TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4696 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso C.F._1 lo studio dell'Avv. FERRALORO ANTONINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., iscritto al n. 4696/2021 R.G.,
ha impugnato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio Parte_1 espletata nel precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n.
4438/2017 R.G., nel quale il CTU dr.ssa aveva riconosciuto una Per_1 invalidità civile nella misura del 78% con decorrenza gennaio 2021.
Il ricorrente ha dedotto di avere presentato in data 16.03.2017 domanda amministrativa volta ad ottenere la pensione di invalidità civile e/o l'assegno mensile di assistenza;
sottoposto a visita dalla Commissione medica , veniva CP_1 riconosciuto invalido civile nella misura del 60%. Non condividendo il giudizio del CTU nominato nell'ATP, che aveva stimato una invalidità del 78%, il ricorrente ha depositato formale dichiarazione di dissenso e, quindi, ha introdotto il presente giudizio, chiedendo che, in riforma delle valutazioni peritali, sia riconosciuta una invalidità del 100% con correlato diritto alla pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/1971, nonché la condanna dell' alla liquidazione della prestazione. CP_1
Costituitasi, l' ha eccepito in via preliminare CP_1
l'improponibilità/inammissibilità della domanda nella parte in cui è formulata come domanda di accertamento del diritto e condanna al pagamento della pensione di invalidità civile, evidenziando che il giudizio ex art. 445-bis, comma
6, c.p.c. ha ad oggetto esclusivo la verifica del requisito sanitario, restando estranee alla cognizione del giudice le questioni inerenti ai requisiti amministrativi e reddituali, così come qualsiasi domanda di condanna alla prestazione.
Con ordinanza del 1.12.2022 questo Giudice, ritenuta la necessità di una nuova valutazione tecnica, ha nominato CTU la dr.ssa Persona_2
, conferendole il quesito se le patologie del ricorrente riducano
[...] totalmente la capacità di lavoro e di guadagno, con diritto alla pensione di inabilità di cui alla L. 222/1984.
La CTU ha svolto visita medico-legale in data 11.01.2023, alla presenza del difensore del ricorrente, ha acquisito ampia documentazione sanitaria, ha predisposto una bozza di relazione trasmessa alle parti in data 13.03.2023, senza che né l' né il difensore del ricorrente depositassero osservazioni nei venti CP_1 giorni fissati dal Giudice;
quindi, in data 4.03.2023, ha depositato la relazione definitiva in ossequio all'art. 195 c.p.c.
Nell'elaborato originario e, soprattutto, nei chiarimenti depositati in data
4.11.2024, il CTU ha ricostruito la storia clinica del ricorrente (cardiopatia ischemica cronica trattata con plurime coronarografie ed angioplastiche con stent, bronchite asmatiforme, esiti di interventi alla cuffia dei rotatori di entrambe le spalle, altre patologie ortopediche e rino-laringologiche), escludendo la sussistenza di una inabilità totale al lavoro, ma, alla luce dell'evoluzione del quadro cardiologico, ha infine stimato lo stato invalidante nella misura dell'80% con decorrenza marzo 2024, fondando tale rivalutazione sull'aggravamento della cardiopatia, in II-III classe NYHA.
Il difensore del ricorrente, con note scritte e in udienza del 7.11.2024, ha:
– eccepito la nullità della CTU per asserita violazione dell'art. 195 c.p.c. (asserito tardivo deposito dopo lungo intervallo dalla visita) e per mancata risposta alle osservazioni difensive;
– dedotto la mancata considerazione di tutte le patologie e l'erroneità delle percentuali applicate;
– richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31591/2021 e 6230/2019) sull'obbligo del CTU di replicare alle osservazioni delle parti e sulla nullità della consulenza in caso contrario, chiedendo la rinnovazione integrale delle operazioni peritali.
L' , con note anche ex art. 127-ter c.p.c., ha insistito per il rigetto del CP_1 ricorso e delle censure alla CTU, valorizzando le conclusioni per una invalidità civile dell'80% dal marzo 2024 e la mancanza, in ogni caso, del requisito sanitario del 100% richiesto per la pensione di invalidità civile.
