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Sentenza 4 febbraio 2024
Sentenza 4 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/02/2024, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 778 / 2023
Tribunale di Tempio Pausania
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti
Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 778/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
, nata il [...] a [...], C.F. , (diplomata, Parte_1 CodiceFiscale_1 disoccupata), residente in [...], elettivamente domiciliata nel medesimo comune presso lo studio dell'Avv. A. Daniela Petrillo (C.F. ) sito in via CodiceFiscale_2
Cosenza n. 1, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
Ricorrente
E
(Codice Fiscale: nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elett.te domiciliato, presso lo studio dell'Avv.
Giampaolo Murrighile (c.f. pec: fax C.F._4 Email_1
0789/24241 email: sito in Olbia alla via Mameli n. 27 che lo Email_1 difende e rappr.ta come da procura in atti
Resistente
NONCHE' P. M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo, parte ricorrente indicata innanzi chiedeva pronunciarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto in data 14 ottobre 2017 in Olbia con il signor nato a [...] il [...]; l'atto originale di detto matrimonio Controparte_1 veniva trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Olbia, atto n. 65 P.2 S. A, anno 2017, in regime di separazione legale dei beni;
dall'unione nascevano due figlie, ER ed , rispettivamente in data 13.08.2011 e 19.04.2019. Persona_2
Sosteneva, inoltre, parte ricorrente che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando in parte le richieste avanzate.
In corso di causa, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione e dichiaravano di volersi separare consensualmente alle condizioni trascritte a verbale;
il Presidente, pertanto, disponeva la trasformazione del rito in consensuale, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod. Proc.Civ.;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione trasformata - in corso di causa a richiesta congiunta delle parti - in consensuale di:
, nata il [...] a [...], Parte_1
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
in relazione al matrimonio contratto in data 14 ottobre 2017 in Olbia con il signor
[...]
nato a [...] il [...]; l'atto originale di detto matrimonio veniva trascritto CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Olbia, atto n. 65 P.2 S. A, anno 2017, in regime di separazione legale dei beni, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo di comunicare ogni trasferimento della residenza stessa all'altro coniuge;
2. l'immobile sito in Olbia, in via Pisa 38, poiché nella titolarità giuridica di terzo dante causa non viene assegnato ad alcuno dei coniugi, anche al fine di scongiurare, nel reciproco e comune interesse, ogni controversia con la società proprietaria ovvero di chi ne dispone il godimento fruttifero;
3. la sig.ra dà atto di avere stipulato autonomo contratto di locazione, con la società Pt_1
che rimane nella capacità di disporre dell'immobile, ed obbligandosi a Controparte_2
liberare il predetto entro il tempo massimo di un anno a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione ovvero in difetto assumendo in proprio le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione.
4. La Sig.ra si obbliga, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo di Pt_1
separazione, a reperire un nuovo immobile che possa divenire l'abitazione familiare della stessa e delle comuni figlie minori;
pertanto, la sig.ra si obbliga a rilasciare libero Pt_1 da persone e cose, in favore della società l'immobile sito in via Pisa n. 38, CP_2
entro lo stesso termine;
5. la ricorrente avrà facoltà di rilasciare libero da persone e cose, in favore della società locataria, l'immobile sito in via Pisa n. 38, prima della scadenza del termine di cui al punto che precede;
6. qualora la ricorrente, sempre prima della scadenza del detto termine annuale, rilasci l'appartamento sito in via Pisa n. 38 ad Olbia, per trasferire la propria abitazione in altro immobile da condurre in locazione, il Sig sarà tenuto a versare la metà del canone CP_1
di locazione in altro alloggio reperito, sino ad un importo massimo di €500,00 e sino alla scadenza del medesimo termine annuale stabilito nei precedenti capi.
7. Successivamente alla scadenza del termine annuale di cui ai precedenti capi, il Sig.
rimarrà obbligato a corrispondere alla sig.ra un importo pari alla metà CP_1 Pt_1
del rateo mensile del canone convenuto, ma solo fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 350,00. Qualora l'intero importo del canone mensile, fosse convenuto nella misura superiore ad €700,00, rimarrà, limitatamente alla somma eccedente tale importo a totale carico della sig.ra Qualora l'intero importo del canone mensile, fosse convenuto in Pt_1 misura inferiore ad €700,00, il sarà tenuto a corrispondere la somma pari alla metà CP_1
del canone effettivamente convenuto e determinato nel contratto di locazione.
8. Le figlie minori sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
9. Le figlie minori, salvo diverse modalità concordate e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse, trascorreranno con il padre, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio ed il sabato tutto il giorno. Trascorreranno a settimane alternate l'intera giornata e la notte del sabato con il padre, per far rientro nel domicilio materno nella mattina di domenica.
10. Le parti concordano che durante le vacanze estive ed invernali, le minori passeranno egual tempo con ciascun genitore, sulla base degli impegni reciprochi. Fermo restando che le minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni consecutivi con il padre.
13. Il sig. si obbliga a versare in favore della coniuge, a titolo di mantenimento delle CP_1
figlie, un importo pari ad € 300,00 per ciascuna, oltre le spese straordinarie, secondo le qualificazioni e le regolamentazioni dettate nelle linee guida del CNF previamente concordate e condivise.
16. I genitori adotteranno concordemente, salve urgenze, le decisioni di maggiore interesse per le figlie, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative.
17. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore, non squalificando l'altro, né interferendo nella comunicazione tra lo stesso e le figlie.
18. Le parti dichiarano di aver regolarizzato ogni rapporto economico e di non avere obblighi di mantenimento reciproci.
18. Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Spese compensate.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo
Tribunale di Tempio Pausania
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti
Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 778/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
, nata il [...] a [...], C.F. , (diplomata, Parte_1 CodiceFiscale_1 disoccupata), residente in [...], elettivamente domiciliata nel medesimo comune presso lo studio dell'Avv. A. Daniela Petrillo (C.F. ) sito in via CodiceFiscale_2
Cosenza n. 1, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
Ricorrente
E
(Codice Fiscale: nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elett.te domiciliato, presso lo studio dell'Avv.
Giampaolo Murrighile (c.f. pec: fax C.F._4 Email_1
0789/24241 email: sito in Olbia alla via Mameli n. 27 che lo Email_1 difende e rappr.ta come da procura in atti
Resistente
NONCHE' P. M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo, parte ricorrente indicata innanzi chiedeva pronunciarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto in data 14 ottobre 2017 in Olbia con il signor nato a [...] il [...]; l'atto originale di detto matrimonio Controparte_1 veniva trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Olbia, atto n. 65 P.2 S. A, anno 2017, in regime di separazione legale dei beni;
dall'unione nascevano due figlie, ER ed , rispettivamente in data 13.08.2011 e 19.04.2019. Persona_2
Sosteneva, inoltre, parte ricorrente che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando in parte le richieste avanzate.
In corso di causa, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione e dichiaravano di volersi separare consensualmente alle condizioni trascritte a verbale;
il Presidente, pertanto, disponeva la trasformazione del rito in consensuale, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod. Proc.Civ.;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione trasformata - in corso di causa a richiesta congiunta delle parti - in consensuale di:
, nata il [...] a [...], Parte_1
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
in relazione al matrimonio contratto in data 14 ottobre 2017 in Olbia con il signor
[...]
nato a [...] il [...]; l'atto originale di detto matrimonio veniva trascritto CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Olbia, atto n. 65 P.2 S. A, anno 2017, in regime di separazione legale dei beni, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo di comunicare ogni trasferimento della residenza stessa all'altro coniuge;
2. l'immobile sito in Olbia, in via Pisa 38, poiché nella titolarità giuridica di terzo dante causa non viene assegnato ad alcuno dei coniugi, anche al fine di scongiurare, nel reciproco e comune interesse, ogni controversia con la società proprietaria ovvero di chi ne dispone il godimento fruttifero;
3. la sig.ra dà atto di avere stipulato autonomo contratto di locazione, con la società Pt_1
che rimane nella capacità di disporre dell'immobile, ed obbligandosi a Controparte_2
liberare il predetto entro il tempo massimo di un anno a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione ovvero in difetto assumendo in proprio le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione.
4. La Sig.ra si obbliga, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo di Pt_1
separazione, a reperire un nuovo immobile che possa divenire l'abitazione familiare della stessa e delle comuni figlie minori;
pertanto, la sig.ra si obbliga a rilasciare libero Pt_1 da persone e cose, in favore della società l'immobile sito in via Pisa n. 38, CP_2
entro lo stesso termine;
5. la ricorrente avrà facoltà di rilasciare libero da persone e cose, in favore della società locataria, l'immobile sito in via Pisa n. 38, prima della scadenza del termine di cui al punto che precede;
6. qualora la ricorrente, sempre prima della scadenza del detto termine annuale, rilasci l'appartamento sito in via Pisa n. 38 ad Olbia, per trasferire la propria abitazione in altro immobile da condurre in locazione, il Sig sarà tenuto a versare la metà del canone CP_1
di locazione in altro alloggio reperito, sino ad un importo massimo di €500,00 e sino alla scadenza del medesimo termine annuale stabilito nei precedenti capi.
7. Successivamente alla scadenza del termine annuale di cui ai precedenti capi, il Sig.
rimarrà obbligato a corrispondere alla sig.ra un importo pari alla metà CP_1 Pt_1
del rateo mensile del canone convenuto, ma solo fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 350,00. Qualora l'intero importo del canone mensile, fosse convenuto nella misura superiore ad €700,00, rimarrà, limitatamente alla somma eccedente tale importo a totale carico della sig.ra Qualora l'intero importo del canone mensile, fosse convenuto in Pt_1 misura inferiore ad €700,00, il sarà tenuto a corrispondere la somma pari alla metà CP_1
del canone effettivamente convenuto e determinato nel contratto di locazione.
8. Le figlie minori sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
9. Le figlie minori, salvo diverse modalità concordate e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse, trascorreranno con il padre, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio ed il sabato tutto il giorno. Trascorreranno a settimane alternate l'intera giornata e la notte del sabato con il padre, per far rientro nel domicilio materno nella mattina di domenica.
10. Le parti concordano che durante le vacanze estive ed invernali, le minori passeranno egual tempo con ciascun genitore, sulla base degli impegni reciprochi. Fermo restando che le minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni consecutivi con il padre.
13. Il sig. si obbliga a versare in favore della coniuge, a titolo di mantenimento delle CP_1
figlie, un importo pari ad € 300,00 per ciascuna, oltre le spese straordinarie, secondo le qualificazioni e le regolamentazioni dettate nelle linee guida del CNF previamente concordate e condivise.
16. I genitori adotteranno concordemente, salve urgenze, le decisioni di maggiore interesse per le figlie, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative.
17. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore, non squalificando l'altro, né interferendo nella comunicazione tra lo stesso e le figlie.
18. Le parti dichiarano di aver regolarizzato ogni rapporto economico e di non avere obblighi di mantenimento reciproci.
18. Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Spese compensate.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo