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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato all'udienza del 27.05.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5870/2025 Ruolo Generale lavoro e previdenza
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Morisco.
Opponente
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale pro-tempore della rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Maria CP_2
Liguori e Laura Lembo. opposto in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025 la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120240170622958000, notificata a mezzo PEC in data 29.01.2025, per l'importo di € 81.128,51, comprensiva di spese di notifica, ha convenuto in giudizio l e l , rassegnando le seguenti conclusioni “1. In via CP_1 Controparte_4 preliminare disporsi, inaudita altera parte e in ogni caso, la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo ex
1 art. 24, co. 6, D.Lgs. 46/1999. 2. Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della cartella esattoriale n.
07120240170622958000, notificato a mezzo pec in data 05.02.2025, per l'importo di € 81.128,51; 3. In via subordinata, qualora si ritenga indispensabile esaminare il merito della pretesa contributiva del , disporsi Pt_2 preliminarmente la sospensione ex art. 295, c.p.c, del presente procedimento, in attesa della definizione del giudizio di accertamento negativo pendente innanzi la Corte d'Appello di Napoli al n. 336/2025 R.G.
4. Vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno delle richieste formulate, ha esposto di svolgere come attività principale la logistica ed il trasporto merci, in prevalenza calzature, presso il sito di OL (CE), Complesso
Marican – Vega 1, S.n.c. – Zona ASI aperto il 02.06.2015, con classificazione ATECO “52.29.22 - servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”, costituito da due depositi, condotti in locazione in virtù del contratto sottoscritto con la di avere ricevuto in data 11.10.2023, un CP_5 accesso ispettivo da parte degli Ispettori del Lavoro – Area Previdenziale, i quali davano inizio all'accertamento presso l'unità locale di OL (CE), consegnando il relativo verbale di primo accesso - contenente la richiesta di esibizione della documentazione in materia di lavoro - al Sig.
[...]
nella sua qualità di socio accomandatario;
che in sede di primo accesso, i lavoratori Parte_1
, e , rilasciavano libere dichiarazioni;
che Parte_3 Persona_1 Parte_4 anche il socio accomandatario Sig. in data 30.10.2023 rilasciava una libera Parte_1 dichiarazione;
che gli ispettori notificavano un primo Verbale Unico, avente ad oggetto esclusivamente la posizione del lavoratore , per il quale veniva riscontrata una Parte_3 irregolarità nella comunicazione Unilav di proroga del contratto a tempo determinato;
che in data
24.11.2023 presso l'Ufficio Ispettivo della Sede di Afragola risulta abbiano rilasciato libere Pt_2 dichiarazioni i sigg.ri , , e;
che Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 in data 27.11.2023 gli ispettori acquisivano le dichiarazioni dalla Sig.ra e le Persona_2 consegnavano un verbale interlocutorio, contenente la richiesta di esibizione della documentazione giustificativa a sostegno degli importi esposti sul LUL a titolo di “rimborso spese documentate”, per il solo lavoratore;
che essa società forniva agli ispettori tutta la documentazione richiesta Persona_3 in merito alla costituzione ed allo svolgimento dei rapporti di lavoro, per l'intero periodo oggetto di verifica;
che conclusa la verifica, con il verbale unico di accertamento e notificazione del 01.12.2023, gli ispettori contestavano le seguenti irregolarità: Pt_2
o L'articolo 1 del D.L. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 (“Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile”) stabilisce la regola generale secondo la quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
o Con riferimento all'individuazione del contratto collettivo nazionale che il datore di lavoro deve applicare ai rapporti (di lavoro) stipulati col personale dipendente, vale il principio generale contenuto nell'articolo 2070 del codice civile, ai sensi
2 del quale il contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro posti in essere dal datore (di lavoro) scaturisce dall'appartenenza dello stesso alla categoria professionale e si determina, pertanto, avendo come riferimento l'attività effettivamente e concretamente esercitata dall'imprenditore, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che le parti abbiano aderito ad associazioni sindacali di categoria non corrispondenti all'attività medesima;
data la natura inderogabile della predetta disposizione, le parti di un rapporto di lavoro non possono, conseguentemente, convenire di sottoporre il rapporto stesso alla disciplina di un contratto collettivo diverso da quello applicabile ai sensi della norma innanzi richiamata
(a meno che il contratto individuale non risulti più favorevole per il prestatore di lavoro!).
