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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2407/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARTINI ANTONIO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, nel merito, accertare l'inadempimento di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per tutti i motivi esposti e, per l'effetto condannarla a pagare a
[...]
il complessivo importo di Euro 537.489, oltre interessi moratori dal dì Parte_1
del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre agli accessori dovuti per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio nonché Parte_1
quale mandataria di , premesso di essere società Controparte_2
che realizza, dal 2010, impianti per il riciclo dei rifiuti, in particolare quelli di difficile recupero;
di aver concluso, in data 16 giugno 2021, con un contratto per Pt_1 Controparte_1 la produzione e consegna di un “separatore elettrostatico triboelettrico;
che si è impegnata a pagare il prezzo di Euro 780.000 in n. 2 tranche, la prima CP_1
pari a Euro 250.000, entro la ventinovesima settimana del 2021, e la seconda pari a Euro
530.000 dopo il collaudo;
che inoltre, con il medesimo contratto, la ha acquistato pezzi di ricambio per CP_1
complessivi Euro 99.500; che l'impianto doveva essere collocato al chiuso e il collaudo doveva avvenire al termine della sua installazione, mediante un test della durata di 10 ore prolungato per 7 giorni in modo da “raggiungere i parametri tecnici e le capacità” stabilite nel Contratto;
che con lettera del 10 gennaio 2022 ha informato di aver ceduto i Pt_1 CP_1
propri crediti, a Corporation Financière Europèenne SA, cessione accettata da CP_1 che il 12 maggio 2022, ha informato che “le macchine si trovano presso il nostro Pt_1 stabilimento e sono pronte”; che nel mese di agosto 2022, a seguito di un incontro tra e presso lo CP_1 Pt_1 stabilimento di quest'ultima, e in seguito ai test positivi effettuati presso la sede dell'attrice, sono state concordate nuove tempistiche per la consegna dell'Impianto con montaggio della struttura entro il 9 settembre 2022 e operatività entro il 12 settembre
2022; che tra il 5 luglio 2022 e il 28 settembre 2022, ha consegnato l'Impianto, Pt_1
senza poter completare il montaggio e senza poter effettuare il collaudo;
che lamentava malfunzionamenti, per cui nei mesi di ottobre e novembre CP_1 Pt_1
2022, ha inviato i propri tecnici presso la convenuta;
che si era preso atto che questa aveva collocato l'Impianto all'interno di un capannone dove si trovava anche una linea di lavaggio che utilizzava un circolo di ben 100 m³ d'acqua,
pagina 2 di 10 pertanto la attrice aveva comunicato i problemi ricollegabili alla umidità presente, invitando la stessa alla modifica della collocazione del macchinario ed altre prescrizioni;
che lamenta malfunzionamenti nonché difficoltà finanziarie;
CP_1
che più volte ribadiva la necessità di collocare l'impianto, costruito appositamente per Pt_1
la committente, in ambiente privo di umidità; che vi era stato ampio carteggio fra le parti e la attrice aveva anche offerto plurime soluzioni per la definizione della posizione, respinte da controparte;
che con lettera del 16 aprile 2024, si è rifiutata di pagare quanto dovuto, CP_1 lamentando di trovarsi in “serie difficolta finanziarie al punto da trovarsi dal 14 febbraio
2024 in una procedura detta di salvaguardia” ; che in data 30 aprile 2024, CFE (cessionaria del credito) ha conferito a Pt_1
“l'incarico di compiere tutte le attività necessarie per la gestione e il recupero del credito di
Euro 369.500, oltre interessi di mora”; tutto quanto ciò premesso conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia la detta società instando per la condanna al pagamento dell'importo predetto, e oltre al prezzo degli ulteriori interventi eseguiti per un totale di Euro 537.489.
In punto di diritto evidenzia che la giurisdizione italiana risulta sussistente in forza dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, in quanto, trattandosi di appalto, la progettazione e la realizzazione dell'Impianto sono state effettuate in Italia;
che anche laddove si qualificasse il Contratto come vendita internazionale di beni mobili, permarrebbe la giurisdizione italiana, posto che la consegna dell'Impianto è avvenuta in
Italia.
Nel merito, la attrice si riporta alla ricostruzione fattuale esposta e documentata e rileva di aver prontamente adempiuto al contratto, mentre la controparte era rimasta inadempiente all'obbligo di pagare l'intero prezzo.
Rileva, altresì, che su richiesta della acquirente, la attrice aveva inviato più volte i propri tecnici i tecnici di altra ditta, sostenendo una spesa di Euro 167.989 complessivi, importo mai pagato e non compreso all'interno del Contratto, all'interno del quale, alla voce
“Esclusioni”, art. 8, si prevede espressamente che nel prezzo pattuito, viene escluso pagina 3 di 10 “Qualsiasi ulteriore modifica all'impianto durante la fase di assemblaggio richiesta dall'acquirente”.
Insta, pertanto, per la condanna al pagamento dei suddetti importi.
Parte convenuta, cui l'atto veniva regolarmente notificato, non si costituiva e rimaneva contumace.
Alla udienza del 19 marzo 2025, parte attrice evidenziando che il credito ha natura documentale e che la controparte in Francia si trova in stato di salvaguardia, chiedeva ordinanza ex art. 183 ter c.p.c. ovvero conversione del rito in semplificato.
Il giudice, con provvedimento del 20 marzo, disponeva la trasformazione del rito in semplificato e fissava udienza per il giorno 29 aprile 2025 per la discussione, sostituendo l'udienza con note scritte.
Indi, si riservava il deposito della decisione nei 30 giorni.
***
Deve preliminarmente essere sottoposta a breve disamina la questione connessa alla giurisdizione del giudice italiano.
La società attrice con sede in Italia, ha citato in giudizio la società Pt_1 Controparte_1
, con sede in Francia.
[...]
In contratto, doc. 2, non tradotto, le parti hanno stabilito che la sede del contratto si trova in
Italia, mentre, per quel che attiene alla giurisdizione, si individua il foro di Ginevra, in
Svizzera.
La società convenuta, come rilevato non si è costituita, e pertanto nulla ha contestato sul punto.
Come noto, l'art. 11 della Legge 218/1995 prevede che “Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale”.
Attesa la contumacia della parte convenuta, è rimesso al sottoscritto giudice di verificare se pagina 4 di 10 sussiste la giurisdizione del giudice italiano, eventualmente anche in concorso con altre giurisdizioni.
Le parti, come rilevato, in contratto hanno individuato la giurisdizione di Ginevra, vale a dire di un Tribunale sito in uno stato diverso rispetto allo Stato ove hanno sede entrambe le società.
Non sembra però trattarsi di giurisdizione esclusiva, per cui ben può sussistere altro foro concorrente.
Ciò premesso, in materia contrattuale, nel rapporto fra soggetti appartenenti a Stati membri, e tali sono nel caso di specie le parti, aventi sede in Italia e in Francia, si applica il
Regolamento (UE) n. 1215 del 2012.
L'Articolo 7 di detto Regolamento, espressamente dispone:
“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
— nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
— nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Oggetto del contratto intercorso è costituito dalla vendita di un macchinario espressamente prodotto da su richiesta della Pt_1 CP_1
Non si è in presenza di compravendita pura e semplice in quanto alla stessa si accompagna anche la prestazione di costruzione dell'impianto, che risulta elemento tipico del contratto di appalto.
I servizi sono stati prestati in Italia, come emerge dalla stessa dizione utilizzata all'art. 14 laddove, con riferimento alla giurisdizione si afferma “The sites of the contract shall be
Italy”.
pagina 5 di 10 Non è dato comprendere dove sia avvenuta la consegna dei beni, posto che dal documento di trasporto, doc. 6, anch'esso non tradotto, non è dato comprendere se vi fosse una qualche clausola particolare. La parte attrice parla di clausola Ex Works, ma non è dato comprendere dove detta clausola si collochi all'interno dei documenti di cui alla produzione n. 6.
Ciò nonostante, si ritiene di poter affermare la giurisdizione italiana posto che è in Italia, e nello, specifico, nel circondario di Pavia che i servizi oggetto di contratto sono stati prestati.
Premessa pertanto la giurisdizione italiana, procedendo nell'esame de merito, si osserva.
La attrice insta per il pagamento dell'importo di Euro 537.489, così determinato:
1) Euro 270.000 a saldo del prezzo dovuto per l'impianto separatore elettrostatico triboelettrico venduto a importo richiesto per conto della CP_1
cessionaria del credito;
Controparte_3
2) Euro 17.200 per i pezzi di ricambio contrattualmente previsti e consegnati da a Pt_1
CP_1
3) Euro 82.300 per i pezzi di ricambio contrattualmente previsti, prodotti da ma non Pt_1
ancora ritirati da parte della convenuta (per i quali non ha ancora emesso fattura); Pt_1
4) Euro 77.500 per le fatture nn.: 1/2022, 4/2022, 8/2022, 9/2022, 15/2022 e 17/2022 emesse a favore di e mai pagate;
CP_1
5) Euro 3.500 per l'intervento di un tecnico specializzato fornito da Pt_1
6) Euro 60.970 per il lavoro svolto da parte dei tecnici di presso Pt_1 CP_1
7) Euro 9.750 a titolo di spese sostenute per trasferta vitto e alloggio dei dipendenti di presso per n. 91 giornate lavorative presso Pt_1 CP_1 CP_1
8) Euro 16.269 per interventi di un collaboratore di presso Pt_1 CP_1
Questo giudice, con provvedimento interlocutorio del 19.3.2025, aveva già dato atto che il credito è documentato con riferimento ai crediti di cui ai punti 1), 2), 4).
In particolare, il residuo credito per la fornitura del macchinario è documentato dal contratto, doc. 2, e dai documenti di trasporto, doc. 6;
Il credito per i pezzi di ricambio è documentato dalla fattura del 31 ottobre 2022 sub doc.
pagina 6 di 10 17 e doc. 6, per quanto riguarda il trasporto;
il credito ulteriore di cui al punto 4 è documentato dalle produzioni doc. 18.
Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Spetta, pertanto, al convenuto eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che la parte rimasta contumace, non ha in alcun modo offerto.
Per quel che attiene al credito principale, connesso al pagamento del saldo, si rileva che l'attore ha allegato la sottoscrizione del contratto e la consegna del bene, nonché il parziale pagamento dello stesso.
La stessa parte attrice evidenzia, altresì che la convenuta ha svolto contestazioni in ordine alla funzionalità dell'impianto, per le quali sono state offerte sempre dalla attrice indicazioni in ordine al funzionamento ed in specie in ordine alla eliminazione di ogni umidità dall'ambiente.
In particolare, nella mail del 14.11.2022, doc. 7, non tradotta, si legge:
“For this reason, we kindly request the following:
• As mentioned several times, you must necessarily place the TRIBO machinery inside an enclosed and dehumidified area.
• The material, coming from the centrifuges, to be processed in the tribo must not be in contact with humid air before entering the tribo”
(
Per questi motivi
, vi richiediamo di seguire le seguenti disposizioni:
Come detto numerose volte, dovete necessariamente posizionare l'impianto Pt_2
all'interno di un ambiente chiuso e deumidificato.
pagina 7 di 10 • Il materiale, proveniente dalle centrifughe, da processare nel tribo non deve essere a contatto con aria umida prima di entrare nel tribo” ).
La convenuta non si è costituita, per cui non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla ricezione dell'impianto e ai eventuali vizi riscontrati sui beni.
Lo stesso dicasi per i beni tutti che sono stati oggetto di contratto e di successiva consegna e fatturazione.
In assenza di contestazione alcuna relativa ai vizi ed atteso il mancato pagamento della prestazione pattuita la domanda va, sul punto, accolta.
Quanto agli ulteriori importi richiesti, si osserva.
Con riferimento alla richiesta di cui al punto 3) pari a Euro 82.300 per i pezzi di ricambio contrattualmente previsti, prodotti da ma non ancora ritirati da parte della convenuta, Pt_1
si ossereva.
Per detti materiali non risulta emessa fattura, né gli stessi risultano consegnati.
La parte ha allegato una fotografia di tali pezzi di ricambio (doc. 27).
Afferma che trattasi di pezzi di ricambio contrattualmente previsti.
Non viene però indicato in quale parte del contratto, lo si ripete, prodotto senza traduzione, si sia impegnata al detto acquisto. CP_1
Al punto 11 del contratto vi è un elenco di “list of suggested spare parts” (elenco di pezzi di ricambio consigliati), ma non risulta esservi un ordine di detti pezzi di ricambio.
La domanda va quindi disattesa.
Quanto al punto 5) con il quale si richiedono Euro 3.500 per l'intervento di un tecnico specializzato fornito da la parte ha prodotto i doc. 19 e 19bis); detti documenti Pt_1
comprovano che ha eseguito il pagamento in favore di terza società, la Volta s.p.a di Pt_1
Bolzano.
Oggetto della fattura è “Consulenza HV Technix onsite presso lo stabilimento Granuplast
France SAS-754 Rue de La Libertè-01480 Jassans-Riottier Consulenza effettuata il
09.11.2022”.
Il doc. 19 bis comprova che la fattura risulta pagata alla Volta;
posto che trattasi di costo che ha sostenuto per eseguire una consulenza presso lo stesso va CP_4 CP_1
pagina 8 di 10 riconosciuto.
Inoltre la attrice richiede il rimborso dei costi sostenuti per l'invio presso la sede della convenuta dei propri tecnici ed il costo per il vitto, l'alloggio e le spese di trasporto dei tecnici medesimi, nonché gli importi sostenuti per intervento di collaboratori esterni.
Quanto agli esterni risulta prodotta la fattura emessa da MI OL per € 20.970,70
e relativa a “Prestazione di servizi per l'esecuzione di lavori effettuati su Vostro macchinario Tribo Electric Separator - Matricola 2019-TES-1520-00-000.A00” (doc. 22 e doc. 23, quest'ultimo concernente il pagamento effettuato in favore di detta ditta).
Inoltre sono documentati i costi di cui al punto 8) per Euro 16.269 per interventi di un collaboratore di presso avendo la parte prodotto fatture emesse da Rogale Pt_1 CP_1
s.r.e e relativi pagamenti, (doc. 24, 25), attinenti agli interventi eseguiti da detta ditta press ola CP_1
afferma di aver inviato propri tecnici in Francia, sostenendo le relative spese. Pt_1
Non sono stati indicati testi sul punto, nè vi sono fatture di spese sostenute per il vitto e alloggio;
vi è solo la allegazione della parte ed una missiva, inviata da doc. 9, nella quale CP_1
la stessa si duole del mancato funzionamento del macchinario nonostante l'intervento dei tecnici.
Vi è inoltre missiva inviata da oc. 10, in cui questa dà conto dell'invio di tecnici per Pt_1
un numero variabile di giorni, dai 7 ai 23.
In via meramente equitativa si può riconoscere, considerato solo che ha CP_1 riconosciuto che vi è stato invio di tecnici in loco, l'importo di € 20.000,00.
Riassumendo, pertanto, vengono riconosciuti i seguenti importi:
Euro 270.000 a saldo del prezzo dovuto per l'impianto;
Euro 17.200 per i pezzi di ricambio contrattualmente previsti e consegnati da a Pt_1
CP_1
Euro 77.500 per le fatture nn.: 1/2022, 4/2022, 8/2022, 9/2022, 15/2022 e 17/2022 emesse a favore di e mai pagate;
CP_1
Euro 3.500 per l'intervento di un tecnico specializzato fornito da Pt_1
pagina 9 di 10 € 20.970,70 pagate alla ditta MI OL;
Euro 16.269 pagate alla ditta Rogal;
€uro 20.000 in via equitativa per attività svolta dai tecnici attorei.
Il totale ammonta a € 425.439,70, somma sulla quale decorrono gli interessi ex art. 1284, 4 comma c.c. dalla notifica della citazione, 1 luglio 2024 al saldo.
La condanna viene pronunciata in favore di anche quale Parte_1
mandataria di . Controparte_2
Saranno poi le parti che, nel loro rapporto di mandato, procederanno al riparto dei relativi importi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei valori medi delle fasi introduttiva, studio e decisionale e applicazione dello scaglione fino a € 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di anche quale mandataria di Parte_1 [...]
