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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
da elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
DE IA ME, la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 7.05.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I minor i , e saranno affidati ad Persona_1 Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori e fissata la loro residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Santa
IA PU RE alla Via Quarto Vicolo Merano n.2 , dove vivranno con la madre;
2. Il padre potrà tenere con sé i figli tre volte a settimana dalle ore 16,00 alle ore 21,00 dopo l'uscita dalla scuola, e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori
3. Entrambe le parti si daranno tempestiva comunicazione in caso di eventuale cambio di residenza;
4. I bambin i dovranno rimanere con il padre o con la madre per interi fine settimana, con criterio di alternanza, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché ogni volta che i figli ne facciano richiesta.
1 5. Con riguardo alle festività: il 24 e 25 Dicembre;
il 31 Dicembre e l'1 Gennaio, la domenica di Pasqua ed il Lunedì di Pasquetta;
verranno trascorsi, dai minor i, ad anni alterni, con uno dei genitori, iniziando dal prossimo 24 e 25 Dicembre con la madre e 31 Dicembre e l'1 Gennaio con il padre, Pasqua ed il Lunedì di Pasquetta con la madre, e così di seguito.
6. Durante le ferie estive, i bambini trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordare con la madre che dovrà, ovviamente, essere informata della località in cui si recheranno un mese prima, così come dovrà essere informato il padre. Resta inteso che il padre trascorrerà insieme ai bambini il suo compleanno e la festa del papà, e la mamma trascorrerà con i minori la festa della mamma ed il suo compleanno.
Il giorno del compleanno dei minori sarà condiviso o entrambi i genitori festeggeranno con i piccoli.
7. Resta fermo il diritto dei nonni paterni e materni di conservare un continuativo e costante rapporto con i nipoti.
8. Ogni decisione in merito alla crescita, all'educazione ed alla istruzione di , e Per_1 Per_2
Per_
saranno prese di comune accordo tra i genitori, che continueranno a crescere i figli in spirito di massima collaborazione, concordando ogni scelta avente il carattere della straordinarietà. Per_ Per_ 9. In merito al mantenimento dei piccoli , e si Voglia disporre che il sig. Per_1
provvederà nella misura di € 500,00 mensili tenuto conto anche Parte_1 dell'attività svolta dal vvero dipendente di un Bar “L'Incontro” sito in Portico Parte_1 di Caserta, tale somma sarà versata alla signora entro il giorno 5 di ogni mese Pt_2 mediante bonifico sul conto correte a lei intestato recante IBAN
[...].
10. Il 18 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto sul l'assegno unico per i figli che attua la delega che era stata conferita al Governo con la legge
46 del 1° aprile 2021. Si tratta di un sussidio economico in favore di chi ha figli dal 7° mese di gravidanza, fino al 21° anno di età. A norma del comma 2 dell'articolo 2 prevede che l'assegno di cui all'art 1 spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Nonostante ciò, il sig. cede l'intero assegno alla sig.ra Parte_1 Pt_2
11. Le parti si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora fosse necessario, per Legge, ai figli per espatriare o per ottenere il passaporto, vincolandosi sin d'ora a mettere in opera quanto necessario per rendere concretamente operante tale diritto.
12. Le spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche non mutuabili saranno a carico di
2 entrambi i genitori nella percentuale del 50% ciascuno (diconsi cinquanta per cento) a mero titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, tra le spese summenzionate rientreranno quelle per visite mediche e medicinali non coperte dal S.S.N.
o coperte e tuttavia soggette a pagamento di ticket sanitario, quelle per i testi ed il materiale didattico, per la partecipazione ai corsi sportivi ed a gite extrascolastiche (come da protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014) .
All'udienza dell'11.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa IA PU RE, il 12.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
da elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
DE IA ME, la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 7.05.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I minor i , e saranno affidati ad Persona_1 Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori e fissata la loro residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Santa
IA PU RE alla Via Quarto Vicolo Merano n.2 , dove vivranno con la madre;
2. Il padre potrà tenere con sé i figli tre volte a settimana dalle ore 16,00 alle ore 21,00 dopo l'uscita dalla scuola, e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori
3. Entrambe le parti si daranno tempestiva comunicazione in caso di eventuale cambio di residenza;
4. I bambin i dovranno rimanere con il padre o con la madre per interi fine settimana, con criterio di alternanza, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché ogni volta che i figli ne facciano richiesta.
1 5. Con riguardo alle festività: il 24 e 25 Dicembre;
il 31 Dicembre e l'1 Gennaio, la domenica di Pasqua ed il Lunedì di Pasquetta;
verranno trascorsi, dai minor i, ad anni alterni, con uno dei genitori, iniziando dal prossimo 24 e 25 Dicembre con la madre e 31 Dicembre e l'1 Gennaio con il padre, Pasqua ed il Lunedì di Pasquetta con la madre, e così di seguito.
6. Durante le ferie estive, i bambini trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordare con la madre che dovrà, ovviamente, essere informata della località in cui si recheranno un mese prima, così come dovrà essere informato il padre. Resta inteso che il padre trascorrerà insieme ai bambini il suo compleanno e la festa del papà, e la mamma trascorrerà con i minori la festa della mamma ed il suo compleanno.
Il giorno del compleanno dei minori sarà condiviso o entrambi i genitori festeggeranno con i piccoli.
7. Resta fermo il diritto dei nonni paterni e materni di conservare un continuativo e costante rapporto con i nipoti.
8. Ogni decisione in merito alla crescita, all'educazione ed alla istruzione di , e Per_1 Per_2
Per_
saranno prese di comune accordo tra i genitori, che continueranno a crescere i figli in spirito di massima collaborazione, concordando ogni scelta avente il carattere della straordinarietà. Per_ Per_ 9. In merito al mantenimento dei piccoli , e si Voglia disporre che il sig. Per_1
provvederà nella misura di € 500,00 mensili tenuto conto anche Parte_1 dell'attività svolta dal vvero dipendente di un Bar “L'Incontro” sito in Portico Parte_1 di Caserta, tale somma sarà versata alla signora entro il giorno 5 di ogni mese Pt_2 mediante bonifico sul conto correte a lei intestato recante IBAN
[...].
10. Il 18 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto sul l'assegno unico per i figli che attua la delega che era stata conferita al Governo con la legge
46 del 1° aprile 2021. Si tratta di un sussidio economico in favore di chi ha figli dal 7° mese di gravidanza, fino al 21° anno di età. A norma del comma 2 dell'articolo 2 prevede che l'assegno di cui all'art 1 spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Nonostante ciò, il sig. cede l'intero assegno alla sig.ra Parte_1 Pt_2
11. Le parti si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora fosse necessario, per Legge, ai figli per espatriare o per ottenere il passaporto, vincolandosi sin d'ora a mettere in opera quanto necessario per rendere concretamente operante tale diritto.
12. Le spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche non mutuabili saranno a carico di
2 entrambi i genitori nella percentuale del 50% ciascuno (diconsi cinquanta per cento) a mero titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, tra le spese summenzionate rientreranno quelle per visite mediche e medicinali non coperte dal S.S.N.
o coperte e tuttavia soggette a pagamento di ticket sanitario, quelle per i testi ed il materiale didattico, per la partecipazione ai corsi sportivi ed a gite extrascolastiche (come da protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014) .
All'udienza dell'11.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa IA PU RE, il 12.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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