o Il suddetto criterio, nell'utilizzare, ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile, il parametro dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, è coerente con i principi fissati dall'articolo 36 della Costituzione che, nel riconoscere al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, attribuisce rilievo, ai fini della regolamentazione della retribuzione che costituisce il momento più qualificante del rapporto di lavoro, alla natura oggettiva dell'attività svolta nonché alle sue concrete caratteristiche (Cfr. in tal senso Cass. 11554/1995).
o Si rappresenta, inoltre, che il CCNL Trasporti applicato ai fini del ricalcolo degli imponibili contributivi risulta essere quello maggiormente - nonché comparativamente - più rappresentativo nel settore nel quale opera la società ispezionata, come si evince dalla consultazione dei dati numerici forniti dal CNEL con riferimento agli anni oggetto di accertamento.
o Tutto quanto innanzi illustrato, dalla consultazione dei dati, anche informatici, in possesso del (Comunicazioni Pt_2
UNILAV, Modelli , risulta che la società – con CP_10 Parte_1 riferimento al periodo oggetto di accertamento - ha applicato nei confronti del personale dipendente occupato non già il contratto collettivo del settore nel quale essa opera, vale a dire il C.C.N.L. “Trasporti”, ma il diverso C.C.N.L. “Servizi –
CISAL Anpit”; la società in argomento, pertanto, nella individuazione delle retribuzioni da erogare al proprio personale dipendente (che rappresentano le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali) non ha fatto riferimento al contratto collettivo nazionale specifico del settore nel quale essa svolge effettivamente la propria attività (C.C.N.L. “Trasporti”) ma ha applicato, al contrario, le retribuzioni previste dal diverso contratto collettivo di lavoro “Servizi – CISAL Anpit”, indubbiamente meno
“oneroso” rispetto al contratto collettivo applicabile al settore di appartenenza dell'attività in concreto svolta dalla società de qua (Trasporti).
o Tale circostanza non è certamente priva di conseguenze sotto il profilo contributivo;
al riguardo si riporta, infatti, quanto stabilito nella Nota n. 10599 del 24/05/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo la quale “il contenuto dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, unitamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 25, della legge n.
549/1995, impone che il calcolo della contribuzione obbligatoria vada effettuato applicando, qualora superiore, l'importo delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della "categoria" in cui opera l'impresa”; che sulla scorta di tali conclusioni, viene redatto un verbale di accertamento ove è riportata la diffida ad adempiere prot.
.5100.01/12/2023.0902277, del seguente tenore: “Oggetto: diffida ad adempiere. Verbale unico di Pt_2 accertamento e notificazione 2023007755 del 01/12/2023. Con la presente, nel far proprie le risultanze dedotte nell'ambito del verbale di accertamento in oggetto, con il quale è stato, fra l'altro, accertato che sono dovute, nei confronti di quest , le somme di € 413.395,29 (…) a titolo di contributi previdenziali obbligatori per CP_1 il periodo dal 9/2019 al 8/2023 ed € 196.954,29 (…) a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal 9/2019 al 8/2023, per complessivi € 610.349,58 (…), si invita codesto soggetto contribuente ad effettuare i predetti pagamenti sulla base dei termini e delle modalità indicate nel verbale di accertamento in oggetto (…), entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale. (…)”; che l sede di Napoli, con provvedimento notificato in data 22.01.2024 a mezzo pec, sulla scorta CP_1
3 delle risultanze emerse dal verbale unico , provvedeva al ricalcolo dei premi assicurativi, per un Pt_2 totale di € 73.463,55, comprensivi di sanzioni civili ed interessi;
di avere proposto ricorso ex artt. 24
D.lgs. 46/99 e 442 SS., c.p.c., depositato in data 13.02.2024, avente ad oggetto l'impugnazione sia del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023007755/DDL del 01.12.2023, emesso dall sede di Napoli e notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata, sia la connessa Pt_2
