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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2018 depositato il 22/05/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Luigi Marini 15 63074 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ304T301323/2017 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A suo tempo gli avvisi di accertamento in epigrafe, scaturenti da verbale, la cui legittimità fu contestata per motivi di rito e di merito, furono impugnati dal Contribuente;
che poi ha definito nei modi di legge la controversia. Preso atto della attestazione proveniente da entrambe le parti la Corte ha preso la controversia in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la regolarità della definizione, non resta che dichiarare la controversia estinta per cessata materia del contendere;
con spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2018 depositato il 22/05/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Luigi Marini 15 63074 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ304T301323/2017 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A suo tempo gli avvisi di accertamento in epigrafe, scaturenti da verbale, la cui legittimità fu contestata per motivi di rito e di merito, furono impugnati dal Contribuente;
che poi ha definito nei modi di legge la controversia. Preso atto della attestazione proveniente da entrambe le parti la Corte ha preso la controversia in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la regolarità della definizione, non resta che dichiarare la controversia estinta per cessata materia del contendere;
con spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese.