TAR Genova, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 312
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Decreto cautelare 20 dicembre 2025
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Decreto presidenziale 30 dicembre 2025
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Decreto presidenziale 2 gennaio 2026
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'istanza della controinteressata per realizzazione di 'approdo turistico' anziché 'punto di ormeggio'

    Il progetto è stato interpretato come funzionale alla realizzazione di un punto di ormeggio, considerando l'istanza nel suo complesso, i riferimenti ai 'natanti' e 'ormeggi', e il principio del favor partecipationis. I servizi aggiuntivi sono stati ritenuti accessori e compatibili con la natura del punto di ormeggio, non trasformandolo in un approdo turistico secondo la normativa di settore (DPR 509/1997).

  • Inammissibile
    Illegittima dilatazione dei tempi della selezione

    La censura è inammissibile per genericità e infondata nel merito. La durata della procedura è giustificata dalla complessità del rinnovo di numerose concessioni e dalla necessità di acquisire pareri dell'Autorità marittima. La proroga tecnica della concessione della ricorrente ha garantito la continuità dell'attività.

  • Rigettato
    Mancato coinvolgimento della ricorrente nella Conferenza dei servizi

    La censura è infondata. La Conferenza dei servizi è stata legittimamente limitata al progetto prescelto nella prima fase selettiva, in quanto la procedura è di tipo comparativo e non di gara con progetto predisposto dalla PA. I diritti partecipativi non spettano all'operatore non preferito. La partecipazione procedimentale della ricorrente è stata garantita nella prima fase.

  • Inammissibile
    Illegittimità della graduazione delle offerte e dei criteri di valutazione

    La censura è inammissibile per consolidato principio giurisprudenziale che sottrae la valutazione delle offerte al sindacato di legittimità salvo casi di manifesta irragionevolezza. È comunque infondata nel merito, non rinvenendosi errori di fatto o profili di abnormità nei giudizi comparativi. La Scheda valutativa è irrilevante per l'omessa sottoscrizione dei membri, ma il verbale è sottoscritto. I criteri sono stati correttamente applicati.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Valore dell’investimento e delle risorse destinate all’attuazione del programma'

    La censura è infondata. La ricorrente stessa è riuscita a ricostruire le voci di investimento. L'investimento della controinteressata è nettamente superiore a quello della ricorrente, giustificando la congruità del percorso motivazionale.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Attività e interventi proposti'

    Il giudizio non è illogico né immotivato, essendo in linea con il fatto che il progetto della controinteressata ha offerto un rifacimento del pontile e plurimi servizi accessori non proposti dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Valutazione dei criteri 'Sostenibilità ambientale e salvaguardia del paesaggio' e 'Innovazione tecnologica'

    Per l'esame di queste censure si rinvia ai motivi V, VI e VII dei secondi motivi aggiunti (punto 28.b).

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Promozione turistica/sviluppo del territorio'

    La censura è infondata. La Commissione ha legittimamente espresso giudizi sintetici basati su criteri specifici. La valutazione è comprensibile e dà atto della maggiore articolazione del progetto della controinteressata.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Ricadute occupazionali /sviluppo piccola media impresa locale'

    Il motivo è infondato. Non vi è contraddittorietà nella scheda valutativa. È errato affermare che il progetto della controinteressata contempli la cessazione dei servizi di ormeggio; al contrario, l'attività risulta arricchita e la controinteressata si è impegnata a salvaguardare i dipendenti attuali.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità ad accogliere progetti di inclusione sociale, istruzione e formazione'

    La censura è infondata. La Commissione ha semplicemente constatato che il progetto della controinteressata contiene un'offerta formativa e inclusiva più completa.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto in concessione'

    L'assunto è errato. Il progetto della controinteressata è più articolato, prevedendo il trasferimento dei disabili 'a bordo' con un macchinario specifico, servizio non previsto dalla ricorrente.

  • Accolto
    Valutazione del criterio 'Gestione sinergica con altri beni siti nel territorio comunale'

    La Commissione ha preferito il progetto della ricorrente, non della controinteressata, in questo specifico criterio.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità a partecipare a iniziative e investimenti pubblici'

    Il giudizio rispecchia il fatto che la proposta della controinteressata è più completa.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'istanza della controinteressata per realizzazione di 'approdo turistico' anziché 'punto di ormeggio'

    Il progetto è stato interpretato come funzionale alla realizzazione di un punto di ormeggio, considerando l'istanza nel suo complesso, i riferimenti ai 'natanti' e 'ormeggi', e il principio del favor partecipationis. I servizi aggiuntivi sono stati ritenuti accessori e compatibili con la natura del punto di ormeggio, non trasformandolo in un approdo turistico secondo la normativa di settore (DPR 509/1997).

  • Inammissibile
    Illegittima dilatazione dei tempi della selezione

    La censura è inammissibile per genericità e infondata nel merito. La durata della procedura è giustificata dalla complessità del rinnovo di numerose concessioni e dalla necessità di acquisire pareri dell'Autorità marittima. La proroga tecnica della concessione della ricorrente ha garantito la continuità dell'attività.

  • Rigettato
    Mancato coinvolgimento della ricorrente nella Conferenza dei servizi

    La censura è infondata. La Conferenza dei servizi è stata legittimamente limitata al progetto prescelto nella prima fase selettiva, in quanto la procedura è di tipo comparativo e non di gara con progetto predisposto dalla PA. I diritti partecipativi non spettano all'operatore non preferito. La partecipazione procedimentale della ricorrente è stata garantita nella prima fase.

  • Inammissibile
    Illegittimità della graduazione delle offerte e dei criteri di valutazione

    La censura è inammissibile per consolidato principio giurisprudenziale che sottrae la valutazione delle offerte al sindacato di legittimità salvo casi di manifesta irragionevolezza. È comunque infondata nel merito, non rinvenendosi errori di fatto o profili di abnormità nei giudizi comparativi. La Scheda valutativa è irrilevante per l'omessa sottoscrizione dei membri, ma il verbale è sottoscritto. I criteri sono stati correttamente applicati.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Valore dell’investimento e delle risorse destinate all’attuazione del programma'

    La censura è infondata. La ricorrente stessa è riuscita a ricostruire le voci di investimento. L'investimento della controinteressata è nettamente superiore a quello della ricorrente, giustificando la congruità del percorso motivazionale.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Attività e interventi proposti'

    Il giudizio non è illogico né immotivato, essendo in linea con il fatto che il progetto della controinteressata ha offerto un rifacimento del pontile e plurimi servizi accessori non proposti dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Valutazione dei criteri 'Sostenibilità ambientale e salvaguardia del paesaggio' e 'Innovazione tecnologica'

    Per l'esame di queste censure si rinvia ai motivi V, VI e VII dei secondi motivi aggiunti (punto 28.b).

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Promozione turistica/sviluppo del territorio'

    La censura è infondata. La Commissione ha legittimamente espresso giudizi sintetici basati su criteri specifici. La valutazione è comprensibile e dà atto della maggiore articolazione del progetto della controinteressata.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Ricadute occupazionali /sviluppo piccola media impresa locale'

    Il motivo è infondato. Non vi è contraddittorietà nella scheda valutativa. È errato affermare che il progetto della controinteressata contempli la cessazione dei servizi di ormeggio; al contrario, l'attività risulta arricchita e la controinteressata si è impegnata a salvaguardare i dipendenti attuali.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità ad accogliere progetti di inclusione sociale, istruzione e formazione'

    La censura è infondata. La Commissione ha semplicemente constatato che il progetto della controinteressata contiene un'offerta formativa e inclusiva più completa.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto in concessione'

    L'assunto è errato. Il progetto della controinteressata è più articolato, prevedendo il trasferimento dei disabili 'a bordo' con un macchinario specifico, servizio non previsto dalla ricorrente.