e conseguente diffida ad adempiere Prot. n. .5100.01/12/2023.0902277, per complessivi € Pt_2
610.349,58, e notificata unitamente al verbale a mezzo posta elettronica certificata del 01.12.2023, sia il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del 19.01.2024, notificato a mezzo pec, con cui l sede di Napoli, sulla base delle risultanze del verbale del 01.12.20213, ha CP_1 Pt_2 proceduto al recupero dei premi assicurativi sulle quote di retribuzione evase, per un totale di €
73.463,55, comprensivi di sanzioni ed interessi;
di avere proposto ricorso per accertamento negativo CP_1 nei confronti dell , dell e di , incardinato innanzi a codesto tribunale, in funzione di Pt_2 CP_1 giudice del lavoro, con il n. 3516/2024 R.G., G.L. Dott.ssa Monica Galante che all'esito dell'udienza del 28.11.2024, ha deciso la causa con sentenza n. 8819/2024, pubblicata il 19.12.2024, con cui ha rigettato il ricorso con il seguente dispositivo: “rigetta la domanda;
compensa le spese di lite”; di avere proposto appello innanzi la Corte d'Appello di Napoli, incardinato al n. 336/2025 R.G., con udienza di discussione fissata al 07.07.2025; che, nonostante la pendenza del giudizio volto all'accertamento negativo della pretesa contributiva dell , essa ha ricevuto in data 29.01.2025, la notifica – a Pt_2 mezzo pec – della cartella di pagamento n. 07120240170622958000, per l'importo di € 81.128,51.
La società ha dedotto i seguenti vizi:
1. illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia della cartella di pagamento emessa in pendenza di giudizio di accertamento negativo della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24, comma 3 d.lgs. 46/99; ha fatto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo e della cartella esattoriale impugnata, nonché istanza di sospensione per pregiudizialità ex art. 295, c.p.c. e ha concluso nei termini innanzi trascritti.
È stata concessa la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale impugnata.
Indi, l costituitosi in giudizio, ha contestato il fondamento dell'opposizione e ha chiesto CP_1
“in via preliminare e nel rito voglia, l'adito Tribunale revocare la disposta sospensione della procedura esattoriale non ricorrendone i presupposti di legge. Nel merito, voglia codesto Giudice del Lavoro respingere la domanda attorea poiché inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata, per la condanna della ricorrente società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento della somma che risulterà di giustizia, per evasione e/o omissione contributiva (differenze premi) nonché al pagamento delle sanzioni di legge per le violazioni scaturenti dal verbale ispettivo ITL/INPS dell'1.12.23. Con vittoria delle spese”. CP_1 Non è stata fornita la prova della notifica del ricorso ad , né parte ricorrente ha formulato istanza di rinvio per ottemperare a tale adempimento o per l'eventuale rinnovazione dello stesso, ex art. 291 c.p.c.
4 All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il giudizio risulta validamente instaurato nei confronti dell dal momento che la CP_1 questione controversa involge l'ammissibilità della pretesa azionata dall'ente con la cartella esattoriale in pendenza del contenzioso giudiziale relativo al merito della stessa.
È pacifico tra le parti che in ordine alle pretese previdenziali azionate dall con la cartella CP_1 esattoriale in esame, risulta intervenuto un verbale di accertamento del 19.01.2024 che ha determinato l'ammontare dei premi assicurativi dell degli anni 2019-2024-2020-2021-2022- CP_1
2023 a seguito di variazione del rapporto assicurativo. È documentato che avverso il provvedimento di variazione suddetto, è stato proposto un giudizio di opposizione conclusosi con la sentenza di primo grado n. 8819/2024, pubblicata il 19.12.2024, che ha rigettato il ricorso e che avverso tale pronuncia, la società ha proposto appello dinanzi alla locale Corte di Appello con udienza fissata il
07.07.2025.
La formazione della cartella di pagamento in data 29.01.2025, avente ad oggetto le pretese scaturenti dal provvedimento di variazione del rapporto assicurativo, risulta avvenuta in violazione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 24 del dlgs 46/99, nella formulazione vigente ratione temporis, dal momento che essa si colloca durante la pendenza del termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione di merito avverso il provvedimento dell CP_1
L'art.24 D. Lgs.46/99 al comma 4° prevede che: “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art.25”. Inoltre, il comma 3° dell'art.24 cit. dispone che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti l'Autorità Giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
L' a tale riguardo, ritiene erroneamente che tale possibilità discende dal carattere CP_1 esecutivo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di impugnativa del provvedimento di accertamento del rapporto assicurativo, confermandone la sua validità e legittimità. In primo luogo, l'esecutività della sentenza e quindi la sua idoneità a costituire titolo esecutivo non si attaglia alla pronuncia adottata dal primo giudice, di rigetto della domanda di accertamento negativo del debito;
inoltre, la pendenza del termine per impugnare la sentenza al momento della notifica della cartella, rendeva a tale data ancora controversa tale questione. Del resto, l'art. 25 d.l.gs. n. 46/1999 collega il decorso dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo all'avvenuta pronuncia di un provvedimento giurisdizionale definitivo (i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali… in forza di accertamenti effettuati dagli uffici…sottoposti a gravame giudiziario…sono iscritti in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza… entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo).
5 Ciò posto va detto che, come correttamente osservato dalla Cassazione civile, sez. lav. nella sentenza n. 14875 del 15/06/2017, in un caso identico di violazione dell'art. 24, 3° comma dlgs
46/99, “ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., artt. 644 c.p.c. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n.
12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis,
Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno CP_1 decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass. 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)”.
La norma, cioè, condiziona l'iscrizione a ruolo alla conclusione del procedimento amministrativo, da definirsi, nella chiara intenzione del Legislatore, con l'adozione di una decisione da parte dell'organo competente, ovvero all'adozione di un provvedimento esecutivo dell'A.G.
È pacifico e consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui la disposizione in esame, l'art. 24 conferma l'esperibilità di un'azione di accertamento negativo dei crediti previdenziali e determina “una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere - dovere della p.a. di agire in via esecutiva. Infatti, in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita ed occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice (che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato) ed in conformità allo stesso” (cfr. Cass. 9159/2017 e n. 30713 del 21 dicembre 2017). La preclusione dell'azione esecutiva per la durata del procedimento amministrativo opera anche nell'ipotesi in cui l'accertamento sia effettuato da un ente diverso ed indipendentemente dal fatto che esso sia effettivamente a conoscenza della pendenza di tale giudizio (cfr. Cass. 4032/2016, 8379/2014,
2395/2013).
È controvertibile l'obbligo per il contribuente di impugnare la cartella notificata in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento dal momento che, essendo il merito già sub iudice, non sarebbe stato necessario provvedere a depositare il ricorso in opposizione alla cartella esattoriale. La circostanza, ribadita in udienza, dell'interesse della parte a paralizzare l'esecuzione della cartella, non costituisce argomentazione valida non sussistendo il rischio paventato. In termini si registra la condivisibile pronuncia della Suprema Corte che, nella sentenza n. 16203/08, ha osservato che “…per le entrate di carattere contributivo degli enti previdenziali… qualora sia stato notificato un avviso di accertamento, o comunque, un atto prodromico alla iscrizione al ruolo, l'impugnazione dovrà
6 essere proposta contro di esso, ed entro i termini previsti volta per volta dalla legge. Né una successiva opposizione, pur di per se stessa tempestiva, proposta contro l'iscrizione a ruolo, potrà sanare le eventuali decadenze che si siano verificate a seguito della mancata tempestiva impugnazione dell'accertamento notificato (ovviamente, quando sia previsto un termine perentorio per impugnarlo). D'altra parte, la tempestiva impugnazione dell'accertamento, e comunque l'impugnazione preventiva di esso anche quando non siano previsti termini specifici, introduce una controversia sul merito, che, da un punto sostanziale, si configura come opposizione di carattere preventivo rispetto ad una eventuale iscrizione a ruolo. Per questo una volta che sia stata già introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva, non occorre che il contribuente previdenziale instauri un secondo separato giudizio di merito (in cui il secondo giudice dovrebbe inevitabilmente dichiarare la litispendenza o, quanto meno, la continenza dei giudizi, e che potrebbe generare - se questo non viene fatto - una serie di complicazioni di carattere procedurale) relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale. Le decadenze che si siano verificate in precedenza rendono inammissibile, o comunque infondata, una impugnazione successiva proposta per ragioni di merito,
e perciò anche una opposizione al ruolo per ragioni di merito che avrebbero potuto, e dovuto, essere proposte prima, ma, allo stesso modo, le decadenze processuali che si possano verificare in un momento successivo non possono incidere sul contenzioso di merito già in atto che sia già stato ritualmente proposto, né incidere sugli effetti delle pronunzie emanate nel corso di esso. Non rileva perciò che il contribuente previdenziale non abbia proposto un nuovo contenzioso con una opposizione di merito contro l'iscrizione a ruolo.