, l'importo di € 425.439,70, oltre interessi ex art. 1284, 4 Controparte_2
comma c.c. dalla notifica della citazione, 1 luglio 2024, al saldo
Condanna altresì a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in € 1.686,00 e € 27,00 per spese ed € 12.046,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 8 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2407/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARTINI ANTONIO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, nel merito, accertare l'inadempimento di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per tutti i motivi esposti e, per l'effetto condannarla a pagare a
[...]
il complessivo importo di Euro 537.489, oltre interessi moratori dal dì Parte_1
del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre agli accessori dovuti per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio nonché Parte_1
quale mandataria di , premesso di essere società Controparte_2
che realizza, dal 2010, impianti per il riciclo dei rifiuti, in particolare quelli di difficile recupero;
di aver concluso, in data 16 giugno 2021, con un contratto per Pt_1 Controparte_1 la produzione e consegna di un “separatore elettrostatico triboelettrico;
che si è impegnata a pagare il prezzo di Euro 780.000 in n. 2 tranche, la prima CP_1
pari a Euro 250.000, entro la ventinovesima settimana del 2021, e la seconda pari a Euro
530.000 dopo il collaudo;
che inoltre, con il medesimo contratto, la ha acquistato pezzi di ricambio per CP_1
complessivi Euro 99.500; che l'impianto doveva essere collocato al chiuso e il collaudo doveva avvenire al termine della sua installazione, mediante un test della durata di 10 ore prolungato per 7 giorni in modo da “raggiungere i parametri tecnici e le capacità” stabilite nel Contratto;
che con lettera del 10 gennaio 2022 ha informato di aver ceduto i Pt_1 CP_1
propri crediti, a Corporation Financière Europèenne SA, cessione accettata da CP_1 che il 12 maggio 2022, ha informato che “le macchine si trovano presso il nostro Pt_1 stabilimento e sono pronte”; che nel mese di agosto 2022, a seguito di un incontro tra e presso lo CP_1 Pt_1 stabilimento di quest'ultima, e in seguito ai test positivi effettuati presso la sede dell'attrice, sono state concordate nuove tempistiche per la consegna dell'Impianto con montaggio della struttura entro il 9 settembre 2022 e operatività entro il 12 settembre
2022; che tra il 5 luglio 2022 e il 28 settembre 2022, ha consegnato l'Impianto, Pt_1
senza poter completare il montaggio e senza poter effettuare il collaudo;
che lamentava malfunzionamenti, per cui nei mesi di ottobre e novembre CP_1 Pt_1
2022, ha inviato i propri tecnici presso la convenuta;
che si era preso atto che questa aveva collocato l'Impianto all'interno di un capannone dove si trovava anche una linea di lavaggio che utilizzava un circolo di ben 100 m³ d'acqua,
pagina 2 di 10 pertanto la attrice aveva comunicato i problemi ricollegabili alla umidità presente, invitando la stessa alla modifica della collocazione del macchinario ed altre prescrizioni;
che lamenta malfunzionamenti nonché difficoltà finanziarie;
CP_1
che più volte ribadiva la necessità di collocare l'impianto, costruito appositamente per Pt_1
la committente, in ambiente privo di umidità; che vi era stato ampio carteggio fra le parti e la attrice aveva anche offerto plurime soluzioni per la definizione della posizione, respinte da controparte;
che con lettera del 16 aprile 2024, si è rifiutata di pagare quanto dovuto, CP_1 lamentando di trovarsi in “serie difficolta finanziarie al punto da trovarsi dal 14 febbraio
2024 in una procedura detta di salvaguardia” ; che in data 30 aprile 2024, CFE (cessionaria del credito) ha conferito a Pt_1
“l'incarico di compiere tutte le attività necessarie per la gestione e il recupero del credito di
Euro 369.500, oltre interessi di mora”; tutto quanto ciò premesso conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia la detta società instando per la condanna al pagamento dell'importo predetto, e oltre al prezzo degli ulteriori interventi eseguiti per un totale di Euro 537.489.
In punto di diritto evidenzia che la giurisdizione italiana risulta sussistente in forza dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, in quanto, trattandosi di appalto, la progettazione e la realizzazione dell'Impianto sono state effettuate in Italia;
che anche laddove si qualificasse il Contratto come vendita internazionale di beni mobili, permarrebbe la giurisdizione italiana, posto che la consegna dell'Impianto è avvenuta in
Italia.
Nel merito, la attrice si riporta alla ricostruzione fattuale esposta e documentata e rileva di aver prontamente adempiuto al contratto, mentre la controparte era rimasta inadempiente all'obbligo di pagare l'intero prezzo.
Rileva, altresì, che su richiesta della acquirente, la attrice aveva inviato più volte i propri tecnici i tecnici di altra ditta, sostenendo una spesa di Euro 167.989 complessivi, importo mai pagato e non compreso all'interno del Contratto, all'interno del quale, alla voce
“Esclusioni”, art. 8, si prevede espressamente che nel prezzo pattuito, viene escluso pagina 3 di 10 “Qualsiasi ulteriore modifica all'impianto durante la fase di assemblaggio richiesta dall'acquirente”.
Insta, pertanto, per la condanna al pagamento dei suddetti importi.
Parte convenuta, cui l'atto veniva regolarmente notificato, non si costituiva e rimaneva contumace.
Alla udienza del 19 marzo 2025, parte attrice evidenziando che il credito ha natura documentale e che la controparte in Francia si trova in stato di salvaguardia, chiedeva ordinanza ex art. 183 ter c.p.c. ovvero conversione del rito in semplificato.
Il giudice, con provvedimento del 20 marzo, disponeva la trasformazione del rito in semplificato e fissava udienza per il giorno 29 aprile 2025 per la discussione, sostituendo l'udienza con note scritte.
Indi, si riservava il deposito della decisione nei 30 giorni.
***
Deve preliminarmente essere sottoposta a breve disamina la questione connessa alla giurisdizione del giudice italiano.
La società attrice con sede in Italia, ha citato in giudizio la società Pt_1 Controparte_1
, con sede in Francia.
[...]
In contratto, doc. 2, non tradotto, le parti hanno stabilito che la sede del contratto si trova in
Italia, mentre, per quel che attiene alla giurisdizione, si individua il foro di Ginevra, in
Svizzera.
La società convenuta, come rilevato non si è costituita, e pertanto nulla ha contestato sul punto.
Come noto, l'art. 11 della Legge 218/1995 prevede che “Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale”.
Attesa la contumacia della parte convenuta, è rimesso al sottoscritto giudice di verificare se pagina 4 di 10 sussiste la giurisdizione del giudice italiano, eventualmente anche in concorso con altre giurisdizioni.
Le parti, come rilevato, in contratto hanno individuato la giurisdizione di Ginevra, vale a dire di un Tribunale sito in uno stato diverso rispetto allo Stato ove hanno sede entrambe le società.
Non sembra però trattarsi di giurisdizione esclusiva, per cui ben può sussistere altro foro concorrente.
Ciò premesso, in materia contrattuale, nel rapporto fra soggetti appartenenti a Stati membri, e tali sono nel caso di specie le parti, aventi sede in Italia e in Francia, si applica il
Regolamento (UE) n. 1215 del 2012.
L'Articolo 7 di detto Regolamento, espressamente dispone:
“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
— nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
— nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Oggetto del contratto intercorso è costituito dalla vendita di un macchinario espressamente prodotto da su richiesta della Pt_1 CP_1
Non si è in presenza di compravendita pura e semplice in quanto alla stessa si accompagna anche la prestazione di costruzione dell'impianto, che risulta elemento tipico del contratto di appalto.
I servizi sono stati prestati in Italia, come emerge dalla stessa dizione utilizzata all'art. 14 laddove, con riferimento alla giurisdizione si afferma “The sites of the contract shall be
Italy”.
pagina 5 di 10 Non è dato comprendere dove sia avvenuta la consegna dei beni, posto che dal documento di trasporto, doc. 6, anch'esso non tradotto, non è dato comprendere se vi fosse una qualche clausola particolare. La parte attrice parla di clausola Ex Works, ma non è dato comprendere dove detta clausola si collochi all'interno dei documenti di cui alla produzione n. 6.
Ciò nonostante, si ritiene di poter affermare la giurisdizione italiana posto che è in Italia, e nello, specifico, nel circondario di Pavia che i servizi oggetto di contratto sono stati prestati.
Premessa pertanto la giurisdizione italiana, procedendo nell'esame de merito, si osserva.
La attrice insta per il pagamento dell'importo di Euro 537.489, così determinato:
1) Euro 270.000 a saldo del prezzo dovuto per l'impianto separatore elettrostatico triboelettrico venduto a importo richiesto per conto della CP_1
cessionaria del credito;
Controparte_3
2) Euro 17.200 per i pezzi di ricambio contrattualmente previsti e consegnati da a Pt_1
CP_1
3) Euro 82.300 per i pezzi di ricambio contrattualmente previsti, prodotti da ma non Pt_1
ancora ritirati da parte della convenuta (per i quali non ha ancora emesso fattura); Pt_1
4) Euro 77.500 per le fatture nn.: 1/2022, 4/2022, 8/2022, 9/2022, 15/2022 e 17/2022 emesse a favore di e mai pagate;
CP_1
5) Euro 3.500 per l'intervento di un tecnico specializzato fornito da Pt_1
6) Euro 60.970 per il lavoro svolto da parte dei tecnici di presso Pt_1 CP_1
7) Euro 9.750 a titolo di spese sostenute per trasferta vitto e alloggio dei dipendenti di presso per n. 91 giornate lavorative presso Pt_1 CP_1 CP_1
8) Euro 16.269 per interventi di un collaboratore di presso Pt_1 CP_1
Questo giudice, con provvedimento interlocutorio del 19.3.2025, aveva già dato atto che il credito è documentato con riferimento ai crediti di cui ai punti 1), 2), 4).
In particolare, il residuo credito per la fornitura del macchinario è documentato dal contratto, doc. 2, e dai documenti di trasporto, doc. 6;
Il credito per i pezzi di ricambio è documentato dalla fattura del 31 ottobre 2022 sub doc.
pagina 6 di 10 17 e doc. 6, per quanto riguarda il trasporto;
il credito ulteriore di cui al punto 4 è documentato dalle produzioni doc. 18.
Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Spetta, pertanto, al convenuto eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che la parte rimasta contumace, non ha in alcun modo offerto.
Per quel che attiene al credito principale, connesso al pagamento del saldo, si rileva che l'attore ha allegato la sottoscrizione del contratto e la consegna del bene, nonché il parziale pagamento dello stesso.
La stessa parte attrice evidenzia, altresì che la convenuta ha svolto contestazioni in ordine alla funzionalità dell'impianto, per le quali sono state offerte sempre dalla attrice indicazioni in ordine al funzionamento ed in specie in ordine alla eliminazione di ogni umidità dall'ambiente.
In particolare, nella mail del 14.11.2022, doc. 7, non tradotta, si legge:
“For this reason, we kindly request the following:
• As mentioned several times, you must necessarily place the TRIBO machinery inside an enclosed and dehumidified area.
• The material, coming from the centrifuges, to be processed in the tribo must not be in contact with humid air before entering the tribo”
(
Per questi motivi
, vi richiediamo di seguire le seguenti disposizioni:
Come detto numerose volte, dovete necessariamente posizionare l'impianto Pt_2
all'interno di un ambiente chiuso e deumidificato.
pagina 7 di 10 • Il materiale, proveniente dalle centrifughe, da processare nel tribo non deve essere a contatto con aria umida prima di entrare nel tribo” ).
La convenuta non si è costituita, per cui non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla ricezione dell'impianto e ai eventuali vizi riscontrati sui beni.
Lo stesso dicasi per i beni tutti che sono stati oggetto di contratto e di successiva consegna e fatturazione.
In assenza di contestazione alcuna relativa ai vizi ed atteso il mancato pagamento della prestazione pattuita la domanda va, sul punto, accolta.
Quanto agli ulteriori importi richiesti, si osserva.
Con riferimento alla richiesta di cui al punto 3) pari a Euro 82.300 per i pezzi di ricambio contrattualmente previsti, prodotti da ma non ancora ritirati da parte della convenuta, Pt_1
si ossereva.
Per detti materiali non risulta emessa fattura, né gli stessi risultano consegnati.
La parte ha allegato una fotografia di tali pezzi di ricambio (doc. 27).
Afferma che trattasi di pezzi di ricambio contrattualmente previsti.
Non viene però indicato in quale parte del contratto, lo si ripete, prodotto senza traduzione, si sia impegnata al detto acquisto. CP_1
Al punto 11 del contratto vi è un elenco di “list of suggested spare parts” (elenco di pezzi di ricambio consigliati), ma non risulta esservi un ordine di detti pezzi di ricambio.
La domanda va quindi disattesa.
Quanto al punto 5) con il quale si richiedono Euro 3.500 per l'intervento di un tecnico specializzato fornito da la parte ha prodotto i doc. 19 e 19bis); detti documenti Pt_1
comprovano che ha eseguito il pagamento in favore di terza società, la Volta s.p.a di Pt_1
Bolzano.
Oggetto della fattura è “Consulenza HV Technix onsite presso lo stabilimento Granuplast
France SAS-754 Rue de La Libertè-01480 Jassans-Riottier Consulenza effettuata il
09.11.2022”.
Il doc. 19 bis comprova che la fattura risulta pagata alla Volta;
posto che trattasi di costo che ha sostenuto per eseguire una consulenza presso lo stesso va CP_4 CP_1
pagina 8 di 10 riconosciuto.
Inoltre la attrice richiede il rimborso dei costi sostenuti per l'invio presso la sede della convenuta dei propri tecnici ed il costo per il vitto, l'alloggio e le spese di trasporto dei tecnici medesimi, nonché gli importi sostenuti per intervento di collaboratori esterni.
Quanto agli esterni risulta prodotta la fattura emessa da MI OL per € 20.970,70
e relativa a “Prestazione di servizi per l'esecuzione di lavori effettuati su Vostro macchinario Tribo Electric Separator - Matricola 2019-TES-1520-00-000.A00” (doc. 22 e doc. 23, quest'ultimo concernente il pagamento effettuato in favore di detta ditta).
Inoltre sono documentati i costi di cui al punto 8) per Euro 16.269 per interventi di un collaboratore di presso avendo la parte prodotto fatture emesse da Rogale Pt_1 CP_1
s.r.e e relativi pagamenti, (doc. 24, 25), attinenti agli interventi eseguiti da detta ditta press ola CP_1
afferma di aver inviato propri tecnici in Francia, sostenendo le relative spese. Pt_1
Non sono stati indicati testi sul punto, nè vi sono fatture di spese sostenute per il vitto e alloggio;
vi è solo la allegazione della parte ed una missiva, inviata da doc. 9, nella quale CP_1
la stessa si duole del mancato funzionamento del macchinario nonostante l'intervento dei tecnici.
Vi è inoltre missiva inviata da oc. 10, in cui questa dà conto dell'invio di tecnici per Pt_1
un numero variabile di giorni, dai 7 ai 23.
In via meramente equitativa si può riconoscere, considerato solo che ha CP_1 riconosciuto che vi è stato invio di tecnici in loco, l'importo di € 20.000,00.
Riassumendo, pertanto, vengono riconosciuti i seguenti importi:
Euro 270.000 a saldo del prezzo dovuto per l'impianto;
Euro 17.200 per i pezzi di ricambio contrattualmente previsti e consegnati da a Pt_1
CP_1
Euro 77.500 per le fatture nn.: 1/2022, 4/2022, 8/2022, 9/2022, 15/2022 e 17/2022 emesse a favore di e mai pagate;
CP_1
Euro 3.500 per l'intervento di un tecnico specializzato fornito da Pt_1
pagina 9 di 10 € 20.970,70 pagate alla ditta MI OL;
Euro 16.269 pagate alla ditta Rogal;
€uro 20.000 in via equitativa per attività svolta dai tecnici attorei.
Il totale ammonta a € 425.439,70, somma sulla quale decorrono gli interessi ex art. 1284, 4 comma c.c. dalla notifica della citazione, 1 luglio 2024 al saldo.
La condanna viene pronunciata in favore di anche quale Parte_1
mandataria di . Controparte_2
Saranno poi le parti che, nel loro rapporto di mandato, procederanno al riparto dei relativi importi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei valori medi delle fasi introduttiva, studio e decisionale e applicazione dello scaglione fino a € 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di anche quale mandataria di Parte_1 [...]
, l'importo di € 425.439,70, oltre interessi ex art. 1284, 4 Controparte_2
comma c.c. dalla notifica della citazione, 1 luglio 2024, al saldo
Condanna altresì a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in € 1.686,00 e € 27,00 per spese ed € 12.046,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 8 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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