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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 16:45 in composizione monocratica:
LI ANGELA, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19008451 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 446/2025 depositato il 14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per il ricorrente: dichiarare infondata la pretesa creditoria relativa all'avviso di accertamento n 19008451 per intervenuta prescrizione e per l'effetto annullare tale avviso di accertamento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per l'Agenzia delle Entrate: rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, previo rigetto dell'istanza di sospensione.
Con ricorso ritualmente notificato in data 03.03.2025 Ricorrente_1 impugna la l'avviso di accertamento n.19008451 in relazione all'omesso versamento della tassa auto per l'anno 2019, relativamente all'autovettura di proprietà, targata Targa_1, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 16 gennaio 2025, per l' importo € 323,75, chiedendone la nullità per intervenuta prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate affermando la legittimità dell'atto di accertamento in quanto notificato presso l'Ufficio postale, con delega al ritiro a favore del coniuge Nominativo_1.
Con Ordinanza n.240 è stata respinta l'istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato perciò non meritevole di accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'amministrazione finanziaria si rileva infatti come nessuna decadenza possa essere imputata all'Ufficio per avere notificato regolare atto prodromico alla cartella di pagamento qui impugnata, avviso di accertamento n.n.18009250, notificato con raccomandata n.572690811997 del 31/8/2022, a familiare convivente delegato al ritiro presso l'Ufficio Postale.
Considerato che la tassa automobilistica è riferita all'annualità 2019 il termine triennale previsto per il recupero della tassa, ai sensi dell'art.5 comma 52 del D.L. n.953/1982 modificato dall'art. 3 del D.L.n.2/1986, convertito nella legge 60/1986, scadeva il 31.12.2022 va da se che l'avviso di accertamento sopra richiamato è stato notificato nel predetto termine.
In tal senso l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui: "il termine di prescrizione è di tre anni.....
Per interrompere tale periodo di prescrizione, l'amministrazione finanziaria deve mettere in mora il debitore/ contribuente tramite la notifica dell'avviso di accertamento, non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all'Amministrazione stessa. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento. Corte di cassazione, sez. civile VI - 5.9.2022, n. 26062".
La pretesa tributaria deve allora considerarsi definitiva e non può essere accolta l'eccezione di prescrizione dell'atto impugnato, non essendo decorso il citato termine triennale.
Pertanto, il ricorso non può che essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Sassari che liquida nella somma complessiva di Euro 100,00.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 16:45 in composizione monocratica:
LI ANGELA, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19008451 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 446/2025 depositato il 14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per il ricorrente: dichiarare infondata la pretesa creditoria relativa all'avviso di accertamento n 19008451 per intervenuta prescrizione e per l'effetto annullare tale avviso di accertamento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per l'Agenzia delle Entrate: rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, previo rigetto dell'istanza di sospensione.
Con ricorso ritualmente notificato in data 03.03.2025 Ricorrente_1 impugna la l'avviso di accertamento n.19008451 in relazione all'omesso versamento della tassa auto per l'anno 2019, relativamente all'autovettura di proprietà, targata Targa_1, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 16 gennaio 2025, per l' importo € 323,75, chiedendone la nullità per intervenuta prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate affermando la legittimità dell'atto di accertamento in quanto notificato presso l'Ufficio postale, con delega al ritiro a favore del coniuge Nominativo_1.
Con Ordinanza n.240 è stata respinta l'istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato perciò non meritevole di accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'amministrazione finanziaria si rileva infatti come nessuna decadenza possa essere imputata all'Ufficio per avere notificato regolare atto prodromico alla cartella di pagamento qui impugnata, avviso di accertamento n.n.18009250, notificato con raccomandata n.572690811997 del 31/8/2022, a familiare convivente delegato al ritiro presso l'Ufficio Postale.
Considerato che la tassa automobilistica è riferita all'annualità 2019 il termine triennale previsto per il recupero della tassa, ai sensi dell'art.5 comma 52 del D.L. n.953/1982 modificato dall'art. 3 del D.L.n.2/1986, convertito nella legge 60/1986, scadeva il 31.12.2022 va da se che l'avviso di accertamento sopra richiamato è stato notificato nel predetto termine.
In tal senso l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui: "il termine di prescrizione è di tre anni.....
Per interrompere tale periodo di prescrizione, l'amministrazione finanziaria deve mettere in mora il debitore/ contribuente tramite la notifica dell'avviso di accertamento, non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all'Amministrazione stessa. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento. Corte di cassazione, sez. civile VI - 5.9.2022, n. 26062".
La pretesa tributaria deve allora considerarsi definitiva e non può essere accolta l'eccezione di prescrizione dell'atto impugnato, non essendo decorso il citato termine triennale.
Pertanto, il ricorso non può che essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Sassari che liquida nella somma complessiva di Euro 100,00.