TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/11/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
opposizione REPUBBLICA ITALIANA all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
RE VO
in persona della dott.ssa AN De TI, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 218/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. MELA PATRIZIO come da procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO CP_1 P.IVA_1 come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso in VIALE CAVOUR
C/O FERRARA;
RESISTENTE CP_2
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 03/04/2025 i ricorrenti in intestazione hanno proposto ricorso nei confronti dell in qualità di eredi di CP_1 Persona_1 deceduto in data 27.5.2023, esponendo che nel corso delle pratiche successorie era emersa l'iscrizione di fermo amministrativo iscritto in data 8.5.2018 su una vettura targata DH962HH, intestata al de cuius, effettuata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
Il fermo amministrativo afferiva all'avviso di addebito dell'ente previdenziale convenuto n. 320 2013 0002535338000, notificato il 19/12/2013, per periodi contributivi dal 2007 al 2011 a carico del de cuius.
1 Risultava poi notificata dall , sempre per lo stesso debito, in data CP_3
10.5.2019, l'intimazione n. 02020199001590873.
Successivamente non pervenivano ulteriori atti interruttivi.
Hanno dedotto quindi i ricorrenti che il credito si era dunque nelle more prescritto in data 10.5.2024, per decorso del termine quinquennale. Anche a voler considerare i periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale introdotti dalla legislazione del periodo emergenziale della pandemia da Covid-
19, pari a complessivi 311 giorni, la prescrizione era comunque maturata in data
17.3.2025.
Hanno pertanto concluso chiedendo dichiarare l'intervenuta estinzione del debito per intervenuta prescrizione con conseguente ordine all di sgravare CP_1
l'avviso di addebito alla base del fermo.
2. Si è costituito in giudizio l il quale ha in via preliminare eccepito il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva posto che gli atti di riscossione sopra indicati, successivamente alla notifica dell'AVA, erano tutti di spettanza dell CP_4
R, nei cui confronti doveva quantomeno essere esteso il contraddittorio.
[...]
In subordine ha eccepito la carenza di interesse ad agire nel caso che l'azione dovesse intendersi non sollevata per vizi degli atti di riscossione posti in essere dall'agente della riscossione.
Ha infine eccepito la decadenza dall'azione, ex art 617 c.p.c., ove fossero stati contestati vizi formali degli atti di riscossione.
Nel merito ha sostenuto che nel corso degli anni l'avviso di addebito è stato oggetto di stralcio e di sgravio secondo il D.L. n. 119/218 ed il D.L. n. 41/2021 nonché di successive rateazioni, procedure esecutive e parziali riscossioni. I provvedimenti, tutti successivi alla notifica dell'avviso di addebito, sono stati intrapresi ex lege dall'Agenzia Entrate Riscossione.
Ha invocato la sospensione del termine prescrizionale derivante ex lege dalle norme del periodo emergenziale pandemico.
Ha chiesto ordinarsi ad la produzione degli atti interruttivi posti in CP_3 essere.
3. L'istruttoria è consistita nell'ordine ad di esibizione in giudizio della CP_3 documentazione relativa all'attività esecutiva posta in essere nei confronti di in relazione al credito portato dall'avviso di addebito n. 320 Parte_4
2013 00025353380 00, cui l'agente della riscossione ottemperava.
2 La causa è stata quindi discussa all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell CP_1
Nel caso di specie, l'azione si inserisce nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione, non certo nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., posto che i ricorrenti non allegano vizi formali degli atti di riscossione, limitandosi in buona sostanza ad allegare un sopravvenuto fatto estintivo del diritto contributivo posto alla base dell'avviso di addebito posto in esecuzione, consistente nella intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Tanto premesso, si richiama sul punto, in quanto pertinente, la seguente giurisprudenza della Suprema Corte che si è pronunciata sulla materia anche a
Sezioni Unite.
“In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione
l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria. (Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente)” (Cass. Sez. L., 19/06/2019, n. 16425)
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
3 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Non v'è dubbio peraltro che sia sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti onde ottenere la declaratoria di accertamento negativo del credito contributivo idonea a paralizzare la riscossione coattiva del medesimo da parte dell , CP_3 che non è – come sopra detto – titolare del diritto sostanziale.
5. Tanto premesso la documentazione prodotta dall'agente della riscossione come pure quella prodotta dall non è idonea a contrastare l'eccepita CP_1 intervenuta estinzione del credito per l'inutile decorso del tempo.