5. Né può valere in senso contrario il principio, affermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale
"in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 per proporre opposizione nel mento onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo"
(Cass. civ., 27 febbraio 2007, n. 4506; nello stesso senso, 25 giugno 2007, n. 14692), perché si riferisce - così come i casi esaminati dalla Corte in quelle occasioni - all'ipotesi, ben diversa, di proposizione dell'opposizione di merito oltre il termine di legge, senza che la pretesa contributiva fosse stata contestata giudizialmente in precedenza. Il principio, invece, non può estendersi utilmente al caso in esame, nel quale, come è pacifico in causa, era già in corso un giudizio - appunto questo giudizio - nel quale il contribuente previdenziale ha contestato nel merito, già in precedenza, la fondatezza della pretesa contributiva”.
La cartella, essendo stata impugnata in questa sede -pur se non necessario- va annullata in quanto emessa in violazione dell'art 24, comma 3 del d.lgs. 46/99.
Tanto esposto, deve darsi atto che l'esame del merito della pretesa è stato già devoluto al
Giudice di primo grado che, chiamato a pronunciarsi in relazione alla comunicazione fatta dall CP_1 della variazione del rapporto assicurativo, ha rigettato la domanda proposta in un giudizio avente un più ampio oggetto perché riguardante anche la contribuzione e ad oggi pende l'appello avverso Pt_2 tale sentenza. Avuto riguardo alla data d'instaurazione del precedente giudizio di primo grado, quello attuale, successivamente incardinato nei confronti dell a seguito dell'erronea notifica della CP_1
7 cartella esattoriale, risulta precluso dalla intercorrenza di un'ipotesi di litispendenza delle cause, prevista dall'art. 39, comma 1 c.p.c.
Come condivisibilmente affermato dal Giudice di Taranto, in fattispecie analoga (sentenza n.
1825/2018 dott. Cosimo Magazzino) “occorre infatti fare applicazione del principio di diritto secondo il quale: “A norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi” (cfr. Cass. 31 luglio
2017 n° 19056, in adesione a Cass. Ss.Uu. 12 dicembre 2013 n° 27846). E nella specie, invero, appare indubitabile che il giudizio precedentemente instaurato e tuttora pendente concerna la medesima fattispecie, dal punto di vista sia soggettivo sia oggettivo, anche con riferimento allo stesso periodo contributivo”.
La causa va quindi cancellata dal ruolo, in conseguenza della declaratoria di litispendenza.
Le spese possono essere compensate tra le parti considerando la particolarità del caso esaminato e la circostanza che la delibazione del merito della pretesa contributiva è ancora sub iudice.
P.Q.M.
Annulla la cartella esattoriale n. 07120240170622958000; dichiara la litispendenza del presente giudizio con quello pendente in appello rg. n. 336/2025 avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento dell del 22.01.2024 di variazione del CP_1 rapporto assicurativo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 27.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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