  • Accolto
    Valutazione del criterio 'Gestione sinergica con altri beni siti nel territorio comunale'

    La Commissione ha preferito il progetto della ricorrente, non della controinteressata, in questo specifico criterio.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità a partecipare a iniziative e investimenti pubblici'

    Il giudizio rispecchia il fatto che la proposta della controinteressata è più completa.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'istanza della controinteressata per realizzazione di 'approdo turistico' anziché 'punto di ormeggio'

    Il progetto è stato interpretato come funzionale alla realizzazione di un punto di ormeggio, considerando l'istanza nel suo complesso, i riferimenti ai 'natanti' e 'ormeggi', e il principio del favor partecipationis. I servizi aggiuntivi sono stati ritenuti accessori e compatibili con la natura del punto di ormeggio, non trasformandolo in un approdo turistico secondo la normativa di settore (DPR 509/1997).

  • Inammissibile
    Illegittima dilatazione dei tempi della selezione

    La censura è inammissibile per genericità e infondata nel merito. La durata della procedura è giustificata dalla complessità del rinnovo di numerose concessioni e dalla necessità di acquisire pareri dell'Autorità marittima. La proroga tecnica della concessione della ricorrente ha garantito la continuità dell'attività.

  • Rigettato
    Mancato coinvolgimento della ricorrente nella Conferenza dei servizi

    La censura è infondata. La Conferenza dei servizi è stata legittimamente limitata al progetto prescelto nella prima fase selettiva, in quanto la procedura è di tipo comparativo e non di gara con progetto predisposto dalla PA. I diritti partecipativi non spettano all'operatore non preferito. La partecipazione procedimentale della ricorrente è stata garantita nella prima fase.

  • Inammissibile
    Illegittimità della graduazione delle offerte e dei criteri di valutazione

    La censura è inammissibile per consolidato principio giurisprudenziale che sottrae la valutazione delle offerte al sindacato di legittimità salvo casi di manifesta irragionevolezza. È comunque infondata nel merito, non rinvenendosi errori di fatto o profili di abnormità nei giudizi comparativi. La Scheda valutativa è irrilevante per l'omessa sottoscrizione dei membri, ma il verbale è sottoscritto. I criteri sono stati correttamente applicati.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Valore dell’investimento e delle risorse destinate all’attuazione del programma'

    La censura è infondata. La ricorrente stessa è riuscita a ricostruire le voci di investimento. L'investimento della controinteressata è nettamente superiore a quello della ricorrente, giustificando la congruità del percorso motivazionale.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Attività e interventi proposti'

    Il giudizio non è illogico né immotivato, essendo in linea con il fatto che il progetto della controinteressata ha offerto un rifacimento del pontile e plurimi servizi accessori non proposti dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Valutazione dei criteri 'Sostenibilità ambientale e salvaguardia del paesaggio' e 'Innovazione tecnologica'

    Per l'esame di queste censure si rinvia ai motivi V, VI e VII dei secondi motivi aggiunti (punto 28.b).

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Promozione turistica/sviluppo del territorio'

    La censura è infondata. La Commissione ha legittimamente espresso giudizi sintetici basati su criteri specifici. La valutazione è comprensibile e dà atto della maggiore articolazione del progetto della controinteressata.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Ricadute occupazionali /sviluppo piccola media impresa locale'

    Il motivo è infondato. Non vi è contraddittorietà nella scheda valutativa. È errato affermare che il progetto della controinteressata contempli la cessazione dei servizi di ormeggio; al contrario, l'attività risulta arricchita e la controinteressata si è impegnata a salvaguardare i dipendenti attuali.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità ad accogliere progetti di inclusione sociale, istruzione e formazione'

    La censura è infondata. La Commissione ha semplicemente constatato che il progetto della controinteressata contiene un'offerta formativa e inclusiva più completa.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto in concessione'

    L'assunto è errato. Il progetto della controinteressata è più articolato, prevedendo il trasferimento dei disabili 'a bordo' con un macchinario specifico, servizio non previsto dalla ricorrente.