Gli atti interruttivi del credito sono i seguenti.
A) AVA n. 320 2013 0002535338000 (per complessivi € 13.644,88 dovuti alla
Gestione Commercianti dal 1/2007 al 12/2012), notificato il 19/12/2013.
B) Istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo presentata da
[...]
n data il 25.9.2014. L'istanza ha valenza interruttiva in quanto implicante Per_1 il riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate
(Cass. Sez. 5, 06/02/2024, n. 3414; Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013). Nel caso di specie come risulta dal piano di ammortamento e dalle attestazioni di pagamento prodotte dall , l'ultimo pagamento effettuato dal contribuente è avvenuto CP_3 in data 13.9.2016. Sicché per le rate residue il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere dal 14.10.2016.
C) Atto di intimazione di pagamento n. 020 2019 9001590873000 dell CP_3 notificato il 10.5.2019, relativo al credito residuo pari a complessivi € 5.731,17.
Non risultano documentati ulteriori atti interruttivi. Per cui, avuto riguardo all'ultima notifica, effettuata il 10.5.2019, il credito si sarebbe dovuto prescrivere il
10.5.2024; ma il termine è slittato in avanti, dovendosi applicare la legislazione emergenziale del periodo pandemico da Covid-19, che ha introdotto due periodi di sospensione dei termini di prescrizione per i contributi previdenziali, i quali devono essere sommati ai termini di scadenza originari. I periodi di sospensione sono: 129 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020), come disposto dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020, e 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), come disposto dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020. Aggiungendo il numero totale dei giorni di
4 sospensione (311 giorni) la data di estinzione del diritto va individuata nel giorno
17.3.2025.
Il ricorso è pertanto fondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto di credito contributivo residuo portato dall'AVA n. 320 2013 0002535338000 e dalla intimazione di pagamento n. 020 2019 9001590873000 dell nei confronti del CP_3 de cuius che pertanto la riscossione coattiva del credito non Persona_1 può più essere proseguita. Ordina la cancellazione del fermo amministrativo sulla vettura targata DH962HH intestata al de cuius.
Condanna l a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
4.315,20 oltre al 15% sul compenso per spese processuali ad € 43,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 18/11/2025
IL GIUDICE AN De TI
5
opposizione REPUBBLICA ITALIANA all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
RE VO
in persona della dott.ssa AN De TI, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 218/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. MELA PATRIZIO come da procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO CP_1 P.IVA_1 come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso in VIALE CAVOUR
C/O FERRARA;
RESISTENTE CP_2
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 03/04/2025 i ricorrenti in intestazione hanno proposto ricorso nei confronti dell in qualità di eredi di CP_1 Persona_1 deceduto in data 27.5.2023, esponendo che nel corso delle pratiche successorie era emersa l'iscrizione di fermo amministrativo iscritto in data 8.5.2018 su una vettura targata DH962HH, intestata al de cuius, effettuata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
Il fermo amministrativo afferiva all'avviso di addebito dell'ente previdenziale convenuto n. 320 2013 0002535338000, notificato il 19/12/2013, per periodi contributivi dal 2007 al 2011 a carico del de cuius.
1 Risultava poi notificata dall , sempre per lo stesso debito, in data CP_3
10.5.2019, l'intimazione n. 02020199001590873.
Successivamente non pervenivano ulteriori atti interruttivi.
Hanno dedotto quindi i ricorrenti che il credito si era dunque nelle more prescritto in data 10.5.2024, per decorso del termine quinquennale. Anche a voler considerare i periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale introdotti dalla legislazione del periodo emergenziale della pandemia da Covid-
19, pari a complessivi 311 giorni, la prescrizione era comunque maturata in data
17.3.2025.
Hanno pertanto concluso chiedendo dichiarare l'intervenuta estinzione del debito per intervenuta prescrizione con conseguente ordine all di sgravare CP_1
l'avviso di addebito alla base del fermo.
2. Si è costituito in giudizio l il quale ha in via preliminare eccepito il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva posto che gli atti di riscossione sopra indicati, successivamente alla notifica dell'AVA, erano tutti di spettanza dell CP_4
R, nei cui confronti doveva quantomeno essere esteso il contraddittorio.
[...]
In subordine ha eccepito la carenza di interesse ad agire nel caso che l'azione dovesse intendersi non sollevata per vizi degli atti di riscossione posti in essere dall'agente della riscossione.
Ha infine eccepito la decadenza dall'azione, ex art 617 c.p.c., ove fossero stati contestati vizi formali degli atti di riscossione.
Nel merito ha sostenuto che nel corso degli anni l'avviso di addebito è stato oggetto di stralcio e di sgravio secondo il D.L. n. 119/218 ed il D.L. n. 41/2021 nonché di successive rateazioni, procedure esecutive e parziali riscossioni. I provvedimenti, tutti successivi alla notifica dell'avviso di addebito, sono stati intrapresi ex lege dall'Agenzia Entrate Riscossione.
Ha invocato la sospensione del termine prescrizionale derivante ex lege dalle norme del periodo emergenziale pandemico.
Ha chiesto ordinarsi ad la produzione degli atti interruttivi posti in CP_3 essere.
3. L'istruttoria è consistita nell'ordine ad di esibizione in giudizio della CP_3 documentazione relativa all'attività esecutiva posta in essere nei confronti di in relazione al credito portato dall'avviso di addebito n. 320 Parte_4
2013 00025353380 00, cui l'agente della riscossione ottemperava.
2 La causa è stata quindi discussa all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell CP_1
Nel caso di specie, l'azione si inserisce nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione, non certo nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., posto che i ricorrenti non allegano vizi formali degli atti di riscossione, limitandosi in buona sostanza ad allegare un sopravvenuto fatto estintivo del diritto contributivo posto alla base dell'avviso di addebito posto in esecuzione, consistente nella intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Tanto premesso, si richiama sul punto, in quanto pertinente, la seguente giurisprudenza della Suprema Corte che si è pronunciata sulla materia anche a
Sezioni Unite.
“In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione
l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria. (Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente)” (Cass. Sez. L., 19/06/2019, n. 16425)
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
3 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Non v'è dubbio peraltro che sia sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti onde ottenere la declaratoria di accertamento negativo del credito contributivo idonea a paralizzare la riscossione coattiva del medesimo da parte dell , CP_3 che non è – come sopra detto – titolare del diritto sostanziale.
5. Tanto premesso la documentazione prodotta dall'agente della riscossione come pure quella prodotta dall non è idonea a contrastare l'eccepita CP_1 intervenuta estinzione del credito per l'inutile decorso del tempo.
Gli atti interruttivi del credito sono i seguenti.
A) AVA n. 320 2013 0002535338000 (per complessivi € 13.644,88 dovuti alla
Gestione Commercianti dal 1/2007 al 12/2012), notificato il 19/12/2013.
B) Istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo presentata da
[...]
n data il 25.9.2014. L'istanza ha valenza interruttiva in quanto implicante Per_1 il riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate
(Cass. Sez. 5, 06/02/2024, n. 3414; Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013). Nel caso di specie come risulta dal piano di ammortamento e dalle attestazioni di pagamento prodotte dall , l'ultimo pagamento effettuato dal contribuente è avvenuto CP_3 in data 13.9.2016. Sicché per le rate residue il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere dal 14.10.2016.
C) Atto di intimazione di pagamento n. 020 2019 9001590873000 dell CP_3 notificato il 10.5.2019, relativo al credito residuo pari a complessivi € 5.731,17.
Non risultano documentati ulteriori atti interruttivi. Per cui, avuto riguardo all'ultima notifica, effettuata il 10.5.2019, il credito si sarebbe dovuto prescrivere il
10.5.2024; ma il termine è slittato in avanti, dovendosi applicare la legislazione emergenziale del periodo pandemico da Covid-19, che ha introdotto due periodi di sospensione dei termini di prescrizione per i contributi previdenziali, i quali devono essere sommati ai termini di scadenza originari. I periodi di sospensione sono: 129 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020), come disposto dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020, e 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), come disposto dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020. Aggiungendo il numero totale dei giorni di
4 sospensione (311 giorni) la data di estinzione del diritto va individuata nel giorno
17.3.2025.
Il ricorso è pertanto fondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto di credito contributivo residuo portato dall'AVA n. 320 2013 0002535338000 e dalla intimazione di pagamento n. 020 2019 9001590873000 dell nei confronti del CP_3 de cuius che pertanto la riscossione coattiva del credito non Persona_1 può più essere proseguita. Ordina la cancellazione del fermo amministrativo sulla vettura targata DH962HH intestata al de cuius.
Condanna l a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
4.315,20 oltre al 15% sul compenso per spese processuali ad € 43,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 18/11/2025
IL GIUDICE AN De TI
5