Art. 67. (Applicazione dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46)
La cessazione dal servizio degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall' articolo 4, commi primo e secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo stesso.
La cessazione dal servizio degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall' articolo 4, commi primo e secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo stesso.