  • Accolto
    Valutazione del criterio 'Gestione sinergica con altri beni siti nel territorio comunale'

    La Commissione ha preferito il progetto della ricorrente, non della controinteressata, in questo specifico criterio.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità a partecipare a iniziative e investimenti pubblici'

    Il giudizio rispecchia il fatto che la proposta della controinteressata è più completa.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'istanza della controinteressata per realizzazione di 'approdo turistico' anziché 'punto di ormeggio'

    Il progetto è stato interpretato come funzionale alla realizzazione di un punto di ormeggio, considerando l'istanza nel suo complesso, i riferimenti ai 'natanti' e 'ormeggi', e il principio del favor partecipationis. I servizi aggiuntivi sono stati ritenuti accessori e compatibili con la natura del punto di ormeggio, non trasformandolo in un approdo turistico secondo la normativa di settore (DPR 509/1997).

  • Inammissibile
    Illegittima dilatazione dei tempi della selezione

    La censura è inammissibile per genericità e infondata nel merito. La durata della procedura è giustificata dalla complessità del rinnovo di numerose concessioni e dalla necessità di acquisire pareri dell'Autorità marittima. La proroga tecnica della concessione della ricorrente ha garantito la continuità dell'attività.

  • Rigettato
    Mancato coinvolgimento della ricorrente nella Conferenza dei servizi

    La censura è infondata. La Conferenza dei servizi è stata legittimamente limitata al progetto prescelto nella prima fase selettiva, in quanto la procedura è di tipo comparativo e non di gara con progetto predisposto dalla PA. I diritti partecipativi non spettano all'operatore non preferito. La partecipazione procedimentale della ricorrente è stata garantita nella prima fase.

  • Inammissibile
    Illegittimità della graduazione delle offerte e dei criteri di valutazione

    La censura è inammissibile per consolidato principio giurisprudenziale che sottrae la valutazione delle offerte al sindacato di legittimità salvo casi di manifesta irragionevolezza. È comunque infondata nel merito, non rinvenendosi errori di fatto o profili di abnormità nei giudizi comparativi. La Scheda valutativa è irrilevante per l'omessa sottoscrizione dei membri, ma il verbale è sottoscritto. I criteri sono stati correttamente applicati.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Valore dell’investimento e delle risorse destinate all’attuazione del programma'

    La censura è infondata. La ricorrente stessa è riuscita a ricostruire le voci di investimento. L'investimento della controinteressata è nettamente superiore a quello della ricorrente, giustificando la congruità del percorso motivazionale.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Attività e interventi proposti'

    Il giudizio non è illogico né immotivato, essendo in linea con il fatto che il progetto della controinteressata ha offerto un rifacimento del pontile e plurimi servizi accessori non proposti dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Valutazione dei criteri 'Sostenibilità ambientale e salvaguardia del paesaggio' e 'Innovazione tecnologica'

    Per l'esame di queste censure si rinvia ai motivi V, VI e VII dei secondi motivi aggiunti (punto 28.b).

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Promozione turistica/sviluppo del territorio'

    La censura è infondata. La Commissione ha legittimamente espresso giudizi sintetici basati su criteri specifici. La valutazione è comprensibile e dà atto della maggiore articolazione del progetto della controinteressata.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Ricadute occupazionali /sviluppo piccola media impresa locale'

    Il motivo è infondato. Non vi è contraddittorietà nella scheda valutativa. È errato affermare che il progetto della controinteressata contempli la cessazione dei servizi di ormeggio; al contrario, l'attività risulta arricchita e la controinteressata si è impegnata a salvaguardare i dipendenti attuali.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità ad accogliere progetti di inclusione sociale, istruzione e formazione'

    La censura è infondata. La Commissione ha semplicemente constatato che il progetto della controinteressata contiene un'offerta formativa e inclusiva più completa.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto in concessione'

    L'assunto è errato. Il progetto della controinteressata è più articolato, prevedendo il trasferimento dei disabili 'a bordo' con un macchinario specifico, servizio non previsto dalla ricorrente.

  • Accolto
    Valutazione del criterio 'Gestione sinergica con altri beni siti nel territorio comunale'

    La Commissione ha preferito il progetto della ricorrente, non della controinteressata, in questo specifico criterio.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità a partecipare a iniziative e investimenti pubblici'

    Il giudizio rispecchia il fatto che la proposta della controinteressata è più completa.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'istanza della controinteressata per realizzazione di 'approdo turistico' anziché 'punto di ormeggio'

    Il progetto è stato interpretato come funzionale alla realizzazione di un punto di ormeggio, considerando l'istanza nel suo complesso, i riferimenti ai 'natanti' e 'ormeggi', e il principio del favor partecipationis. I servizi aggiuntivi sono stati ritenuti accessori e compatibili con la natura del punto di ormeggio, non trasformandolo in un approdo turistico secondo la normativa di settore (DPR 509/1997).

  • Inammissibile
    Illegittima dilatazione dei tempi della selezione

    La censura è inammissibile per genericità e infondata nel merito. La durata della procedura è giustificata dalla complessità del rinnovo di numerose concessioni e dalla necessità di acquisire pareri dell'Autorità marittima. La proroga tecnica della concessione della ricorrente ha garantito la continuità dell'attività.

  • Rigettato
    Mancato coinvolgimento della ricorrente nella Conferenza dei servizi

    La censura è infondata. La Conferenza dei servizi è stata legittimamente limitata al progetto prescelto nella prima fase selettiva, in quanto la procedura è di tipo comparativo e non di gara con progetto predisposto dalla PA. I diritti partecipativi non spettano all'operatore non preferito. La partecipazione procedimentale della ricorrente è stata garantita nella prima fase.

  • Inammissibile
    Illegittimità della graduazione delle offerte e dei criteri di valutazione

    La censura è inammissibile per consolidato principio giurisprudenziale che sottrae la valutazione delle offerte al sindacato di legittimità salvo casi di manifesta irragionevolezza. È comunque infondata nel merito, non rinvenendosi errori di fatto o profili di abnormità nei giudizi comparativi. La Scheda valutativa è irrilevante per l'omessa sottoscrizione dei membri, ma il verbale è sottoscritto. I criteri sono stati correttamente applicati.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Valore dell’investimento e delle risorse destinate all’attuazione del programma'

    La censura è infondata. La ricorrente stessa è riuscita a ricostruire le voci di investimento. L'investimento della controinteressata è nettamente superiore a quello della ricorrente, giustificando la congruità del percorso motivazionale.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Attività e interventi proposti'

    Il giudizio non è illogico né immotivato, essendo in linea con il fatto che il progetto della controinteressata ha offerto un rifacimento del pontile e plurimi servizi accessori non proposti dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Valutazione dei criteri 'Sostenibilità ambientale e salvaguardia del paesaggio' e 'Innovazione tecnologica'

    Per l'esame di queste censure si rinvia ai motivi V, VI e VII dei secondi motivi aggiunti (punto 28.b).

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Promozione turistica/sviluppo del territorio'

    La censura è infondata. La Commissione ha legittimamente espresso giudizi sintetici basati su criteri specifici. La valutazione è comprensibile e dà atto della maggiore articolazione del progetto della controinteressata.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Ricadute occupazionali /sviluppo piccola media impresa locale'

    Il motivo è infondato. Non vi è contraddittorietà nella scheda valutativa. È errato affermare che il progetto della controinteressata contempli la cessazione dei servizi di ormeggio; al contrario, l'attività risulta arricchita e la controinteressata si è impegnata a salvaguardare i dipendenti attuali.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità ad accogliere progetti di inclusione sociale, istruzione e formazione'

    La censura è infondata. La Commissione ha semplicemente constatato che il progetto della controinteressata contiene un'offerta formativa e inclusiva più completa.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto in concessione'

    L'assunto è errato. Il progetto della controinteressata è più articolato, prevedendo il trasferimento dei disabili 'a bordo' con un macchinario specifico, servizio non previsto dalla ricorrente.

  • Accolto
    Valutazione del criterio 'Gestione sinergica con altri beni siti nel territorio comunale'

    La Commissione ha preferito il progetto della ricorrente, non della controinteressata, in questo specifico criterio.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità a partecipare a iniziative e investimenti pubblici'

    Il giudizio rispecchia il fatto che la proposta della controinteressata è più completa.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'istanza della controinteressata per realizzazione di 'approdo turistico' anziché 'punto di ormeggio'

    Il progetto è stato interpretato come funzionale alla realizzazione di un punto di ormeggio, considerando l'istanza nel suo complesso, i riferimenti ai 'natanti' e 'ormeggi', e il principio del favor partecipationis. I servizi aggiuntivi sono stati ritenuti accessori e compatibili con la natura del punto di ormeggio, non trasformandolo in un approdo turistico secondo la normativa di settore (DPR 509/1997).

  • Inammissibile
    Illegittima dilatazione dei tempi della selezione

    La censura è inammissibile per genericità e infondata nel merito. La durata della procedura è giustificata dalla complessità del rinnovo di numerose concessioni e dalla necessità di acquisire pareri dell'Autorità marittima. La proroga tecnica della concessione della ricorrente ha garantito la continuità dell'attività.

  • Rigettato
    Mancato coinvolgimento della ricorrente nella Conferenza dei servizi

    La censura è infondata. La Conferenza dei servizi è stata legittimamente limitata al progetto prescelto nella prima fase selettiva, in quanto la procedura è di tipo comparativo e non di gara con progetto predisposto dalla PA. I diritti partecipativi non spettano all'operatore non preferito. La partecipazione procedimentale della ricorrente è stata garantita nella prima fase.

  • Inammissibile
    Illegittimità della graduazione delle offerte e dei criteri di valutazione

    La censura è inammissibile per consolidato principio giurisprudenziale che sottrae la valutazione delle offerte al sindacato di legittimità salvo casi di manifesta irragionevolezza. È comunque infondata nel merito, non rinvenendosi errori di fatto o profili di abnormità nei giudizi comparativi. La Scheda valutativa è irrilevante per l'omessa sottoscrizione dei membri, ma il verbale è sottoscritto. I criteri sono stati correttamente applicati.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Valore dell’investimento e delle risorse destinate all’attuazione del programma'

    La censura è infondata. La ricorrente stessa è riuscita a ricostruire le voci di investimento. L'investimento della controinteressata è nettamente superiore a quello della ricorrente, giustificando la congruità del percorso motivazionale.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Attività e interventi proposti'

    Il giudizio non è illogico né immotivato, essendo in linea con il fatto che il progetto della controinteressata ha offerto un rifacimento del pontile e plurimi servizi accessori non proposti dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Valutazione dei criteri 'Sostenibilità ambientale e salvaguardia del paesaggio' e 'Innovazione tecnologica'

    Per l'esame di queste censure si rinvia ai motivi V, VI e VII dei secondi motivi aggiunti (punto 28.b).

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Promozione turistica/sviluppo del territorio'

    La censura è infondata. La Commissione ha legittimamente espresso giudizi sintetici basati su criteri specifici. La valutazione è comprensibile e dà atto della maggiore articolazione del progetto della controinteressata.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Ricadute occupazionali /sviluppo piccola media impresa locale'

    Il motivo è infondato. Non vi è contraddittorietà nella scheda valutativa. È errato affermare che il progetto della controinteressata contempli la cessazione dei servizi di ormeggio; al contrario, l'attività risulta arricchita e la controinteressata si è impegnata a salvaguardare i dipendenti attuali.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità ad accogliere progetti di inclusione sociale, istruzione e formazione'

    La censura è infondata. La Commissione ha semplicemente constatato che il progetto della controinteressata contiene un'offerta formativa e inclusiva più completa.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto in concessione'

    L'assunto è errato. Il progetto della controinteressata è più articolato, prevedendo il trasferimento dei disabili 'a bordo' con un macchinario specifico, servizio non previsto dalla ricorrente.

  • Accolto
    Valutazione del criterio 'Gestione sinergica con altri beni siti nel territorio comunale'

    La Commissione ha preferito il progetto della ricorrente, non della controinteressata, in questo specifico criterio.

  • Rigettato
    Valutazione del criterio 'Disponibilità a partecipare a iniziative e investimenti pubblici'

    Il giudizio rispecchia il fatto che la proposta della controinteressata è più completa.

  • Rigettato
    Illegittimità del parere per mancata valutazione dell'impatto marittimo e per aver utilizzato parametri non corretti per la progettazione dei porti turistici

    Il parere ha utilizzato le raccomandazioni come mero parametro di riferimento, ammettendo una larghezza minima inferiore in considerazione della manovrabilità delle unità. Il parere è stato rilasciato nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Circondariale marittimo (aspetti tecnico-nautici e sicurezza), omettendo correttamente di valutare profili di pianificazione territoriale e ambientali.

  • Rigettato
    Valutazione degli spazi di manovra e denominazione 'mantenimento pontile'

    La censura è infondata. Si pretende di estendere alla valutazione dell'Ufficio Marittimo rilievi ambientali non pertinenti. Il parere ha verificato l'assenza di interferenze con la sicurezza marittima. La denominazione 'mantenimento pontile' nella Scheda tecnica è ininfluente e priva di valore provvedimentale; l'Ufficio ha comunque vagliato l'esatta consistenza del progetto.

  • Inammissibile
    Mancanza di censure specifiche

    L'impugnazione è inammissibile in parte qua. L'atto si conferma pienamente legittimo ed efficace.

  • Rigettato
    Mancata istruttoria sulla soggezione a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA

    La censura è infondata. Il Comune ha effettuato un'istruttoria corretta, acquisendo pareri e valutando i progetti complessivamente. Non sussistono i presupposti per VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, data la natura amovibile degli interventi e la loro incidenza limitata sull'area portuale. La mancata sospensione della Conferenza dei servizi è legittima. L'invio degli atti al Ministero è stato un atto di scrupolo collaborativo, ma il silenzio del Ministero non inficia la procedura.

  • Rigettato
    Violazione della normativa sulla Conferenza dei servizi

    La doglianza è infondata. La IO non ha espresso dissenso né assenso condizionato, ma ha dichiarato di attendere pronunce ministeriali. L'operatività del silenzio-assenso ex art. 14-bis L. 241/90 è pertanto corretta, anche a fronte della tardività delle note della IO.

  • Rigettato
    Incompletezza progettuale e inidoneità tecnica del sistema di ancoraggio

    La censura sull'incompletezza è infondata in quanto la documentazione presentata è sufficiente e sanabile. Le certificazioni sono valide e la relazione tecnica attesta l'idoneità del sistema di ancoraggio. Le doglianze sull'invasività ambientale e sulla durata sono apodittiche e non provate.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per mancato guadagno

    La domanda non merita accoglimento in ragione dell'infondatezza dell'azione impugnatoria.

  • Improcedibile
    Ricorso incidentale proposto per ottenere l'esclusione della domanda della ricorrente

    A causa del rigetto dell'impugnazione principale, il ricorso incidentale è improcedibile per difetto di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 312
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 312
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo