Decreto cautelare 20 dicembre 2025
Decreto presidenziale 30 dicembre 2025
Decreto presidenziale 2 gennaio 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigino Montarsolo e Daniela Adamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Margherita IG, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Bergamino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Liguria, Ministero Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
IO Liguria, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Rosamaria Lo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl n.4 - Chiavarese, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpal) - Liguria, Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita IG, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpal) - Liguria, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova, Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche per il Piemonte, Valle D’Aosta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO, notificato il 15.2.2025:
- in parte qua della Determinazione dirigenziale del Comune di Santa Margherita IG n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data con nota n. -OMISSIS-, avente ad oggetto « -OMISSIS-_-OMISSIS- relativa a “mantenere un pontile galleggiante, un ombrellone e una tenda parasole sullo stesso pontile, una condotta per l’alimentazione elettrica ed idrica del pontile ed una tenda sulla banchina, n. 4 ormeggi a carattere stagionale per il periodo 1 maggio – 30 settembre per l’attracco di natanti di lunghezza massima m. 6”. Provvedimento di proroga tecnica al 31/12/2025 », nella parte in cui ha recepito il verbale della Commissione in data 16.12.2024 ed ha respinto le osservazioni procedimentali di -OMISSIS- ex art. 10-bis;
- del Verbale -OMISSIS- allegato alla citata nota n. -OMISSIS-, trasmesso il -OMISSIS-;
- del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 del 9/10/2024 «Procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell’ambito del Comune di Santa Margherita IG. Comunicazione esito esame Istanza nuova cdm prot. n. -OMISSIS-» e l’allegata Scheda trasmessi in pari data con prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, connesso;
B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE notificato in data 11.4.2025 dalla -OMISSIS-, l’annullamento nella parte di interesse:
- della suddetta Determinazione dirigenziale del Comune di Santa Margherita IG n. -OMISSIS-;
- del verbale della seduta della commissione per l’esame delle domande di concessioni demaniali
marittime del 16/12/2024;
- della Scheda di valutazione comparativa delle proposte con-OMISSIS-;
- Comunicazione esito esame “Istanza nuova cdm prot. n. -OMISSIS-” e verbali del
-OMISSIS-;
- ogni altro atto, verbale, comunicazione ulteriore e/o connesso e/o consequenziale con cui il
Comune o la Commissione hanno ammesso, valutata, verificata l’istanza di -OMISSIS- piuttosto che
escluderla o ritenerla inaccoglibile o respingerla immediatamente e/o per ragioni ulteriori a quelle
già rilevate;
- occorrendo delle-OMISSIS-;
- dell’Avviso/Invito a -OMISSIS- a presentare istanza del
22/9/2023, come integrato dall’istanza n. -OMISSIS- per il rilascio della nuova
concessione presentata dalla medesima -OMISSIS- e dai relativi
allegati, e, comunque della suddetta istanza e dei relativi allegati che sono stati pubblicati, allo
scopo di far pervenire eventuali istanze concorrenti, con atto del Comune di Santa Margherita
IG (servizio SUAP demanio marittimo) il 16/2/2024 così integrando l’oggetto e la
documentazione per procedere con l’affidamento;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi dall’esponente ricorrente incidentale;
- tutti gli atti nella parte in cui non hanno ritenuto inaccoglibile e/o non valutabile e/o contraria alla legge e alla disciplina di affidamento e/o non comparabile l’istanza per il rilascio della concessione
demaniale marittima proposta da -OMISSIS- e comunque nella parte in cui non hanno immediatamente
e definitivamente respinto l’istanza medesima e le osservazioni proposte da quest’ultima e
comunque nella parte in cui non hanno rilevato le carenze dell’istanza di concessione presentata
da -OMISSIS- ulteriori rispetto a quelle già riscontrate dalla Commissione valutatrice e per le altre
ragioni dedotte in narrativa;
C) PRIMI MOTIVI AGGIUNTI al ricorso principale notificati in data 29.10.2025:
- della Determinazione prot. -OMISSIS-, comunicata in pari data a mezzo Pec, avente ad oggetto «-OMISSIS-. Procedimento amministrativo avente ad oggetto la comparazione ex art. 37 cod. nav. di istanze pervenute dalla società -OMISSIS- -OMISSIS-. con riferimento al compendio già oggetto di concessione demaniale marittima -OMISSIS-. Comunicazione di rigetto dell’istanza e contestuale richiesta sgombero e rimessa in pristino dell’area in concessione»;
- nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, compresi gli sconosciuti atti o pareri acquisiti o resi successivamente fra cui:
- della Determinazione n.-OMISSIS-con cui il Comune di Santa Margherita IG «ha convocato la Conferenza dei servizi necessaria ai fini dell’acquisizione dei pareri, dei nulla osta e delle valutazioni tecniche di spettanza degli enti competenti riguardo ai profili amministrativi rilevanti ai fini dell’esecuzione del complessivo programma di investimenti presentato dall’aggiudicatario-OMISSIS- a corredo della propria istanza di concessione e valutato dalla commissione nominata in sede di valutazione comparativa»;
- di tutti gli atti, i verbali, i pareri adottati in seno alla Conferenza dei Servizi;
- della Determinazione n.-OMISSIS- con cui il Responsabile del Settore del Comune di Santa Margherita IG «ha dato atto della positiva conclusione della Conferenza dei servizi sopra richiamata e ha quindi disposto l’aggiudicazione definitiva a favore di-OMISSIS- della concessione demaniale marittima indicata in oggetto, per una durata di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2026»;
- dell’Autorizzazione paesaggistica formatasi per silenzio ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2024;
- del Permesso di costruire e dell’Autorizzazione ex art. 109 D.Lgs. 152/2006;
- del provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane, Ufficio Dogane di Genova n. -OMISSIS-, acquisito al protocollo del Comune in data -OMISSIS-;
- del Parere dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita IG, acquisito al prot.-OMISSIS-;
- dell’eventuale silenzio-assenso maturato, comunque declinato, anche ai sensi «dell’art. 14bis della l. n. 241/1990, stante il decorso dei termini di legge»;
- per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.
D) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI al ricorso incidentale notificati il 27.11.2025, l’annullamento, unitamente agli atti già impugnati con il ricorso incidentale e nei limiti dell’interesse dell’esponente alla conservazione della concessione e al rigetto dell’istanza di -OMISSIS-:
- della Determinazione prot. -OMISSIS- di rigetto del progetto di -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e
comunque lesivo degli interessi dall’esponente ricorrente incidentale;
- limitatamente agli interessi dell’esponente ricorrente incidentale e nella sola parte in cui non
hanno ritenuto immediatamente inaccoglibile e/o non valutabile e/o contraria alla legge e alla
disciplina di affidamento e/o non comparabile l’istanza per il rilascio della concessione demaniale
marittima proposta da -OMISSIS- e comunque nella parte in cui non hanno immediatamente e
definitivamente respinto l’istanza medesima e le osservazioni proposte da quest’ultima e
comunque nella parte in cui non hanno rilevato le carenze dell’istanza di concessione presentata
da -OMISSIS- ulteriori rispetto a quelle già riscontrate dalla Commissione valutatrice e per le altre
ragioni dedotte in narrativa;
E) per quanto concerne i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI al ricorso principale, notificati il 18.12.2025, per l’annullamento previa sospensione cautelare:
- dell’atto di concessione a-OMISSIS- n. -OMISSIS-;
- della Determinazione del Comune di Santa Margherita IG n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di rilascio concessione demaniale marittima alla -OMISSIS- SAS;
- della Determinazione n. -OMISSIS-di indizione della Conferenza dei Servizi, della Determinazione n.-OMISSIS-di aggiudicazione del compendio demaniale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, nessuno escluso anche non conosciuto afferente il procedimento avviato dalla -OMISSIS- Sas con Istanza di CDM ex art. 36 Cod. nav. del -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita IG, della soc. -OMISSIS- dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – della Direzione Territoriale Liguria e del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2026 il dott. LL OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1)-OMISSIS- (d’ora in poi semplicemente: -OMISSIS-), in qualità di gestore uscente aspirante ad un rinnovato affidamento della concessione demaniale marittima n.-OMISSIS-, relativa ad aree (6.563,32 mq) e a specchi acquei (356,68 mq) funzionali alla gestione di un pontile galleggiante e di punti di ormeggio per l’attracco di natanti (50 posti barca), situati all’interno del porto del Comune resistente, ha gravato gli atti della procedura selettiva finalizzata all’assegnazione della concessione demaniale marittima in questione.
2) La vicenda riguarda la procedura comparativa finalizzata all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, da tempo scadute, che il Comune resistente ha diligentemente indetto senza attendere l’entrata in vigore del DL n. 131/24 (efficace dal 17.9.2024), portante nuove norme in materia di procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
Pertanto la gara in questione è stata modulata in applicazione del quadro normativo vigente anteriormente all’emanazione della suddetta novella e, segnatamente, sulla base degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione (CN) e dell’art. 18 del suo Regolamento attuativo e degli artt. 3 e 4 della L. n. 118/22 (nella versione antecedente alle modifiche apportate con il DL n. 13 del 16.9.2024), nonché in applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, apertura del mercato e par condicio competitorum.
3) Il Comune, effettuata la ricognizione delle diverse tipologie concessioni demaniali marittime (per pescatori, per stabilimenti balneari, per distributori di carburanti marini, per associazioni sportive, per imprese marittime, per dehors e per l’ormeggio di natanti ad uso di diportisti privati), con Delibera di Giunta Comunale (DGC) n. -OMISSIS- ha tracciato le linee fondamentali del procedimento selettivo per tutti i tipi di concessione, individuando i requisiti minimi di ammissibilità del progetto proposto dal concessionario uscente e/o da eventuali nuovi competitori; nonché i criteri generali di valutazione di tali progetti in relazione a tutte le tipologie di concessioni esistenti, prevedendo di affidare la valutazione comparativa ad un’apposita Commissione e di effettuare la seconda fase istruttoria di verifica di compatibilità del progetto con le previsioni pianificatorie e con altre prescrizioni (cfr. punto 33).
4) Successivamente, con -OMISSIS-, sono state emanate ulteriori disposizioni sullo svolgimento delle procedure di affidamento delle singole tipologie di concessioni.
Con riferimento a quelle per l’ormeggio dei natanti ad uso dei diportisti privati si è previsto che in seguito alla fase comparativa dei progetti presentati per i singoli compendi, sarebbe stata effettuata un’ulteriore fase istruttoria per la valutazione, anche da parte di “ altre amministrazioni e/o organi consultivi dell’ente che saranno coinvolte in sede istruttoria ”, della compatibilità con le prescrizioni pianificatorie e con la normativa di settore. Sono stati inoltre precisati i criteri specifici di valutazione dei progetti, menzionando anche profili riguardanti l’ammodernamento delle strutture di ormeggio e dei “ servizi resi alle navi da ormeggiare ”, tra cui quelli relativi alla sostenibilità ambientale della gestione dei punti di ormeggio (punto 17.b), all’innovazione tecnologica (17.c), alle attività finalizzate alla pulizia e qualità delle acque e al trattamento e smaltimento dei liquami di bordo, allo scarico delle acque reflue (28.a), con la precisazione al punto 21 che l’elemento economico non deve avere rilievo preponderante. A tali criteri non sono stati associati punteggi numerici.
5) Con Lettera-invito in data 22.9.2023 il Comune ha comunicato alla ricorrente le istruzioni per la presentazione dell’istanza di rinnovo della concessione ex art. 36 CN, allegando anche le citate -OMISSIS- e precisando che:
- in caso di presentazione di domande concorrenti, si sarebbe proceduto alla valutazione comparativa ai sensi dell’allegato B (ossia ai sensi della DGC n. -OMISSIS-), avvalendosi di una Commissione giudicatrice;
- dopo la valutazione comparativa sarebbe stata effettuata una fase istruttoria di valutazione di compatibilità del progetto prescelto con gli strumenti pianificatori nonché rispetto a tutti i profili rilevanti, con acquisizione dei pareri e dei nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti (punto IV della Lettera-invito suddetta).
6) LA base di tali provvedimenti la procedura selettiva prevista risulta articolata in due fasi:
- la prima intesa alla valutazione comparativa dei progetti presentati, con indicazione di quello preferito;
- la seconda – effettuabile anche con l’ausilio di una Conferenza dei servizi secondo le previsioni generali sul procedimento amministrativo - per la verifica dei requisiti di fattibilità del progetto preferito.
7) -OMISSIS-, sulla base della Lettera-invito e delle allegate DGC, in data 28.12.2023 ha avanzato istanza di rinnovo della concessione, presentando un progetto per l’effettuazione di alcuni interventi migliorativi (installazione: di pannelli fotovoltaici e di faretti a led per l’illuminazione del pontile, di un servizio igienico prefabbricato ad uso pubblico riservato alle sole persone disabili ed operante nella sola stagione estiva, di una colonnina di ricarica per scooter elettrici e di una colonnina di ricarica per barche elettriche).
8) In data 14.3.2024 ha formulato domanda concorrente -OMISSIS-, con allegato progetto che, in sintesi, ha proposto di realizzare, nella stessa area attualmente concessa a -OMISSIS-, la sostituzione del pontile esistente con uno nuovo caratterizzato da una diversa modalità di ancoraggio al fondale, con alcune limitate modifiche per ampliare il corridoio di manovra, oltre alla previsione di alcuni ulteriori servizi all’utenza tra cui: un mezzo di soccorso per il recupero natanti, un defibrillatore, l’installazione di 13 colonnine per la fornitura di elettricità ed acqua, un depuratore di acque, bagni e docce, un impianto di aspirazione delle acque nere dalle imbarcazioni con collegamento fognario o sistema di «accumulo» e successivo smaltimento, la rimozione di rifiuti ingombranti dallo specchio d’acqua, il rimessaggio delle imbarcazioni, un posto barca attrezzato per disabili ed eliminazione delle barriere architettoniche.
9) Il Comune, qualificando entrambi i progetti come punti di ormeggio, ha effettuato la valutazione comparativa delle domande concorrenti ai sensi dell'art. 37 CN e dei criteri valutativi di cui alla L. 118/2022, come declinati nelle precitate deliberazioni di G.C. n. -OMISSIS-, avvalendosi di un’apposita Commissione tecnica.
In esito a tale comparazione, il Comune, con parallele note in data-OMISSIS-, ha comunicato ad entrambi i candidati che “ la Commissione, per le motivazioni risultanti dalla scheda allegata, ha individuato quale meglio rispondente a un «più proficuo utilizzo della concessione» e ad un «uso che risponde a un più rilevante interesse pubblico», alla luce degli elementi e dei criteri stabiliti negli atti di indirizzo approvati dalla Giunta Comunale, l’istanza presentata da -OMISSIS- confermando la durata della cdm per il periodo di 10 anni ”, allegando la scheda di valutazione delle offerte.
Invero la nota inviata a -OMISSIS- ha precisato, altresì, che essa “ vale … quale preavviso di rigetto ”, con facoltà di presentazione di osservazioni.
10) -OMISSIS-, in seguito all’esibizione di atti della procedura richiesti, ha presentato controdeduzioni frazionate in tre note: in data -OMISSIS-, chiedendo di riesaminare gli atti con riformulazione del giudizio comparativo a suo favore giacché il progetto della-OMISSIS- avrebbe dovuto essere escluso in quanto, per dimensione e tipologia delle strutture previste, rientrerebbe nel campo di applicazione del D.P.R. n. 509/1997 sulle strutture per la nautica da diporto e non sarebbe comparabile con le istanze di rinnovo delle concessioni demaniali per punti di ormeggio ai sensi degli artt. 36 e 37 CN; del resto alcuni allegati tecnici del progetto della controinteressata denominano il progetto come “ realizzazione di pontile per approdo turistico ”, denominazione che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe che il progetto proposto dalla-OMISSIS- riguarderebbe un “approdo turistico” e non un punto di ormeggio, con conseguente inammissibilità del progetto proposto dalla controinteressata perché avrebbe richiesto la diversa procedura disciplinata dal D.P.R. n. 509/97.
11) Il Comune, con determina n. -OMISSIS-, ha disposto la proroga tecnica della concessione della ricorrente per consentire la conclusione della procedura, ma ha respinto le deduzioni di -OMISSIS-, richiamando anche il verbale della Commissione in data 16.12.2024, ed ha precisato che, in esito alla prima fase, l’istanza di -OMISSIS- non era stata esclusa, ma solo posposta a quella della-OMISSIS- che era stata preferita e, pertanto, sarebbe stata assoggettata alla seconda fase istruttoria per la verifica di fattibilità.
12) -OMISSIS-, con il RICORSO INTRODUTTIVO notificato il 15.2.2025, ha impugnato la nota n. -OMISSIS-.
13)-OMISSIS- ha proposto RICORSO INCIDENTALE, notificato in data 11.4.2025, avverso i medesimi atti impugnati in via principale, oltre agli atti di gara nella parte in cui non hanno escluso la ricorrente.
14) In data 7.3.2025 il Comune ha avviato la seconda fase convocando la Conferenza dei servizi.
15) Tale Conferenza ha attestato la fattibilità della proposta della controinteressata ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per disporre la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA-VIA) sul progetto della controinteressata talché, con determina conclusiva n. -OMISSIS-, il Comune ha disposto il rilascio della concessione a-OMISSIS- per la durata di 10 anni decorrenti dall’1.1.2026.
Il Comune, in prospettiva collaborativa, con nota 12.8.2025, ha trasmesso al Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica (d’ora in poi: AS) la documentazione istruttoria relativa al progetto della controinteressata su cui la IO Liguria, pur non avendo reso un parere negativo nell’ambito della Conferenza, ha evidenziato alcuni dubbi sulla assoggettabilità a VIA o a VA-VIA statale del progetto medesimo.
Sebbene siano trascorsi oltre 6 mesi dalla conclusione della Conferenza e dall’invio collaborativo degli atti al Mase, quest’ultimo non ha adottato alcun provvedimento o avviato alcuna interlocuzione.
Invero la IO, con nota del -OMISSIS-, ha ulteriormente stigmatizzato la scelta del Comune di non avere inviato gli atti al AS prima della conclusione della Conferenza dei servizi, facendo presente che gli atti adottati potrebbero essere illegittimi per avere effettuato un “ frazionamento artificioso degli interventi ” al fine di sminuirne i profili di rilevanza ambientale, invitando la civica amministrazione a valutare il ritiro in autotutela dell’atto conclusivo della Conferenza.
Il Comune, a sua volta, ha replicato alla IO con nota 11.12.2025, precisando di avere effettuato un’istruttoria approfondita sulla questione, esaminando il progetto in parola ed anche l’impatto complessivo dei progetti proposti che non risulta assumere rilevanza ai fini della valutazione della VIA - anche sulla base di quanto osservato dalla stessa IO nell’ambito della Conferenza dei servizi con nota del 24.7.2025 ( recte: 23.7.25, in doc. 41) - che, avendo esaminato analiticamente l’insieme dei progetti presentati in ambito portuale, ha osservato che “ gli interventi proposti consistono prevalentemente nel mantenimento delle opere esistenti, senza prevedere sostanziali modifiche alle stesse sotto il profilo paesaggistico ”.
16) Parallelamente il Comune, con nota n. -OMISSIS-, ha comunicato a -OMISSIS- il rigetto definitivo della sua istanza, con invito a sgomberare l’area demaniale entro il 31.12.2025.
17) Con provvedimento n. -OMISSIS- il Comune ha adottato l’atto formale di concessione demaniale in favore della-OMISSIS-.
18) -OMISSIS- con i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI (al ricorso principale), notificati in data 29.10.2025, ha impugnato la citata nota n. -OMISSIS-, nonché la Determina n. -OMISSIS-di convocazione della Conferenza dei servizi e la Determina conclusiva della conferenza dei servizi n. -OMISSIS-, recante aggiudicazione definitiva a-OMISSIS- della concessione demaniale per una durata di dieci anni.
19)-OMISSIS- ha impugnato in via incidentale i medesimi atti di cui al punto precedente con MOTIVI AGGIUNTI (al ricorso incidentale), notificati il 27.11.2025.
20) -OMISSIS- in data 18.12.2025 ha notificato anche i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI (al ricorso principale) impugnando il provvedimento di concessione demaniale in favore della-OMISSIS- n. -OMISSIS-.
21) E’ stata fissata l’udienza pubblica per il 23.1.2026.
Invero, stante il parallelo accoglimento delle misure cautelari monocratiche richieste dalla ricorrente per inibire gli effetti dell’ingiunzione di sgombero dell’area, lo stesso giorno è stata fissata anche la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare.
All’udienza del 23.1.2026 il Presidente ha avvertito le parti che il Collegio si sarebbe pronunciato sul merito della questione, invitandole alla discussione e, dopo approfondito dibattito sul merito della vicenda tra tutte le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
22) Preliminarmente si devono scrutinare le eccezioni pregiudiziali.
22.1) La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso in quanto l’esito della valutazione comparativa sarebbe stato comunicato ad -OMISSIS- già con la nota del-OMISSIS- non tempestivamente impugnata, atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato solo il 15.2.2025.
L’eccezione è infondata in quanto la citata nota del-OMISSIS- (doc. 2 di -OMISSIS-), come in essa espressamente precisato, costituisce un “ preavviso di rigetto dell’istanza presentata da codesto operatore, ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 ” , con conseguente non impugnabilità di tale atto.
Pertanto -OMISSIS- con il ricorso introduttivo ha tempestivamente contestato la determina n. -OMISSIS-, che ha respinto le osservazioni procedimentali presentate in seguito al preavviso di rigetto e, con motivi aggiunti notificati il 29.10.2025, ha gravato anche la determina del 2.10.2025 con cui è stata comunicata la definitiva assegnazione della concessione alla controinteressata.
22.2) La controinteressata ha eccepito, altresì, l’inammissibilità per difetto di interesse dei gravami in quanto la ricorrente dal loro accoglimento non potrebbe ricavare alcun vantaggio.
L’eccezione è infondata in quanto l’annullamento dell’assegnazione della concessione alla controinteressata, in ragione del fatto che alla selezione hanno partecipato solo due candidati, comporterebbe la possibilità di assegnazione della concessione alla ricorrente o, quantomeno, della riedizione della gara con conseguente chance di vittoria della ricorrente.
23) Passando all’esame del merito, il Collegio ritiene di scrutinare l’impugnazione principale in ragione della sua infondatezza nel merito, da cui discende l’improcedibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale che è stato proposto per ottenere l’esclusione della domanda proposta dalla ricorrente.
24) Con il PRIMO e il SECONDO MOTIVO del ricorso introduttivo e con il PRIMO e il SECONDO MOTIVO dei primi motivi aggiunti, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione e della loro parziale sovrapponibilità, la ricorrente ha censurato gli atti impugnati perché non hanno dichiarato l’inammissibilità dell’istanza presentata da-OMISSIS- sebbene essa abbia previsto la realizzazione di “ approdo turistico ” e non di un “ punto di ormeggio ” come richiesto dalla selezione.
In particolare la ricorrente lamenta che -OMISSIS- in alcuni allegati tecnici alla domanda, abbia denominato l’intervento proposto come “ pontile per approdo turistico ” anziché punto di ormeggio come previsto dalla lex specialis della selezione ed inoltre ha proposto una gamma di servizi ampiamente superiore a quella offerta della ricorrente, prevedendo anche l’ormeggio di alcune imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri.
Da tali elementi la ricorrente desume che il progetto della controinteressata non riguarderebbe la realizzazione di un semplice pontile per ormeggi come richiesto dalla gara, ma di un “ approdo turistico” che costituisce opera più complessa e che non può essere affidato del Comune sulla base dell’art. 37 del CN, ma prevede la competenza di altre Amministrazioni e l’indizione della più articolata procedura disciplinata dal DPR n. 509/97.
Pertanto, secondo la ricorrente, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per non avere dichiarato inammissibile il progetto della controinteressata, per violazione del citato D.P.R. n. 509/97, per violazione della lex specialis che impone di valutare comparativamente solo le offerte “concorrenti”, mentre quella della controinteressata riguarderebbe un progetto privo delle caratteristiche previste per accedere alla selezione in questione e per incompetenza del Comune.
Le censure non meritano accoglimento.
Il nodo della questione sta nell’accertare se il progetto della controinteressata sia funzionale alla realizzazione di un pontile per l’ormeggio (coerente con la gara indetta), oppure riguardi un approdo turistico e, quindi, sia inammissibile.
Ebbene, il progetto della-OMISSIS- è riferito ad un punto di ormeggio per le seguenti considerazioni.
24.1) Sotto il profilo della corretta esegesi della portata dell’istanza presentata dalla-OMISSIS- emerge che:
- con tale istanza essa ha chiesto il rilascio della concessione demaniale marittima per realizzare un nuovo pontile galleggiante (non un approdo) per l’ormeggio dei natanti in sostituzione di quello attuale;
- ha offerto plurimi servizi all’utenza, tra cui: un mezzo di soccorso per recupero natanti; un defibrillatore; l’installazione di 13 colonnine per fornitura elettricità e acqua; un depuratore di acque; bagni e docce; un impianto di aspirazione delle acque nere dalle imbarcazioni con collegamento fognario o sistema di «accumulo» e successivo smaltimento; rimozione di rifiuti ingombranti dallo specchio d’acqua; rimessaggio imbarcazioni; posto barca attrezzato per disabili ed eliminazione delle barriere architettoniche.
L’istanza della controinteressata si riferisce in plurime occasioni ai “natanti” e agli “ormeggi”, elementi che sono entrambi riferiti ai punti di ormeggio e non agli approdi turistici (cfr. in tal senso i plurimi riferimenti contenuti nell’istanza: a un “mezzo di soccorso per il recupero di natanti”; a un’“opera correlata alla presentazione di istanza per la concessione demaniale marittima per l’esercizio di attività nel settore nautico e per ormeggio natanti”; a “pontili galleggianti per ormeggio barche”; a un “gazebo sulla banchina ospitante l’attività di ormeggio natanti”; ad una “pergola sulla banchina che avrà la funzione di accogliere gli ospiti dell’attività di ormeggio natanti”; al “pontile galleggiante … ormeggiate lungo il lato nord est, ormeggiate lungo entrambi i lati e ormeggiate lungo i lati sud est e nord ovest...”).
E’ vero che la controinteressata, in alcuni allegati tecnici alla domanda suddetta, ha utilizzato il termine “ approdo turistico” , ma tale denominazione, nell’ambito della corretta esegesi del progetto dalla stessa offerto, appare frutto dell’utilizzo atecnico di tale termine che, tuttavia, non elide il fatto che il progetto sia correttamente riferito ad un punto di ormeggio.
Ed infatti il progetto in parola deve essere interpretato sulla base dei canoni ermeneutici applicabili alle offerte presentate nell’ambito di selezioni pubbliche costituiti dai criteri previsti dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, tra cui in particolare il tenore complessivo del progetto da cui si evince l’effettiva volontà del proponente ( ex aliis cfr.: Cons. Stato, sez. V, 21.10.2025 n. 8155; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, n. 1895/2025), del principio del favor partecipationis , nonché – ad abundantiam – anche dei chiarimenti forniti nel presente giudizio che possono essere valutati nell’ambito del soccorso istruttorio processuale (atteso che il Comune non ha attivato il soccorso istruttorio procedimentale).
Ebbene, sulla base di tali criteri ermeneutici il progetto della controinteressata è riferibile ad un punto di ormeggio e non ad un approdo turistico, in quanto esso prevede, da un lato, l’installazione di un nuovo pontile galleggiante al posto di quello attuale e nella stessa area demaniale terrestre e acquea e, dall’altro, l’effettuazione di alcuni servizi migliorativi della gestione dell’ormeggio che, lungi dal mutare la qualifica di punto di ormeggio del pontile, costituiscono la valorizzazione del bene demaniale voluta e promossa dal Comune con gli atti di indirizzo della procedura che ne costituiscono lex specialis (cfr. il punto 25 della DGC n. 291 del 21/12/2022 che ammette proposte migliorative).
24.2) Anche sotto il profilo della normativa di settore (D.P.R. n. 509/1997) il progetto di-OMISSIS- è qualificabile come punto di ormeggio e non come approdo turistico.
Ed infatti l’art. 2 di tale Decreto stabilisce:
- al comma 1, che “ Sono strutture dedicate alla nautica da diporto: a) …; b) l'«APPRODO TURISTICO», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; c) i «PUNTI d'ORMEGGIO», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto ”;
- al comma 2 che “ La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), è rilasciata: a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni …. ”.
Pertanto i punti di ormeggio si differenziano dagli approdi perché:
- sono costituiti da impianti di “non difficile rimozione” (cfr. TAR Sicilia – Catania, III, 17/4/2025 n. 1265, punto 27.3);
- non prevedono servizi complementari rispetto all’attività basilare di ormeggio e ricovero dei natanti, ossia attività specialistiche di assistenza tecnica, riparazione, che siano poste al servizio di qualunque categoria di unità di diporto e non principalmente dei natanti ormeggiati al pontile in concessione (Cons. Stato, Sez. VI, 28.7.2016 n. 3408), né prevedono la presenza di esercizi commerciali, a servizio di qualunque categoria di unità di diporto (cfr. TAR Sicilia – Catania, n. 1265/25 cit.).
Ebbene, il progetto della controinteressata prevede la realizzazione di impianti che non sono difficilmente amovibili, ma solo di manufatti e attrezzature quali il nuovo pontile galleggiante ancorato mediante viti elicoidali che si innestano nel fondale con manovra di avvitamento e che possono essere smontati mediante svitamento. I servizi offerti, per quanto molto più articolati di quelli proposti dalla ricorrente, non assumono, d’altronde, il carattere della “complementarietà”, ossia dell’assistenza tecnica e riparazione a servizio di “ qualunque categoria di unità di diporto ” (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. VI, 28.7.2016 n. 3408) ma hanno natura di servizi “accessori” rivolti essenzialmente ai natanti ormeggiati e – come si è detto – ammessi e favoriti dalla lex specialis nell’ottica della valorizzazione del bene demaniale promossi dallo stesso Comune con gli atti di indirizzo a monte della gara (cfr. il punto 25 della DGC n. 291 del 21/12/2022 che ammette proposte migliorative), non impugnata sul punto.
La controinteressata, dunque, non ha costituito un centro di assistenza (men che meno tecnica) per tutti i natanti e diportisti, ma ha proposto alcune migliorie progettuali e gestionali compatibili con il punto di ormeggio.
Per quanto attiene alla contestazione della previsione dell’approdo di imbarcazioni con lunghezza superiore ai 10 metri, la censura è inammissibile – come eccepito dalla controinteressata - per divieto di venire contra factum proprium atteso che – sotto tale profilo – l’istanza della controinteressata è stata modulata secondo la domanda della ricorrente, che prevede tale possibilità, con conseguente preclusione processuale dell’esame di tale profilo.
Ad abundantiam si rileva, comunque, che i caratteri distintivi tra il punto di ormeggio e l’approdo turistico devono essere intesi secondo i principi di logicità, proporzionalità e in linea con l’evoluzione degli standard minimi previsti per la nautica da diporto, talché alcuni servizi, sebbene accessori rispetto all’attività di ormeggio, alaggio e varo, costituiscono ormai una dotazione “minima” e non “complementare”, quindi perfettamente compatibile con i punti di ormeggio, senza esorbitare nella superiore categoria degli approdi turistici (cfr. anche TAR Sicilia – Catania, III, 17/4/2025 n. 1265, punto 27.3).
In tale prospettiva possono essere qualificati, tra gli altri, come servizi accessori quelli di raccolta dei liquami e dei rifiuti, le colonnine di ricarica elettrica, la previsione di un attracco attrezzato per disabili, la messa a disposizione di un defibrillatore, quali attività che ben possono (e, in alcuni casi, devono) essere effettuate anche per i punti di ormeggio.
24.3) Si precisa, inoltre, che il verbale della Commissione del 16.12.2024, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non ha ritenuto che all’istanza di-OMISSIS- fosse applicabile il D.P.R. n. 509/97, ma anzi ha affermato che il procedimento seguito dal Comune, in quanto basato sugli artt. 36 e 37 del CN e sui principi di trasparenza, imparzialità, apertura del mercato e par condicio competitorum , fosse legittimo in quanto conforme al “ vigente quadro normativo e regolamentare ” stabilito della normativa e dalle Delibere comunali di indirizzo.
24.4) Ne consegue che il progetto presentato da -OMISSIS- riguarda un “punto di ormeggio” e non un approdo turistico, talché esso risulta conforme all’oggetto della gara, con conseguente infondatezza delle censure scrutinate.
25) Con il TERZO MOTIVO del ricorso introduttivo, il TERZO dei primi motivi aggiunti, da trattare congiuntamente in quanto relativi a censure sovrapponibili e comunque connesse, la ricorrente ha criticato gli atti impugnati sotto plurimi profili.
25.1) In primo luogo, la ricorrente lamenta che il Comune avrebbe illegittimamente dilatato i tempi della selezione “ avvantaggiando in maniera ingiusta oltre che illegittima la-OMISSIS- ” e lasciando nell’incertezza la ricorrente, sebbene non esclusa dalla gara.
La censura, innanzitutto, è inammissibile per genericità perché non precisa quale ritardo (e rispetto a quale termine) sarebbe imputabile al Comune, atteso che si tratta di una procedura comparativa.
La censura è, comunque, infondata atteso che la durata della selezione in questione è dovuta al fatto che essa ha riguardato una pluralità di gare indette dal Comune per l’assegnazione di ognuna delle plurime concessioni demaniali scadute da anni e riguardanti settori diversi, tra cui anche quelle relative agli ormeggi portuali che hanno richiesto l’acquisizione dell’assenso dell’Autorità marittima preposta alla vigilanza sulla sicurezza della circolazione dei natanti nel porto.
In ogni caso, la durata della procedura non solo non ha avvantaggiato la controinteressata (che ha tardato l’inizio della gestione), ma non ha neppure cagionato pregiudizi all’esercizio dell’attività della ricorrente atteso che, per tutta la durata della selezione, essa ha ottenuto la proroga tecnica della concessione, con conseguente continuità dell’attività.
25.2) Non merita accoglimento neppure la censura relativa al mancato coinvolgimento della ricorrente nella Conferenza dei servizi, per le ragioni che saranno illustrate in relazione al quarto motivo dei primi motivi aggiunti e al quarto dei secondi motivi aggiunti (cfr. infra punto 26).
25.3) La ricorrente ha criticato il fatto che la sua domanda, seconda classificata nella fase comparativa, potrebbe conseguire l’aggiudicazione solo nel caso dell’eventuale esclusione del progetto della controinteressata nella seconda fase della procedura, meccanismo che configurerebbe una condizione nulla , con conseguente illegittimità degli atti gravati .
Anche in questo caso la censura non merita accoglimento per le ragioni che saranno illustrate in relazione al quarto motivo dei primi motivi aggiunti e al quarto dei secondi motivi aggiunti (cfr. infra punto 26).
25.4) La ricorrente ha criticato le singole valutazioni sotto il profilo del difetto di istruttoria, di motivazione e per travisamento, anche in ragione della mancata previsione di punteggi numerici o pesi per i singoli criteri.
La censura è inammissibile e, comunque, infondata.
In primo luogo è inammissibile in ragione del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale “ la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti ” (cfr. ex pluribus : Cons. Stato, Sez. IV, 14.7.2025, n. 6139; T.A.R. Liguria sez. I, n. 1010/2025).
E’ comunque infondata anche con riguardo ai singoli giudizi comparativi contenuti nella Scheda di valutazione del-OMISSIS- e alla valutazione comparativa finale dei due progetti, non rinvenendosi errori di fatto, né profili di abnormità o di macroscopica illogicità dei giudizi comparativi espressi.
Prima di vagliare sinteticamente le censure sui singoli criteri, si rileva che:
- l’omessa sottoscrizione di tale Scheda valutativa da parte dei membri della Commissione è irrilevante, atteso che essi hanno correttamente sottoscritto il verbale cui la Scheda è allegata;
- la Scheda in questione ha correttamente riportato i profili di valutazione previsti dagli atti comunali di indirizzo e, per ogni voce, ha valutato comparativamente le singole proposte progettuali dei due candidati e, infine, il giudizio comparativo complessivo dei due progetti.
25.5) Con riguardo alle censure sui singoli criteri valutativi si rileva quanto segue.
a) Il giudizio paritario sull’esperienza professionale è stato menzionato, ma non censurato.
b) Con riguardo al “ Valore dell’investimento e delle risorse destinate all’attuazione del programma ” la scheda dà atto che -OMISSIS- ha proposto investimenti per «€ 150.483,00» mentre-OMISSIS- per «€ 824.315,00», talché Commissione ha rilevato che « Gli investimenti di-OMISSIS- sono nettamente superiori ».
Secondo la ricorrente tale giudizio sarebbe immotivato atteso che non si comprenderebbero le singole voci di tali investimenti che la ricorrente ha dovuto riscostruire analizzando gli atti di gara.
La censura, tuttavia, da un lato, non indica alcun profilo di errore di fatto o di abnormità e, dall’altro, la stessa ricorrente – sulla base degli atti di gara esibiti – è riuscita a ricostruire le singole voci degli investimenti, che in gran parte sono costituiti dai costi di realizzazione del nuovo pontile (313 mila euro), talché ne consegue la congruità del percorso motivazionale.
La ricorrente contesta anche singole voci di costo ritenendole eccessive, ma tale profilo è infondato in quanto è certo che la controinteressata ha proposto un investimento che per la realizzazione del nuovo pontile (comportante un investimento di oltre 300 mila euro) e per la predisposizione delle attrezzature necessarie per fornire i servizi proposti, risulta certamente (e sensibilmente) superiore a quello della ricorrente.
c) Sul criterio relativo ad “ Attività e interventi proposti ” la Commissione ha posto a confronto i due progetti ed ha concluso che “ Gli interventi proposti dalla -OMISSIS- pur tenendo conto del fatto del fatto che il concessionario uscente dispone già di alcuni allestimenti che un subentrante deve approntare ex novo, risultano comunque maggiormente performanti ai fini della salvaguardia della sicurezza e della ecosostenibilità, oltre che diretti ad una riorganizzazione e una riqualificazione complessiva dell’area ”.
Tale giudizio non è illogico né immotivato, ponendosi in linea con il fatto che il progetto della controinteressata ha offerto un intervento di rifacimento del pontile e l’effettuazione di plurimi servizi che il concessionario uscente non ha proposto.
d) LA “ Sostenibilità ambientale e salvaguardia del paesaggio del progetto presentato ” sulla “ Innovazione tecnologica degli investimenti proposti ” la Commissione ha rilevato che “ Entrambe le proposte dimostrano attenzione nei confronti di queste tematiche, tuttavia quella di-OMISSIS- si pone in maniera più articolata l'obiettivo di valorizzare la sostenibilità ambientale, partendo da interventi sull'area in concessione, in particolare sul pontile e sugli ormeggi, arrivando a proporre varie iniziative e contributi ”.
La ricorrente lamenta che il Comune avrebbe illegittimamente omesso:
a) di sottoporre il progetto di-OMISSIS- alla Valutazione di Impatto Ambientale o, quantomeno, a Verifica di Assoggettabilità a VIA;
b) di effettuare gli accertamenti tecnici in ordine alla sostenibilità ambientale e di correttezza tecnica del sistema di ancoraggio con viti elicoidali proposto dalla controinteressata che, secondo la relazione tecnica di parte ricorrente redatta -OMISSIS- non garantirebbe alcun vantaggio ambientale e non sarebbe corredata da certificazioni adeguate in ordine a tale tipologia di ancoraggio.
Per l’esame delle censure sub a) e b) si rinvia infra al punto 28.b) nel quale verranno scrutinati i motivi V, VI e VII dei secondi motivi aggiunti.
e) Sull’“ Innovazione tecnologica degli investimenti proposti ” la Commissione ha ritenuto entrambi i progetti apprezzabili, con valutazione corretta e paritaria.
f) In ordine alla “ Promozione turistica/sviluppo del territorio ” la Commissione ha maggiormente apprezzato il progetto di-OMISSIS- in quanto ritenuto più articolato e la ricorrente ha censurato tale giudizio per difetto di motivazione.
La censura è infondata.
La Commissione ha legittimamente potuto esprimere giudizi sintetici perché la procedura è stata preceduta della predisposizione di criteri sufficientemente articolati e specifici.
In ogni caso la valutazione in questione risulta perfettamente comprensibile, dando correttamente atto del fatto che il progetto della controinteressata è obiettivamente più articolato di quello della ricorrente e contempla una pluralità di iniziative e di servizi accessori che la ricorrente non ha previsto, con conseguente legittimità del giudizio di preferenza per il progetto di-OMISSIS-.
g) UL “ Ricadute occupazionali /sviluppo piccola media impresa locale ” la Commissione ha affermato che “ Entrambe le proposte prevedono un incremento dell’occupazione; il progetto di-OMISSIS- appare meglio definito, sia sotto il profilo numerico che per quanto riguarda gli aspetti formativi. Rilevante la garanzia della continuità occupazionale e contributiva a favore dei dipendenti dell’attuale concessionario ”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo non si ravvisa l’asserita contraddittorietà della scheda valutativa.
Inoltre è errato quanto postulato nel terzo motivo dei primi motivi aggiunti secondo cui il progetto della controinteressata contemplerebbe la “ cessazione dei servizi di ormeggio ”, laddove tale attività non solo continuerà, ma anzi risulta arricchita dai molteplici servizi accessori di cui si è detto, che richiederanno l’impiego di plurimi lavoratori, oltre al fatto che controinteressata nel progetto ha manifestato il proposito di salvaguardare i dipendenti attuali.
h) Con riguardo alla “ Disponibilità ad accogliere progetti di inclusione sociale, istruzione e formazione finalizzati alla qualificazione/riqualificazione professionale ” la Commissione ha ritenuto che “ La proposta di-OMISSIS- appare più articolata e diretta a valorizzare la formazione professionale, partendo dalle basi acquisite presso gli istituti tecnici di cui si prevede lo sviluppo successivo nell'ambito dei percorsi lavorativi ” e la ricorrente lamenta un atteggiamento sminuente della propria proposta di effettuare l’attività formativa.
La censura è infondata in quanto la Commissione ha semplicemente rilevato, dandone conto in motivazione, del fatto che il progetto di-OMISSIS- contiene obiettivamente un’offerta formativa e inclusiva più completa.
i) In merito alla “ Accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto in concessione ” la Commissione ha ritenuto che “ Entrambe le proposte appaiono adeguate al raggiungimento dell’obiettivo di migliorare le condizioni di accessibilità, anche se-OMISSIS- inserisce gli interventi proposti in un progetto più articolato, che appare meglio cogliere gli obiettivi di superamento delle barriere architettoniche delineati negli atti di indirizzo ”.
La ricorrente rileva che tale valutazione sarebbe errata atteso che anche -OMISSIS- assiste le persone meno abili per favorire un sicuro accesso alle unità ormeggiate.
L’assunto è errato in quanto, anche in questo caso, senza nulla togliere al progetto della ricorrente, quello proposto da-OMISSIS- è più articolato, prevedendo il trasferimento dei disabili “ a bordo ” con un apposito macchinario, servizio non previsto da -OMISSIS-.
l) LA “ Gestione sinergica con altri beni siti nel territorio comunale ” la Commissione ha preferito il progetto della ricorrente che è radicata sul territorio comunale, mentre la controinteressata è un nuovo operatore.
m) Infine sulla “ Disponibilità a partecipare a iniziative e investimenti pubblici finalizzati alla valorizzazione del territorio e della ricettività cittadina nonché dello sviluppo complessivo delle attività svolte sul demanio ” la Commissione ha ritenuto “ La proposta di-OMISSIS- più articolata ed ampia .
Il giudizio rispecchia il fatto che la proposta della controinteressata è più completa.
Ne consegue che il giudizio conclusivo favorevole sul progetto di-OMISSIS- risulta corretto in fatto e privo di profili di manifesta irrazionalità o abnormità.
26) Con il QUARTO MOTIVO dei primi motivi aggiunti e il QUARTO dei secondi motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/90 in quanto la Conferenza dei servizi funzionale alla valutazione di fattibilità dei progetti nella seconda fase della selezione, è stata effettuata solo dopo la selezione dei progetti ed è stata limitata ai soli progetti prescelti, non consentendo la partecipazione anche alla ricorrente che, sebbene non prescelta, non è stata esclusa dalla selezione.
La censura è infondata.
L’articolazione della gara in due fasi (quella comparativa e quella di fattibilità) discende direttamente dalla lex specialis (Lettera-invito del 22.9.23 punto IV, nonché le allegate DGC n. 291/22 e n. -OMISSIS-) e tale struttura è legittima perché nel caso in esame i candidati non presentano offerte sulla base di un progetto predisposto dalla PA prima dell’indizione della gara previa effettuazione delle verifiche di fattibilità, ma presentano direttamente il progetto sicché, solo dopo la sua presentazione, è possibile verificarne la fattibilità.
Ciò premesso, è legittima la previsione di effettuare la verifica di fattibilità limitatamente al solo progetto prescelto perché:
- tale verifica è effettuata nell’ambito di una selezione pubblica, talché correttamente riguarda il solo progetto prescelto all’esito della valutazione comparativa; il fatto che nel caso in esame la verifica in questione sia avvenuta con l’ausilio di una Conferenza dei servizi, non muta la natura selettiva della procedura, con conseguente inapplicabilità dei diritti partecipativi in capo all’operatore economico non preferito;
- la possibilità di partecipazione di soggetti privati ai sensi degli artt. 7 e 9 della L. n. 241/90 trova applicazione unicamente per le Conferenze dei servizi che abbiano una struttura compatibile con l’intervento dei privati e, quindi, solamente quelle simultanee, ma non quelle asincrone come quella in questione;
- risponde comunque ai principi di adeguatezza, non aggravamento e semplificazione dell’azione amministrativa, specie nel caso in questione, in cui il Comune ha proceduto al rinnovo di tutte numerose concessioni demaniali scadute.
Si rileva, ad abundantiam, che la partecipazione procedimentale della ricorrente alla prima fase della procedura è stata ampiamente garantita mediante interlocuzione scandita: i) dal preavviso di rigetto, ii) dall’esibizione degli atti procedimentali, iii) dalla presentazione di tre memorie procedimentali e iv) dalla nota comunale n. -OMISSIS-di rigetto delle osservazioni procedimentali impugnata con il ricorso introduttivo.
27) Con il TERZO MOTIVO del secondo atto aggiuntivo, sebbene presentato come mera riproposizione del motivo già dedotto con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti, sono state dedotte nuove censure con riferimento:
a) al parere dell’Ufficio Circondariale marittimo (e all’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane);
b) all’incompletezza progettuale del nuovo pontile galleggiante proposto dalla controinteressata;
c) all’inidoneità tecnica della soluzione di ancoraggio del pontile e all’invasività sotto il profilo ambientale di tale sistema tecnico.
La censura a) sarà scrutinata unitamente all’esame dei motivi V, VI e VII dei secondi motivi aggiunti, ove vengono dedotte altre censure contro lo stesso atto ( infra punto 28);
La censura b) è infondata.
La ricorrente ha lamentato che la proposta della controinteressata (allegato C, in doc. 22-bis di -OMISSIS-) sarebbe inammissibile per incompletezza del progetto relativo alla “ trivellazione del fondale dove verranno impiantate le decine di spirali di penetrazione di ciascun modulo [del pontile galleggiante]; manca il progetto dell’impianto di aspirazione delle acque nere dalle imbarcazioni con il collegamento fognario o per sistema di accumulo di liquami ”.
Preliminarmente si rileva che la censura è tempestiva perché, contrariamente a quanto eccepito dalla controinteressata a pagina 40 della memoria conclusionale del 23.12.2025, gli allegati alla proposta progettuale di-OMISSIS- sono stati ostesi solo nel novembre 2025, con conseguente tempestività dei secondi motivi aggiunti notificati in data 18.12.2025.
La censura è, tuttavia, infondata perché:
- il fatto che il certificato -OMISSIS- contenuto nell’allegato C alla domanda della-OMISSIS- sia privo della sottoscrizione di un rappresentante dell’ente certificatore, ma sia provvisto di data e numero di protocollo, lo rende riconducibile all’ente certificatore e conferma che è stato formato anteriormente all’indizione della selezione in questione, talché sulla base dei principi pro-concorrenziali di massima partecipazione alle gare e di proporzionalità, non può costituire motivo di esclusione dell’offerta, ma solo fonte di irregolarità sanabile, anche mediante soccorso istruttorio;
- in ogni caso la controinteressata, altre alla certificazione contenuta nel suddetto Allegato C, ha presentato un’ulteriore certificazione rilasciata -OMISSIS- che è sottoscritta da tale ente certificatore ed è stata allegata alla relazione tecnica redatta dall’Ing. Ghiretti in data 4/4/2025 (pagina 16 del doc. 22-sexies);
- la medesima relazione tecnica dell’Ing. Ghiretti, con riferimento al porto di Santa Margherita, descrive le modalità di realizzazione di tale ancoraggio e ne attesta la resistenza, nonché l’idoneità a garantire la sicurezza dell’ormeggio di unità fino a 24 metri.
Anche la censura c) è infondata.
L’asserita inidoneità del sistema di ancoraggio proposto si fonda su affermazioni indimostrate o irrilevanti.
La ricorrente sostiene che l’allegata certificazione -OMISSIS- si riferirebbe a fondali diversi da quelli del porto di Santa Margherita, ma tale affermazione è sfornita del benché minimo principio di prova, così come pure il presunto pericolo che le correnti marine possano determinare un’erosione del fondale in corrispondenza dell’innesto delle viti elicoidali determinandone il cedimento.
La ricorrente deduce che il sistema a viti di innesto nel fondale avrebbe una durata breve, ossia limitata a “ pochi decenni ”, ma ciò, in realtà, dimostra che l’opera sotto tale profilo è certamente idonea alla gestione del bene demaniale per i 10 anni di efficacia della concessione rilasciata.
Sotto il profilo ambientale la ricorrente assume apoditticamente che l’introduzione nel fondale delle viti in questione e la loro futura rimozione sarebbero “fortemente invasive”, anche per l’effetto “sconvolgente” che provocherebbe la rimozione delle viti suddette. Tali doglianze sono apodittiche in quanto non spiegano perché l’avvitamento di tali pali risulti particolarmente invasivo per l’ambiente, né tantomeno perché la loro rimozione determinerebbe effetti sconvolgenti.
Invero se l’effetto “sconvolgente” è desunto dalle foto dei test 1, 2 e 3 di pagina 62 dell’Allegato C alla istanza di -OMISSIS- esso è totalmente infondato, sia perché in esse non è ravvisabile alcunché di anomalo, oltre ad una vite elicoidale con alcuni detriti fangosi, sia perché tali foto, non paiono riferirsi alla ordinaria operazione di svitamento dei pali con spirali, ma al loro “strappo” dal fondale, in esito alle prove di resistenza.
28) Con il QUINTO, il SESTO e il SETTIMO MOTIVO dei secondi motivi aggiunti sono state dedotte censure:
a) nei confronti del parere favorevole dell’Ufficio circondariale marittimo (deduzione contenuta nel quinto motivo aggiunto da trattare unitamente a quella dedotta contro lo stesso nel terzo motivo aggiunto e di cui si è fatta riserva di trattazione sopra al punto 27);
b) nei confronti dell’atto finale della Conferenza dei servizi, che ha ritenuto che il progetto della controinteressata non sia soggetto a VIA né a verifica di assoggettabilità, sebbene la IO, con alcune note inviate al Comune, abbia ritenuto che l’intervento in questione, unitamente a quelli previsti da altri operatori assegnatari di concessioni demaniali nel porto di Santa Margherita in esito alle contemporanee procedure condotte dal Comune, potrebbe avere rilevanza ai fini dell’assoggettamento a VIA o a screening .
Le censure sono infondate.
28.a) Con riguardo all’impugnazione degli atti dell’Ufficio Circondariale marittimo e all’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane si osserva quanto segue.
La ricorrente con i primi motivi aggiunti ha impugnato in abstracto “ gli sconosciuti atti/pareri acquisiti o resi successivamente fra cui: … il provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane, Ufficio Dogane di Genova n. -OMISSIS-, acquisito al protocollo del Comune in data -OMISSIS- ” e “ il Parere dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita IG, acquisito al prot.-OMISSIS- ” (cfr. primi motivi aggiunti, p. 5) ed ha esteso il contraddittorio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La-OMISSIS- ha notificato alle citate amministrazioni statali i motivi aggiunti al ricorso incidentale, omettendo tuttavia di notificare anche il ricorso incidentale.
La ricorrente, con i secondi motivi aggiunti, ha chiesto l’annullamento anche dei seguenti atti medio tempore conosciuti:
- “ del Parere favorevole dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita IG, prot. n. 8363 del 18/7/2025, dell’allegato verbale e della Scheda tecnica comunicati il 25/11/2025 ”;
- “ del provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane, Ufficio Dogane di Genova n. 7964 del 10/3/2025, comunicato in data 25/11/2025 ” (cfr. secondi motivi aggiunti, p. 4).
L’Avvocatura dello Stato, con memoria del 20.12.2025, pur rassegnando le proprie difese, ha rappresentato il difetto dei termini a difesa rispetto a entrambi gli atti aggiuntivi notificati rispettivamente in data 27/11/2025 e 18/12/2025 in vista dell’udienza del 23/01/2026.
Successivamente, peraltro, è stata fissata la camera di consiglio per il 23.2.2026 per la discussione dell’istanza cautelare e l’Avvocatura dello Stato, con ulteriore memoria difensiva in data 20.1.2026, ha ulteriormente articolato le proprie difese in ordine alla infondatezza delle censure proposte e alle udienze cautelare e di merito del 23.1.2026 ha discusso la causa.
Il Collegio ritiene di potere prescindere dalla richiesta di concessione dei termini a difesa dell’Avvocatura dello Stato in quanto:
- ha svolto le proprie difese con due memorie difensive e la seconda di esse risulta particolarmente articolata e accurata;
- ha discusso l’udienza del 23.1.2026;
- il Collegio condivide le difese dell’Avvocatura, sicché ritiene infondate le censure dedotte nei confronti degli atti delle amministrazioni statali impugnati e improcedibili le impugnazioni incidentali, quindi difettando l’interesse al rinvio in capo alle citate amministrazioni statali.
Passando allo scrutinio delle censure dedotte, se ne rileva l’inammissibilità e l’infondatezza.
In merito alla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 7964 del 10/3/2025 di autorizzazione alla realizzazione del progetto della controinteressata, non è stata dedotta alcuna censura, talché l’impugnazione è in parte qua inammissibile e tale atto si conferma pienamente legittimo ed efficace.
Invece la ricorrente ha dedotto specifiche censure nei confronti del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.7.2025 n. 8363 con il quale è stato valutato favorevolmente l’intervento della controinteressata, con la “raccomandazione”, espressa nella forma del mero auspicio (“ sarebbe auspicabile” ), di un allargamento del canale di accesso.
Con il terzo motivo dei secondi motivi aggiunti la ricorrente ha formulato le seguenti censure.
In primo luogo ha ritenuto che tale parere avrebbe “ validato, senza deroghe, gli spazi di manovra rispetto ai parametri delle Raccomandazioni tecniche previste per la progettazione dei porti turistici ” e, quindi, avrebbe confermato “ che il progetto aggiudicatario riguarda un approdo turistico ”.
L’assunto è errato in fatto perché il citato parere dell’Ufficio Circondariale marittimo ha utilizzato le “ Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici ” della AIPCN – PIANC (Associazione Internazionale di Navigazione) come mero parametro di riferimento per le larghezze minime dei “canali di manovra” (ossia 1.7 volte la lunghezza del posto barca più grande a cui si accede dal canale), ma poi, tenuto conto che le unità ormeggiate sono piccole unità da diporto caratterizzate da elevata manovrabilità (cfr. punto 2 del parere impugnato), ha ammesso una larghezza minima molto inferiore (1 sola volta la lunghezza del posto barca più grande a cui si accede dal canale), così applicando una normativa diversa dalle Raccomandazioni citate.
In secondo luogo, il citato parere è stato ritenuto illegittimo perché reso “ in assenza delle procedure prodromiche sull’impatto marittimo delle opere/attività/servizi di-OMISSIS- ”.
La censura è infondata atteso che il parere in questione è stato rilasciato esclusivamente nell’ambito delle competenze dell’Ufficio Circondariale marittimo relative ai soli aspetti tecnico-nautici e a quello connesso di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, talché ha correttamente omesso di valutare i profili attinenti alla pianificazione territoriale e all’ipotizzato – ma non meglio declinato – “ impatto marittimo ” e alle questioni ambientali;
Con il quinto motivo dei secondi motivi aggiunti la ricorrente ha formulato le seguenti ulteriori censure contro il sopra citato parere dell’Ufficio Circondariale marittimo del 18.7.2025 e contro la Scheda tecnica relativa all’impatto del progetto della controinteressata sulla sicurezza marittima.
La ricorrente ha contestato che il citato parere del 18.7.2025 avrebbe valutato i singoli progetti sotto il profilo dell’idoneità degli spazi di manovra, omettendo di effettuare uno studio complessivo dell’intero ambito portuale, così determinando l’artificioso frazionamento dell’intervento che la IO ha prospettato in relazione alla questione totalmente diversa della necessità o meno della VIA.
La censura è infondata, innanzitutto perché pretende di estendere agli atti dell’Ufficio marittimo i rilevi (peraltro infondati) di natura ambientale effettuati dalla IO nei confronti del Comune, in merito ad una valutazione atomistica dei singoli progetti.
Inoltre il parere è legittimo perché, in coerenza con le competenze dell’Ufficio in materia di polizia e sicurezza marittima, ha verificato l’assenza di potenziali interferenze tra i vari progetti e la sicurezza marittima garantita dai singoli punti di ormeggio in relazione agli adeguati spazi di manovra.
La ricorrente ha censurato anche la Scheda tecnica relativa al progetto della controinteressata, rilevando criticamente che essa ha indicato il progetto della controinteressata come “ mantenimento pontile ”, denominazione che dimostrerebbe il travisamento dei fatti, atteso che il pontile non sarà mantenuto ma ricostruito.
La censura è infondata perché l’indicazione dell’intervento della controinteressata come mantenimento del pontile è ininfluente, trattandosi di una mera denominazione contenuta in una Scheda priva di valore provvedimentale e non della qualificazione formale dell’intervento.
In ogni caso l’Ufficio Circondariale marittimo, in disparte l’intitolazione della Scheda, sotto il profilo della sicurezza nautica, ha comunque correttamente vagliato l’esatta consistenza ed ubicazione del puntile in progetto e le dimensioni del “posti di ormeggio” previsti, valutando altresì l’adeguatezza degli spazi di manovra previsti e, più in generale, le previsioni contenute nel “dettaglio ormeggi” redatto dall’Ing. Ghiretti per la controinteressata.
28.b) E’ infondata anche la censura relativa alla mancata istruttoria in ordine alla soggezione o meno del progetto della controinteressata a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA.
La questione trae origine dal fatto che la IO, in sede di Conferenza dei servizi semplificata avviata dal Comune, ha inviato plurime note al Comune relative alla questione dell’assoggettabilità o meno a VIA del progetto in questione (unitamente agli altri 5 prescelti dal Comune).
Con la prima nota del 16.4.2025 ha affermato che “ rimane in capo ai proponenti la valutazione della necessità di sottoporre i progetti a quanto previsto dalla parte II titolo II del D.lgs. n. 152/06 ”, precisando con nota del 31.5.2025 che la valutazione sulla necessità di procedere con sottopozione dei progetti a screening /valutazione di impatto ambientale “ viene normalmente attuata attraverso l’interlocuzione con l’Amministrazione competente (Ministero) ”, indicando quale normativa di riferimento l’allegato II, punto 18, e l’allegato II-bis, punto h) del D.lgs. n. 152/06, con sottoposizione a screening solo nei caso in cui i progetti in esame potessero determinare “ impatti ambientali significativi e negativi ” e con la mera “facoltà” del privato proponente di presentare all’Autorità competente una “lista di controllo”.
Con successiva nota del 2.7.2025 la IO ha ritenuto che i cinque progetti in esame (tra cui quello della controinteressata) meriterebbero una verifica presso il Ministero competente dell’“ eventuale ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale ” affermando in via soprassessoria che “ si resta, pertanto, in attesa di conoscere le determinazioni assunte in tal senso dal Ministero …, a valle delle quali sarà possibile valutare la documentazione progettuale ed esprimere i pareri di competenza ” (quindi in tale occasione non ancora espressi).
Pertanto il Comune, dopo avere posto in essere un’interlocuzione con la IO medesima, che si è concretizzata negli incontri dei giorni 9 e 10 luglio 2025, in data 11.7.2025 ha attivato una specifica istruttoria intesa a verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa ambientale sulla VIA indicata dalla stessa IO (ossia allegato II, punto 18, e l’allegato II-bis, punto h del D.lgs. n. 152/06).
In coerenza, la civica amministrazione dapprima ha richiesto ai singoli operatori selezionati (tra cui-OMISSIS-), di presentare una relazione in ordine alla sussistenza degli eventuali profili ambientali rilevanti ai fini della VIA, e ai sensi della suddetta normativa e di quanto disposto con la citata nota regionale del 16.4.2025 secondo cui “ rimane in capo ai proponenti la valutazione della necessità di sottoporre i progetti a quanto previsto dalla parte II titolo II del D.lgs. n. 152/06 ”, quindi ha chiesto un parere legale al prov. Munari, di cui si dirà oltre.
Nel frattempo in data 18.7.2025 è spirato il termine perentorio per la conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi.
La IO, con ulteriori note del 24.7.2025 e del 6.8.2025 (entrambe posteriori alla scadenza del suddetto termine finale), ha ritenuto che fosse necessario attendere le determinazioni del AS in ordine all’applicabilità della VIA, ancora una volta omettendo di esprimere la propria determinazione.
Con determinazione in data 8.8.2025 il Comune ha adottato il provvedimento conclusivo favorevole della Conferenza dei servizi, dando atto dell’assenza di determinazioni negative da parte delle Amministrazioni intervenute, tra cui anche la IO (aspetto decisivo ed assorbente) e, inoltre, che, in esito all’istruttoria effettuata, per i 5 progetti prescelti (singolarmente ed unitariamente considerati) non sussistono i presupposti giuridici per avviare una procedura di VIA o di assoggettabilità a VIA nazionale presso il AS in ragione: i) della natura e delle caratteristiche degli investimenti proposti; ii) delle risultanze delle analisi condotte dagli aspiranti concessionari e iii) delle conclusioni del parere legale reso dal prof. Munari che sono richiamate ad integrare per relationem la motivazione della determina finale suddetta.
Pertanto il Comune, con la citata determina conclusiva dell’8.8.2025, ha concluso la Conferenza dei servizi in senso favorevole.
Per scrupolo collaborativo il Comune, con nota del 12.8.2025, ha inviato al AS gli atti della Conferenza per eventuali valutazioni in merito, ma il Ministero è rimasto silente.
La IO, con ulteriore nota del 26.11.2025, ha ulteriormente insistito nel ritenere opportuna una pronuncia del AS in ordine alle valutazioni ambientali suddette. Essa ha stigmatizzato il comportamento del Comune che ha concluso la Conferenza dei servizi senza previa acquisizione della pronuncia sulla VIA del Ministero, imputando al Comune di aver operato un “ frazionamento artificioso dell’intervento ” e invitandolo a valutare l’adozione di provvedimenti in autotutela, anche per avere erroneamente ritenuto che la IO, in sede di Conferenza dei servizi, avesse assunto un assenso incondizionato .
La ricorrente -OMISSIS-, con i tre motivi aggiunti in esame, ha dedotto l’illegittimità degli atti comunali impugnati per violazione della normativa:
a) sulla Conferenza dei servizi, in quanto la IO avrebbe espresso un dissenso o, al più, un assenso subordinato/condizionato all’effettuazione della verifica ambientale da parte del AS;
b) sulla VIA o sulla verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto il Comune non avrebbe effettuato un’idonea istruttoria e, altresì, avrebbe disposto un frazionamento artificioso dei 5 interventi proposti da effettuare nel porto, così violando la normativa ambientale di cui agli allegati II e II-bis del TUA.
Le censure non meritano accoglimento.
Infondata è la doglianza sub a) in quanto il Comune, con la determina conclusiva della Conferenza in data 8.8.2025, ha correttamente ritenuto che la IO non abbia adottato alcuna determinazione espressa.
Come si è detto sopra la IO, con le note inviate al Comune (cfr. quella del 2.7.25), non ha manifestato alcun dissenso né alcun assenso condizionato, ma ha soltanto dichiarato di non esprimere alcun parere, in attesa della pronuncia del Ministero, affermando che “ si resta, pertanto, in attesa di conoscere le determinazioni assunte in tal senso dal Ministero …, a valle delle quali sarà possibile valutare la documentazione progettuale ed esprimere i pareri di competenza ” (che, pertanto, con tali note non sono stati espressi).
Analoga affermazione è contenuta nella nota del 24.7.2025 e in quella dell’8.8.2025, oltre al fatto che esse sono state rese tardivamente, ossia quando il termine perentorio del 18.7.2025 per la conclusione della Conferenza semplificata era ormai decorso.
L’art. 14-bis, comma 3, L. n. 241/90 stabilisce che nella Conferenza dei servizi semplificata ricorre l’assenso delle Amministrazioni interpellate quando: l’assenso sia espresso, o quando vi sia un dissenso non motivato, o quando le prescrizioni ritenute necessarie per il superamento del dissenso non chiariscano se dipendono da una disposizione normativa, da un atto amministrativo generale o da una scelta discrezionale dell’Amministrazione o, infine, nel caso di mancata espressione della determinazione nel termine di 90 giorni per la conclusione della Conferenza dei servizi (silenzio-assenso).
Nel caso in esame opera il silenzio-assenso in quanto la IO ha dichiarato che non si sarebbe espressa in attesa della pronuncia del AS, talché risulta dimostrato per tabulas che la IO, entro il termine di conclusione del procedimento conferenziale, non ha assunto la propria determinazione, con conseguente operatività dell’assenso tacito ex art 14-bis L. n. 241/90.
Tale omissione, del resto, risulta ammessa dalla stessa IO che, con la nota del 26.11.2025, al penultimo capoverso, ha imputato al Comune di avere erroneamente attribuito “ al silenzio serbato dagli uffici regionali ” il valore di “assenso incondizionato”, così confermando che vi è stato il “silenzio” che, ovviamente, in quanto mera inerzia, ontologicamente non può essere “incondizionato”, come pretende l’ultima parte della nota in questione, ma comunque comporta ex lege l’operatività del silenzio-assenso ex art. 14-bis L. n. 241/90.
E’ infondata anche la censura sub b) in quanto la determina finale della Conferenza dei servizi in data 8.8.2025 è stata adottata in esito ad un’istruttoria corretta e accurata in ordine all’assenza dei presupposti minimi per ritenere gli interventi assoggettabili a VIA.
In particolare il Comune nella citata determina, oltre ad avere rilevato l’assenza di determinazioni negative da parte delle Amministrazioni intervenute (aspetto che ha rilievo decisivo), ha comunque dato atto del fatto che, in esito all’istruttoria effettuata, per i 5 progetti prescelti non sussistono i presupposti giuridici per avviare una procedura di VIA nazionale o di assoggettabilità a VIA nazionale presso il AS . Ciòper: i) la natura e le caratteristiche degli investimenti proposti; ii) le risultanze delle analisi condotte dagli aspiranti concessionari in senso contrario all’assoggettabilità a VIA e iii) le considerazioni analitiche contenute nel parere legale reso dal prof. Munari che sono richiamate ad integrare per relationem la motivazione della determina finale suddetta.
Tale articolato parere, in sintesi, ha precisato che:
i) sebbene l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di VIA costituisca un onere del soggetto proponente, nondimeno il Comune per scrupolo procedimentale ha ritenuto di effettuare un’apposita istruttoria per accertare la sussistenza di elementi che depongano nel senso dell’assoggettabilità a tale regime ambientale;
ii) in particolare il Comune ha acquisito le osservazioni dei soggetti proponenti dei cinque progetti oggetto di attenzione da parte della IO (ossia: l’odierna controinteressata-OMISSIS- per l’installazione del pontile galleggiante in sostituzione dell'esistente, con allargamento del canale di manovra e nuova disposizione di posti barca; il Centro Nautico IG per la demolizione e ricostruzione con allargamento, della passerella di accesso e della piattaforma di servizio al pontile in concessione; estensione del pontile con installazione di un nuovo modulo galleggiante, e relativa passerella metallica sollevabile, destinata all'accesso alle barche da parte di persone con disabilità motorie; la Motor Marine Tigullio per l’allargamento della passerella di accesso e della piattaforma di servizio al pontile; la Sammargheritese S.r.l.s. per la nuova passerella di accesso al pontile galleggiante per consentire l'accesso alle persone disabili) sui possibili impatti ambientali che potrebbero dara luogo a VIA o a screening ;
iii) l’analisi dei 5 progetti prescelti, valutati complessivamente, ha evidenziato come essi riguardino beni amovibili (pontili, banchine, passerelle ecc.), in gran parte già insistenti sugli specchi acquei portuali e, in ogni caso, non suscettibili di determinare alterazioni significative del contesto ambientale in cui andrebbero a collocarsi, limitandosi a ottimizzare infrastrutture esistenti, senza introdurre modifiche sostanziali che possano generare impatti ambientali rilevanti;
iv) più in dettaglio i suddetti interventi non sono stati ritenuti rientrare tra le ipotesi di assoggettamento a VIA (porti o terminali marittimi), né in quelle di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto non sono riconducibili alla categoria dei porti turistici e non ricorrono i presupposti previsti dalla lettera h), dell’Allegato II-bis del TUA delle « modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi » atteso che tali investimenti non riguardano il “porto” nel suo complesso, ma solo 5 dei 24 specchi acquei di cui si compone il bacino portuale e, quindi, non alterano, nemmeno cumulativamente, la configurazione del porto nel suo complesso, limitandosi a introdurre migliorie specifiche sui singoli beni amovibili già da tempo insistenti in tale ambito portuale;
v) è stata pertanto ravvisata l’inesistenza dei presupposti per la valutazione di assoggettabilità a VIA statale, unitamente al fatto che lo strumento della cd. “lista di controllo” costituisce una mera facoltà per il privato che intenda interpellare il Ministero, ma non già un obbligo e men che meno una causa di interruzione del procedimento conferenziale;
vi) sulla base di tali presupposti si è ritenuto insussistente l’obbligo del Comune di sospendere la Conferenza dei Servizi per consentire l’attivazione di cinque paralleli procedimenti presso il AS e, anzi, si è ritenuta illegittima un’eventuale sospensione dei lavori della Conferenza perché ciò contrasterebbe:
- con la disciplina della L. 241/90;
- con la normativa pro-concorrenziale della UE in materia di assegnazione delle concessioni demaniali mediante selezioni pubbliche, al fine di porre termine alla proroga ingiustificata di titoli concessori ormai scaduti da anni;
- con i principi di proporzionalità, celerità e semplificazione, con conseguente rischio di iniziative giudiziali da parte degli stessi proponenti.
LA base di tali considerazioni il Comune, con la citata determina dell’8.8.2025, ha concluso la Conferenza dei servizi in senso favorevole alla controinteressata.
Dall’esame del citato provvedimento e della motivazione integrata dal citato parere -OMISSIS-i, emerge che il Comune:
- ha effettuato un’istruttoria approfondita e pertinente con i profili ambientali evidenziati dalla IO;
- ha considerato espressamente i 5 interventi oggetto della Conferenza dei servizi nel loro insieme e non atomisticamente (cfr. sopra i punti ii, iii e iv che riassumono il contenuto del citato parere legale), così escludendo in radice qualsiasi ipotesi di frazionamento artificioso della valutazione dei singoli interventi atomisticamente considerati al fine di sminuirne l’impatto ambientale;
- ha escluso la sussistenza dei presupposti per richiedere la VIA o la VA a VIA con riferimento a plurimi profili, quali la natura degli interventi (si tratta di opere amovibili), il fatto che essi riguardino opere già esistenti (il rifacimento del pontile in questione riguarda comunque una struttura già esistente) e che incidano per una porzione minima dell’area portuale, atteso che riguardano solo 5 specchi acquei sui 24 che compongono il porto.
Il Comune ha anche verificato la possibilità di effettuare la legittima sospensione della Conferenza dei servizi al fine di interpellare il AS, ma tale eventualità è stata motivatamente esclusa per le sopra riportate ragioni, rappresentate nel citato parere, motivazioni che risultano condivisibili.
Inoltre il Comune, pur non sussistendo alcun obbligo in tal senso, per mero scrupolo collaborativo, con nota del 12.8.2025 ha comunque inviato al Ministero competente gli atti della Conferenza per eventuali valutazioni in merito, ma dall’agosto dell’anno scorso nessuna comunicazione è pervenuta.
29) Con l’OTTAVO MOTIVO dei secondi motivi aggiunti la ricorrente ha richiesto il risarcimento dei danni per il mancato guadagno derivante dal mancato rinnovo della concessione demaniale stimato, mediante apposita relazione tecnica, in euro 1.386.072.
La domanda non merita accoglimento in ragione dell’infondatezza dell’azione impugnatoria.
30) Conclusivamente:
- il ricorso, i primi e i secondi motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti, sia con riguardo alle domande impugnatorie che con riguardo alla domanda risarcitoria;
- il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti, avendo impugnato gli stessi atti gravati dalla ricorrente principale nella parte in cui non hanno previsto l’esclusione della ricorrente, a causa del rigetto dell’impugnazione principale, devono essere dichiarati improcedibili per difetto di interesse.
31) Le spese del giudizio sono così regolate: sono compensate nei confronti della controinteressata, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, mentre sono addebitate alla parte ricorrente nei confronti del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui primi e i secondi motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti.
Le spese del giudizio sono così regolate: sono compensate nei confronti della controinteressata, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, mentre sono addebitate alla parte ricorrente che è condannata al pagamento nei confronti del Comune resistente della somma liquidata in euro 7.000, oltre spese generali (15%), Cassa avvocati e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE CA, Presidente
LL OL, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL OL | PE CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.