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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1103/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2732/2018 depositato il 03/04/2018
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5752/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 8 e pubblicata il 11/10/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100018573183000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100018573183000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110025673013000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110025673013000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120006793180000 RIT. FONTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120006793180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120006793180000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120006793180000 IRAP 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120012581525000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130013090475000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130013090475000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130030844882000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 sas di Nominativo_1 presenta appello contro l'Agenzia della Riscossione richiedendo la parziale riforma della sentenza emessa dalla sezione 8 della Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta in data 20/06/2017 e depositata in data 11/10/2017 inerente la richiesta di annullamento di sei cartelle esattoriali per complessivi euro 438.000,00 la cui conoscenza giuridica era avvenuta tramite la notifica del pignoramento presso terzi. In primo grado i giudici avevano provveduto all'annullamento di due cartelle ritenendo non prescritte le altre cartelle. La motivazione del mancato integrale accoglimento del ricorso introduttivo non è condiviso dall'appellante in quanto a suo parere le cartelle si prescrivono in anni cinque e non in anni dieci. L'omessa valutazione e quindi l'omessa pronuncia in ordine a tutte le eccezioni contenute nell'impugnazione determina a parere dell'appellante una evidente carenza di motivazioni della sentenza di primo grado in violazione dell'art. 112 c.p.c. tale da essere riformata in appello. Pertanto si richiede l'annullamento delle cartelle impugnate in quanto non sono mai state regolarmente notificate al contribuente. L'Ufficio non ha mai comprovato che le asserite notifiche dei precedenti atti impositivi siano state regolarmente perfezionate laddove avrebbe dovuto depositare gli originali delle relate di notifica e copie delle cartelle asseritamente notificate. Dopo aver citato alcune sentenze di Cassazione parte appellante conclude affermando che i giudici di prime cure hanno errato nel considerare il credito erariale soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale a seguito di accertamento divenuto definitivo in quanto la cartella di pagamento non opposta non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato con conseguente applicazione della prescrizione decennale prevista dall'articolo 2953 del c.c. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che fa presente che la ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo e con esso le cartelle di pagamento adducendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di estratto di ruolo del 15/12/2016 eccependo la mancata notifica delle stesse. I giudici di primo grado annullavano unicamente le cartelle contenenti il bollo auto 2006/2007
e 2008. L'Ufficio si costituisce in questo secondo grado di giudizio eccependo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto mero atto interno dell'amministrazione. Sostiene poi la regolare esistenza delle notifiche e la piena legittimità della sentenza di primo grado. Conclude con la richiesta che l'appello venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso in appello infondato e pertanto lo rigetta. L'Ufficio nelle proprie controdeduzioni parla erroneamente di un ricorso in primo grado contro un estratto di ruolo nel qual caso il ricorso in appello sarebbe inammissibile a seguito della famosa sentenza della Suprema Corte e della intervenuta legge sull'impugnabilità degli estratti di ruolo. Viceversa l'impugnazione della società ricorrente era in primo grado ed è riaffermata in questo secondo grado di giudizio contro un atto di pignoramento dei crediti verso terzi datato 5/12/2016 depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Caserta ai sensi e per gli effetti di cui all'artcolo 26 comma 2 del DPR n. 602/1973. Ebbene le cartelle in esso contenute ed impugnate dalla società appellante riguardano tributi erariali che si prescrivono in anni dieci. In particolare la cartella 028201000018573183 riguarda IVA ed IRAP 2006, la cartella n. 02820110025673013 riguarda IVA ed IRAP anni 2007, la cartella n. 02820120006793180 riguarda le addizionali anno 2008, la cartella n. 02820130013090475 riguarda IVA 2009, la cartella n.
02820130030844882 riguarda l'IRAP anno 2010. Ebbene anche se parte appellante non avesse ricevuto nulla delle notifiche delle cartelle, l'atto impugnato consistente nel pignoramento presso terzi sana ed interrompe la prescrizione invocata dei tributi. In ogni caso parte resistente ha depositato le relate di notifica datate 16/03/2011, 15/02/2012, 12/04/2012, 02/09/2013, 08/02/2014 regolarmente notificate nelle mani dell'appellante Nominativo_1. Si rigetta inoltre la eccezione sollevata dalla parte appellante che occorre depositare gli originali. La Cassazione è intervenuta ripetutamente ribadendo il principio che basta il deposito delle copie per verificare la correttezza delle notifiche. Nulla da aggiungere circa i termini decennali dei tributi erariali previsti da giurisprudrenza consolidata. La Corte ritiene di compensare le spese del grado anche per le inesattezze contenute nelle controdeduzioni di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Compensa le spese dell'odierno giudizio.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2732/2018 depositato il 03/04/2018
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5752/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 8 e pubblicata il 11/10/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100018573183000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100018573183000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110025673013000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110025673013000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120006793180000 RIT. FONTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120006793180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120006793180000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120006793180000 IRAP 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120012581525000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130013090475000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130013090475000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130030844882000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 sas di Nominativo_1 presenta appello contro l'Agenzia della Riscossione richiedendo la parziale riforma della sentenza emessa dalla sezione 8 della Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta in data 20/06/2017 e depositata in data 11/10/2017 inerente la richiesta di annullamento di sei cartelle esattoriali per complessivi euro 438.000,00 la cui conoscenza giuridica era avvenuta tramite la notifica del pignoramento presso terzi. In primo grado i giudici avevano provveduto all'annullamento di due cartelle ritenendo non prescritte le altre cartelle. La motivazione del mancato integrale accoglimento del ricorso introduttivo non è condiviso dall'appellante in quanto a suo parere le cartelle si prescrivono in anni cinque e non in anni dieci. L'omessa valutazione e quindi l'omessa pronuncia in ordine a tutte le eccezioni contenute nell'impugnazione determina a parere dell'appellante una evidente carenza di motivazioni della sentenza di primo grado in violazione dell'art. 112 c.p.c. tale da essere riformata in appello. Pertanto si richiede l'annullamento delle cartelle impugnate in quanto non sono mai state regolarmente notificate al contribuente. L'Ufficio non ha mai comprovato che le asserite notifiche dei precedenti atti impositivi siano state regolarmente perfezionate laddove avrebbe dovuto depositare gli originali delle relate di notifica e copie delle cartelle asseritamente notificate. Dopo aver citato alcune sentenze di Cassazione parte appellante conclude affermando che i giudici di prime cure hanno errato nel considerare il credito erariale soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale a seguito di accertamento divenuto definitivo in quanto la cartella di pagamento non opposta non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato con conseguente applicazione della prescrizione decennale prevista dall'articolo 2953 del c.c. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che fa presente che la ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo e con esso le cartelle di pagamento adducendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di estratto di ruolo del 15/12/2016 eccependo la mancata notifica delle stesse. I giudici di primo grado annullavano unicamente le cartelle contenenti il bollo auto 2006/2007
e 2008. L'Ufficio si costituisce in questo secondo grado di giudizio eccependo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto mero atto interno dell'amministrazione. Sostiene poi la regolare esistenza delle notifiche e la piena legittimità della sentenza di primo grado. Conclude con la richiesta che l'appello venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso in appello infondato e pertanto lo rigetta. L'Ufficio nelle proprie controdeduzioni parla erroneamente di un ricorso in primo grado contro un estratto di ruolo nel qual caso il ricorso in appello sarebbe inammissibile a seguito della famosa sentenza della Suprema Corte e della intervenuta legge sull'impugnabilità degli estratti di ruolo. Viceversa l'impugnazione della società ricorrente era in primo grado ed è riaffermata in questo secondo grado di giudizio contro un atto di pignoramento dei crediti verso terzi datato 5/12/2016 depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Caserta ai sensi e per gli effetti di cui all'artcolo 26 comma 2 del DPR n. 602/1973. Ebbene le cartelle in esso contenute ed impugnate dalla società appellante riguardano tributi erariali che si prescrivono in anni dieci. In particolare la cartella 028201000018573183 riguarda IVA ed IRAP 2006, la cartella n. 02820110025673013 riguarda IVA ed IRAP anni 2007, la cartella n. 02820120006793180 riguarda le addizionali anno 2008, la cartella n. 02820130013090475 riguarda IVA 2009, la cartella n.
02820130030844882 riguarda l'IRAP anno 2010. Ebbene anche se parte appellante non avesse ricevuto nulla delle notifiche delle cartelle, l'atto impugnato consistente nel pignoramento presso terzi sana ed interrompe la prescrizione invocata dei tributi. In ogni caso parte resistente ha depositato le relate di notifica datate 16/03/2011, 15/02/2012, 12/04/2012, 02/09/2013, 08/02/2014 regolarmente notificate nelle mani dell'appellante Nominativo_1. Si rigetta inoltre la eccezione sollevata dalla parte appellante che occorre depositare gli originali. La Cassazione è intervenuta ripetutamente ribadendo il principio che basta il deposito delle copie per verificare la correttezza delle notifiche. Nulla da aggiungere circa i termini decennali dei tributi erariali previsti da giurisprudrenza consolidata. La Corte ritiene di compensare le spese del grado anche per le inesattezze contenute nelle controdeduzioni di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Compensa le spese dell'odierno giudizio.