Considerato in diritto
1. Sulla natura e sui limiti del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e sulle domande proposte
L'art. 445-bis c.p.c., introdotto nelle controversie in materia di invalidità civile, assegno e pensione di inabilità, assegno di invalidità e prestazioni assistenziali affini, prevede un accertamento tecnico preventivo obbligatorio avente ad oggetto esclusivo la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che:
l'ATP ex art. 445-bis c.p.c. ed il successivo giudizio di merito ai sensi del comma 6 hanno ad oggetto solo il requisito sanitario, restando estranee alla cognizione del giudice le questioni relative ai requisiti amministrativi, reddituali o processuali, che sono riservate al successivo eventuale giudizio previdenziale ordinario;
l'accertamento sanitario che divenga definitivo con decreto di omologa vincola l'ente erogatore quanto al requisito sanitario, che potrà in seguito verificare soltanto i requisiti giuridico-economici della prestazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente chiesto che l' sia CP_1 condannato al pagamento della pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/71, oltre al riconoscimento del relativo diritto.
Tale domanda, in quanto diretta non solo all'accertamento del requisito sanitario, ma anche alla declaratoria del diritto alla prestazione ed alla condanna alla sua erogazione, non è proponibile nel ristretto ambito del giudizio ex art. 445- bis, comma 6, c.p.c., il quale – come si è detto – è circoscritto alla sola verifica dell'invalidità in senso medico-legale. La relativa domanda deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile/improponibile in questa sede, restando salva per il ricorrente la possibilità di far valere, in distinto giudizio ordinario, le proprie ragioni in ordine alla spettanza delle prestazioni previdenziali o assistenziali.
Ciò posto, il thema decidendum in questa causa è limitato all'accertamento del requisito sanitario rilevante ai fini della prestazione indicata (pensione di invalidità civile), e, in particolare, se ed in quale misura il ricorrente abbia mai raggiunto un grado di invalidità pari al 100%.
2. Sulle eccezioni di nullità della consulenza e sulla richiesta di rinnovazione della CTU
Il difensore del ricorrente ha anzitutto dedotto la nullità della consulenza per:
a) asserito “lungo intervallo” tra la visita medico-legale (11.01.2023) ed il deposito della relazione (asseritamente 27.11.2023);
b) mancata risposta del CTU alle osservazioni difensive, in violazione dell'art. 195 c.p.c. e della giurisprudenza (Cass. 31591/2021; Cass. 6230/2019);
c) mancata considerazione di tutte le patologie e mancata indicazione delle singole percentuali.
Tali doglianze non possono essere accolte.
2.1. Sul rispetto dell'art. 195 c.p.c. e sul dedotto “lungo intervallo”
Dalla documentazione di causa risulta che il CTU: ha effettuato la visita medico-legale in data 11.01.2023; ha ottenuto una proroga per il deposito della perizia in data 12.02.2023; ha trasmesso alle parti la bozza di relazione in data 13.03.2023, fissando – come da ordinanza del Giudice – un termine di 20 giorni per il deposito delle osservazioni;
entro tale termine né l' né il difensore del ricorrente hanno depositato CP_1 osservazioni;
ha quindi depositato la relazione definitiva in data 4.03.2023, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna allegata alla stessa CTU.
Il CTU ha, dunque, dato puntuale attuazione al modello procedimentale delineato dall'art. 195 c.p.c., avendo trasmesso il progetto di relazione alle parti, concesso loro il termine per le osservazioni ed atteso il relativo decorso, in assenza di rilievi. In particolare, l'assunto difensivo secondo cui la CTU sarebbe stata depositata solo nel novembre 2023 è smentito dalla cronistoria contenuta nella stessa consulenza e dalla documentazione di deposito.
La giurisprudenza di legittimità sul punto (ord. Cass. 6230/2019) ha peraltro chiarito che l'eventuale mancato invio della bozza o altre irregolarità nel rispetto dell'art. 195 c.p.c. integrano nullità relative, sanabili qualora non tempestivamente eccepite nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione e, comunque, quando il giudice abbia successivamente recuperato il contraddittorio fissando un nuovo termine per le osservazioni.
Nel caso in esame, non solo il modello procedimentale risulta rispettato, ma le dedotte irregolarità vengono sollevate tardivamente, a distanza di tempo dal deposito della CTU, in violazione del regime di immediata eccepibilità imposto dall'art. 157, comma 2, c.p.c.; ne discende la sanatoria di ogni eventuale vizio formale.
2.2. Sull'obbligo del CTU di rispondere alle osservazioni e sulla giurisprudenza Cass. 31591/2021 e 6230/2019
È vero che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31591 del 4.11.2021 ha affermato che, quando le parti o i consulenti di parte formulano osservazioni circostanziate al progetto di relazione, il CTU è tenuto a replicare specificamente a tali rilievi, dovendo il giudice, in caso di adesione alle conclusioni peritali, dar conto dell'esistenza e del contenuto di dette critiche, pena il vizio di motivazione e la violazione del diritto di difesa.
Parimenti, l'ordinanza n. 6230 del 4.03.2019 ha ribadito che la mancata risposta del CTU alle osservazioni, se tempestivamente dedotta, può integrare una nullità relativa della consulenza, soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c.
Tali principi, peraltro condivisi da questo Giudice, non risultano violati nel caso concreto, perché: non risulta agli atti che, dopo la trasmissione della bozza del 13.03.2023, siano state depositate, nei termini, osservazioni tecniche o difensive cui il CTU avrebbe omesso di rispondere;
le contestazioni del difensore del ricorrente sono state in larga parte formulate solo successivamente, con note e in udienza, e ad esse il CTU ha comunque dato risposta nei chiarimenti richiesti da questo Ufficio, affrontando puntualmente le questioni poste in ordine alle singole patologie, alla documentazione a sostegno e alla loro incidenza funzionale.
In altri termini, non si è in presenza di una consulenza che abbia ignorato osservazioni formalmente ritualmente proposte, bensì di rilievi difensivi tardivi e, comunque, affrontati nella successiva fase di chiarimenti.
Alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, deve quindi escludersi la sussistenza di una nullità della CTU derivante da violazione del contraddittorio tecnico, anche considerato che l'eventuale vizio – se pure sussistente – sarebbe comunque sanato per mancata tempestiva eccezione e per l'avvenuto recupero del contraddittorio in sede di chiarimenti.
2.3. Sulla richiesta di rinnovazione della CTU
Secondo consolidato indirizzo, il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio costituisce facoltà discrezionale del giudice di merito, che deve essere esercitata soltanto ove la CTU esistente risulti intrinsecamente carente, contraddittoria o non adeguatamente motivata, ovvero in presenza di sopravvenienze tali da comprometterne l'attendibilità.
Nel caso di specie, il CTU: ha ricostruito analiticamente la storia clinica del ricorrente, indicando le fonti documentali e i referti specialistici presi in considerazione;
ha spiegato logicamente perché talune patologie denunciate (poliposi nasale “recidivante”, pregressa frattura del IV dito mano sinistra, ecc.) non possano considerarsi, allo stato attuale, assistite da documentazione o tali da incidere in misura apprezzabile sulla capacità lavorativa;
ha valorizzato l'evoluzione del quadro cardiologico, giungendo – in sede di chiarimenti – ad una più elevata valutazione percentuale (80% dal marzo 2024), proprio in accoglimento dei rilievi del Giudice circa la possibile maggiore incidenza invalidante della cardiopatia, specie in presenza di plurime comorbilità.
Non risultano allegati né emergono dal fascicolo elementi oggettivi idonei a infirmare la complessiva attendibilità tecnico-scientifica del giudizio peritale, né sono stati prodotti pareri medico-legali di parte in grado di contrapporre una diversa e motivata lettura del quadro clinico. Le censure difensive del ricorrente si risolvono, per lo più, in contestazioni di carattere valutativo, non sorrette da argomentazioni tecniche alternative puntuali.
Deve pertanto essere rigettata la richiesta di rinnovo della CTU, ritenendosi l'elaborato, come integrato dai chiarimenti, idoneo a sorreggere la decisione.
3. Sul requisito sanitario e sulla misura dell'invalidità civile
Alla luce della CTU ( ) espletata in sede di ATP e della successiva Per_1
CTU ( ), il quadro complessivo che emerge è il seguente: Persona_2
Commissione medica (2017): invalidità 60% con diagnosi di CP_1 cardiopatia ipertensiva e bronchite asmatica, con decorrenza 16.03.2017;
CTU (ATP 4438/2017): invalidità civile 78% da gennaio 2021, Per_1 per cardiopatia ischemica ipertensiva, bronchite asmatica, esiti di resezione segmentale polmonare e di intervento sulla cuffia dei rotatori;
CTU (merito ex art. 445-bis, co. 6): Persona_2 nelle deduzioni originarie: esclusione di una riduzione totale della capacità lavorativa tale da giustificare la pensione di inabilità ex L. 222/84; nei chiarimenti: rivalutazione del solo profilo cardiologico (cardiopatia ischemica in II-III classe NYHA) e conclusione per una invalidità civile dell'80% con decorrenza marzo 2024. Ad alcun titolo, e per alcun periodo, il CTU ha ritenuto che le patologie del ricorrente determinino una riduzione della capacità lavorativa pari al 100%, né sono emersi elementi clinici tali da sovvertire tale valutazione.
Per quanto riguarda il profilo normativo, la L. 118/1971 distingue:
l'assegno mensile ex art. 13, spettante agli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%; la pensione di inabilità ex art. 12, spettante soltanto agli invalidi civili totali, ossia con completa e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.(Brocardi)
Le risultanze peritali, come sopra ricostruite, consentirebbero, in astratto, di configurare – a decorrere da marzo 2024 – un requisito sanitario potenzialmente idoneo per l'assegno mensile, ma non per la pensione di invalidità civile, che presuppone un grado del 100%.
Nel presente giudizio, tuttavia, la prestazione espressamente azionata è la pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/71, come emerge dal tenore del ricorso introduttivo e come ribadito sia dal ricorrente che dall' nelle CP_1 rispettive difese.
Ne discende che, pur potendosi dare atto – in motivazione – del più elevato grado di invalidità (80% da marzo 2024) accertato dal CTU, il requisito sanitario specificamente richiesto ai fini della prestazione dedotta (100%) deve ritenersi insussistente in ogni tempo.
Il ricorso, limitatamente all'accertamento del requisito sanitario per la pensione di invalidità civile, va pertanto rigettato per difetto del requisito medesimo, restando assorbite le questioni relative ad eventuali diverse prestazioni
(assegno mensile) che non sono oggetto di una domanda specifica in questa sede.
4. Sulle spese di lite
La peculiarità della vicenda, la complessità del quadro clinico, l'esito dell'ATP (che già riconosceva una elevata percentuale di invalidità) e il successivo parziale aggravamento che ha condotto il CTU a stimare un'invalidità dell'80% da marzo 2024, unitamente alla natura previdenziale-assistenziale del giudizio, integrano giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , ogni diversa domanda, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile/improponibile, nel presente giudizio ex art. 445- bis, comma 6, c.p.c., la domanda di volta alla Parte_1 declaratoria del diritto ed alla condanna dell' alla corresponsione CP_1 della pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/1971;
2. accertato che, alla stregua delle risultanze peritali, le infermità da cui è affetto non hanno mai determinato un grado di invalidità Parte_1 civile pari al 100%, rigetta il ricorso di quanto alla Parte_1 richiesta di accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 L. 118/1971;
3. compensa integralmente tra e l' le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo