme (appunto dovute a titolo d'assegno di mantenimento per i due figli), nonostante questi fossero divenuti ormai maggiorenni.
2.2. Egli – più partitamente – sostiene come il genitore collocatario debba ritenersi privo di titolo per agire contro l'altro genitore, nel caso di figlio diventato maggiorenne, essendo costui il solo soggetto avente diritto al versamento dell'assegno di mantenimento.
3. La parte appellata resiste al gravame, facendo rilevare preliminarmente l'inammissibilità delle doglianze (per violazione dell'art. 342 c.p.c.), e sostenendo – nel merito – l'ineccepibilità della decisione impugnata.
4. All'esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Preliminarmente deve evidenziarsi come l'appello si mostri effettivamente prossimo a violare i requisiti d'ammissibilità del gravame, poiché il motivo posto a fondamento dello stesso non censura adeguatamente il percorso motivazionale della pronuncia.
5.1. La sentenza del Tribunale ha respinto l'opposizione a precetto, affermando correttamente come permanga la legittimazione della madre a chiedere il pagamento degli arretrati CP_1
dell'assegno di mantenimento per i due figli, pur essendo gli stessi divenuti maggiorenni: ciò, in considerazione della circostanza – attestata dalla produzione documentale (consistente nel certificato di residenza e nello stato di famiglia) – per la quale la richiedente fosse già affidataria della prole, e i figli convivessero con la medesima.
5.2. Orbene, alla relativa semplicità delle questioni giuridiche sottese alla controversia, si contrappone – invece – un atto di gravame irrispettoso dei canoni tradizionali della chiarezza, in cui figurano giustapposizioni d'elementi di fatto e di diritto, dalla quale discende un'esposizione confusionaria delle censure avanzate.
6. Ciò detto, nel merito il gravame è – comunque – infondato.
7. Il Tribunale ha deciso la controversia conformemente alla giurisprudenza di legittimità (si consideri, fra le altre, Cass., sent. n. 27602/2020), secondo cui sussiste la legittimazione del coniuge separato o divorziato (già affidatario della prole), ad ottenere dall'altro coniuge il
2 contributo al mantenimento del figlio, a) anche dopo il compimento da parte di quest'ultimo della maggiore età, e b) nel caso in cui il figlio stesso non eserciti tale diritto e non sia autosufficiente (economicamente): condizioni, queste, ritenute sussistenti nel caso di specie dal primo giudice, sulla base di un condivisibile apprezzamento di fatto.
7.1. In ordine al permanere della legittimazione del genitore anche nel caso in cui il figlio sia divenuto maggiorenne, si veda – altresì – la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, in quanto fondata sulla continuità dei doveri gravanti sui genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva" (cfr. Cass. 26530/2024)».
8. Ne consegue – allora – come, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone alcuna questione relativa alla sussistenza in capo al genitore convivente della legittimazione ad agire nell'interesse del figlio diventato maggiorenne, non ricorrendo – in caso di mancato esercizio, da parte del figlio maggiorenne, del diritto ad agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non convive – alcun conflitto con la posizione assunta dal genitore convivente.
9. Per le ragioni e considerazioni appena esposte, l'appello va rigettato integralmente.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, conseguentemente vengono poste a carico della parte appellante, vanno distratte in favore dell'Erario (data l'ammissione dell'appellata stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), e sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono quantificate secondo il prospetto seguente, stimando la vertenza di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
11. Alla luce dell'esito dell'appello, poi, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – della sussistenza dei presupposti d'eventuale raddoppio del contributo unificato, previe le opportune verifiche da
3 parte della Cancelleria.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna al versamento in favore dell'Erario della somma complessiva di Parte_1
2.540,00 euro a titolo di onorari processuali, oltre a spese generali e accessori;
- dà atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, ai fini della verifica – a cura della Cancelleria – dell'eventuale obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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